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giovedì 4 giugno 2015

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 2 aprile 2015, n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. (15G00084) (GU n.127 del 4-6-2015) Vigente al: 19-6-2015



 MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 aprile 2015, n. 70

Regolamento   recante   definizione   degli   standard   qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera. (15G00084)

(GU n.127 del 4-6-2015)


 Vigente al: 19-6-2015






                      IL MINISTRO DELLA SALUTE


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 1, comma 169, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311,  il  quale  dispone  che  con  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  sono
fissati  gli  standard  qualitativi,  strutturali,  tecnologici,   di
processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui  ai  livelli
essenziali di assistenza, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del  2006,  che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,  comma
169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui  prevede
che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui
sono  fissati  gli  standard  e  sono  individuate  le  tipologie  di
assistenza  e  i  servizi,  sia  adottato  "sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano",  anziche'  "previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano";
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  ed  in  particolare
l'articolo 15, comma 13, lettera c), il quale dispone che, sulla base
e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi  relativi   all'assistenza   ospedaliera   fissati   con
regolamento approvato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  169,  della
legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  previa  intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, nonche' tenendo conto  della  mobilita'
interregionale, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  adottano,  entro  il  31  dicembre  2012,  provvedimenti  di
riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri  accreditati  ed
effettivamente a carico del servizio sanitario regionale,  secondo  i
parametri indicati dal medesimo articolo 15, comma 13, lettera c);
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  gennaio  1997
sui requisiti strutturali, tecnologici ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre 2001, e successive modificazioni, che  definisce  i  Livelli
essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal  Servizio  sanitario
nazionale;
  Ritenuto necessario, per le finalita' sopra individuate,  anche  al
fine di garantire la tutela della  salute,  di  cui  all'articolo  32
della Costituzione, procedere alla definizione, in modo uniforme  per
l'intero   territorio   nazionale,   degli   standard    qualitativi,
strutturali, tecnologici e  quantitativi  delle  strutture  sanitarie
dedicate all'assistenza ospedaliera;
  Dato atto che il Ministero della salute  si  e'  avvalso,  ai  fini
della redazione del documento  tecnico,  di  cui  all'allegato  1  al
presente regolamento, della collaborazione della Commissione  di  cui
all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112, istituita con decreto del Ministro  della  salute  12  settembre
2012, e che la  Commissione  medesima  ha  discusso  la  tematica  in
questione nelle sedute del 2 e del 9 ottobre 2012;
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 5 agosto 2014;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15  gennaio  2015
che fa seguito al parere interlocutorio del 23 ottobre 2014;
  Vista la nota prot. n. 919 del 9 febbraio 2015, con  la  quale,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
lo schema di regolamento e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri;

                             A d o t t a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


Standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
                 relativi all'assistenza ospedaliera

  1.   Gli   standard   qualitativi,   strutturali,   tecnologici   e
quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza ospedaliera sono
individuati nell'Allegato 1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.
  2. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di
programmazione  di  riduzione  della  dotazione   dei   posti   letto
ospedalieri accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  Servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a  3,7  posti  letto
(p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto  per  mille
abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonche'
i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio  di
attuazione  del  patto  per  la  salute  2014-2016,  il   progressivo
adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con
le risorse programmate per il Servizio sanitario  nazionale  (SSN)  e
nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa  nell'erogazione
delle  prestazioni  incluse  nei  Livelli  essenziali  di  assistenza
sanitaria (LEA), di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni.
  3. Ai fini del calcolo della dotazione dei posti letti  di  cui  al
comma 2, in ciascuna regione:
    a) si fa  riferimento  alla  popolazione  residente  in  base  ai
criteri  utilizzati  per  il  computo  del  costo  standard  per   il
macro-livello di assistenza ospedaliera ai fini della  determinazione
del fabbisogno sanitario standard regionale di  cui  all'articolo  27
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
    b) il numero dei posti letto per  mille  abitanti,  calcolato  in
base alla lettera a), e' incrementato o  decrementato  nel  modo  che
segue per tenere conto della mobilita' tra regioni:
      1. si  calcola  il  costo  medio  per  posto  letto  a  livello
nazionale, dividendo il costo complessivo  nazionale  dell'assistenza
ospedaliera, contabilizzato  nel  modello  economico  LA  consolidato
regionale relativo all'anno 2012,  per  il  numero  dei  posti  letto
effettivi che risultino attivi nei reparti ospedalieri al 1°  gennaio
2013 e rilevati nei modelli utilizzati per la  verifica  annuale  dal
Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita il 23  marzo  2005
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
      2. si divide il costo medio del posto letto a livello nazionale
per il valore finanziario del saldo di  mobilita'  attiva  e  passiva
riferito al flusso dei ricoveri di ciascuna regione,  come  riportato
nella matrice della mobilita' utilizzata per  la  determinazione  del
fabbisogno sanitario regionale per l'ultimo anno disponibile al  fine
di individuare il numero dei posti letto equivalenti  utilizzati  per
la mobilita' dei pazienti tra le regioni;
      3. il numero di posti letto equivalenti viene moltiplicato  per
un coefficiente di 0,80, ridotto a 0,65 a decorrere dall'anno 2016;
      4. l'allineamento alla dotazione attesa, nelle regioni in piano
di rientro, avverra' progressivamente entro il triennio di attuazione
del patto per la salute 2014-2016,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
definite nei vigenti programmi operativi 2013-2015 ovvero  nei  piani
di riorganizzazione, riqualificazione e  rafforzamento  del  Servizio
sanitario regionale, cosi' come ridefiniti ai sensi dell'articolo  12
del nuovo patto per la salute 2014-2016;
    c) sono considerati equivalenti ai  posti  letto  ospedalieri  e,
conseguentemente, rientranti  nelle  relativa  dotazione,  per  mille
abitanti, i  posti  di  residenzialita'  presso  strutture  sanitarie
territoriali, comunque classificate e  denominate,  per  i  quali  le
regioni coprono un costo giornaliero a carico del Servizio  sanitario
regionale pari o superiore ad un  valore  soglia  pari  alla  tariffa
regionale giornaliera corrisposta per  la  giornata  di  lungodegenza
ospedaliera, ad eccezione dei posti presso:  le  strutture  sanitarie
con specifica finalita' assistenziale di  cui  alla  legge  15  marzo
2010, n. 38 per le cure  palliative  e  la  terapia  del  dolore,  le
strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, le  strutture
extra-ospedaliere  di  cui  al  capitolo  4,  lettera  c),  paragrafo
Riabilitazione intensiva del documento recante Piano di indirizzo per
la Riabilitazione, allegato all'Accordo sancito il 10  febbraio  2011
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio 30/CSR-2011),
nonche'  le  strutture  sanitarie  residenziali  territoriali  per  i
pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza di cui all'Accordo
sancito dalla Conferenza Unificata il 5 maggio  2011  (repertorio  n.
44/CU-2011). A tal fine le regioni certificano,  con  riferimento  ai
posti di residenzialita' presso strutture sanitarie territoriali,  il
numero dei posti con costo giornaliero inferiore al valore soglia, il
numero di quelli con costo giornaliero superiore al valore soglia, il
numero di quelli con specifica finalita' assistenziale come  definita
dalla presente lettera;
    d) con successivo provvedimento programmatico  regionale  saranno
adottate disposizioni dirette ad assicurare, nell'ulteriore  processo
di riassetto delle reti ospedaliere, il raggiungimento di  3,7  posti
letto per mille abitanti  in  ciascuna  regione,  fermo  restando  il
rispetto di tale parametro a livello nazionale.
  4. In relazione al numero  dei  posti  letto  per  mille  abitanti,
calcolato in base alle previsioni  del  comma  3,  l'allineamento  e'
realizzato e diventa vincolante in incremento, solo se necessario  al
fine  di  realizzare  l'obiettivo   di   rispettare   il   tasso   di
ospedalizzazione del 160/1000 abitanti.
  5. Il provvedimento  regionale  generale  di  cui  al  comma  2  e'
adottato in modo da:
    a) procedere alla classificazione delle strutture ospedaliere  in
base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato  1,  prevedendo,
per le strutture ospedaliere private, la soglia  indicata  nel  punto
2.5 del medesimo paragrafo, ai  fini  dell'accreditabilita'  e  della
sottoscrivibilita' degli accordi contrattuali annuali;
    b) adottare, nell'ambito delle procedure  di  accreditamento,  le
opportune iniziative affinche' gli erogatori privati accreditati, ivi
compresi gli ospedali classificati ai sensi della legge  12  febbraio
1968, n. 132 e della legge 26 novembre 1973, n. 817, trasmettano alla
regione stessa, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno
schema tipo conforme ai principi  civilistici.  Tale  adempimento  e'
previsto  negli  accordi  contrattuali  e  nei   contratti   di   cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni il quale dispone che, tra i requisiti
di accreditamento  sia  ricompresa,  altresi',  l'applicazione  delle
norme di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    c) perseguire gli standard per disciplina indicati nel  paragrafo
3 dell'Allegato  1,  tenendo  conto  di  eventuali  specificita'  del
territorio   regionale,   documentate   sulla   base    di    criteri
epidemiologici  e  di  accessibilita'  attraverso  compensazioni  tra
discipline e fatto salvo  quanto  previsto  dai  protocolli  d'intesa
universita-regione  limitatamente  alle  regioni  che,   avendo   una
popolazione inferiore ai due milioni di abitanti, ospitano  una  sola
azienda  ospedaliero-universitaria,  alla  data  di  emanazione   del
presente decreto,  fermo  restando  il  rispetto  dello  standard  di
dotazione dei posti letto di cui ai commi 2 e 3;
    d) assumere come riferimento  quanto  indicato  nel  paragrafo  4
dell'Allegato 1, in materia di  rapporto  tra  volumi  di  attivita',
esiti delle cure  e  numerosita'  delle  strutture,  anche  sotto  il
profilo  della  qualita'  e  della  gestione  del  rischio   clinico,
provvedendo,  altresi',  ad  assicurare  modalita'  di   integrazione
aziendale ed  interaziendale  tra  le  varie  discipline  secondo  il
modello dipartimentale e quello di intensita'  di  cure  al  fine  di
assicurare la maggior flessibilita' organizzativa nella gestione  dei
posti letto rispetto alla domanda appropriata  di  ricovero  e  dando
specifica rilevanza per le necessita' provenienti dal pronto soccorso
aventi le caratteristiche dell'urgenza e dell'emergenza;
    e)  applicare  gli  standard  generali  di  qualita'  di  cui  al
paragrafo 5 dell'Allegato 1;
    f) applicare gli standard di cui al paragrafo  6.3  dell'Allegato
1, tenendo presenti le indicazioni  contenute  nel  decreto-legge  13
settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
novembre 2012, n. 189;
    g) tener conto degli ulteriori standard indicati nei paragrafi  6
e 7 dell'Allegato 1 in materia di standard organizzativi, strutturali
e tecnologici e di standard per le alte specialita';
    h)   assicurare   forme   di    centralizzazione    di    livello
sovra-aziendale per alcune attivita' caratterizzate  da  economia  di
scala e da diretto rapporto volumi/qualita' dei servizi, tra le quali
alcune specifiche linee di attivita' del sistema trasfusionale,  come
previsto dall'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012;
    i) articolare la rete ospedaliera prevedendo reti  per  patologia
in base a quanto indicato nel paragrafo 8 dell'Allegato  1;  adottare
il modello denominato hub and spoke, previsto  espressamente  per  le
reti per le quali risulta piu' appropriato,  ovvero  altre  forme  di
coordinamento e di integrazione professionale su base non gerarchica;
    l) adeguare  la  rete  dell'emergenza  urgenza  alle  indicazioni
contenute  nel  paragrafo  9  dell'Allegato   1,   anche   prevedendo
specifiche misure per assicurare la disponibilita' di posti letto  di
ricovero  nelle  situazioni  ordinarie  e  in  quelle  in  cui   sono
prevedibili picchi di accesso, comunque nel rispetto  degli  standard
di cui al comma 2;
    m) definire un documento che, tenendo conto di  quanto  riportato
nel paragrafo 10 dell'Allegato 1, individua le regole di integrazione
dell'ospedale con la rete territoriale di riferimento,  in  relazione
a:  ammissione  appropriata,  dimissione  pianificata  e  protetta  e
partecipazione ai percorsi assistenziali integrati;
    n) assumere come riferimento, nelle  more  dell'adozione  di  uno
specifico accordo da sancire in sede di Conferenza tra lo  Stato,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  quanto
indicato in materia  di  strutture  per  la  chirurgia  ambulatoriale
nell'Appendice 2 dell'Allegato 1.

                               Art. 2


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano
il presente decreto senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e nell'ambito della cornice finanziaria  programmata
per il Servizio sanitario nazionale.

                               Art. 3


           Regioni a statuto speciale e province autonome

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri
statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per  le
regioni e le  province  autonome,  che  provvedono  autonomamente  al
finanziamento del Servizio  sanitario  regionale  esclusivamente  con
fondi del  proprio  bilancio,  compatibilmente  con  le  peculiarita'
demografiche e territoriali di  riferimento  nell'ambito  della  loro
autonomia organizzativa.
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Roma, 2 aprile 2015

                                             Il Ministro della salute
                                                     Lorenzin        
Il Ministro dell'economia
e delle finanze    
Padoan        
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, reg. n. 1827

                                                           Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico


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