MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 aprile 2015, n. 70
Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera. (15G00084)
(GU n.127 del 4-6-2015)
Vigente al: 19-6-2015
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, il quale dispone che con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono
fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di
processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli
essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2006, che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma
169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede
che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui
sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di
assistenza e i servizi, sia adottato "sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano", anziche' "previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano";
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare
l'articolo 15, comma 13, lettera c), il quale dispone che, sulla base
e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati con
regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di
riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, secondo i
parametri indicati dal medesimo articolo 15, comma 13, lettera c);
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001, e successive modificazioni, che definisce i Livelli
essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario
nazionale;
Ritenuto necessario, per le finalita' sopra individuate, anche al
fine di garantire la tutela della salute, di cui all'articolo 32
della Costituzione, procedere alla definizione, in modo uniforme per
l'intero territorio nazionale, degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie
dedicate all'assistenza ospedaliera;
Dato atto che il Ministero della salute si e' avvalso, ai fini
della redazione del documento tecnico, di cui all'allegato 1 al
presente regolamento, della collaborazione della Commissione di cui
all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, istituita con decreto del Ministro della salute 12 settembre
2012, e che la Commissione medesima ha discusso la tematica in
questione nelle sedute del 2 e del 9 ottobre 2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 5 agosto 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015
che fa seguito al parere interlocutorio del 23 ottobre 2014;
Vista la nota prot. n. 919 del 9 febbraio 2015, con la quale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera
1. Gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza ospedaliera sono
individuati nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di
programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto
ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto
(p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille
abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonche'
i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di
attuazione del patto per la salute 2014-2016, il progressivo
adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con
le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e
nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione
delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza
sanitaria (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni.
3. Ai fini del calcolo della dotazione dei posti letti di cui al
comma 2, in ciascuna regione:
a) si fa riferimento alla popolazione residente in base ai
criteri utilizzati per il computo del costo standard per il
macro-livello di assistenza ospedaliera ai fini della determinazione
del fabbisogno sanitario standard regionale di cui all'articolo 27
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
b) il numero dei posti letto per mille abitanti, calcolato in
base alla lettera a), e' incrementato o decrementato nel modo che
segue per tenere conto della mobilita' tra regioni:
1. si calcola il costo medio per posto letto a livello
nazionale, dividendo il costo complessivo nazionale dell'assistenza
ospedaliera, contabilizzato nel modello economico LA consolidato
regionale relativo all'anno 2012, per il numero dei posti letto
effettivi che risultino attivi nei reparti ospedalieri al 1° gennaio
2013 e rilevati nei modelli utilizzati per la verifica annuale dal
Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita il 23 marzo 2005
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
2. si divide il costo medio del posto letto a livello nazionale
per il valore finanziario del saldo di mobilita' attiva e passiva
riferito al flusso dei ricoveri di ciascuna regione, come riportato
nella matrice della mobilita' utilizzata per la determinazione del
fabbisogno sanitario regionale per l'ultimo anno disponibile al fine
di individuare il numero dei posti letto equivalenti utilizzati per
la mobilita' dei pazienti tra le regioni;
3. il numero di posti letto equivalenti viene moltiplicato per
un coefficiente di 0,80, ridotto a 0,65 a decorrere dall'anno 2016;
4. l'allineamento alla dotazione attesa, nelle regioni in piano
di rientro, avverra' progressivamente entro il triennio di attuazione
del patto per la salute 2014-2016, nei tempi e con le modalita'
definite nei vigenti programmi operativi 2013-2015 ovvero nei piani
di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del Servizio
sanitario regionale, cosi' come ridefiniti ai sensi dell'articolo 12
del nuovo patto per la salute 2014-2016;
c) sono considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri e,
conseguentemente, rientranti nelle relativa dotazione, per mille
abitanti, i posti di residenzialita' presso strutture sanitarie
territoriali, comunque classificate e denominate, per i quali le
regioni coprono un costo giornaliero a carico del Servizio sanitario
regionale pari o superiore ad un valore soglia pari alla tariffa
regionale giornaliera corrisposta per la giornata di lungodegenza
ospedaliera, ad eccezione dei posti presso: le strutture sanitarie
con specifica finalita' assistenziale di cui alla legge 15 marzo
2010, n. 38 per le cure palliative e la terapia del dolore, le
strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, le strutture
extra-ospedaliere di cui al capitolo 4, lettera c), paragrafo
Riabilitazione intensiva del documento recante Piano di indirizzo per
la Riabilitazione, allegato all'Accordo sancito il 10 febbraio 2011
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio 30/CSR-2011),
nonche' le strutture sanitarie residenziali territoriali per i
pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza di cui all'Accordo
sancito dalla Conferenza Unificata il 5 maggio 2011 (repertorio n.
44/CU-2011). A tal fine le regioni certificano, con riferimento ai
posti di residenzialita' presso strutture sanitarie territoriali, il
numero dei posti con costo giornaliero inferiore al valore soglia, il
numero di quelli con costo giornaliero superiore al valore soglia, il
numero di quelli con specifica finalita' assistenziale come definita
dalla presente lettera;
d) con successivo provvedimento programmatico regionale saranno
adottate disposizioni dirette ad assicurare, nell'ulteriore processo
di riassetto delle reti ospedaliere, il raggiungimento di 3,7 posti
letto per mille abitanti in ciascuna regione, fermo restando il
rispetto di tale parametro a livello nazionale.
4. In relazione al numero dei posti letto per mille abitanti,
calcolato in base alle previsioni del comma 3, l'allineamento e'
realizzato e diventa vincolante in incremento, solo se necessario al
fine di realizzare l'obiettivo di rispettare il tasso di
ospedalizzazione del 160/1000 abitanti.
5. Il provvedimento regionale generale di cui al comma 2 e'
adottato in modo da:
a) procedere alla classificazione delle strutture ospedaliere in
base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato 1, prevedendo,
per le strutture ospedaliere private, la soglia indicata nel punto
2.5 del medesimo paragrafo, ai fini dell'accreditabilita' e della
sottoscrivibilita' degli accordi contrattuali annuali;
b) adottare, nell'ambito delle procedure di accreditamento, le
opportune iniziative affinche' gli erogatori privati accreditati, ivi
compresi gli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio
1968, n. 132 e della legge 26 novembre 1973, n. 817, trasmettano alla
regione stessa, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno
schema tipo conforme ai principi civilistici. Tale adempimento e'
previsto negli accordi contrattuali e nei contratti di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni il quale dispone che, tra i requisiti
di accreditamento sia ricompresa, altresi', l'applicazione delle
norme di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) perseguire gli standard per disciplina indicati nel paragrafo
3 dell'Allegato 1, tenendo conto di eventuali specificita' del
territorio regionale, documentate sulla base di criteri
epidemiologici e di accessibilita' attraverso compensazioni tra
discipline e fatto salvo quanto previsto dai protocolli d'intesa
universita-regione limitatamente alle regioni che, avendo una
popolazione inferiore ai due milioni di abitanti, ospitano una sola
azienda ospedaliero-universitaria, alla data di emanazione del
presente decreto, fermo restando il rispetto dello standard di
dotazione dei posti letto di cui ai commi 2 e 3;
d) assumere come riferimento quanto indicato nel paragrafo 4
dell'Allegato 1, in materia di rapporto tra volumi di attivita',
esiti delle cure e numerosita' delle strutture, anche sotto il
profilo della qualita' e della gestione del rischio clinico,
provvedendo, altresi', ad assicurare modalita' di integrazione
aziendale ed interaziendale tra le varie discipline secondo il
modello dipartimentale e quello di intensita' di cure al fine di
assicurare la maggior flessibilita' organizzativa nella gestione dei
posti letto rispetto alla domanda appropriata di ricovero e dando
specifica rilevanza per le necessita' provenienti dal pronto soccorso
aventi le caratteristiche dell'urgenza e dell'emergenza;
e) applicare gli standard generali di qualita' di cui al
paragrafo 5 dell'Allegato 1;
f) applicare gli standard di cui al paragrafo 6.3 dell'Allegato
1, tenendo presenti le indicazioni contenute nel decreto-legge 13
settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189;
g) tener conto degli ulteriori standard indicati nei paragrafi 6
e 7 dell'Allegato 1 in materia di standard organizzativi, strutturali
e tecnologici e di standard per le alte specialita';
h) assicurare forme di centralizzazione di livello
sovra-aziendale per alcune attivita' caratterizzate da economia di
scala e da diretto rapporto volumi/qualita' dei servizi, tra le quali
alcune specifiche linee di attivita' del sistema trasfusionale, come
previsto dall'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012;
i) articolare la rete ospedaliera prevedendo reti per patologia
in base a quanto indicato nel paragrafo 8 dell'Allegato 1; adottare
il modello denominato hub and spoke, previsto espressamente per le
reti per le quali risulta piu' appropriato, ovvero altre forme di
coordinamento e di integrazione professionale su base non gerarchica;
l) adeguare la rete dell'emergenza urgenza alle indicazioni
contenute nel paragrafo 9 dell'Allegato 1, anche prevedendo
specifiche misure per assicurare la disponibilita' di posti letto di
ricovero nelle situazioni ordinarie e in quelle in cui sono
prevedibili picchi di accesso, comunque nel rispetto degli standard
di cui al comma 2;
m) definire un documento che, tenendo conto di quanto riportato
nel paragrafo 10 dell'Allegato 1, individua le regole di integrazione
dell'ospedale con la rete territoriale di riferimento, in relazione
a: ammissione appropriata, dimissione pianificata e protetta e
partecipazione ai percorsi assistenziali integrati;
n) assumere come riferimento, nelle more dell'adozione di uno
specifico accordo da sancire in sede di Conferenza tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quanto
indicato in materia di strutture per la chirurgia ambulatoriale
nell'Appendice 2 dell'Allegato 1.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano
il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nell'ambito della cornice finanziaria programmata
per il Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri
statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le
regioni e le province autonome, che provvedono autonomamente al
finanziamento del Servizio sanitario regionale esclusivamente con
fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le peculiarita'
demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro
autonomia organizzativa.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 2 aprile 2015
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, reg. n. 1827
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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