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mercoledì 24 giugno 2015

N. 115 ORDINANZA 13 maggio - 18 giugno 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Istanza di variazione catastale del contribuente per il riconoscimento del requisito della ruralita'. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 - art. 13, comma 14-bis; decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124 - art. 2, comma 5-ter. - (GU n.25 del 24-6-2015 )



  N. 115 ORDINANZA 13 maggio - 18 giugno 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione  per  i  fabbricati
  rurali - Istanza di variazione catastale del  contribuente  per  il
  riconoscimento del requisito della ruralita'. 
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per  la
  crescita, l'equita' e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici)  -
  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22
  dicembre 2011, n. 214 - art. 13,  comma  14-bis;  decreto-legge  31
  agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in  materia  di  IMU,  di
  altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche  abitative
  e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione  guadagni  e  di
  trattamenti  pensionistici)  -   convertito,   con   modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124 - art. 2,
  comma 5-ter. 
-   
(GU n.25 del 24-6-2015 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  13,  comma
14-bis, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e  dell'art.  2,  comma  5-ter,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia
di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno  alle  politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni
e  di  trattamenti  pensionistici),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n.  124,  promossi
dalla  Commissione  tributaria  regionale  della  Toscana   con   due
ordinanze del 16 aprile 2014, iscritte ai nn. 128 e 129 del  registro
ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti l'atto di costituzione di Poggio  Antico  srl  nonche'  gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 12 maggio 2015 e nella camera  di
consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Guglielmo  Fransoni  per  Poggio  Antico  srl  e
l'avvocato  dello  Stato  Roberta  Tortora  per  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che con due ordinanze del 16 aprile  2014,  iscritte  ai
nn. 128 e 129 del registro ordinanze 2014, la Commissione  tributaria
regionale  della  Toscana  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  13,  comma  14-bis,  del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102 (Disposizioni urgenti in materia  di  IMU,  di  altra  fiscalita'
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza
locale, nonche' di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge 28 ottobre 2013, n. 124, in riferimento agli artt. 3,  24
e 97, primo comma, della  Costituzione,  «nella  parte  in  cui  tali
disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice,
proprio atto,  l'esenzione  dall'ici,  senza  che  l'Erario  comunale
possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e  a
provare l'assenza delle condizioni sostanziali di  legge  alle  quali
dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi»; 
    che con l'ordinanza iscritta al n.  128  del  registro  ordinanze
2014 il giudice rimettente ha premesso  in  punto  di  fatto  che  la
societa' ricorrente in primo grado, Fattoria di Cerreto  di  Laudomia
Pucci di Barsento & C. sas, aveva impugnato un avviso di accertamento
per mancata dichiarazione di  sei  fabbricati  e  correlativo  omesso
versamento dell'imposta comunale  sugli  immobili  (ICI)  per  l'anno
2006, deducendo la non debenza del tributo per essere gli immobili in
questione rurali, a prescindere dalle risultanze catastali, e che  la
Commissione tributaria  provinciale  aveva  accolto  il  ricorso  con
sentenza gravata in appello dal Comune di Castelnuovo Berardenga; 
    che con l'ordinanza iscritta al n.  129  del  registro  ordinanze
2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana ha premesso in
punto  di  fatto   che   il   primo   giudice,   uniformandosi   alla
giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione  secondo
cui sarebbe decisivo il dato catastale,  aveva  respinto  il  ricorso
della Poggio Antico srl avverso  l'avviso  di  accertamento  con  cui
l'Etruria servizi srl, concessionaria del servizio di accertamento  e
riscossione dei tributi per il Comune di Montalcino, aveva  richiesto
il pagamento dell'ICI per gli anni 2007 e 2008; 
    che,  in  punto  di  rilevanza,  entrambe   le   ordinanze,   con
motivazioni di identico  tenore,  ricostruiscono  l'evoluzione  della
disciplina normativa e della giurisprudenza in materia,  evidenziando
in particolare che: 
    - ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504   (Riordino   della   finanza   degli   enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), presupposto dell'ICI era il possesso  di  fabbricati,  di  aree
fabbricabili  e  di  terreni  agricoli  a  qualsiasi  uso  destinati,
iscritti o da iscriversi nel catasto edilizio urbano; 
    -  l'art.  1,  comma  5,  del  d.P.R.  23  marzo  1998,  n.   139
(Regolamento  recante  norme  per  la  revisione   dei   criteri   di
accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3,  comma
156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)  aveva  previsto  che  «Le
costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola diverse
dalle abitazioni» andavano  censite  nella  categoria  speciale  D/10
«fabbricati  per  funzioni   produttive   connesse   alle   attivita'
agricole»; 
    - con il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  si  era
stabilito che «non si considerano fabbricati le  unita'  immobiliari,
anche iscritte o iscrivibili nel catasto  fabbricati,  per  le  quali
ricorrono  i  requisiti  di  ruralita'»  di  cui   all'art.   9   del
decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557   (Ulteriori   interventi
correttivi di finanza pubblica  per  l'anno  1994),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1994, n.
133; 
    - le sezioni unite civili  della  Corte  di  cassazione,  con  la
sentenza 21 agosto 2009, n. 18565,  avevano  affermato  che  non  era
consentito  al  giudice  tributario   verificare   in   concreto   la
sussistenza   delle   condizioni   di   ruralita'   dei    fabbricati
disapplicando l'atto di classamento catastale e  che  era  onere  del
contribuente o  dell'ente  locale  impugnare  l'atto  di  classamento
medesimo; 
    - l'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia), convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva previsto che, ai  fini  del
riconoscimento della ruralita', gli interessati  potevano  presentare
all'Agenzia delle entrate una domanda di variazione  della  categoria
catastale,   con   allegata   un'autocertificazione   attestante   la
circostanza che l'immobile possedeva i  relativi  requisiti,  in  via
continuativa, a decorrere dal quinto anno  antecedente  a  quello  di
presentazione della domanda; 
    - il comma  14-bis  dell'art.  13  del  d.l.  n.  201  del  2011,
inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1,  della  legge
n. 214 del 2011, aveva quindi disposto che le domande  in  questione,
presentate  anche  dopo  la  scadenza  dei  termini   originariamente
previsti e fino alla data di entrata in vigore della stessa legge  di
conversione  «producono  gli  effetti  previsti   in   relazione   al
riconoscimento del requisito di ruralita'»; 
    - l'art. 2, comma 5-ter, del d.l.  n.  102  del  2013  aveva  poi
precisato che l'art. 13, comma 14-bis sopra citato, «deve  intendersi
nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai  sensi
dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70
[...] e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono
gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita'
[...],  a  decorrere  dal  quinto  anno  antecedente  a   quello   di
presentazione della domanda»; 
    che,  sempre  in  punto  di  rilevanza,  il  giudice   rimettente
riferisce che le societa' contribuenti avevano nei termini  di  legge
proposto  domanda   di   variazione   catastale   per   ottenere   il
riconoscimento della ruralita', si' che esse,  con  riferimento  agli
anni oggetto di  accertamento  dovrebbero  usufruire  dell'esclusione
dall'ICI concessa dalle norme censurate,  senza  che  la  Commissione
tributaria adita possa  verificare  la  ricorrenza  delle  condizioni
sostanziali della ruralita' contestata dal Comune (r.o.  n.  128  del
2014) e dalla concessionaria (r.o. n. 129 del 2014); 
    che,  in  punto  di  non  manifesta  infondatezza,   secondo   la
Commissione tributaria regionale della Toscana: 
    - la  disciplina  in  esame,  contrariamente  a  quella  abrogata
dettata dal d.l. n. 70 del 2011, annette  alla  domanda  del  privato
l'effetto automatico di esclusione dall'assoggettamento all'ICI e non
prevede che in caso di  sua  infondatezza  gravino  sul  contribuente
indennita' o sanzioni di sorta: non vi e', quindi,  alcun  deterrente
alla proposizione di domande pretestuose; 
    - pertanto, in violazione dell'art. 24  Cost.,  e'  irragionevole
che  i  Comuni  non  siano  ammessi  a  provare  innanzi  al  giudice
tributario il difetto sostanziale delle condizioni di ruralita',  non
potendosi reputare sufficiente la loro possibilita' di intervento nel
procedimento amministrativo, atteso l'ordinario ritardo  che  connota
la sua definizione; 
    - la mancata possibilita' di difendersi nel merito della  pretesa
di esclusione dall'ICI e' irragionevole, anche  in  riferimento  alla
posizione degli altri contribuenti e in contrasto con il principio di
buona amministrazione,  attesa  la  posizione  di  impotenza  in  cui
verrebbe a trovarsi l'ente impositore, in violazione degli artt. 3  e
97 Cost.; 
    che, con memorie depositate in entrambi i giudizi il 9  settembre
2014, e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
eccependo che la questione sarebbe inammissibile e comunque infondata
nel merito, poiche': 
    - contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione  tributaria,
la normativa vigente consente all'Agenzia delle entrate, da un  lato,
e  ai  Comuni,  dall'altro,  di  effettuare  un  pieno  ed  effettivo
controllo sulla sussistenza della ruralita'; 
    - quanto alla presunta violazione dell'art. 24 Cost., il  decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   26   luglio   2012
(Individuazione delle modalita' di inserimento negli  atti  catastali
della sussistenza del requisito della ruralita'), ha disciplinato  ex
novo le modalita' di  presentazione  delle  domande  di  classamento,
nonche' di  inserimento  negli  atti  catastali  dell'annotazione  di
ruralita',  prevedendo,  tra  l'altro,  che   l'ufficio   provinciale
dell'Agenzia  del  territorio  provvede,  anche  a   campione,   alle
verifiche di competenza; 
    - lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e i Comuni, attraverso
la condivisione di un portale web dedicato, consente anche ai secondi
di  avere  contezza  delle  domande  di  variazione   catastale,   di
partecipare al controllo della relativa regolarita' e di intervenire,
se del caso, nel procedimento; 
    - l'art. 5 del citato decreto ministeriale prevede  l'annotazione
dell'avvenuta  presentazione  delle  domande  nonche'  dell'eventuale
emanazione  del  provvedimento  di   mancato   riconoscimento   della
ruralita': non e' corretto, pertanto, quanto affermato dal rimettente
in ordine al preteso automatismo dell'effetto giuridico di esclusione
dal pagamento dell'ICI derivante da un semplice atto di volonta'  del
privato; 
    -  in  ordine  alla  lamentata  violazione   del   principio   di
eguaglianza, la domanda proposta  dal  contribuente  non  e'  diversa
dalle  altre  dichiarazioni  catastali,  sostanziandosi  in  un  atto
soggetto a verifica da parte  dell'amministrazione,  sicche'  nessuna
violazione dell'art. 3 Cost. sussiste; da altra angolazione, tutti  i
contribuenti proprietari di immobili rurali possono  avvalersi  della
procedura in  esame,  il  che  realizza  una  piena  eguaglianza  dei
cittadini; 
    - quanto alla lamentata violazione dell'art. 97 Cost.,  l'Agenzia
delle entrate esercita regolarmente il  potere  di  accertamento  dei
requisiti di ruralita' e l'individuazione di un solo soggetto  avente
competenza in materia e' coerente con i principi di buon andamento  e
imparzialita' della pubblica amministrazione; 
    - sotto il profilo sanzionatorio, infine, il decreto ministeriale
26 luglio 2012, richiama le disposizioni  sull'accertamento  generale
dei fabbricati dettate dal regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652
(Accertamento  generale  dei  fabbricati  urbani,  rivalutazione  del
relativo reddito e formazione del  nuovo  catasto  edilizio  urbano),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,
che punisce l'inadempimento agli obblighi di dichiarazione catastale;
inoltre, l'autocertificazione a corredo della domanda  di  variazione
e' resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,  n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia  di  documentazione  amministrativa  -  Testo  A),   con   la
conseguenza che, in caso di mendacio, si applicano le sanzioni penali
previste dall'art. 76; d'altro canto, il mancato  riconoscimento  dei
requisiti dichiarati legittima  il  Comune  a  irrogare  le  sanzioni
previste per le ipotesi di omesso pagamento dell'imposta; 
    che, con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte  il
9 settembre 2014, si  e'  costituita  la  Poggio  Antico  srl,  parte
appellante nel giudizio che ha dato luogo all'ordinanza  n.  129  del
2014,   eccependo   che   le   questioni   sarebbero   manifestamente
inammissibili per tre ordini di ragioni: 
    - in primo luogo, in quanto carenti della rilevanza ai fini della
decisione nel giudizio a quo: quest'ultimo, infatti, non ha mai avuto
ad oggetto la sussistenza delle condizioni sostanziali di ruralita' o
la  possibilita'  per  il  Comune  di  Montalcino  di  accertare  una
eventuale discrasia tra  risultanze  catastali  e  realta'  fattuale,
poiche' gli avvisi di accertamento impugnati  si  fondano  unicamente
sulla circostanza formale della mancata iscrizione in  catasto  nella
categoria  A/6;  una  volta  presentata  la  domanda  di   variazione
catastale  in  forza  della  riapertura  dei  termini   operata   dal
legislatore, l'oggetto  della  controversia  si  era  necessariamente
ristretto alla decorrenza  degli  effetti  del  riconoscimento  della
ruralita'  dal  momento   dell'istanza   ovvero   dal   quinto   anno
antecedente; 
    - in  secondo  luogo,  il  giudice  rimettente,  pur  formalmente
censurando «il combinato» disposto dell'art. 13,  comma  14-bis,  del
d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102  del
2013, incentra in realta' i suoi  dubbi  di  incostituzionalita'  sul
«sistema d'ancoraggio tra risultanze catastali e imposizione ICI»: e'
tale sistema, regolato  da  altre  non  impugnate  disposizioni,  che
determina l'effetto vincolante censurato dal rimettente; 
    - in terzo  luogo,  la  Commissione  tributaria  regionale  della
Toscana  non   ha   tentato   un'interpretazione   costituzionalmente
orientata che escluda l'effetto automatico di non assoggettamento  ad
ICI dell'atto di volonta' del privato; ne' corrisponde al vero che la
normativa releghi i Comuni in  una  condizione  di  mera  passivita';
nell'ordinamento,  infine,  sono  rinvenibili  meccanismi  idonei   a
scoraggiare  dichiarazioni  non  veritiere,  quali:  1)  le  sanzioni
fiscali previste per  il  caso  di  mancato  pagamento  dell'imposta,
comminabili in ipotesi di  non  riconoscimento  dei  requisiti  della
ruralita', oltre al recupero del tributo e  degli  interessi;  2)  le
sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi dichiarativi
di cui al r.d.l. n. 652 del 1939;  3)  le  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del  2000  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci; 
    che, secondo le parti private, le questioni nel merito  sarebbero
non fondate per le medesime ragioni indicate dall'Avvocatura generale
dello Stato; 
    che con memoria depositata il 31 marzo  2015  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  ha  ulteriormente  ribadito  le  eccezioni  e
sviluppato le argomentazioni svolte nella  memoria  di  costituzione,
evidenziando, in particolare, che il decreto ministeriale  26  luglio
2012,  disciplina  il  procedimento  per  il   riconoscimento   della
ruralita'. 
    Considerato che,  con  due  ordinanze  del  16  aprile  2014,  la
Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  comma  14-bis,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia  di  IMU,  di
altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative  e
di finanza locale,  nonche'  di  cassa  integrazione  guadagni  e  di
trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, in riferimento  agli
artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione,  «nella  parte  in
cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con  un
semplice, proprio atto,  l'esenzione  dall'ici,  senza  che  l'Erario
comunale possa, davanti  al  giudice  tributario,  essere  ammesso  a
sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge
alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi»; 
    che i giudizi, data l'identita' dell'oggetto, vanno riuniti; 
    che e' assorbente il rilievo di inammissibilita' delle  questioni
per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del
quadro normativo di riferimento; 
    che, infatti, la Commissione tributaria regionale  della  Toscana
non ha  preso  in  considerazione,  innanzitutto,  la  seconda  parte
dell'art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011,  in  forza  del
quale, «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della  sussistenza
del requisito di ruralita', fermo restando il classamento  originario
degli immobili rurali ad uso abitativo»; 
    che le ordinanze di rimessione non hanno esaminato la conseguente
regolamentazione data al procedimento di annotazione della  ruralita'
dal decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  26  luglio
2012  (Individuazione  delle  modalita'  di  inserimento  negli  atti
catastali della sussistenza del  requisito  della  ruralita')  e,  in
particolare, l'art.  1,  comma  2,  ai  sensi  del  quale:  «Ai  fini
dell'iscrizione  negli  atti  del  catasto  della   sussistenza   del
requisito di ruralita' in capo ai fabbricati rurali di cui  al  comma
1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10  (Fabbricati  per
funzioni produttive connesse alle attivita' agricole), e' apposta una
specifica annotazione»; e l'art. 4, rubricato «Verifica delle domande
e delle autocertificazioni», il cui primo comma  dispone:  «L'Ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio, per gli aspetti  di  diretta
competenza,  provvede,  anche  a  campione,   alla   verifica   delle
autocertificazioni allegate alle domande di cui all'art. 2, comma 3 e
alle richieste di cui all'art. 2, comma 6, nonche' alla verifica  del
classamento e dei requisiti di ruralita' per gli immobili  dichiarati
con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle  finanze  n.
701 del 1994»; 
    che, con riferimento alla pretesa posizione  di  mera  passivita'
degli enti locali, non sono  state  considerate  quelle  disposizioni
che, nell'ambito del procedimento di verifica,  di  cui  e'  titolare
l'Agenzia del territorio, assegnano un ruolo  importante  proprio  ai
Comuni, cui sono rese disponibili «sul portale  [...]  gestito  dalla
medesima Agenzia [...] le domande presentate  per  il  riconoscimento
dei requisiti di ruralita' di cui all'art. 2, al fine di agevolare le
attivita' di verifica di rispettiva competenza» (art. 4, comma 2),  e
che, proprio tramite tale portale, possono  offrire  all'Agenzia  del
territorio  le   informazioni   necessarie   alle   verifiche   sulla
sussistenza dei requisiti di ruralita' (art. 4, comma 4); 
    che l'incompletezza ricostruttiva si aggrava ove si consideri che
il rimettente non ha in alcun modo preso  in  esame  l'esistenza  dei
generali rimedi impugnatori che consentono ai Comuni la contestazione
in  giudizio  degli  atti  di  annotazione,  per  come  costantemente
affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; 
    che neanche sono state prese in considerazione le sanzioni penali
per  il  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  rese  in  sede   di
autocertificazione, comminate dall'art. 76  del  d.P.R.  28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A);
ne'  le  sanzioni  amministrative  che  assistono  le   dichiarazioni
catastali previste dagli artt. 20 e 28  del  regio  decreto-legge  13
aprile 1939, n. 652 (Accertamento  generale  dei  fabbricati  urbani,
rivalutazione del relativo reddito e  formazione  del  nuovo  catasto
edilizio urbano),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 1939, n. 1249, per come inasprite dall'art. 2, comma  12,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia  di
federalismo Fiscale Municipale); ne', infine, la circostanza  che  il
mancato  riconoscimento  dei  requisiti   di   ruralita'   dichiarati
legittima i Comuni, oltre al recupero  dell'imposta  dovuta  con  gli
interessi  legali,  all'irrogazione  delle  sanzioni   previste   per
l'ipotesi di mancato pagamento dell'imposta medesima; 
    che  tale  incompleta  e  inadeguata  ricostruzione  del   quadro
normativo di riferimento (tra le tante, sentenze n. 27 del  2015,  n.
251 e n. 165 del 2014; ordinanza n. 194 del 2014) mina l'iter  logico
argomentativo posto a fondamento della valutazione di  non  manifesta
infondatezza delle odierne questioni di  legittimita'  costituzionale
(sentenza n. 27 del 2015) e determina, pertanto,  la  loro  manifesta
inammissibilita'. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   13,   comma   14-bis,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia  di  IMU,  di
altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative  e
di finanza locale,  nonche'  di  cassa  integrazione  guadagni  e  di
trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma,  della  Costituzione,
dalla  Commissione  tributaria  regionale  della  Toscana,   con   le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 

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