N. 115
ORDINANZA
13 maggio - 18 giugno 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Istanza di variazione catastale del contribuente per il riconoscimento del requisito della ruralita'. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 - art. 13, comma 14-bis; decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124 - art. 2, comma 5-ter. -(GU n.25 del 24-6-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Alessandro CRISCUOLO;
Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma
14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia
di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni
e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, promossi
dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con due
ordinanze del 16 aprile 2014, iscritte ai nn. 128 e 129 del registro
ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2014.
Visti l'atto di costituzione di Poggio Antico srl nonche' gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 maggio 2015 e nella camera di
consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi l'avvocato Guglielmo Fransoni per Poggio Antico srl e
l'avvocato dello Stato Roberta Tortora per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con due ordinanze del 16 aprile 2014, iscritte ai
nn. 128 e 129 del registro ordinanze 2014, la Commissione tributaria
regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita'
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 28 ottobre 2013, n. 124, in riferimento agli artt. 3, 24
e 97, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui tali
disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice,
proprio atto, l'esenzione dall'ici, senza che l'Erario comunale
possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a
provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali
dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi»;
che con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze
2014 il giudice rimettente ha premesso in punto di fatto che la
societa' ricorrente in primo grado, Fattoria di Cerreto di Laudomia
Pucci di Barsento & C. sas, aveva impugnato un avviso di accertamento
per mancata dichiarazione di sei fabbricati e correlativo omesso
versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno
2006, deducendo la non debenza del tributo per essere gli immobili in
questione rurali, a prescindere dalle risultanze catastali, e che la
Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso con
sentenza gravata in appello dal Comune di Castelnuovo Berardenga;
che con l'ordinanza iscritta al n. 129 del registro ordinanze
2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana ha premesso in
punto di fatto che il primo giudice, uniformandosi alla
giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione secondo
cui sarebbe decisivo il dato catastale, aveva respinto il ricorso
della Poggio Antico srl avverso l'avviso di accertamento con cui
l'Etruria servizi srl, concessionaria del servizio di accertamento e
riscossione dei tributi per il Comune di Montalcino, aveva richiesto
il pagamento dell'ICI per gli anni 2007 e 2008;
che, in punto di rilevanza, entrambe le ordinanze, con
motivazioni di identico tenore, ricostruiscono l'evoluzione della
disciplina normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziando
in particolare che:
- ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), presupposto dell'ICI era il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli a qualsiasi uso destinati,
iscritti o da iscriversi nel catasto edilizio urbano;
- l'art. 1, comma 5, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139
(Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma
156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) aveva previsto che «Le
costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola diverse
dalle abitazioni» andavano censite nella categoria speciale D/10
«fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita'
agricole»;
- con il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, si era
stabilito che «non si considerano fabbricati le unita' immobiliari,
anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralita'» di cui all'art. 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi
correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1994, n.
133;
- le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la
sentenza 21 agosto 2009, n. 18565, avevano affermato che non era
consentito al giudice tributario verificare in concreto la
sussistenza delle condizioni di ruralita' dei fabbricati
disapplicando l'atto di classamento catastale e che era onere del
contribuente o dell'ente locale impugnare l'atto di classamento
medesimo;
- l'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva previsto che, ai fini del
riconoscimento della ruralita', gli interessati potevano presentare
all'Agenzia delle entrate una domanda di variazione della categoria
catastale, con allegata un'autocertificazione attestante la
circostanza che l'immobile possedeva i relativi requisiti, in via
continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda;
- il comma 14-bis dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011,
inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 214 del 2011, aveva quindi disposto che le domande in questione,
presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente
previsti e fino alla data di entrata in vigore della stessa legge di
conversione «producono gli effetti previsti in relazione al
riconoscimento del requisito di ruralita'»;
- l'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 aveva poi
precisato che l'art. 13, comma 14-bis sopra citato, «deve intendersi
nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi
dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
[...] e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono
gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita'
[...], a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda»;
che, sempre in punto di rilevanza, il giudice rimettente
riferisce che le societa' contribuenti avevano nei termini di legge
proposto domanda di variazione catastale per ottenere il
riconoscimento della ruralita', si' che esse, con riferimento agli
anni oggetto di accertamento dovrebbero usufruire dell'esclusione
dall'ICI concessa dalle norme censurate, senza che la Commissione
tributaria adita possa verificare la ricorrenza delle condizioni
sostanziali della ruralita' contestata dal Comune (r.o. n. 128 del
2014) e dalla concessionaria (r.o. n. 129 del 2014);
che, in punto di non manifesta infondatezza, secondo la
Commissione tributaria regionale della Toscana:
- la disciplina in esame, contrariamente a quella abrogata
dettata dal d.l. n. 70 del 2011, annette alla domanda del privato
l'effetto automatico di esclusione dall'assoggettamento all'ICI e non
prevede che in caso di sua infondatezza gravino sul contribuente
indennita' o sanzioni di sorta: non vi e', quindi, alcun deterrente
alla proposizione di domande pretestuose;
- pertanto, in violazione dell'art. 24 Cost., e' irragionevole
che i Comuni non siano ammessi a provare innanzi al giudice
tributario il difetto sostanziale delle condizioni di ruralita', non
potendosi reputare sufficiente la loro possibilita' di intervento nel
procedimento amministrativo, atteso l'ordinario ritardo che connota
la sua definizione;
- la mancata possibilita' di difendersi nel merito della pretesa
di esclusione dall'ICI e' irragionevole, anche in riferimento alla
posizione degli altri contribuenti e in contrasto con il principio di
buona amministrazione, attesa la posizione di impotenza in cui
verrebbe a trovarsi l'ente impositore, in violazione degli artt. 3 e
97 Cost.;
che, con memorie depositate in entrambi i giudizi il 9 settembre
2014, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
eccependo che la questione sarebbe inammissibile e comunque infondata
nel merito, poiche':
- contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria,
la normativa vigente consente all'Agenzia delle entrate, da un lato,
e ai Comuni, dall'altro, di effettuare un pieno ed effettivo
controllo sulla sussistenza della ruralita';
- quanto alla presunta violazione dell'art. 24 Cost., il decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2012
(Individuazione delle modalita' di inserimento negli atti catastali
della sussistenza del requisito della ruralita'), ha disciplinato ex
novo le modalita' di presentazione delle domande di classamento,
nonche' di inserimento negli atti catastali dell'annotazione di
ruralita', prevedendo, tra l'altro, che l'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio provvede, anche a campione, alle
verifiche di competenza;
- lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e i Comuni, attraverso
la condivisione di un portale web dedicato, consente anche ai secondi
di avere contezza delle domande di variazione catastale, di
partecipare al controllo della relativa regolarita' e di intervenire,
se del caso, nel procedimento;
- l'art. 5 del citato decreto ministeriale prevede l'annotazione
dell'avvenuta presentazione delle domande nonche' dell'eventuale
emanazione del provvedimento di mancato riconoscimento della
ruralita': non e' corretto, pertanto, quanto affermato dal rimettente
in ordine al preteso automatismo dell'effetto giuridico di esclusione
dal pagamento dell'ICI derivante da un semplice atto di volonta' del
privato;
- in ordine alla lamentata violazione del principio di
eguaglianza, la domanda proposta dal contribuente non e' diversa
dalle altre dichiarazioni catastali, sostanziandosi in un atto
soggetto a verifica da parte dell'amministrazione, sicche' nessuna
violazione dell'art. 3 Cost. sussiste; da altra angolazione, tutti i
contribuenti proprietari di immobili rurali possono avvalersi della
procedura in esame, il che realizza una piena eguaglianza dei
cittadini;
- quanto alla lamentata violazione dell'art. 97 Cost., l'Agenzia
delle entrate esercita regolarmente il potere di accertamento dei
requisiti di ruralita' e l'individuazione di un solo soggetto avente
competenza in materia e' coerente con i principi di buon andamento e
imparzialita' della pubblica amministrazione;
- sotto il profilo sanzionatorio, infine, il decreto ministeriale
26 luglio 2012, richiama le disposizioni sull'accertamento generale
dei fabbricati dettate dal regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652
(Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del
relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
che punisce l'inadempimento agli obblighi di dichiarazione catastale;
inoltre, l'autocertificazione a corredo della domanda di variazione
e' resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A), con la
conseguenza che, in caso di mendacio, si applicano le sanzioni penali
previste dall'art. 76; d'altro canto, il mancato riconoscimento dei
requisiti dichiarati legittima il Comune a irrogare le sanzioni
previste per le ipotesi di omesso pagamento dell'imposta;
che, con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il
9 settembre 2014, si e' costituita la Poggio Antico srl, parte
appellante nel giudizio che ha dato luogo all'ordinanza n. 129 del
2014, eccependo che le questioni sarebbero manifestamente
inammissibili per tre ordini di ragioni:
- in primo luogo, in quanto carenti della rilevanza ai fini della
decisione nel giudizio a quo: quest'ultimo, infatti, non ha mai avuto
ad oggetto la sussistenza delle condizioni sostanziali di ruralita' o
la possibilita' per il Comune di Montalcino di accertare una
eventuale discrasia tra risultanze catastali e realta' fattuale,
poiche' gli avvisi di accertamento impugnati si fondano unicamente
sulla circostanza formale della mancata iscrizione in catasto nella
categoria A/6; una volta presentata la domanda di variazione
catastale in forza della riapertura dei termini operata dal
legislatore, l'oggetto della controversia si era necessariamente
ristretto alla decorrenza degli effetti del riconoscimento della
ruralita' dal momento dell'istanza ovvero dal quinto anno
antecedente;
- in secondo luogo, il giudice rimettente, pur formalmente
censurando «il combinato» disposto dell'art. 13, comma 14-bis, del
d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del
2013, incentra in realta' i suoi dubbi di incostituzionalita' sul
«sistema d'ancoraggio tra risultanze catastali e imposizione ICI»: e'
tale sistema, regolato da altre non impugnate disposizioni, che
determina l'effetto vincolante censurato dal rimettente;
- in terzo luogo, la Commissione tributaria regionale della
Toscana non ha tentato un'interpretazione costituzionalmente
orientata che escluda l'effetto automatico di non assoggettamento ad
ICI dell'atto di volonta' del privato; ne' corrisponde al vero che la
normativa releghi i Comuni in una condizione di mera passivita';
nell'ordinamento, infine, sono rinvenibili meccanismi idonei a
scoraggiare dichiarazioni non veritiere, quali: 1) le sanzioni
fiscali previste per il caso di mancato pagamento dell'imposta,
comminabili in ipotesi di non riconoscimento dei requisiti della
ruralita', oltre al recupero del tributo e degli interessi; 2) le
sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi dichiarativi
di cui al r.d.l. n. 652 del 1939; 3) le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni
mendaci;
che, secondo le parti private, le questioni nel merito sarebbero
non fondate per le medesime ragioni indicate dall'Avvocatura generale
dello Stato;
che con memoria depositata il 31 marzo 2015 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha ulteriormente ribadito le eccezioni e
sviluppato le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione,
evidenziando, in particolare, che il decreto ministeriale 26 luglio
2012, disciplina il procedimento per il riconoscimento della
ruralita'.
Considerato che, con due ordinanze del 16 aprile 2014, la
Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 14-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e
di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, «nella parte in
cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un
semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ici, senza che l'Erario
comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a
sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge
alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi»;
che i giudizi, data l'identita' dell'oggetto, vanno riuniti;
che e' assorbente il rilievo di inammissibilita' delle questioni
per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del
quadro normativo di riferimento;
che, infatti, la Commissione tributaria regionale della Toscana
non ha preso in considerazione, innanzitutto, la seconda parte
dell'art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, in forza del
quale, «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza
del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario
degli immobili rurali ad uso abitativo»;
che le ordinanze di rimessione non hanno esaminato la conseguente
regolamentazione data al procedimento di annotazione della ruralita'
dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio
2012 (Individuazione delle modalita' di inserimento negli atti
catastali della sussistenza del requisito della ruralita') e, in
particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale: «Ai fini
dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del
requisito di ruralita' in capo ai fabbricati rurali di cui al comma
1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per
funzioni produttive connesse alle attivita' agricole), e' apposta una
specifica annotazione»; e l'art. 4, rubricato «Verifica delle domande
e delle autocertificazioni», il cui primo comma dispone: «L'Ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio, per gli aspetti di diretta
competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle
autocertificazioni allegate alle domande di cui all'art. 2, comma 3 e
alle richieste di cui all'art. 2, comma 6, nonche' alla verifica del
classamento e dei requisiti di ruralita' per gli immobili dichiarati
con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze n.
701 del 1994»;
che, con riferimento alla pretesa posizione di mera passivita'
degli enti locali, non sono state considerate quelle disposizioni
che, nell'ambito del procedimento di verifica, di cui e' titolare
l'Agenzia del territorio, assegnano un ruolo importante proprio ai
Comuni, cui sono rese disponibili «sul portale [...] gestito dalla
medesima Agenzia [...] le domande presentate per il riconoscimento
dei requisiti di ruralita' di cui all'art. 2, al fine di agevolare le
attivita' di verifica di rispettiva competenza» (art. 4, comma 2), e
che, proprio tramite tale portale, possono offrire all'Agenzia del
territorio le informazioni necessarie alle verifiche sulla
sussistenza dei requisiti di ruralita' (art. 4, comma 4);
che l'incompletezza ricostruttiva si aggrava ove si consideri che
il rimettente non ha in alcun modo preso in esame l'esistenza dei
generali rimedi impugnatori che consentono ai Comuni la contestazione
in giudizio degli atti di annotazione, per come costantemente
affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
che neanche sono state prese in considerazione le sanzioni penali
per il caso di dichiarazioni non veritiere rese in sede di
autocertificazione, comminate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A);
ne' le sanzioni amministrative che assistono le dichiarazioni
catastali previste dagli artt. 20 e 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, per come inasprite dall'art. 2, comma 12, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale); ne', infine, la circostanza che il
mancato riconoscimento dei requisiti di ruralita' dichiarati
legittima i Comuni, oltre al recupero dell'imposta dovuta con gli
interessi legali, all'irrogazione delle sanzioni previste per
l'ipotesi di mancato pagamento dell'imposta medesima;
che tale incompleta e inadeguata ricostruzione del quadro
normativo di riferimento (tra le tante, sentenze n. 27 del 2015, n.
251 e n. 165 del 2014; ordinanza n. 194 del 2014) mina l'iter logico
argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta
infondatezza delle odierne questioni di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 27 del 2015) e determina, pertanto, la loro manifesta
inammissibilita'.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 14-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e
di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione,
dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Nessun commento:
Posta un commento