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domenica 19 luglio 2015

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09840 presentato da MERLO Ricardo Antonio testo di Mercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 462   MERLO e BORGHESE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:    l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 («riforma Maroni»), ha introdotto un regime pensionistico sperimentale, consistente nella possibilità, per le lavoratrici con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome), di andare in pensione anticipatamente, con liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo;



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09840
presentato da
MERLO Ricardo Antonio
testo di
Mercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 462

MERLO e BORGHESE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 («riforma Maroni»), ha introdotto un regime pensionistico sperimentale, consistente nella possibilità, per le lavoratrici con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome), di andare in pensione anticipatamente, con liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo;
   tale regime (denominato «opzione donna») è stato confermato, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, dalla cosiddetta riforma Fornero; l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, in particolare, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge continuino ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate dal citato articolo 1, comma 9;
   in seguito l'Inps è intervenuta con varie circolari interpretative (n. 35 del 2012 per il settore privato e n. 37 del 2012 per il pubblico impiego) per specificare, in maniera restrittiva, che la data del 31 dicembre 2015 rappresenta il termine di scadenza per l'accesso alla pensione (entro cui esercitare l'opzione per il contributivo) e non il termine per maturare i requisiti anagrafici e contributivi necessari, che risulterebbe, invece, di fatto, anticipato di oltre un anno, per effetto dell'applicazione del «meccanismo delle finestre»;
   numerose incertezze sono state avanzate sulla correttezza e legittimità dell'interpretazione fornita dall'ente previdenziale, anche alla luce delle evidenti criticità applicative che ne deriverebbero;
   nel mese di novembre 2013, le Commissioni lavoro di Camera e Senato hanno approvato, ciascuna, una risoluzione (rispettivamente la 7-00159 e la 7-00040) con la quale si impegnava il Governo «a sollecitare l'Inps (...) a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015»;
   i numeri testimoniano che, pur a fronte di una penalizzazione consistente sul piano economico, l'opzione donna negli ultimi tre anni, a fronte dell'incremento dei requisiti standard, è stata scelta da un numero crescente di lavoratrici: dalle 1.377 pensioni liquidate nel 2011 si è passati alle 5.646 del 2012 fino alle 11.527 del 2014;
   altro strumento di flessibilità è previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995. Alle donne soggette al sistema contributivo è riconosciuto un anticipo di età rispetto a quanto richiesto per la pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio con un massimo complessivo di un anno;
   in base alla legge n. 243 del 2004 l'opzione è valida per tutto il 2015, anno entro cui devono essere maturati i requisiti di accesso alla pensione (che poi, per effetto delle finestre mobili, scatta effettivamente fino a 19 mesi dopo);
   l'Inps, con il messaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014, ha comunicato di aver sottoposto al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali determinati aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione sulla base del predetto regime sperimentale, permanendo alcune incertezze interpretative;
   l'Istituto ha disposto che, in attesa dei chiarimenti richiesti, «le eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza»;
   nel mese di marzo 2015 è stata avviata, innanzi al Tar del Lazio, una class action contro l'Inps, volta ad ottenere la revoca o la modifica delle circolari n. 35 e n. 37 del 14 marzo 2012 che impediscono alle lavoratrici che maturano i requisiti nel 2015 di accedere alla «Opzione donna» –:
   se e quali iniziative siano state intraprese per dar seguito al dispositivo delle risoluzioni citate in premessa e se e quali chiarimenti il Ministro abbia fornito in risposta alle perplessità avanzate dall'istituto previdenziale;
   se non ritenga opportuno procurare ulteriori dati e chiarimenti sulla questione in generale, e quali siano, in particolare, le sue determinazioni al fine di dare esito positivo alle domande di pensione presentate e quelle accolte con riserva. (4-09840)

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