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domenica 19 luglio 2015

Atto Senato Ordine del Giorno 9/1993/24 presentato da PEPPE DE CRISTOFARO mercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 484 Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1993 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR",



     Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1993/24
presentato da
PEPPE DE CRISTOFARO
mercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 484
Il Senato,
in sede di discussione dell'AS 1993 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR",
premesso che:
al personale dipendente della società Poste italiane spetta, per il servizio prestato al momento dell'assunzione e fino al 28 febbraio 1998 - data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni -l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973;
l'indennità di buonuscita è calcolata, in base all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza;
il calcolo dell'indennità di buonuscita, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, ne garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che "a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma";
alla liquidazione dell'indennità di buonuscita maturata per il servizio prestato in Poste italiane fino al 28 febbraio 1998 ha provveduto una gestione commissariale istituita presso l'Ipost (Istituto postelegrafonici), sino al 31 maggio 2010, data di soppressione di detto ente e di trasferimento delle sue funzioni all'INPS. Detta liquidazione viene però effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;
il sopra citato sistema di calcolo, che "congela" la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma anche impedisce la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;
in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;
i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un mutuo da parte dell'Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla buonuscita del dipendente e rimasto nella disponibilità dell'istituto previdenziale per effetto dell'articolo 53 della legge n. 449 citata e sul quale l'istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. Si realizza pertanto una situazione paradossale, che vede il dipendente prestare il proprio denaro a sé stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito all'Ipost;
i dipendenti di Poste italiane non ottengono neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori, ma alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;
la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata "Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane";
secondo una comunicazione, che risulta inviata dal Commissario del fondo ad un lavoratore di Poste Italiane, i tempi per l'erogazione del pagamento dell'indennità di buonuscita hanno subito lo slittamento in avanti di 24-27 mesi;
l'interpretazione unilaterale della norma, che si richiama all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, appare arbitraria, poiché sia la predetta legge sia il decreto e la relazione tecnica che l'hanno preceduta non fanno alcun riferimento ai lavoratori di Poste Italiane. Infatti, equiparando erroneamente le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane ai dipendenti del pubblico impiego, si è applicata una norma che ha come finalità quella di concorrere al risanamento della finanza pubblica, ma non si è tenuto conto che, trattandosi di un fondo chiuso, non si producono effetti sul bilancio dello Stato;
considerato che:
in data 6 novembre 2012 la XI Commissione della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione che impegna il Governo ad assumere, entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso; a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro;
in data 23 gennaio 2014, in replica all'interrogazione Camera 4-00019 sul medesimo oggetto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini, precisa "al riguardo, che gli stringenti vincoli posti dall'attuale quadro finanziario di riferimento non hanno sinora consentito al Governo di introdurre modifiche all'attuale disciplina in materia di buonauscita, così da poter dare attuazione all'impegno assunto nella risoluzione, il quale, è bene sottolinearlo, precisava che l'adozione delle iniziative auspicate dovesse avvenire previa verifica delle necessarie compatibilità finanziarie",
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative anche normative, volte al riconoscimento nei confronti dei lavoratori di Poste italiane Spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, previa verifica della necessaria compatibilità finanziaria.
(numerazione resoconto Senato G1.123)
(9/1993/24)
DE CRISTOFARO, BAROZZINO

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