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domenica 19 luglio 2015

Atto Camera Ordine del Giorno 9/03098-A/046 presentato da ROSATO Ettore testo di Venerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464   La Camera,    premesso che:     l'articolo 7, comma 1, lettera a) del disegno di legge in parola, tra l'altro, delega il Governo ad apportare modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche attraverso la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche ma assicurando il mantenimento della sostanziale «equiordinazione» limitatamente al solo personale delle Forze di polizia stesse



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03098-A/046
presentato da
ROSATO Ettore
testo di
Venerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464
La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, comma 1, lettera a) del disegno di legge in parola, tra l'altro, delega il Governo ad apportare modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche attraverso la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche ma assicurando il mantenimento della sostanziale «equiordinazione» limitatamente al solo personale delle Forze di polizia stesse, inclusi i connessi trattamenti economici; la medesima disposizione, nell'apprestare le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio di tale delega, prescrive di tener conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che ha stanziato somme da destinare a provvedimenti normativi, non ancora emanati, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia) e consente anche di riordinare i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    la richiamata «equiordinazione», invece, è un irrinunciabile principio giuridico generale, e dunque non ristretto alle sole Forze di polizia: infatti sul piano formale fu introdotto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 e venne posto l'anno dopo dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che ne indicò l'applicabilità ai compiti e trattamenti economici del personale non dirigente e non direttivo sia delle Forze di polizia che delle Forze armate; sul piano sostanziale l'evoluzione dell'istituto dell’«equiordinazione», poi, per effetto della giurisprudenza e della normativa intervenuta, lo rende oggi riferibile a tutti i gradi e qualifiche degli appartenenti al comparto difesa e sicurezza, anche direttivi e dirigenziali, alla luce dell'analitica tabella di corrispondenza contenuta nell'articolo 632 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, della comune struttura stipendiale e delle comuni, contestuali e armonizzate modalità e procedure di adeguamento dei contenuti del rapporto di impiego;
    in sostanza le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del disegno di legge in parola consentono di riordinare i ruoli di tutte le componenti per le quali l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, puntualmente citato nell'articolo medesimo, ha riconosciuto la specificità d'impiego e funzioni, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione, allo stato, delle sole Forze armate, nonché di impiegare per le Forze di polizia le risorse destinate in maniera indistinta, dalla legge n. 350 del 2003, anche al riordino dei ruoli delle Forze armate, senza
riferimenti alla conseguente quota parte; dette disposizioni, quindi, salvaguardano esplicitamente per le sole Forze di polizia la sostanziale «equiordinazione» vigente per l'intero comparto difesa e sicurezza, rischiando con ciò di compromettere l'equilibrio faticosamente raggiunto negli ultimi vent'anni nell'ambito del comparto medesimo e di riaccendere i malumori tra il personale interessato e il conseguente contenzioso con l'Amministrazione, qualora l'intervento, come è assolutamente probabile, venga considerato alla stregua di un'implicita modifica ben riduttiva della disciplina di cui alla citata legge n. 216 del 1992;
    sul piano istituzionale, va responsabilmente considerato che la lesione del principio di «equiordinazione» tra Forze di polizia e Forze armate comporterebbe un'insanabile frattura nel comparto difesa e sicurezza, aprendo la strada a trattamenti differenziati tra gli operatori della sicurezza nazionale ed internazionale, laddove invece s'impone oggi un approccio operativo integrato e conseguentemente la massima coesione di tutte le componenti preposte a garantire la salvaguardia dei primari interessi dello Stato in ogni contesto,
impegna il Governo

ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale «equiordinazione» tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla legge n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento.
9/3098-A/46Rosato, Scanu, Aiello, Bolognesi, Ferro, Fioroni, Carlo Galli, Garofani, Moscatt, Villecco Calipari, Stumpo, Paola Boldrini, Valeria Valente, Rostellato, Lacquaniti, Salvatore Piccolo, Marantelli, D'Arienzo.

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