Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03098-A/011
presentato daOrdine del Giorno 9/03098-A/011
GIACHETTI Roberto
testo di
Venerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464
premesso che:
è necessario assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali del Corpo della guardia di finanza;
è necessario attualizzare alcune disposizioni di carattere ordinativo e funzionale relative al Corpo della guardia di finanza, tenendo anche conto delle particolari peculiarità e dell'assetto organizzativo generale della pubblica amministrazione, in piena coerenza e a completamento dell'assetto delineato dalla legge delega n. 78 del 2000 e dai relativi decreti attuativi che hanno confermato e rafforzato il ruolo del Corpo quale forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze e con compiti ad elevata specializzazione;
è evidente la contraddizione di una forza armata che non dipende dal Ministero della difesa, ma da quello dell'Economia e delle finanze;
costituzionalmente i compiti di polizia o qualsiasi altro compito di natura non difensiva del territorio devono rientrare nelle competenze civili e in questo senso sono andate le riforme della Polizia di Stato, della polizia municipale e del Corpo della polizia penitenziaria;
l'Italia rimane l'unico Paese membro dell'Unione europea nel quale un Corpo di verificatori fiscali è inserito tra le forze destinate all'addestramento alla guerra, sia pure a scopi non offensivi;
non appare conforme ai principi costituzionali che il personale del suddetto Corpo sia mantenuto nell'ambito della compagine militare;
lo scorso 2 luglio il Consiglio Centrale della rappresentanza militare del Corpo della guardia di finanza (Cocer), in rappresentanza di tutti gli appartenenti al Corpo, con una specifica delibera ha chiesto al comandante generale del Corpo una riforma realmente al passo coi tempi che oggi, sempre di più, richiedono una efficiente polizia economico finanziaria ad ordinamento civile, sottratta al controllo e alla dipendenza del ministro della Difesa,
impegna il Governo:
a porre in essere ogni utile azione per assicurare che l'ordinamento e i compiti del Corpo della polizia tributaria, comprese le attribuzioni funzionali dell'autorità di vertice, siano realizzati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Comandante generale del Corpo della polizia tributaria è scelto fra i dirigenti generali della pubblica amministrazione in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, assume la denominazione di Direttore generale del Corpo della polizia tributaria ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è collocato nell'ambito del Corpo della polizia tributaria, nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;
c) è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
9/3098-A/11. Giachetti.
Nessun commento:
Posta un commento