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mercoledì 1 luglio 2015

Dec. 24/06/2015, n. 2015/1009 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato I delle decisioni 92/260/CEE e 93/195/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele, Libia e Siria, l'allegato II della decisione 93/196/CEE per quanto riguarda la voce relativa a Israele, l'allegato I della decisione 93/197/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele e Siria e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative a Brasile, Israele, Libia e Siria [notificata con il numero C(2015) 4183] (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 26 giugno 2015, n. L 161.



Commissione
Dec. 24/06/2015, n. 2015/1009
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato I delle decisioni 92/260/CEE e 93/195/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele, Libia e Siria, l'allegato II della decisione 93/196/CEE per quanto riguarda la voce relativa a Israele, l'allegato I della decisione 93/197/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele e Siria e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative a Brasile, Israele, Libia e Siria [notificata con il numero C(2015) 4183] (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicata nella G.U.U.E. 26 giugno 2015, n. L 161.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16 e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) La situazione particolare in Libia e in Siria e la mancata notifica delle malattie all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) non consente a tali paesi terzi di fornire le garanzie necessarie per quanto riguarda la conformità alle condizioni di polizia sanitaria pertinenti applicabili alle importazioni nell'Unione di equidi o l'applicazione di condizioni equivalenti di cui alla direttiva 2009/156/CE. È pertanto necessario sopprimere le voci relative alla Libia e alla Siria dagli elenchi di paesi terzi di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE (4) e 93/195/CEE (5) della Commissione e sopprimere la voce relativa alla Siria dall'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 93/197/CEE della Commissione (6).
(2) Anche Israele figura negli elenchi di paesi terzi di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e nell'elenco di paesi di cui alla nota a piè di pagina 3 dell'allegato II della decisione 93/196/CEE della Commissione (7). A fini di trasparenza del mercato e in conformità al diritto internazionale, è opportuno chiarire che nel caso di Israele la copertura territoriale dei certificati veterinari è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(3) Dal momento che la modifica della voce relativa a Israele nel rispettivo allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e nell'allegato II della decisione 93/196/CEE non costituisce una regionalizzazione, è opportuno spiegare la denominazione geografica modificata relativa a Israele in una nuova nota a piè di pagina da aggiungere ai rispettivi elenchi di paesi terzi negli allegati di tali decisioni.
(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE.
(5) La direttiva 2009/156/CE prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi ove si applichi la regionalizzazione che da sei mesi siano indenni da morva.
(6) L'elenco dei paesi terzi o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (8).
(7) Il Brasile figura attualmente in tale elenco di paesi terzi. La morva è presente in alcune parti del territorio del Brasile e pertanto le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina sono autorizzate soltanto in provenienza dalla regione BR-1 del territorio di tale paese terzo, come descritto nella colonna 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro sono attualmente inclusi nella regione BR-1 del Brasile.
(8) Con lettera datata 20 novembre 2014 il Brasile ha notificato alla Commissione un caso confermato di morva nello Stato di Goiás. Il Brasile di conseguenza non ha più rilasciato certificati di polizia sanitaria in conformità alla direttiva 2009/156/CE per l'intero gruppo di Stati federali che figurano nella regione BR-1.
(9) Il 21 aprile 2015 il Brasile ha informato la Commissione delle misure adottate per impedire l'introduzione della morva nelle zone di tale paese terzo in possesso dei requisiti per essere incluse nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE e ha fornito un elenco degli stati federali in cui tale malattia non è presente. Ha altresì confermato che lo Stato di Rio de Janeiro è rimasto indenne da morva, in quanto l'ultimo caso è stato segnalato il 16 luglio 2012.
(10) Dato che secondo l'elenco degli Stati indenni da morva presentato dal Brasile gli Stati di Goiás e Santa Catarina non sono più indenni da morva e dato che il Brasile ha fornito garanzie per quanto riguarda l'assenza di tale malattia negli altri Stati federali, alcuni dei quali figurano attualmente nella regione BR-1, è opportuno modificare la voce relativa a tale regione nell'allegato I della decisione 2004/211/CE per eliminare dall'attuale elenco gli Stati di Goiás e Santa Catarina e reintrodurre lo Stato di Paraná.
(11) Le manifestazioni equestri delle Olimpiadi dal 5 al 21 agosto 2016 e delle Paralimpiadi dal 7 al 21 settembre 2016 nonché la manifestazione delle prove preolimpiche 2015 dal 7 al 9 agosto 2015 si terranno presso il centro equestre di Deodoro a Rio de Janeiro, che è gestito come una zona separata indenne da malattie equine all'interno dello Stato di Rio de Janeiro.
(12) È pertanto opportuno aggiungere temporaneamente una regione distinta «BR-2» alla voce relativa al Brasile nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, comprendente il centro equestre di Deodoro a Rio de Janeiro nello Stato di Rio de Janeiro e la strada di collegamento all'aeroporto internazionale di Galeão.
(13) Per i motivi esposti ai considerando 2 e 3, è opportuno modificare e spiegare in una nuova nota a piè di pagina la voce relativa a Israele nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
(14) A norma della decisione 2004/211/CE, inoltre, gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nei corrispondenti certificati tipo di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nell'allegato I della decisione 2004/211/CE cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore. Le modifiche apportate a tali decisioni relativamente alla Libia e alla Siria devono pertanto essere riportate anche nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
(15) Diversamente da altri casi in cui l'importazione di equidi è sospesa per motivi sanitari mediante la rimozione delle crocette nelle colonne da 6 a 14 della tabella nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la soppressione della Libia e della Siria dall'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi è necessaria perché tale elenco è utilizzato come elenco di riferimento per le importazioni nell'Unione di altri prodotti, come ad esempio determinati sottoprodotti di origine animale in conformità al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (9) e cani, gatti e furetti in conformità alla decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione (10).
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE.
(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(4) Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).
(5) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).
(6) Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).
(7) Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7).
(8) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(10) Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20).

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