DECRETO LEGISLATIVO
18 maggio 2015, n. 102
Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. (15G00116)(GU n.158 del 10-7-2015)
Vigente al: 25-7-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, e, in particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico;
Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
di seguito denominato: 'decreto legislativo n. 36 del 2006', sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche
amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono
affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo
siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le
modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui
diritti di proprieta' intellettuale sono detenuti da biblioteche,
comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora
il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in
conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo
III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' a quelle
di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196;»;
b) il comma 4 e' abrogato.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis)
universita': qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione
post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio
accademici;»;
b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file
strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di
individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici,
comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura
interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma
scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare
l'interoperabilita' del software;».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e
soggetta a revisione»;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) quelli nella
disponibilita' di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le
organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca,
scuole e universita', escluse le biblioteche universitarie;»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) quelli nella
disponibilita' di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei
e dagli archivi;»;
d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso e'
disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e
distintivi;
h-quater) documenti, o parti di documenti, che contengono dati
personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui
conoscibilita' e' subordinata al rispetto di determinati limiti o
modalita', in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa
dell'Unione europea, nonche' quelli che contengono dati personali il
cui riuso e' incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e delle altre disposizioni rilevanti in
materia.».
4. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare del
dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero
predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul
proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti
contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze
personalizzate anche standard.»;
b) al comma 2 le parole: «I soggetti» sono sostituite dalle
seguenti: «Con riferimento a dati pubblici non ancora resi
disponibili, i soggetti» e dopo la parola: «provvedimento» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni»;
c) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole da: «i mezzi di ricorso» fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: «i motivi del rifiuto sulla base
delle disposizioni del presente decreto. Quando e' adottata una
decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per
la parte relativa ai diritti di proprieta' intellettuale, il titolare
del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del
diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del
dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le
biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a
includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresi',
al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la
decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;
2) le parole: «di produrre o di continuare a produrre» sono
sostituite dalle seguenti: «di continuare a produrre e di
conservare»;
3) il comma 4 e' abrogato.
5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare del
dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno
insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalita' e i formati
previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche
di cui all'articolo 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di
adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, ne'
l'obbligo di fornire estratti di documenti se cio' comporta
difficolta' sproporzionate, che implicano attivita' eccedenti la
semplice manipolazione.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Tariffazione). - 1. I dati sono resi disponibili
gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia
richiesto un corrispettivo, quest'ultimo e' limitato ai costi
effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e
divulgazione.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata
del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi
effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle
stesse sul proprio sito istituzionale.
3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli
archivi;
b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto
pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale
dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio
pubblico;
c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le
pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono
tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale
dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione.
4. Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre
2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle
tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a
fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto
dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese
quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle
ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti
dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione,
riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti,
maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un
congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti
sostenute nel triennio precedente.
5. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), con decreti dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi
entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative
modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di
cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui
agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
L'importo delle predette tariffe, individuato sulla base dei costi
effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni,
comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione
maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un
congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma,
in relazione alle spese per investimenti sostenute dalle
Amministrazioni nel triennio precedente.
6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e' prevista una
tariffa differenziata da determinarsi, con le modalita' di cui ai
commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi
effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
dell'Amministrazione competente.
8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente
con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi
delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla base dei
criteri indicati ai commi 4 e 5.».
7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006
le parole da: «per il riutilizzo» a: «elettronicamente e» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1,».
8. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili). - 1. Le
pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
adottano modalita' pratiche per facilitare la ricerca, anche
interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo,
insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili
on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, e'
utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per
la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni.».
9. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il diritto di
esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali e' definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha
durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilita' di
prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso
dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi
di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale
del titolare del dato. Nei predetti accordi e' previsto che al
titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia
delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia e' resa disponibile
per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le
disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione
di risorse culturali.»;
c) al comma 3, dopo la parola: «esistenti» sono inserite le
seguenti: «al 1° luglio 2005»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo
restando quanto previsto dal comma 3, gli accordi di esclusiva
esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni
previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 1-bis e 2
terminano alla scadenza del contratto o comunque non oltre il 18
luglio 2043.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del
presente Codice» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi
in cui la pubblicazione riguardi dati personali».
2. All'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, dopo le parole: «informativo pubblico» sono aggiunte le
seguenti: ", nonche' azioni finalizzate al riutilizzo dei dati
pubblici".
3. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.
82 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3), dopo la parola: «divulgazione» sono inserite le
seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate
con le modalita' di cui al medesimo articolo»;
b) le parole da: «L'Agenzia per l'Italia digitale» alla fine del
numero sono soppresse.
Art. 3
Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva
1. Gli accordi di esclusiva di cui all'articolo 1, comma 9, lettera
a), del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013
sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi e' ridotta, ove
superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilita' di riesame ai
sensi del secondo periodo della medesima lettera a) del comma 9.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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