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sabato 11 luglio 2015

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102 Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. (15G00116) (GU n.158 del 10-7-2015) Vigente al: 25-7-2015



     DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102 
Attuazione della  direttiva  2013/37/UE  che  modifica  la  direttiva
2003/98/CE, relativa  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
pubblico. (15G00116) 
(GU n.158 del 10-7-2015)

 
 Vigente al: 25-7-2015  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  7  ottobre  2014,  n.  154,  e,  in  particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista  la  direttiva  2003/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   del   17   novembre   2003,   relativa   al   riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico; 
  Vista  la  direttiva  2013/37/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la  direttiva  2003/98/CE
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto l'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro della giustizia, con il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006,  n.  36,
di seguito denominato: 'decreto legislativo n.  36  del  2006',  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le  pubbliche
amministrazioni  e  gli  organismi  di  diritto  pubblico  provvedono
affinche' i documenti cui si applica il presente decreto  legislativo
siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo  le
modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i  documenti  i  cui
diritti di proprieta' intellettuale  sono  detenuti  da  biblioteche,
comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora
il  riutilizzo  di  questi  ultimi  documenti  sia   autorizzato   in
conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo  II,  Capo
III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' a quelle
di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196;»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del  2006
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la   seguente:   «b-bis)
universita': qualsiasi organismo  pubblico  che  fornisce  istruzione
post-secondaria  superiore   che   conduce   a   titoli   di   studio
accademici;»; 
    b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
    «c-bis) formato leggibile  meccanicamente:  un  formato  di  file
strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software  di
individuare,  riconoscere  ed  estrarre  facilmente  dati  specifici,
comprese dichiarazioni individuali  di  fatto  e  la  loro  struttura
interna; 
    c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo  68,  comma
3, lettera a), del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni; 
    c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma
scritta,  precisando  in  dettaglio  i   requisiti   per   assicurare
l'interoperabilita' del software;». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del  2006
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, a condizione che la portata di detti  compiti  sia  trasparente  e
soggetta a revisione»; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)  quelli  nella
disponibilita' di istituti di istruzione e di  ricerca,  comprese  le
organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca,
scuole e universita', escluse le biblioteche universitarie;»; 
    c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)  quelli  nella
disponibilita' di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei
e dagli archivi;»; 
    d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: 
    «h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui  accesso  e'
disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    h-ter) parti di documenti  contenenti  solo  logotipi,  stemmi  e
distintivi; 
    h-quater) documenti, o parti di documenti,  che  contengono  dati
personali  che  non  sono  conoscibili   da   chiunque   o   la   cui
conoscibilita' e' subordinata al rispetto  di  determinati  limiti  o
modalita', in base  alle  leggi,  ai  regolamenti  o  alla  normativa
dell'Unione europea, nonche' quelli che contengono dati personali  il
cui riuso e' incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196,  e  delle  altre  disposizioni  rilevanti  in
materia.». 
  4. All'articolo 5 del decreto  legislativo  n.  36  del  2006  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  titolare  del
dato  adotta  prioritariamente   licenze   aperte   standard   ovvero
predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul
proprio sito istituzionale.  Nei  casi  di  riutilizzo  di  documenti
contenenti  dati  personali  il  titolare  del  dato  adotta  licenze
personalizzate anche standard.»; 
    b) al comma 2 le  parole:  «I  soggetti»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Con  riferimento  a  dati  pubblici   non   ancora   resi
disponibili, i soggetti»  e  dopo  la  parola:  «provvedimento»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, e successive modificazioni»; 
    c) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) le parole da: «i mezzi di ricorso» fino alla fine del  periodo
sono sostituite dalle seguenti: «i  motivi  del  rifiuto  sulla  base
delle disposizioni del  presente  decreto.  Quando  e'  adottata  una
decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per
la parte relativa ai diritti di proprieta' intellettuale, il titolare
del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare  del
diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale il titolare  del
dato stesso ha ottenuto il materiale.  Le  biblioteche,  comprese  le
biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non  sono  tenuti  a
includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica,  altresi',
al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la
decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»; 
    2) le parole: «di produrre  o  di  continuare  a  produrre»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  continuare   a   produrre   e   di
conservare»; 
    3) il comma 4 e' abrogato. 
  5. All'articolo 6 del decreto  legislativo  n.  36  del  2006  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  titolare  del
dato mette a disposizione i  documenti,  ove  possibile  e  opportuno
insieme ai rispettivi metadati e secondo le  modalita'  e  i  formati
previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche
di cui all'articolo 12. Il titolare del  dato  non  ha  l'obbligo  di
adeguare i documenti o di crearne per soddisfare  la  richiesta,  ne'
l'obbligo  di  fornire  estratti  di  documenti  se   cio'   comporta
difficolta' sproporzionate,  che  implicano  attivita'  eccedenti  la
semplice manipolazione.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  6.  L'articolo  7  del  decreto  legislativo  n.  36  del  2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  (Tariffazione).  -  1.  I  dati  sono  resi   disponibili
gratuitamente oppure, qualora per  il  riutilizzo  di  documenti  sia
richiesto  un  corrispettivo,  quest'ultimo  e'  limitato  ai   costi
effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione  e
divulgazione. 
  2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta  motivata
del titolare del dato, le tariffe standard  corrispondenti  ai  costi
effettivi previsti nel comma 1 e provvede  alla  pubblicazione  delle
stesse sul proprio sito istituzionale. 
  3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi: 
    a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli
archivi; 
    b) alle pubbliche amministrazioni e  agli  organismi  di  diritto
pubblico che devono generare utili per coprire una parte  sostanziale
dei costi inerenti allo svolgimento dei propri  compiti  di  servizio
pubblico; 
    c) ai casi eccezionali  relativi  a  documenti  per  i  quali  le
pubbliche amministrazioni e gli organismi di  diritto  pubblico  sono
tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale
dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. 
  4. Per i casi di cui al  comma  3,  lettera  a),  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il  15  settembre
2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle
tariffe e delle relative modalita' di versamento da  corrispondere  a
fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e  9.  Nel  rispetto
dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese
quelle delle universita',  individuano,  provvedendo  ad  aggiornarle
ogni due anni, le tariffe sulla base dei  costi  effettivi  sostenuti
dagli stessi enti, comprendenti  i  costi  di  raccolta,  produzione,
riproduzione,  diffusione,  conservazione  e  gestione  dei  diritti,
maggiorati, nel caso  di  riutilizzo  per  fini  commerciali,  di  un
congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti
sostenute nel triennio precedente. 
  5. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), con  decreti  dei
Ministri competenti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi
entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative
modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita'  di
cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni  di  cui
agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106.
L'importo delle predette tariffe, individuato sulla  base  dei  costi
effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni,
comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e  diffusione
maggiorati, nel caso  di  riutilizzo  per  fini  commerciali,  di  un
congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma,
in  relazione   alle   spese   per   investimenti   sostenute   dalle
Amministrazioni nel triennio precedente. 
  6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali  e'  prevista  una
tariffa differenziata da determinarsi, con le  modalita'  di  cui  ai
commi 4 e 5, secondo il  criterio  della  copertura  dei  soli  costi
effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. 
  7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul   sito   istituzionale
dell'Amministrazione competente. 
  8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere  riassegnati,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1999,
n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 
  9. Gli enti territoriali e gli altri enti  ed  organismi  pubblici,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente
con proprie disposizioni o  propri  atti  deliberativi,  gli  importi
delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla  base  dei
criteri indicati ai commi 4 e 5.». 
  7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del  2006
le parole da:  «per  il  riutilizzo»  a:  «elettronicamente  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1,». 
  8.  L'articolo  9  del  decreto  legislativo  n.  36  del  2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili).  -  1.  Le
pubbliche  amministrazioni  e  gli  organismi  di  diritto   pubblico
adottano  modalita'  pratiche  per  facilitare  la   ricerca,   anche
interlinguistica,  dei  documenti  disponibili  per  il   riutilizzo,
insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili
on-line e  in  formati  leggibili  meccanicamente.  A  tal  fine,  e'
utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale  per
la ricerca dei dati in  formato  aperto  rilasciati  dalle  pubbliche
amministrazioni.». 
  9. All'articolo 11 del decreto legislativo  n.  36  del  2006  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il diritto di
esclusiva per la digitalizzazione di risorse  culturali  e'  definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, sentita l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  e  comunque  ha
durata non superiore a dieci anni, fatta  salva  la  possibilita'  di
prevedere  una  durata  maggiore  soggetta  a   riesame   nel   corso
dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali  accordi
di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito  istituzionale
del titolare del dato.  Nei  predetti  accordi  e'  previsto  che  al
titolare del dato deve essere fornita a  titolo  gratuito  una  copia
delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia e' resa disponibile
per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»; 
    b)  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.   Le
disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione
di risorse culturali.»; 
    c) al comma 3, dopo  la  parola:  «esistenti»  sono  inserite  le
seguenti: «al 1° luglio 2005»; 
    d) dopo il  comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Fermo
restando quanto previsto  dal  comma  3,  gli  accordi  di  esclusiva
esistenti al 17  luglio  2013  che  non  rispondono  alle  condizioni
previste per beneficiare delle deroghe di cui  ai  commi  1-bis  e  2
terminano alla scadenza del contratto o  comunque  non  oltre  il  18
luglio 2043.». 
                               Art. 2 
 
        Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, dopo le parole: «ai  sensi  dell'articolo  68,  comma  3,  del
presente Codice» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei  casi
in cui la pubblicazione riguardi dati personali». 
  2. All'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, dopo  le  parole:  «informativo  pubblico»  sono  aggiunte  le
seguenti: ",  nonche'  azioni  finalizzate  al  riutilizzo  dei  dati
pubblici". 
  3. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.
82 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al numero 3), dopo la parola: «divulgazione» sono inserite  le
seguenti: «, salvo  i  casi  previsti  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe  determinate
con le modalita' di cui al medesimo articolo»; 
    b) le parole da: «L'Agenzia per l'Italia digitale» alla fine  del
numero sono soppresse. 
                               Art. 3 
 
          Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva 
 
  1. Gli accordi di esclusiva di cui all'articolo 1, comma 9, lettera
a), del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013
sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo  decreto.
Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi e' ridotta,  ove
superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilita' di riesame ai
sensi del secondo periodo della medesima lettera a) del comma 9. 
                               Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio              
                           dei ministri                               
 
                         Madia, Ministro per la semplificazione       
                           e la pubblica amministrazione              
 
                         Padoan, Ministro dell'economia e delle       
                            finanze                                   
 
                         Orlando, Ministro della giustizia            
 
                         Franceschini, Ministro dei beni e delle      
                           attivita' culturali e del turismo          
 
                         Gentiloni Silveri, Ministro degli affari     
                           esteri e della cooperazione internazionale 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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