MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi n. 100 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi dell'articolo
2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma
annuale.
(GU n.57 del 28-7-2015)
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28
luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.
354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 2199;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo»;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
al direttore generale del personale e della formazione;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2015)»;
Vista la nota 12 maggio 2014 con la quale, con riferimento alla
programmazione quinquennale scorrevole relativa agli anni 2015-2019,
lo Stato Maggiore della Difesa, I Reparto personale, Ufficio
reclutamento, stato, avanzamento, ha evidenziato l'abrogazione, ai
sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, della figura del
VFP4 c.d. leasing a decorrere dal primo gennaio 2016, comunicando
altresi' l'impossibilita', per l'anno 2015, di allocare sul bilancio
della Difesa specifiche risorse per il leasing VFP4 nei ranghi delle
forze armate;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
della citata legge 12 gennaio 2015, n. 2, nelle more dell'entrata in
vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il
reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla
vigente normativa;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, i quali, se in servizio, abbiano svolto
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano
concluso tale ferma di un anno;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili per l'assunzione
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi
dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero
in rafferma annuale, i quali, se in servizio, abbiano svolto alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno
sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso
tale ferma di un anno:
le n. 100 candidate saranno nominate allieve agenti del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il
completamento della ferma prefissata di un anno;
2. Numero 2 posti delle allieve agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo femminile, sono riservati, subordinatamente
al possesso degli altri requisiti, alle candidate che abbiano
conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, a prescindere dallo status
di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1 del decreto
legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 citato nelle premesse, per
l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.
Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in
quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova
concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti
agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2016-2018.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute
negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, ed in particolare:
Requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza-peso,
il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di
socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed
all'ambiente di lavoro.
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 3
Esclusione dal concorso
1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' le candidate che
non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione
delle qualita' attitudinali.
2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state
destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono state sottoposte a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano state
dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria delle candidate.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
6. Le concorrenti che risultano, ad una verifica anche
successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono escluse di
diritto dal concorso con decreto del direttore generale del personale
della formazione.
7. Non sono ammesse al concorso le candidate che abbiano
partecipato ad altri concorsi indetti nell'anno 2015 per le carriere
iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare e del Corpo Militare della Croce Rossa. Tale limitazione non
si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dalle concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. Le candidate godono dei diritti di cui al titolo II del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei concorsi, polizia penitenziaria -
Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione generale del personale e della formazione preposto alla
gestione del Servizio dei concorsi polizia penitenziaria.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del
Ministero della giustizia
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp, seguendo le
istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni
trenta, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, la candidata dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, l'attestazione di
avvenuta acquisizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente
presentato dalle candidate, per la successiva sottoscrizione della
domanda di ammissione al concorso, il giorno della prova scritta
d'esame, pena la non ammissione alla stessa.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, le
candidate, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la
domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei
concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6
Estratto della documentazione di servizio
1. Le candidate non escluse dovranno produrre all'atto della
presentazione alla prova scritta prevista dal successivo art. 10,
pena la non valutabilita' dei titoli, l'estratto della documentazione
di servizio, prevista dall'art. 1023, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, redatto come da fac-simile in
«Allegato 2», secondo le seguenti modalita':
a) le candidate in posizione di congedo prima del termine di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, dovranno presentare l'estratto della documentazione di
servizio (Allegato 2) rilasciato dall'ultimo Ente/Reparto di servizio
all'atto del congedo, il quale dovra' contenere esclusivamente i dati
relativi al servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di
un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale e
dovra' essere firmato dal Comandate del Corpo/Reparto e sottoscritto
dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso
contenuti;
b) le candidate in servizio al termine di scadenza di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno
richiedere l'estratto della documentazione di servizio (Allegato 2)
al Reparto/Ente di appartenenza; tale documento, contenente
esclusivamente i dati relativi alla ferma prefissata di un anno,
chiuso tassativamente alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, dovra' essere firmato dal Comandate del
Corpo/Reparto e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti.
Art. 7
Compilazione della domanda
1. Ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,
dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione militare quale volontario in ferma prefissata
di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale,
con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina od Aeronautica);
se in servizio o in congedo;
date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1 e dell'eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonche' la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio;
i) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le candidate in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo
comma, dovranno, altresi', specificare la lingua, italiana o tedesca,
nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame, qualora
non specificata la lingua, l'esame sara' sostenuto nella lingua
italiana.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Le aspiranti sono,
inoltre, tenute a comunicare tempestivamente - a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione
generale del personale e della formazione - Servizio dei concorsi
polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, ogni
variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende
ricevere le comunicazioni del concorso.
5. Le aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta
del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 27
novembre 2015 e che tale comunicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti.
6. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.
Art. 8
Comunicazione agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, tutte le
comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta.
3. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o
ritardata ricezione da parte delle candidate di avvisi di
convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza
maggiore.
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame di cui al successivo art. 10 del presente decreto, nominata
con decreto del direttore generale del personale e della formazione,
e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica
non inferiore a dirigente penitenziario e/o ufficiale del disciolto
Corpo degli agenti di custodia e da altri quattro funzionari del
ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non
inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area III.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.
Art. 10
Prova d'esame
1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi, munite
di un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso)
nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2
(attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda) e
all'art. 6 ( estratto della documentazione di servizio ) del presente
bando, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce
requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso,
nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27
novembre 2015, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto
rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp.
2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti delle candidate.
3. Le candidate che non si presentino nel giorno e nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerate escluse dal concorso.
4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie
di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo.
5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
6. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
7. La durata della prova e' stabilita dalla commissione all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
8. La prova si intende superata dalle candidate che abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi.
9. Ferma restando la riserva di cui all'art. 1, comma 2, del
presente bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di cui al
successivo art. 12, le candidate risultate idonee alla prova scritta
e classificatesi tra le prime 300 in ordine di merito. Sono, inoltre,
ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso punteggio della
concorrente collocatasi all'ultimo posto. Qualora il numero delle
idonee al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12
e 13 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, ovvero per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'Amministrazione, si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidate
risultate idonee alla prova culturale.
Art. 11
Modalita' di svolgimento della prova
1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto alle candidate di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova e' vietato alle candidate di portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno.
3. La candidata che contravviene a tali disposizioni e' esclusa
dal concorso.
4. L'esito della prova culturale e' pubblicato sul sito del
Ministero della giustizia.
Art. 12
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate non escluse
dalla partecipazione al concorso, nell'ambito dell'aliquota di cui
all'art. 10, comma 9, sono tenute a sottoporsi, nel luogo, giorno ed
ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica
per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n.
443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici le
candidate sono sottoposte ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
7. La commissione medica di seconda istanza e' composta ai sensi
del quarto comma dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e della formazione.
Art. 13
Accertamenti attitudinali
1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti
psico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da parte di
una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o ufficiale
del disciolto Corpo degli agenti di custodia, e composta da due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo
degli agenti di custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
della candidata allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con
decreto del Ministro della giustizia su proposta del capo del
Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita' la candidata puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
direttore generale del personale e della formazione.
Art. 14
Documentazione amministrativa
1. Alle candidate risultate idonee verranno consegnati due
modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte
dal candidato e consegnato in sede di esame di accertamento
psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica del
proprio documento d'identita', con il quale egli attesti i requisiti
per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il
possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella
nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'assunzione medesima.
Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 15
Graduatoria di merito
1. La commissione di cui all'art. 9 redige per le sole aspiranti
idonee alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la graduatoria di merito secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall'estratto della
documentazione di servizio di cui al fac-simile in «Allegato 2»,
rilasciata dalle competenti Autorita' Militari:
valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in
qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titolo di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'estratto della
documentazione di servizio, di cui al precedente art. 6, rilasciato
dalle competenti Autorita' Militari.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante il
periodo o i periodi prestati dalle candidate quali volontarie in
ferma prefissata di un anno (VFP1), posseduti alla data di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti delle
sole candidate che, superata la prova scritta d'esame, sono convocate
agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali nei limiti di cui
all'art. 10, comma 9.
6. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti
del concorso.
Art. 16
Approvazione graduatoria
1. Il direttore generale del personale e della formazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici e le idonee
del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. La graduatoria delle vincitrici e delle idonee e' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia con avviso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.
Art. 17
Nomina vincitori
1. Le concorrenti dichiarate vincitrici, tenuto conto della
riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, saranno nominate allieve
agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed
ammesse direttamente alla frequenza del prescritto corso di
formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di
un anno.
2. Le candidate cui al comma 1 che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la
frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarate
decadute dalla nomina e saranno sostituite secondo l' ordine di
graduatoria.
3. La nomina delle vincitrici e' disposta con decreto del
direttore generale del personale e della formazione.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed
operative degli istituti penitenziari.
5. Le candidate del concorso, ammesse al corso di formazione,
superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
6. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 2, sono assegnate come prima sede di
servizio ad istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli organi di
tutela.
Roma, 19 giugno 2015
Il direttore generale: Turrini Vita
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