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venerdì 11 marzo 2016

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 605 allievi marescialli all'88° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2016/2017. (GU n.20 del 11-3-2016)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO
Concorso, per titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  605  allievi
  marescialli  all'88°   corso   presso   la   Scuola   Ispettori   e
  Sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  per  l'anno  accademico
  2016/2017. 
(GU n.20 del 11-3-2016)
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'articolo 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni,  recante  «Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia
di finanza» e, in particolare, l'articolo 35, comma  1,  che  prevede
che i marescialli della Guardia di finanza sono tratti,  annualmente,
per il 70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso  un
concorso pubblico, per titoli ed esami; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A )»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in  particolare,
l'articolo  68  concernente  la  riduzione  e   rimodulazione   degli
organici; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
maggio 2006, come modificato dal decreto  ministeriale  15  settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del  ruolo
ispettori della Guardia di finanza; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,
n. 133, recante» Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile»; 
    Visti gli articoli 636, 794, 861, 864,  867,  1033,  1494,  1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,  2141,  2147,  2151  e  2157  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   «Codice
dell'ordinamento militare»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Vista  la  legge  12  gennaio  2015,  n.  2,  recante   «Modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari: 
    a 16 unita', a favore dei candidati in possesso dell'attestato di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752; 
    a 30 unita', a favore dei  candidati  appartenenti  a  una  delle
categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b),  del  citato
decreto  legislativo  n.  66/2010,  sempreche'  in   possesso   degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2016/2017,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'88° corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: 
    a) n. 545 allievi marescialli del contingente ordinario; 
    b) n. 60 allievi  marescialli  del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi: 
    1) n. 40 per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando»
(NAC); 
    2) n. 20 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM). 
    2. Dei 545 posti per il contingente ordinario: 
      a) 16 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
      b) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,  al  coniuge  e   ai   figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3. Dodici dei venti posti disponibili per il contingente di mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono  riservati  ai  militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,  il  corso
per «motorista navale» presso la  Scuola  Nautica  della  Guardia  di
finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui  all'articolo
2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  199.  I  militari  in
possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al
corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dalle relative prove
concorsuali. A tal  fine,  i  posti  disponibili  sono  assegnati  ai
militari   giudicati   meritevoli   che   abbiano    conseguito    la
specializzazione di  «motorista  navale»  con  maggior  punteggio  di
merito, maggiorato  degli  eventuali  titoli  ovvero,  a  parita'  di
punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A  parita'  di  grado,  e'
prevalente l'anzianita' di servizio e, a  parita'  della  stessa,  la
maggiore eta'. 
    4. La specializzazione «motorista navale» deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente  di  mare,  le
unita'   disponibili   sono   compensate,   secondo    le    esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 
    7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui  al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per  il  concorso
di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l'ordine
in esso stabilito. 
    8. Lo svolgimento del concorso comprende: 
    a) prova  preliminare,  consistente  in  questionari  a  risposta
multipla; 
    b) prova scritta di composizione italiana; 
    c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
    d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
    e) prova orale di cultura generale; 
    f) esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente  in
una prova scritta e una prova orale per ciascuna lingua prescelta; 
    g) prova facoltativa di informatica. 
    9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'Autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili. 
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  e  al   ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento del Corpo della Guardia di finanza che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1,  superato
il giorno del compimento del 35° anno di eta'; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2015/2016; 
        3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        4) non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  «non
idonei» all'avanzamento; 
        5) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
      1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1,  compiuto
il 18° anno di eta' e non abbiano superato il  giorno  di  compimento
del 26° anno di eta'; 
      2) godano dei diritti civili e politici; 
      3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione; 
      4) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi,  ne'  sottoposti  a  misura  di
prevenzione; 
      6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
      7) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
      8) non  siano  gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2015/2016. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle  domande  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e
conservati fino alla data di effettivo incorporamento. 
    3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di  cui  all'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita': 
    a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando   Interregionale   (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
    b)  Comandante  Regionale  (o   equiparato),   relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
    c) Sottocapo  di  Stato  Maggiore  e  Capi  Reparto  del  Comando
Generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando Generale di diretta collaborazione del  Comandante  Generale,
del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; 
      d) Comandante del  Quartier  Generale,  Comandante  del  Centro
Informatico   Amministrativo   Nazionale,   Comandante   del   Centro
Logistico, Comandante del Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
degli  Istituti  di  Istruzione,  Comandante  del   Reparto   Tecnico
Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del  Centro
Navale  e  Comandante  del  Centro  di  Aviazione,  relativamente  al
personale dipendente. 
    4. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del  provvedimento  con  il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al  grado
superiore. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10. 
    I militari del Corpo che partecipano per i posti riservati di cui
all'articolo  1,  comma  3,  dopo  aver  compilato  la   domanda   di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e  a
consegnarla al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego
(i militari in forza al Comando Generale devono consegnare la domanda
al Quartier Generale)  secondo  le  modalita'  ed  entro  il  termine
indicati al comma 2. Detti reparti, dopo aver assunto a protocollo le
citate istanze, provvederanno ad inviarle, entro cinque giorni  dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  presente  comma,  al  Centro  di
Reclutamento. Le istanze non inoltrate secondo la predetta  procedura
non saranno prese in considerazione. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita  al
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui  al
comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a  data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. I militari del Corpo che non concorrono per i posti  riservati
di cui all'art. 1, comma 3, devono comunque  consegnare  copia  della
domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'articolo 5, commi
1 e 2. 
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del  Corpo
che partecipano per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3: 
      a) sono restituite, a cura del  Centro  di  Reclutamento,  agli
interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal  momento
della  restituzione,  se,  pur  prodotte   nei   termini,   risultano
formalmente   irregolari   ovvero   incomplete   di   talune    delle
dichiarazioni prescritte dall'articolo 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
    1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al medesimo
comma 2; 
    2) pervengano oltre il termine di cui  al  punto  1)  e  non  sia
possibile risalire alla data di spedizione; 
    3) pur se  spedite  entro  tale  termine,  non  pervengano  entro
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando; 
    4) non siano sottoscritte; 
    5)  non   siano   regolarizzate   entro   cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  5,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione. 
    8. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento,   da   parte   della   sottocommissione   di   cui
all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  dell'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti. 
    9. L'ammissione con riserva deve  intendersi  fino  all'avvio  al
corso di formazione. 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e  luogo  di  nascita,  nonche'  il  contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere; 
    b) il reparto cui e' in forza; 
    c) di non essere gia'  stato  rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
    d) il titolo di studio di cui e' in possesso  o  che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2015/2016,  indicando   l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
      e) di non essere stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  «non
idoneo» all'avanzamento; 
    f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 20 nonche' di  quelli
stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti  il  possesso  di
tali titoli - ovvero dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge  -  devono  essere  presentate  con  le  modalita'  e  la
tempistica indicate all'articolo 5, comma 4; 
    g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al  corso  di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
    h) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati  di
cui all'articolo 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda  di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale». 
    3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
    a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; 
    b)   il   contingente   (ordinario   o    mare    con    relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico; 
    e) di godere dei diritti civili e politici; 
    f) di non essere imputato e  di  non  aver  subito  condanne  per
delitti  non  colposi,  ne'  di  essere  sottoposto   a   misura   di
prevenzione; 
    g) di non essere gia'  stato  rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
    h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza; 
    i) di non essere stato ammesso  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    l) il titolo di studio di cui e' in possesso  o  che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2015/2016,  indicando   l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
    m)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o   decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
    n) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria  famiglia,
completo  del  numero  di  codice  di  avviamento  postale  e,   dove
possibile, di un recapito telefonico  e  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica; 
    o) il  recapito  presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      p)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di  punteggio,  tra  quelli  elencati  nell'articolo  20
nonche'  di  quelli  stabiliti  dall'articolo  5  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le  certificazioni
attestanti  il  possesso  di  tali  titoli -   ovvero   dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate
con le modalita' e la tempistica indicate all'articolo 5, comma 4. 
    I titoli preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio  il  cui
possesso non risulti dalla  domanda  di  partecipazione  non  saranno
presi in considerazione ai fini  della  redazione  delle  graduatorie
finali di merito; 
      q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      r) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    4. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
    a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
    b) prova di informatica. 
    5. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), devono compilare la  domanda  di
partecipazione  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,   gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tali
posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale. 
    6. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), devono compilare la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto. 
    7. I candidati, inoltre,  nella  domanda,  devono  dichiarare  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11, 13, 15  e  20,  concernenti,  tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e di notifica delle  graduatorie
finali di merito. 
    8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    9. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili
disguidi derivanti da  errate,  mancate  o  tardive  segnalazioni  di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni variazione che dovesse riguardare il possesso dei requisiti. 
                               Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere: 
      a) copia autenticata degli atti  matricolari  (aggiornati  alla
data di scadenza del termine di cui  all'articolo  3,  comma  1),  ai
reparti detentori della documentazione matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  Unico
Matricolare» (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento; 
      b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli  1,  comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all'articolo 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo  11,
il Centro di Reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del  Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti  attitudinali
di cui all'articolo 14 devono presentare in tale sede i  certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che  conferiscono  i  titoli  preferenziali   e/o   maggiorativi   di
punteggio, tra quelli elencati nell'articolo  20  nonche'  di  quelli
stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    I  candidati  che  concorrono  per  i  posti  riservati  di   cui
all'articolo 1, comma 3, devono inviare la citata  documentazione  al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre
2016. 
    La   documentazione   presentata   oltre   l'ultimo   giorno   di
effettuazione della visita medica di primo accertamento, o relativa a
titoli di cui non  si  e'  indicato  il  possesso  nella  domanda  di
partecipazione, non e' presa in considerazione. 
    5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie  finali  di
cui all'articolo 20, devono presentare o far pervenire al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia, a pena di decadenza, entro trenta  giorni
dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda  diretta
al Ministero della difesa, con cui chiedono  di  rinunciare  a  detto
status  per  conseguire  l'ammissione   alla   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  in  qualita'  di  allievo
maresciallo. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
    a) sottocommissione per l'accertamento dei  requisiti  prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
    b) sottocommissione per la valutazione delle prove di  esame,  la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da: 
    1) due ufficiali della Guardia di finanza; 
    2) due professori in possesso del  prescritto  titolo  accademico
nelle materie oggetto di esame. 
    La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e  per  le
altre fasi concorsuali,  da  ulteriori  due  sottocommissioni,  unico
restante il presidente. Alle stesse, aventi la medesima  composizione
di quella  originaria,  non  puo'  essere  attribuito  un  numero  di
candidati inferiore a 500; 
    c)  sottocommissione  per  gli  accertamenti   attitudinali   dei
candidati al servizio incondizionato nel Corpo,  composta  da  dodici
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; 
    d) sottocommissione per la visita medica di  primo  accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque  ufficiali
medici, membri; 
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni esaminatrici per  l'esame  facoltativo  di
una o piu'  lingue  estere  e  la  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica  sono  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera  b),
integrate, rispettivamente, da: 
      a)  docenti  abilitati  all'insegnamento  delle  lingue  estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore  in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa; 
      b) un ufficiale o un ispettore  in  servizio  permanente  della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso  dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  c),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  possono,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi   di
personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro   di
Reclutamento. 
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1,  lettere
d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da  tutti
i componenti. 
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in  possesso
dei requisiti di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
    a) gerarchico, al Capo di Stato  Maggiore  del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
    b) giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso di  validita',  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente. 
                               Art. 10 
 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto   comunicazione   alcuna   di
esclusione,  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la   prova
preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le  abilita'
linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della  lingua  italiana,
presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, via Fiamme Gialle n. 20,
67100 L'Aquila (loc. Coppito), che si  svolgera'  a  partire  dal  26
aprile 2016. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a  partire  dal  15  aprile  2016,  mediante
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Con il medesimo avviso saranno,  altresi',  rese  note  eventuali
variazioni del periodo  e  della  sede  di  svolgimento  della  prova
preliminare. 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati concorrenti per i posti  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera a), che abbiano fatto richiesta,  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta  e
orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,  l'assistenza
di  personale  qualificato  conoscitore  della  lingua  stessa,   per
ottenere  chiarimenti  sulle  modalita'  di  esecuzione  della  prova
preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,  comunque,  di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera b). 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese   disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). 
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
all'articolo 6, comma 1,  lettera  b)  fissa,  in  apposito  atto,  i
criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta, di cui all'articolo 11, i candidati classificatisi nei
primi: 
    a) 2.025 posti della graduatoria del contingente ordinario; 
    b) 175 posti della graduatoria del  contingente  di  mare,  cosi'
distinti: 
    1) 146 posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere
abilitato al comando» (NAC); 
    2) 29 posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico di
macchine» (TDM). 
    13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i  concorrenti  che
abbiano   conseguito   lo   stesso    punteggio    del    concorrente
classificatosi, nell'ambito delle  predette  graduatorie,  all'ultimo
posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 
    14. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  domenica  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
    a) giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
    b)  straordinario,  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 11 
 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno  26
maggio 2016, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, via  Fiamme
Gialle n. 20, 67100 L'Aquila (loc. Coppito). 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per  tutti  i
candidati. 
    3. Eventuali variazioni della sede o della  data  di  svolgimento
della prova saranno rese note, con l'avviso di cui  all'articolo  10,
comma 14. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
                               Art. 12 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera
b), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le  prescrizioni  di
cui agli articoli 11, 12 - commi 1 e 3 - 13, 14 e 15, del decreto del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni. 
    2.  Durante  la  prova  scritta,  possono  essere  consultati  il
vocabolario della lingua italiana e  il  dizionario  dei  sinonimi  e
contrari. 
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati. 
                               Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettera b). 
    2. Le sottocommissioni assegnano a ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso  noto,  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato, domenica e festivi) e comunque entro il 23 giugno  2016,  con
avviso  disponibile  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it   o   presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e, se  idonei
e  non  appartenenti  al   Corpo,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno  successivo
a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
    a) 1° e 2° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
    b) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. 
                               Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei  concorrenti  al  servizio  quale
maresciallo della Guardia di finanza  e'  accertata  da  parte  dalla
sottocommissione  indicata  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  c),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
    a) uno o piu' test attitudinali, per  valutare  le  capacita'  di
ragionamento; 
    b) uno o piu' test di personalita' per acquisire  elementi  circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
    c) uno o  piu'  questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
    d)  un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali   periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'articolo
6, comma 1, lettera c),  fissa,  in  apposito  atto,  i  criteri  cui
attenersi per lo svolgimento  della  prova  e  la  valutazione  degli
aspiranti. 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale: 
    a) se non appartenenti al Corpo,  sono  ammessi  all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica; 
    b) se appartenenti al Corpo,  sono  convocati  per  sostenere  la
prova orale, secondo il calendario  e  le  modalita'  comunicati  con
l'avviso di cui all'articolo 13, comma 6. 
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
                               Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
    a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma
1, lettera d), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
    b) in ragione delle condizioni  del  soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo  sanitario  compatibile  con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e alle direttive  tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    I candidati che concorrono per  il  contingente  di  mare  devono
comunque avere, per la specializzazione: 
    a) «nocchiere abilitato al comando» (NAC): acutezza visiva uguale
o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore  a  7/10  nell'occhio
che vede meno senza correzione;  campo  visivo  e  motilita'  oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
    b) «tecnico di macchine» (TDM): visus corretto 10/10  in  ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie
per  la  miopia,  3  diottrie  per  l'ipermetropia,  1  diottria  per
l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse; la  correzione  totale  non
dovra'  comunque  superare  3  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico
composto, 3 diottrie per l'astigmatismo  ipermetropico  composto  con
lente  cilindrica  non  superiore  a  1  diottria,  3  diottrie   per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria,
2 diottrie per l'anisometropia sferica e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
    a) visita medica generale; 
    b) esami delle urine ed ematochimici; 
    c) visita neurologica; 
    d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
d), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
    a) visita medica generale; 
    b) esame delle urine, per la ricerca di  cataboliti  di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
    c)  eventuali   ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che,  alla  data  del  22  giugno  2016,  prestano
servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
    a)  presentata  al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
    b) integrata da documentazione in  originale  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912362  (linea
esterna) o 830/2362  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300028@gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 6. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
    a)  esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o   non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
    b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,  per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali  e
di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito  dei  quali  formulera'
l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima  dello
svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
    a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),  anche
se in forma lieve; 
    b)  positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata   anche
mediante test tossicologici; 
    c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
    d)   difetto   di   senso   cromatico   normale    alle    tavole
pseudoisocromatiche,  per  i  candidati   che   concorrono   per   il
contingente di mare specializzazione «nocchiere abilitato al comando»
(NAC). 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 
    12. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario  e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo 13, comma 6. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
                               Art. 16 
 
 
Documentazione  da  produrre  in  sede  di  visita  medica  di  primo
                            accertamento 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione   e   il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
    c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno  i
valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
    d)  ecografia  pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'articolo  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
    1) stato di buona salute; 
    2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
    3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; 
    4) presenza/assenza  di  gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta,  o  somministrata,  nei  30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo  sopra  indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 25 settembre 2016. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
    a)  lettere  a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
    b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere  convocato
in data successiva  per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica.   Il   Presidente   della   sottocommissione   indicata
all'articolo 6, comma 1, lettera d), potra' concedere il differimento
nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite  mediche  di
primo accertamento. La  data  di  convocazione  viene  immediatamente
comunicata  all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non   avanzi   la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e'  stato
riconvocato e' escluso dal concorso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
                               Art. 17 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'articolo 6, comma 1, lettera b), e consiste in: 
    a) un esame di storia ed educazione  civica  (durata  massima  15
minuti); 
    b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
    c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), 
    nei limiti del programma riportato in allegato 4. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Le sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punto di merito non inferiore a 10 ventesimi. 
    6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a  10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10. 
    8. Al termine di  ogni  seduta,  le  competenti  sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto  dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato a ogni candidato. 
    9.   Prima   dell'effettuazione    della    prova    orale,    le
sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),  fissano
in apposito atto i criteri cui attenersi  per  la  valutazione  della
stessa. 
                               Art. 18 
 
 
                          Prove facoltative 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di  una  o  piu'
lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5. 
    2.  L'aspirante  che  concorre  per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a),  puo'  richiedere  di  sostenere
l'esame facoltativo  di  lingua  straniera  in  inglese,  francese  o
spagnolo. A tal proposito,  lo  stesso  puo'  essere  assistito,  sul
posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per
ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione  della
prova. 
    3.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera   b),
integrate a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo. 
    4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la  prova  scritta  che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente,  che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra  10
e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della  graduatoria  finale  di
merito la maggiorazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a). 
    5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 17, e' sottoposto alla prova facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5. 
    6. Analogamente a quanto previsto al  comma  2,  l'aspirante  che
concorre per i posti  riservati  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), puo' essere assistito, nel corso della prova  facoltativa
di conoscenza dell'informatica, da personale qualificato  conoscitore
della lingua tedesca, per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione della stessa. 
    7.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera   b),
integrate a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo. 
    8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che  riporta  un  voto
compreso  tra  10  e  20  ventesimi,  consegue  nel  punteggio  della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'articolo 20,
comma 3, lettera b). 
    9. Prima dell'effettuazione delle prove  facoltative  di  cui  al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse. 
                               Art. 19 
 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: 
      a)   sostenere    la    prova    preliminare,    l'accertamento
dell'idoneita'    attitudinale,     l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica e  la  prova  orale,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 14, 15 e 17, e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive  nonche'  delle  prove
facoltative   di   cui   all'articolo   18,   i   presidenti    delle
sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b),  c),  d)
ed e), hanno facolta' - su istanza  dell'interessato,  esclusivamente
per documentate cause di  forza  maggiore,  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via  delle
Fiamme  Gialle,  n.  18,  00122  Roma/Lido  di  Ostia,  deve   essere
anticipata, via fax, ai numeri 06564912362 (linea esterna) o  8302362
(linea  interpolizie)  ovvero  all'indirizzo  di  posta   elettronica
RM0300028@gdf.it. Eventuali variazioni di tali recapiti saranno  rese
note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it  e  sulla
rete intranet del Corpo. 
      b) sostenere la prova scritta, prevista  dall'articolo  11,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,
escluso dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10. 
                               Art. 20 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
b), predispongono  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per  il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente  di
mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui  all'articolo  1,  comma  8,  a  esclusione  delle
lettere f) e g). 
    I  candidati,  concorrenti  per  i   posti   riservati   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),  non  beneficiano  di  tale
riserva laddove risultino, rispettivamente, privi  dell'attestato  di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore, ovvero  non  appartenenti  a
una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma  1,  lettera  b),
del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  In  tali  casi,  gli
stessi sono iscritti  nella  graduatoria  finale  di  merito  per  il
contingente ordinario, nell'ordine del punteggio conseguito. 
    3. Per la formazione delle graduatorie  e'  presa  come  base  la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi' maggiorata: 
      a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di  esame  di
cui all'articolo 18, per ogni lingua estera conosciuta: 
    1) 0,25 ventesimi,  per  un  voto  compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
    2) 1 ventesimo,  per  un  voto  compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
    3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi; 
      b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di  prova  di
cui all'articolo 18: 
    1) 0,25 ventesimi,  per  un  voto  compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
    2) 1 ventesimo,  per  un  voto  compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
    3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi; 
      c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili  e  di
servizio posseduti dall'aspirante: 
    1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor  militare  o  al
valor civile; 
    2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor  militare  o
al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 
    3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor  militare  o
al valor civile, per  ogni  croce  di  guerra  al  valor  militare  o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio; 
    4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno  superiore  a
sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato
di benemerenza; 
    5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano risultati
idonei ma non  vincitori  in  precedenti  procedure  concorsuali  per
l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 
    6) 2 ventesimi, per gli ufficiali e i  sottufficiali  provenienti
dalle altre  Forze  armate,  in  servizio  o  in  congedo,  e  per  i
sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza; 
    7)  1   ventesimo,   al   concorrente   appartenente   al   ruolo
«sovrintendenti»; 
    8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi  i  gradi  di  appuntato
scelto o appuntato; 
    9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i  gradi  di  finanziere
scelto  o  finanziere  nonche'  per  i  militari  in  ferma  di  leva
prolungata  biennale  o  triennale  provenienti  dalle  Forze  armate
(esclusa l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti,  magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,  radiomontatori,  operatori  meccanografici,   piloti   di
elicottero,  nocchieri,  meccanici  e   motoristi   navali,   tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio,  che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 
    10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al  massimo
di 4 ventesimi. Nel computo del  servizio  prestato,  e'  considerato
anche il tempo trascorso per infermita'  riconosciuta  dipendente  da
causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di  convalescenza  o
in aspettativa; 
    d)  2  ventesimi,  per  il  diploma  di  laurea,  ovvero   laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione,  quindi,  delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»); 
    e) 0,25 ventesimi,  per  i  candidati  del  contingente  di  mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria; 
    f) 1 ventesimo, per  i  candidati  del  contingente  di  mare  in
possesso del diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di motorista  navale  e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'articolo 1, comma 3, ed e' maggiorata dai  punteggi
di cui al presente articolo. 
    7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4. 
    8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante  dalla  documentazione  personale,
sara' acquisita d'ufficio. 
    9. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso,  tenuto  conto  delle  riserve  di
posti di cui all'articolo 1, comma 2. 
    10. Tali graduatorie sono rese note con avviso sul sito  internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10. 
                               Art. 21 
 
 
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei  vincitori  del
                              concorso 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
di cui all'articolo 1, comma 9, i  concorrenti  dichiarati  vincitori
sono  ammessi  al  corso  di  formazione  in  qualita'   di   allievi
marescialli, previo superamento  (solo  per  i  non  appartenenti  al
Corpo)  della  visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti, avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza,  al  fine  di  accertare  il   mantenimento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    2. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due  anni
accademici. 
    3. Entro venti giorni dall'inizio del corso,  con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori  del  concorso
altri  concorrenti  idonei   nell'ordine   delle   graduatorie,   per
ricoprire: 
    a) i  posti  resisi,  comunque,  disponibili  tra  i  concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori; 
    b) altri posti, nel  limite  di  un  decimo  di  quelli  messi  a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui  gli  aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 
    4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del  Corpo,
a un corso di laurea individuato dal Comando Generale  della  Guardia
di finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in  situazioni
comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'. 
    5. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  Guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo. 
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque: 
    a) computato per intero agli effetti della  determinazione  dello
stipendio; 
    b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per
la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del  trattamento
previdenziale. 
    7. Ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 
    8. Il Comando Generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    9. Per i soli candidati non appartenenti al  Corpo,  l'ammissione
al  corso  di  formazione  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata  al
superamento  della  visita  medica  di   incorporamento,   cui   sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a  cura  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti  della  Guardia  di   finanza.   Quest'ultimo,   nello
svolgimento dei propri  lavori,  si  avvarra'  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza,  reiterando,  al  fine   di   verificare   il   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti  gli  accertamenti
previsti dall'articolo 15. 
    10. I concorrenti, convocati dal  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile) previsti all'articolo 16, secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    11.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  Dirigente  il  Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta,  ai  sensi
del presente articolo, la non idoneita'  psico-fisica  dei  candidati
devono essere notificati agli interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 22 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro
3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola  Ispettori
e Sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  che  li  valuta  e,  se
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un
ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti.  Le  decisioni  sono  comunicate  al
candidato a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva. 
                               Art. 23 
 
 
               Spese per la partecipazione al concorso 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al  Corpo  della  Guardia   di   finanza,   sono   concesse   licenze
straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari.
La rimanente licenza straordinaria per esami, fino  alla  concorrenza
di giorni 30, puo' essere concessa, per la  preparazione  agli  esami
orali, solo a coloro che hanno conseguito il  giudizio  di  idoneita'
agli accertamenti  attitudinali.  Per  i  militari  frequentatori  di
corso, le assenze maturate per la fruizione della  predetta  licenza,
sono computate ai fini del calcolo dei  periodi  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo  restando  il
tetto massimo di 45 giorni annui di  licenza  straordinaria  previsto
dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza  per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 24 
 
 
        Nomina a maresciallo, completamento della formazione 
                e assegnazione alle sedi di servizio 
 
 
    1. Al termine del corso  di  cui  all'articolo  21,  gli  allievi
giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati  alla  frequenza
di un  corso  di  qualificazione  operativa,  a  completamento  della
formazione di base. 
    2. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo. 
                               Art. 25 
 
 
           Trattamento economico degli allievi marescialli 
 
 
    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
                               Art. 26 
 
 
                 Sito internet e informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
                               Art. 27 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 7 marzo 2016 
 
                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 
Programma della prova orale del  concorso  per  l'ammissione  all'88°
                      corso Allievi Marescialli 
 
 
                     STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
    Storia 
    L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870. 
    L'Europa imperialista e coloniale  dopo  il  1878  (Congresso  di
Berlino). 
    Fasi della prima guerra mondiale  sotto  il  profilo  militare  e
diplomatico. 
    Situazione socio-economica e culturale europea durante  il  primo
conflitto mondiale. 
    La  rivoluzione  sociale  in  Russia  e  la  nascita  dell'Unione
Sovietica: dallo zarismo a Stalin. 
    La crisi del dopoguerra in Italia: l'affermazione del Fascismo. 
    La Germania nazista. 
    Fine dell'isolazionismo statunitense e la crisi del 1929. 
    Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo  militare  e
diplomatico. 
    Storia della resistenza italiana. 
    La situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra. 
    La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e  le  rispettive
sfere d'influenza. 
    La caduta dei regimi comunisti europei. 
    Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo. 
    Problemi politici, economici e religiosi del  Medio  Oriente  dal
secondo dopoguerra ad oggi. 
    Prima    e    seconda    guerra    del    Golfo:     implicazioni
politico-economiche. 
      La guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito  alla  formazione
delle Repubbliche balcaniche. 
    Educazione civica 
      La Costituzione della Repubblica Italiana: 
        struttura e linee fondamentali; 
    principi fondamentali; 
    diritti e doveri dei cittadini; 
    gli organi costituzionali; 
    gli enti locali. 
    L'Unione Europea: 
    origini, evoluzione e obiettivi 
    Istituzioni e Organi 
    Altre organizzazioni e associazioni per la  cooperazione  Europea
(E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa). 
    L'O.N.U. 
    Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O). 
 
                              GEOGRAFIA 
 
    L'Italia 
    Confini, superficie, popolazione e religione. 
    Le Alpi  e  gli  Appennini:  suddivisione  tradizionale,  cime  e
valichi importanti. 
    Mari, coste, golfi, isole e penisole. 
    Fiumi e laghi. 
    Le pianure. 
    Agricoltura, allevamento e pesca. 
    Risorse minerarie ed energetiche. 
    Industria e artigianato. 
    Il commercio e le altre attivita' terziarie. 
    Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime. 
    L'Europa 
    Territorio ed elementi fisici del continente europeo. 
    Aspetti politico economici degli Stati e  territori  appartenenti
a: 
    Penisola Iberica; 
    Regione Carpatico-Danubiana; 
    Penisola Balcanica; 
    Regione Scandinava; 
    Regno Unito ed Irlanda; 
    Paesi del Benelux; 
    Regione Francese; 
    Europa Centrale; 
    Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia; 
    Paesi Baltici. 
 
                             MATEMATICA 
 
    Aritmetica ed algebra 
    Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q,
R. 
    Operazioni sui radicali. 
    Calcoli  percentuali.  Interesse,  sconto,  montante  semplice  e
composto. 
    Progressioni aritmetiche e geometriche. 
    Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative. 
    Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le  frazioni
algebriche. 
    Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni. Principi
di equivalenza. Regola di Cartesio. 
    Funzioni di  una  variabile.  Funzioni  implicite  ed  esplicite:
retta, esponenziali, logaritmiche. 
    Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di
1° e 2° grado. 
    Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite. 
    Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. 
    Geometria 
    Rette, semirette, segmenti, angoli. 
    Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli. 
    Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni  regolari
e cerchio. 
    Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
    Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita'  diretta  e  inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze. 
      Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di
Euclide. 
 
                                TESI 
 
 
                     STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
Tesi n. 1 
    a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo  dal  1848  al
1870 
    b. fine dell'isolazionismo statunitense e la crisi del 1929 
    c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura 
    d. l'Unione Europea: Istituzioni ed Organi 
Tesi n. 2 
    a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal
secondo dopoguerra ad oggi 
    b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo  militare
e diplomatico 
    c. l'ONU 
    d.  la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana:   gli   organi
costituzionali 
Tesi n. 3 
    a.   prima   e   seconda   guerra   del    Golfo:    implicazioni
politico-economiche 
    b. storia della resistenza italiana 
    c.  la   Costituzione   della   Repubblica   Italiana:   principi
fondamentali 
    d.  altre  organizzazioni  e  associazioni  per  la  cooperazione
Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa) 
Tesi n. 4 
    a. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla  formazione
delle Repubbliche balcaniche 
    b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra 
    c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini 
    d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.) 
Tesi n. 5 
    a. l'Europa imperialista e coloniale dopo il 1878  (Congresso  di
Berlino) 
    b.  la  formazione  dei  blocchi  contrapposti  USA-URSS   e   le
rispettive sfere d'influenza 
    c. la Costituzione: gli enti locali 
    d. l'Unione Europea: storia, obiettivi e struttura 
Tesi n. 6 
    a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo  militare  e
diplomatico 
    b. la caduta dei regimi comunisti europei 
    c.  la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana:   gli   organi
costituzionali 
    d. l'Unione Europea: Istituzioni e Organi 
Tesi n. 7 
    a. situazione socio-economica  e  culturale  europea  durante  il
primo conflitto mondiale 
    b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo 
    c.  la   Costituzione   della   Repubblica   Italiana:   principi
fondamentali 
    d.  altre  organizzazioni  e  associazioni  per  la  cooperazione
Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa) 
Tesi n. 8 
    b. la rivoluzione sociale in  Russia  e  la  nascita  dell'Unione
Sovietica: dallo zarismo a Stalin 
    c. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal
secondo dopoguerra ad oggi 
    c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura 
    d. l'O.N.U. 
Tesi n. 9 
    a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo 
    b.   prima   e   seconda   guerra   del    Golfo:    implicazioni
politico-economiche 
    c. la Costituzione: gli enti locali 
    d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.) 
Tesi n. 10 
    a. la Germania Nazista 
    b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla  formazione
delle Repubbliche balcaniche 
    c. la Costituzione della Repubblica Italiana:  diritti  e  doveri
dei cittadini 
    d. l'Unione Europea: storia, obiettivi e struttura 
 
                              GEOGRAFIA 
 
Tesi n. 1 
    a. l'Italia 
    (1) confini, superficie, popolazione e religione 
    (2)  principali  linee  di  comunicazione  terrestri,   aeree   e
marittime 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti alla Penisola Iberica 
Tesi n. 2 
    a. l'Italia 
    (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione  tradizionale,  cime  e
valichi importanti 
    (2) il commercio e le altre attivita' terziarie 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti alla Regione Carpatico-Danubiana 
Tesi n. 3 
    a. l'Italia 
    (1) le pianure 
    (2) industria e artigianato 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti alla Penisola Balcanica 
Tesi n. 4 
    a. l'Italia 
    (1) fiumi e laghi 
    (2) risorse minerarie ed energetiche 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti alla Regione Scandinava 
Tesi n. 5 
    a. l'Italia 
    (1) mari, coste, golfi, isole e penisole 
    (2) agricoltura, allevamento e pesca 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti al Regno Unito ed all'Irlanda 
Tesi n. 6 
    a. l'Italia 
    (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione  tradizionale,  cime  e
valichi importanti 
    (2) industria e artigianato 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti ai Paesi del Benelux 
Tesi n. 7 
    a. l'Italia 
    (1) fiumi e laghi 
    (2) il commercio e le altre attivita' terziarie 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti alla Regione francese 
Tesi n. 8 
    a. l'Italia 
    (1) confini, superficie, popolazione e religione 
    (2) agricoltura, allevamento e pesca 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti all'Europa centrale 
Tesi n. 9 
    a. l'Italia 
    (1) mari, coste, golfi, isole e penisole 
    (2)  principali  linee  di  comunicazione  terrestri,   aeree   e
marittime 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti alla Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia 
Tesi n. 10 
    a. l'Italia 
    (1) le pianure 
    (2) risorse minerarie ed energetiche 
    b. l'Europa 
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti ai Paesi Baltici 
 
                             MATEMATICA 
 
Tesi n. 1 
    a. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,
Q, R 
    b. Scomposizione  in  fattori  di  polinomi.  Operazioni  con  le
frazioni algebriche 
    c. Rette, semirette, segmenti, angoli 
    d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
Tesi n. 2 
    a. Operazioni sui radicali 
    b. Equazioni e disequazioni  di  1°  e  2°  grado.  Applicazione.
Principi di equivalenza. Regola di Cartesio 
    c.  Uguaglianza  di  figure  piane:  criteri  di  congruenza  dei
triangoli 
    d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze 
Tesi n. 3 
    a. Calcoli percentuali. Interesse, sconto,  montante  semplice  e
composto 
    b. Funzioni di una variabile. Funzioni  implicite  ed  esplicite:
retta, esponenziali, logaritmiche 
    c.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio 
    d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni  simili.  Teoremi
di Euclide 
Tesi n. 4 
    a. Progressioni aritmetiche e geometriche 
    b. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado 
    c. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze 
    d. Rette, semirette, segmenti, angoli 
Tesi n. 5 
    a. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative 
    b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite. 
    Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole 
    c. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
    d.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio 
Tesi n. 6 
    a. Funzioni di una variabile. Funzioni  implicite  ed  esplicite:
retta, esponenziali, logaritmiche 
    b. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,
Q, R 
    c. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni  simili.  Teoremi
di Euclide 
    d.  Uguaglianza  di  figure  piane:  criteri  di  congruenza  dei
triangoli 
Tesi n. 7 
    a. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado 
    b. Operazioni sui radicali 
    c.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio 
    d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze 
Tesi n. 8 
    a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite. 
    Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole 
    b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto,  montante  semplice  e
composto 
    c. Rette, semirette, segmenti, angoli 
    d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni  simili.  Teoremi
di Euclide 
Tesi n. 9 
    a. Scomposizione  in  fattori  di  polinomi.  Operazioni  con  le
frazioni algebriche 
    b. Progressioni aritmetiche e geometriche 
    c.  Uguaglianza  di  figure  piane:  criteri  di  congruenza  dei
triangoli 
    d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
Tesi n. 10 
    a. Equazioni e disequazioni  di  1°  e  2°  grado.  Applicazione.
Principi di equivalenza. Regola di Cartesio 
    b. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative 
    c.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio 
    d. Rette, semirette, segmenti, angoli 
                                                           Allegato 5 
 
Programma delle  prove  facoltative  del  concorso  per  l'ammissione
                  all'88° corso Allievi Marescialli 
 
 
               PROVE SCRITTA E ORALE DI LINGUA ESTERA 
 
    La prova scritta consistera' in un dettato, nel corso  del  quale
il candidato dovra' dar prova di  scrivere  correttamente  la  lingua
prescelta. 
    Con la prova  orale,  della  durata  massima  di  15  minuti,  il
candidato  dovra'  dimostrare  di  parlare  correntemente  la  lingua
prescelta, attraverso: 
    a) la lettura di un brano; 
    b) una conversazione guidata  che  abbia  come  spunto  il  brano
letto. 
    Durante lo svolgimento della prova non e'  consentito  l'uso  del
vocabolario. 
 
                        PROVA DI INFORMATICA 
 
    La prova, svolta  con  l'ausilio  del  personal  computer,  avra'
durata massima di 15 minuti e si articolera' sulla base del  seguente
programma: 
    a) concetti di base della Tecnologia dell'Informazione; 
    b) uso del computer e gestione dei file; 
    c) elaborazione testi; 
    d) foglio elettronico; 
      e) navigazione e ricerca sul web. 

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