IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
"Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266 ";
Considerato che, in deroga al disposto di cui al decreto
ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 28, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il bando
di concorso, per particolari discipline sportive, puo' prevedere, per
il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di
Polizia, il limite minimo e massimo di eta', rispettivamente, di
diciassette e trentacinque anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132 concernente il "Regolamento recante modalita' per l'assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria";
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai
Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per
un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale
dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle
Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146;
Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l'art. 2 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 recante
"Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai
concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2" secondo
il quale le disposizioni previste dal medesimo regolamento non
trovano applicazione per le procedure di reclutamento e per l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di
atleti o di istruttori;
Visto il d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli
uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed in particolare
l'art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione
generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la competenza del direttore generale del personale e
delle risorse alla firma degli atti relativi alle procedure
concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2016)";
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
l'accesso di complessivi n. 18 atleti, dei quali n. 11 del ruolo
maschile e n. 7 del ruolo femminile, nel Gruppo Sportivo Fiamme
Azzurre;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili per l'assunzione
E' indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi n. 18
posti nel Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre", di cui n. 11 posti nel
ruolo maschile e n. 7 posti nel ruolo femminile.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline
sportive nel modo seguente:
Ruolo maschile:
n. 1 atleta disciplina "Atletica leggera - specialita': salto
in alto";
n. 1 atleta disciplina "Equitazione - specialita': concorso
completo - specifiche tecniche young rider";
n. 2 atleti disciplina "Judo - specialita': Categoria 66 Kg";
n. 1 atleta disciplina "Pugilato - specialita': categoria +
91 Kg";
n. 1 atleta disciplina " Scherma - specialita': spada
individuale e a squadre";
n. 1 atleta disciplina " Sport invernali - specialita':
skeleton";
n. 2 atleti disciplina "Tennis tavolo - specialita':
singolare e doppio";
n. 1 atleta disciplina " Tiro a volo- specialita': fossa
olimpica";
n. 1 atleta disciplina " Sport del ghiaccio- specialita':
danza sul ghiaccio".
Ruolo femminile:
n. 1 atleta disciplina "Equitazione - specialita': concorso
completo - specifiche tecniche young rider";
n. 1 atleta disciplina "Equitazione - specialita': salto ad
ostacoli - specifiche tecniche seniores";
n. 1 atleta disciplina " Nuoto - specialita': 50 e 100 metri
rana individuale";
n. 1 atleta disciplina "Pentathlon moderno- specialita':
individuale - specifiche tecniche olimpiche";
n. 1 atleta disciplina "Pugilato - specialita': Categoria 54
Kg";
n. 1 atleta disciplina " Scherma - specialita': fioretto
individuale e a squadre";
n. 1 atleta disciplina " Sport del ghiaccio- specialita':
danza sul ghiaccio".
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2016 - 2017.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale "Concorsi ed esami".
4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria.
Art. 2
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e
quindi superato gli anni trentacinque;
d) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N. I. per
la quale si concorre;
e) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria, in conformita' a quanto previsto dagli
articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, ed in particolare:
Requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 165, per gli uomini e cm. 161,
per le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza
delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il
trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di
meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti
con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo'
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di
lavoro.
f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 3
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che non si
presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione
delle qualita' attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico - fisica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal
concorso con decreto del Direttore generale del personale e delle
risorse.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria -
Largo Luigi Daga, n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.
Art. 5
Domanda di partecipazione e comunicazioni
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del
Ministero della giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg
seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine
di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, l'attestazione di
avvenuta acquisizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente
presentato dai candidati non esclusi dal concorso, il giorno degli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e delle risorse - Servizio dei concorsi, polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
b) la data e il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,
dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali
nella disciplina sportiva per la quale si concorre, che dovra' essere
esplicitamente indicata.
2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre:
a) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, di cui al successivo art. 7;
b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria
concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono,
inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione
generale del personale e delle risorse - Servizio dei Concorsi
polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma, ogni
variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende
ricevere le comunicazioni del concorso.
4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.
Art. 7
Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi
attribuibili a ciascuna di esse
1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente
bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo di presentazione delle domande.
=======================================================
| A) | CATEGORIA I | |
+=======+=================================+===========+
| | |fino a |
| |Speciali riconoscimenti: |punti 210; |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |Sono valutate le prestazioni | |
| |sportive con l'attribuzione del | |
| |punteggio di seguito indicato in | |
| |relazione al particolare rilievo | |
| |del risultato ottenuto: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |1) medaglia ai Giochi olimpici: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |2) medaglia ai Campionati | |
| |mondiali: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |3) record mondiale: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |4) vincitore di Coppa del mondo: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |5) medaglia ai Campionati | |
| |europei: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |6) record europeo: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |7) vincitore di Coppa europea: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |8) medaglia alle Universiadi e | |
| |Giochi del mediterraneo: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |9) campione italiano: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |10) record italiano: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |11) vincitore di Coppa Italia: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |12) classificato dal secondo al | |
| |decimo posto nei campionati | |
| |italiani di categoria: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |13) classificato dall'undicesimo | |
| |al ventesimo posto nei campionati| |
| |italiani di categoria: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
|B) |CATEGORIA II | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |Titoli di studio e abilitazione | |
| |professionale: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |1) diploma di laurea: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| | a) corso di specializzazione | |
| |post laurea: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| | b) abilitazione all'esercizio | |
| |della professione: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |2) diploma di maturita' di scuola| |
| |media superiore di secondo grado:| |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |3) attestato di tecnico | |
| |specialista sportivo: | |
+-------+---------------------------------+-----------+
| |I punteggi previsti ai punti 1) e| |
| |2) non sono cumulabili tra loro. | |
+-------+---------------------------------+-----------+
2. La Commissione esaminatrice indicata al successivo art. 8
predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi.
Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
3. I candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta
all'art. 5, comma 2 (attestazione di avvenuta acquisizione
informatica della domanda), con raccomandata con avviso di
ricevimento, da indirizzare al Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e delle risorse - Servizio Concorsi, polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
4. I titoli devono essere spediti, pena la non valutabilita'
degli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci decorrente
dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda on line.
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e'
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente,
dal responsabile del gruppo sportivo "Fiamme Azzurre", dal
responsabile dell'Associazione Sportiva "Astrea" e da altri due
membri scelti tra gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
appartenenti all'area III.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla
settima.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 9
Accertamenti psicofisici
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi
muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia del
medesimo, nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2,
del presente bando (attestazione di avvenuta acquisizione informatica
della domanda).
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero
della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo 443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti
all'area III.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta in
conformita' a quarto previsto dal quarto comma dell'art. 107 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti
medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 10
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale
del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e composta da due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con
decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del
Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita' il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del
Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 11
Documentazione amministrativa
1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali,
verranno consegnati due modelli appositamente predisposti
dall'Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte
dal candidato e consegnato in sede di esame di accertamento
psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non
autenticata del proprio documento d'identita', con il quale egli
attesti il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza
nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 12
Graduatoria
1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione,
individuata dall'art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle
singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale,
determinato ai sensi del precedente art. 7, conseguito da ciascun
candidato.
2. Il Direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del d.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate
nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
con modalita' che assicurino riservatezza dei dati sensibili. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per le eventuali impugnative previste dalla
legge.
Art. 13
Nomina e assegnazione
1. Con decreto del Direttore generale del personale e delle
risorse, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria, ed assegnati al Gruppo Sportivo "Fiamme
Azzurre".
Il presente provvedimento sara' sottoposto al visto del
competente organo di controllo.
Roma, 11 febbraio 2016
Il direttore generale: Buffa
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