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giovedì 24 marzo 2016

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ORDINANZA 1 marzo 2016 Indizione, nei mesi di giugno e novembre 2016, della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita', dottore agronomo e dottore forestale e agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale. (Ordinanza n. 112). (16A02335) (GU n.70 del 24-3-2016)



 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ORDINANZA 1 marzo 2016

Indizione, nei mesi di giugno e novembre 2016, della  prima  e  della
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior,  chimico  e  chimico
iunior, ingegnere  e  ingegnere  iunior,  architetto,  pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e  biologo  iunior,  geologo  e  geologo  iunior,  psicologo,
dottore  in   tecniche   psicologiche   per   i   contesti   sociali,
organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche  per  i
servizi alla persona e alla comunita',  dottore  agronomo  e  dottore
forestale  e  agronomo  e  forestale  iunior,  biotecnologo  agrario,
assistente sociale specialista e assistente  sociale.  (Ordinanza  n.
112). (16A02335)

(GU n.70 del 24-3-2016)




                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244" che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al  n.  47,
recante "Nomina dei Ministri", con il quale la sen. prof.ssa Stefania
Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore";
  Visto  il  regio  decreto  4  giugno   1938,   n.   1269,   recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori";
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante  "Esami  di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";
  Visto il  decreto  ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1982,
n.  980,  e  successive  modificazioni,  recante  "Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di biologo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,  n.
195,  concernente  "Regolamento  recante  modifica  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione
del tirocinio ai fini  dell'esame  di  Stato  per  l'esercizio  della
professione di biologo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  1982,
n.  981,  e  successive  modificazioni,  recante  "Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di geologo";
  Visti i decreti ministeriali n. 239 e  240  del  13  gennaio  1992,
concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul  tirocinio
pratico  post-lauream  per  l'ammissione  all'esame  di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  psicologo"   e
"Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo";
  Vista la legge 10 febbraio 1992,  n.  152,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  7  gennaio  1976,  n.  3,  e  nuove  norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e  di
dottore forestale";
  Visto il decreto  ministeriale  21  marzo  1997,  n.  158,  recante
"Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale";
  Vista la legge 23 marzo 1993, n.  84,  recante  "Ordinamento  della
professione   di   assistente   sociale   e   istituzione   dell'albo
professionale";
  Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998,  n.  155,  concernente
"Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di assistente sociale";
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie";
  Visto  il   decreto   ministeriale   28   novembre   2000   recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  concernente
"Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509";
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
"Determinazione delle classi delle lauree magistrali";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  "Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti";
  Vista la richiesta congiunta delle Universita' La Sapienza  e  Roma
Tre, trasmessa con  nota  prot.  n.  4115/2014,  volta  ad  istituire
un'unica sede amministrativa e di svolgimento dell'esame di Stato  di
abilitazione  all'esercizio  della   professione   di   geologo,   da
attribuirsi ad anni alterni ai due atenei;
  Udito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 16 dicembre 2015;

                               Ordina:

                               Art. 1

  Sono indette nei mesi di giugno e  novembre  2016  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior,  chimico  e  chimico
iunior, ingegnere  e  ingegnere  iunior,  architetto,  pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e  biologo  iunior,  geologo  e  geologo  iunior,  psicologo,
dottore  in   tecniche   psicologiche   per   i   contesti   sociali,
organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche  per  i
servizi alla persona e alla comunita',  dottore  agronomo  e  dottore
forestale,  agronomo  e  forestale  iunior  e  biotecnologo  agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale.
  Alle predette sessioni possono presentarsi i  candidati  che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

                               Art. 2

  I candidati possono presentare l'istanza  ai  fini  dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola  delle  sedi  elencate  per  ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

                               Art. 3

  I candidati agli esami di Stato devono  presentare  la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23  maggio  2016  e  alla
seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2016  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami.
  In  ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame   per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
  Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione  e  che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 19 ottobre 2016  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza.
  La domanda, in carta semplice,  con  l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
    a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale
conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art.
17, comma 95, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  e  successive
modificazioni,   o   diploma   di   laurea   conseguita   ai    sensi
dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla
tabella A) allegata al citato d.P.R. n. 328 del  2001,  ovvero  altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai  sensi
della normativa vigente.
    b) ricevuta dell'avvenuto versamento della  tassa  di  ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
  I  richiedenti  sono  inoltre  tenuti   a   versare   all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni  singolo  ateneo  ai
sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
luglio  1997  n.  306.  La  relativa  ricevuta   va   allegata   alla
documentazione di cui sopra.
  La documentazione relativa al conseguimento del  titolo  accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'universita'  o   dell'istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
  I  laureati  in  psicologia  secondo  l'ordinamento  previgente,  i
laureati della classe 58/S e della classe LM 51 e  i  laureati  della
classe 34 e della classe L 24 che intendono sostenere  gli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio della  professione  di  psicologo
devono presentare un  attestato  rilasciato  dalla  segreteria  della
competente facolta' dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio
pratico prescritto dalle norme vigenti.
  I candidati che al momento della  presentazione  della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami.
  I candidati che non hanno provveduto a presentare  la  domanda  nei
termini sopraindicati sono esclusi dalla  sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare.
  Le domande di ammissione agli  esami  si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante.
  Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione   agli   esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.

                               Art. 4

  I candidati che conseguono  il  titolo  accademico  successivamente
alla scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso  sono  tenuti  a  produrre  l'istanza  nei  termini
prescritti con l'osservanza delle medesime  modalita'  stabilite  per
tutti gli altri candidati, allegando una  dichiarazione  dalla  quale
risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli  esami
di laurea.

                               Art. 5

  I candidati cittadini italiani della  Regione  Trentino-Alto  Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la   domanda   di   ammissione   agli   esami   di   Stato   relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
le seguenti sedi:
   

             ===========================================
             |        Attuario       |       Roma      |
             +=======================+=================+
             | Chimico               | Bologna         |
             +-----------------------+-----------------+
             | Ingegnere             | Trento          |
             +-----------------------+-----------------+
             | Architetto            | Venezia         |
             +-----------------------+-----------------+
             | Dottore Agronomo e    |                 |
             |Dottore Forestale      | Bolzano         |
             +-----------------------+-----------------+
             | Biologo               | Bologna         |
             +-----------------------+-----------------+
             | Geologo               | Bologna         |
             +-----------------------+-----------------+
             | Psicologo             | Trieste         |
             +-----------------------+-----------------+
             | Assistente sociale    | Trento          |
             +-----------------------+-----------------+


                               Art. 6

  I  candidati  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio   di   una
professione per  cui  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
328/2001 prevede la ripartizione in settori nell'ambito delle sezioni
devono indicare, per  ciascuna  sezione,  il  settore  per  il  quale
chiedono di partecipare agli  esami  in  coerenza  con  lo  specifico
titolo accademico conseguito.

                               Art. 7

  I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente
alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre  1999,  n.  509,  e  ai
relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli  esami  di  Stato
secondo le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

                               Art. 8

  Gli esami di Stato per i possessori  di  laurea  specialistica,  di
laurea magistrale o  di  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  il
previgente ordinamento hanno inizio in tutte le  sedi  per  la  prima
sessione il giorno 15 giugno 2016 e per la seconda sessione il giorno
16 novembre 2016. Per i  possessori  di  laurea  conseguita  in  base
all'ordinamento introdotto in  attuazione  dell'art.  17,  comma  95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e  di
diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il
giorno 22 giugno 2016 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre
2016.
  Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito  per  le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con  avviso  nell'albo  dell'universita'  o  istituto  di  istruzione
universitaria sede di esami.
    Roma, 1° marzo 2016

                                                Il Ministro: Giannini

                                                             Allegato

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO  DI  ABILITAZIONE  ALL'ESERCIZIO
           PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2016 

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