VACCINI: NO LEGAMI CON AUTISMO, SENTENZA CORTE APPELLO SALERNO =
Accolto ricorso ministero Salute
Roma, 30 giu. (AdnKronos Salute) - Non esiste certezza di un nesso
causale tra vaccini e sindrome autistica. E' la conclusione della
Corte di appello di Salerno, Sezione del lavoro, che in una sentenza
del maggio scorso ha ribaltato il giudizio di primo grado, accogliendo
il ricorso del ministero della Salute. La vicenda è quella relativa
alla causa intentata dall'amministratore di sostegno di un bimbo, che
aveva chiesto al Tribunale di Salerno il riconoscimento dei benefici
di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 210/1992, a seguito dei
danni ritenuti derivanti al bambino dalle vaccinazioni obbligatorie.
In primo grado, nel 2014, il giudice stabilì che potesse considerarsi
accertata, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza del nesso di
causalità tra la somministrazione dei vaccini in questione e la
patologia 'Disturbo generalizzato di sviluppo, variante autistica', di
cui il bambino era risultato affetto. Di qui la condanna del ministero
della Salute e della Regione Campania "a corrispondere le prestazioni
di legge, oltre accessori, con le conseguenziali statuizioni in ordine
alle spese di lite", come ricorda la Corte di appello di Salerno. Il
ministero della Salute ha poi presentato appello, ritenuto ora
"fondato" dalla Corte che lo ha accolto. Per giungere a una corretta
soluzione del caso, la Corte ha disposto nuove indagini peritali. (segue)
(Mal/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
30-GIU-17 18:13
NNNN
VACCINI: NO LEGAMI CON AUTISMO, SENTENZA CORTE APPELLO SALERNO (2) =
Accolto ricorso ministero Salute
Roma, 30 giu. (AdnKronos Salute) - Non esiste certezza di un nesso
causale tra vaccini e sindrome autistica. E' la conclusione della
Corte di appello di Salerno, Sezione del lavoro, che in una sentenza
del maggio scorso ha ribaltato il giudizio di primo grado, accogliendo
il ricorso del ministero della Salute. La vicenda è quella relativa
alla causa intentata dall'amministratore di sostegno di un bimbo, che
aveva chiesto al Tribunale di Salerno il riconoscimento dei benefici
di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 210/1992, a seguito dei
danni ritenuti derivanti al bambino dalle vaccinazioni obbligatorie.
In primo grado, nel 2014, il giudice stabilì che potesse considerarsi
accertata, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza del nesso di
causalità tra la somministrazione dei vaccini in questione e la
patologia 'Disturbo generalizzato di sviluppo, variante autistica', di
cui il bambino era risultato affetto. Di qui la condanna del ministero
della Salute e della Regione Campania "a corrispondere le prestazioni
di legge, oltre accessori, con le conseguenziali statuizioni in ordine
alle spese di lite", come ricorda la Corte di appello di Salerno. Il
ministero della Salute ha poi presentato appello, ritenuto ora
"fondato" dalla Corte che lo ha accolto. Per giungere a una corretta
soluzione del caso, la Corte ha disposto nuove indagini peritali. (segue)
(Mal/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
30-GIU-17 18:13
NNNN
(AdnKronos Salute) - "Il Collegio - si legge nella sentenza - ritiene
di dover aderire, per la mole dei riferimenti scientifici proposti e
per l'assenza di valide argomentazioni di segno contrario, alla
soluzione prospettata dal Ctu (Consulente tecnico d'ufficio) Michele
Lupo in merito alla inconsistenza delle tesi che sostengono
l'esistenza di un presunto nesso causale tra vaccini ed autismo. Ne
consegue, sempre in linea generale, che la tesi, in forza della quale
nei casi dubbi si potrebbe esprimere un parere favorevole alla
concessione delle provvidenze ex lege n. 210/1992, non sarebbe fondata
su un giudizio di certezza o almeno di probabilità, ma su una ipotesi
meramente teorica e non dimostrabile".
In definitiva, "deve accogliersi l'appello proposto dal ministero
della Salute", conclude la Corte di appello di Salerno nella sentenza.
Le spese, comprese quelle di consulenza, "sono interamente compensate
tra le parti in considerazione delle incertezze e degli obiettivi
contrasti registratisi sulla questione".
(Mal/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
30-GIU-17 18:13
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