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martedì 22 agosto 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 2017 Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. (17A05968) (GU n.195 del 22-8-2017)




DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 2017 
Dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di   compromissione   degli
interessi primari a causa dell'evento sismico che ha  interessato  il
territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il giorno 21  agosto
2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre
2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2002, n. 286. (17A05968) 
(GU n.195 del 22-8-2017)
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1,  del  decreto-legge  4
novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2002, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Considerato che il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia
e' stato colpito, il giorno 21 agosto 2017  alle  ore  20:57,  da  un
terremoto  di  magnitudo  durata  4.0  della  scala  Richter  che  ha
determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita'  delle
persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Tenuto conto che tale fenomeno sismico ha provocato la  perdita  di
vite  umane  nonche'   feriti   e   dispersi,   danneggiamenti   alle
infrastrutture, ad edifici  pubblici  e  privati  ed  alla  rete  dei
servizi essenziali; 
  Rilevato,  altresi',  che  a  causa  del  predetto  evento  sismico
sussiste la necessita' di  intervenire  tempestivamente  per  fornire
ogni tipo di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita; 
  Considerata  l'eccezionalita'  della  situazione  emergenziale   in
considerazione del grave rischio  di  compromissione  dell'integrita'
della  vita,  anche  tenuto  conto   delle   informazioni   acquisite
nell'ambito del Comitato Operativo di protezione civile, convocato in
data 21 agosto 2017, che ha evidenziato la  necessita'  di  porre  in
essere con immediatezza  interventi  urgenti  di  primo  soccorso  ed
assistenza alla popolazione colpita; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Sentito il Presidente della Regione Campania; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma  1,  lettera  c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e degli articoli 1, comma 1, primo periodo, 2 e  3  del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286,  in  considerazione  di  quanto
espresso in premessa, e' disposto il coinvolgimento delle  componenti
e delle strutture operative del Servizio nazionale  della  protezione
civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che
ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il
giorno 21 agosto 2017. 
  2.  Per  fronteggiare  la  situazione  emergenziale,  il  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, che  si  avvale  delle  componenti  e  delle  strutture
operative   del   Servizio   Nazionale   della   protezione   civile,
coordinandone  l'attivita'  e  impartendo   specifiche   disposizioni
operative,  assicura  l'organizzazione  dei  servizi  di  soccorso  e
assistenza alla  popolazione  colpita  dall'evento  sismico,  nonche'
l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari fino
all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 5, commi 1  e  2,
della legge n. 225 del 1992. 
    Roma, 22 agosto 2017 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                         Gentiloni Silveri            

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