MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 agosto 2017
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139. (17A05836)
(GU n.197 del 24-8-2017)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento per la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante
norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e
successive modificazioni recante «Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per le attivita' scolastiche
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' scolastiche di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' scolastiche di cui all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate
con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad
esclusione degli asili nido.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992.
3. All'esito del monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31
dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare
l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le
attivita' scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992.
4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero
dell'interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in relazione agli esiti della
verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si
procede all'eventuale abrogazione del decreto del Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015
1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
seguente capitolo «V.7 - Attivita' scolastiche», contenente le norme
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche di cui
all'art. 1.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente lettera «q)
decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di
prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" e successive
modificazioni.».
3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture
turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini» sono
inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».
Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 agosto 2017
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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