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giovedì 24 agosto 2017

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (17A05836)


MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 agosto 2017
Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per   le
attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo
8 marzo 2006, n. 139. (17A05836)
(GU n.197 del 24-8-2017)



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO


                           di concerto con


                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto  1992  recante
norme di prevenzione incendi nell'edilizia  scolastica  e  successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7  agosto  2012  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e
successive modificazioni recante «Approvazione di norme  tecniche  di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  8
marzo 2006,  n.  139»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche;
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1


             Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
                    per le attivita' scolastiche

  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le
attivita' scolastiche di cui all'allegato 1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
                               Art. 2


                        Campo di applicazione

  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita'  scolastiche  di  cui  all'allegato  I  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  151  ivi  individuate
con il numero 67, esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  ovvero  a  quelle  di  nuova   realizzazione,   ad
esclusione degli asili nido.
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni  di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro  dell'interno  del
26 agosto 1992.
  3. All'esito del monitoraggio di cui all'art.  4  del  decreto  del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono  verificati,  entro  il  31
dicembre  2019,  gli  elementi  raccolti  al  fine   di   determinare
l'esclusiva  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione  incendi  per  le
attivita' scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992.
  4. La verifica di cui al comma 3  viene  effettuata  dal  Ministero
dell'interno   d'intesa    con    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in  relazione  agli  esiti  della
verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  si
procede  all'eventuale   abrogazione   del   decreto   del   Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992.
                               Art. 3


           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
                            3 agosto 2015

  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
seguente capitolo «V.7 - Attivita' scolastiche», contenente le  norme
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche  di  cui
all'art. 1.
  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente  lettera  «q)
decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992  recante  "norme  di
prevenzione   incendi   nell'edilizia   scolastica"   e    successive
modificazioni.».
  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015  dopo  le  parole  «66,  ad  esclusione  delle  strutture
turistico - ricettive nell'aria aperta  e  dei  rifugi  alpini»  sono
inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».
                               Art. 4


                            Norme finali

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 7 agosto 2017

                                             Il Ministro dell'interno
                                                       Minniti       
  Il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca
             Fedeli            
                                                             Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

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