MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2017
Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28.
(17A06268)
(GU n.212 del 11-9-2017)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22
ottobre 2013, che stabilisce i requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti
nelle acque destinate al consumo umano», e in particolare quanto
previsto dall'art. 8;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
la qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del
decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 28, occorre provvedere
all'emanazione di specifiche indicazioni operative a carattere
tecnico-scientifico, elaborate in collaborazione con l'Istituto
superiore di sanita', finalizzate a garantire uniformita' e coerenza
di applicazione del medesimo decreto legislativo nel territorio
nazionale;
Visto il decreto dirigenziale del 16 febbraio 2016 di istituzione
del Tavolo tecnico per la predisposizione dello schema del decreto
del Ministro della salute previsto dal richiamato art. 8 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 28;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso in data 25
novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 27 luglio 2017 (Rep. Atti n. 121/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Sono emanate le indicazioni operative a carattere
tecnico-scientifico elaborate congiuntamente con l'Istituto superiore
di sanita' e riportate nell'allegato, che e' parte integrante del
presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto e' aggiornato o modificato, con successivi
decreti, in relazione all'evolversi delle risultanze
dell'applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28,
delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle necessita' operative,
per quanto riguarda la tutela della salute della popolazione dai
rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e
l'ottimizzazione delle risorse.
Art. 3
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le regioni e province autonome interessate all'attuazione del
presente decreto provvedono nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 2 agosto 2017
Il Ministro: Lorenzin
Allegato
Il presente allegato fornisce indicazioni finalizzate a garantire
l'applicazione uniforme e coerente del decreto legislativo 28/2016
sul territorio nazionale.
Gli articoli, e relativi commi, nonche' gli allegati citati
all'interno delle indicazioni si riferiscono, ove non diversamente
specificato, al decreto legislativo 28/2016.
Indicazioni relative all'art. 4 (Obblighi generali)
Indicazioni relative all'art. 4, comma 1 (Sull'elaborazione e messa
in atto di un programma di controllo)
1. Il programma di controllo elaborato da ogni regione e
provincia autonoma - avvalendosi delle rispettive ASL (1) e
ARPA/APPA - deve riferirsi a tutte le acque destinate al consumo
umano utilizzate nella regione o provincia autonoma. Per quanto
riguarda le acque distribuite mediante reti idriche, queste vanno
suddivise, ove appropriato, in zone di fornitura (2) diverse, dando
priorita' temporale, ove necessario, al controllo delle zone di
fornitura che servono un numero maggiore di persone. Analoga
priorita', basata sul volume d'acqua, va data, ove necessario, al
controllo delle acque utilizzate nelle imprese alimentari o
distribuite in contenitori oppure cisterne e non provenienti da rete
idrica.
2. Il programma di controllo deve riguardare sia i controlli
esterni che i controlli interni e deve contenere i seguenti elementi:
a. i dati di misure di radioattivita' nelle acque e le altre
informazioni utilizzate per le valutazioni preliminari (3) ;
b. le valutazioni preliminari e i relativi criteri utilizzati;
c. i piani di monitoraggio delle acque destinate al consumo
umano sottoposte a controllo a seguito delle valutazioni preliminari;
d. la durata stabilita del periodo di non controllo per quelle
acque destinate al consumo umano che, a seguito delle valutazioni
preliminari, si decide di non sottoporre a controllo;
e. la pianificazione - per le acque destinate al consumo umano
per le quali i dati e le informazioni di cui alla lettera a) non
fossero disponibili o non fossero sufficienti per effettuare le
valutazioni preliminari - dell'acquisizione dei seguenti dati di
misure di radioattivita' e informazioni, sufficienti per effettuare
le valutazioni preliminari: 1) misure di radioattivita' per un
periodo di due anni, con frequenza annuale ottenuta dividendo per due
i valori di frequenza ricavati dalle tabelle 1 e 2 dell'Allegato II,
ma con una frequenza minima di 4 misure all'anno, 2) informazioni
sulle fonti di pressione per quanto riguarda il trizio antropogenico,
i radionuclidi di origine artificiale e i NORM, come specificato
nell'Allegato II e nelle relative indicazioni riportate in questo
decreto ministeriale.
3. I controlli esterni ed interni, essendo finalizzati ad
assicurare che la qualita' delle acque destinate al consumo umano
soddisfi i requisiti del decreto legislativo 28/2016, devono essere
pianificati in modo coordinato, come di seguito specificato:
a. il numero di campionamenti previsti dalle tabelle 1 e 2
dell'allegato II va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni
e i controlli interni; nel caso il numero risultante dalla divisione
non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore, come
descritto nei casi illustrativi riportati in Appendice 2;
b. i controlli esterni e i controlli interni devono essere
distribuiti uniformemente nel corso dell'anno civile in modo da
garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualita'
dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno civile, come
specificato nell'indicazione 3 relativa all'art. 6 comma 1 e
nell'indicazione 4 relativa all'art. 6 comma 5, e come descritto nei
casi illustrativi di pianificazione dei controlli esterni ed interni,
riportati in Appendice 2.
4. I programmi di controllo devono essere elaborati seguendo la
sequenza di operazioni riportate in Appendice 1.
5. Al fine di assicurarne l'effettiva attuazione, il programma di
controllo deve contenere la specificazione dei tempi e dei modi per
la sua attuazione, nonche' le eventuali azioni previste per sopperire
ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.
Indicazioni relative all'art. 4, comma 2 (Sull'invio e adozione del
programma di controllo)
1. La documentazione di supporto al programma di controllo, di
cui all'indicazione 2-a relativa all'art. 4 comma 1, deve contenere:
a. tutti i dati disponibili di misure di radioattivita', sia
come controlli interni che esterni, effettuate nelle acque destinate
a consumo umano prese in esame ed utilizzati per le valutazioni
preliminari;
b. le informazioni sulle possibili fonti di radioattivita'
artificiale e di NORM, nonche' sulla possibile presenza di fonti
antropogeniche di trizio nell'area di approvvigionamento delle acque
destinate al consumo umano prese in esame;
c. eventuali altre informazioni di supporto alle valutazioni
preliminari, incluso quelle eventualmente contenute nei Piani di
sicurezza dell'acqua (PSA), elaborati a cura del gestore della rete
di distribuzione idrica, richiamati nell'art. 6 comma 5.
2. La regione o provincia autonoma invia per via telematica alla
PEC del Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione
sanitaria, e alla PEC dell'Istituto superiore di sanita' copia del
programma di controllo per il previsto parere, e copia del
provvedimento di adozione del programma di controllo, completo del
testo definitivo del programma di controllo, modificato per tener
conto del parere del Ministero della salute.
3. Il programma di controllo va predisposto secondo un formato
standard, al fine di garantirne uniformita', agevolarne l'esame da
parte del Ministero della salute (art. 4 comma 2) e la sua
registrazione nell'archivio nazionale informatizzato (art. 6 comma
3). Il formato del programma di controllo sara' reso disponibile sul
sito internet del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di
sanita'.
Indicazioni relative all'art. 4, comma 4 (Sulle azioni in caso di
superamento dei valori di parametro)
1. Le indicazioni relative a questo comma sono riportate
all'interno delle indicazioni relative all'art. 7.
Indicazioni relative all'art. 4, comma 5 (Sulle valutazioni
preliminari)
1. Le indicazioni sulle valutazioni preliminari(3), sono inserite
nell'ambito delle indicazioni relative ai commi 1, 2 e 4 e
all'Allegato II.
Indicazioni relative all'art. 5 (Valori di parametro e punti in cui
devono essere rispettati)
Indicazioni relative all'art. 5, comma 2 (Sui punti in cui i valori
di parametro devono essere rispettati)
1. I punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati,
riportati in questo comma, non coincidono necessariamente con i punti
di prelievo per i controlli esterni.
Indicazioni relative all'art. 5, comma 3 (Sui punti di prelievo)
1. Per quanto riguarda i controlli esterni, i punti di prelievo
appropriati devono essere individuati seguendo le seguenti
indicazioni:
a. per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione
idrica avente un unico centro di distribuzione (4) , e quindi
relative ad un'unica zona di fornitura, va scelto un unico punto di
prelievo, che puo' essere un qualunque punto a valle del centro di
distribuzione, incluso l'uscita del centro di distribuzione stesso;
b. per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione
idrica avente piu' centri di distribuzione:
b1. nel caso di un'unica zona di fornitura (quando i centri
di distribuzione sono alimentati dalle stesse fonti idriche), va
scelto un unico punto di prelievo, che puo' essere un qualunque punto
a valle di uno dei centri di distribuzione, ad esempio l'uscita da
uno dei centri di distribuzione; nel caso in cui si abbia motivo di
ritenere che le acque distribuite dai diversi centri, pur provenienti
dalle stesse fonti idriche, possano non essere considerate omogenee
dal punto di vista del contenuto di radioattivita' per la presenza di
potenziali cause di contaminazione che interessino la rete di
distribuzione, non si ha piu' un'unica zona di fornitura e si ricade
nel caso di diverse zone di fornitura, e vanno seguite le indicazioni
riportate al punto b2;
b2. nel caso di diverse zone di fornitura (quando i centri di
distribuzione sono alimentati da fonti idriche diverse), per ogni
zona di fornitura va individuato un punto di prelievo, che puo'
essere un qualunque punto a valle del centro di distribuzione (o di
uno dei centri di distribuzione) della zona di fornitura considerata.
c. L'individuazione dei punti di prelievo, nel caso di acque
destinate al consumo umano fornite tramite cisterne oppure in
bottiglie o altri contenitori ovvero utilizzate in imprese
alimentari, va effettuata applicando criteri analoghi.
2. Per quanto riguarda i controlli interni, i punti di prelievo
appropriati, per le acque distribuite da reti di distribuzione
idrica, devono essere individuati seguendo l'indicazione 2 relativa
all'art. 6 comma 5.
Indicazioni relative all'art. 5, comma 4 (Sul livello di riferimento
per la concentrazione di attivita' di radon)
1. In caso il valore medio annuo della concentrazione di
attivita' di radon risulti superiore al livello di riferimento,
devono essere direttamente adottati i provvedimenti correttivi e/o le
misure cautelative di cui all'art. 7, senza effettuare la valutazione
del rischio di cui all'art. 4 comma 4 lettera a).
Indicazioni relative all'art. 6 (Controlli e analisi)
Indicazioni relative all'art. 6, comma 1 (Su chi effettua i controlli
esterni e sulla rappresentativita' temporale dei controlli)
1. Le ASL effettuano i campionamenti, eventualmente in
collaborazione con le ARPA/APPA.
2. La frequenza di campionamento, per ogni punto di prelievo come
determinato in base all'indicazione 1 relativa all'art. 5 comma 3, e'
pari alla meta' del valore, riportato nelle tabelle 1 e 2
dell'allegato II, relativo al volume giornaliero di acqua destinata
al consumo umano presa in esame. Nel caso il numero risultante dalla
divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore.
3. La pianificazione dei campionamenti deve essere finalizzata ad
ottenere risultati rappresentativi della qualita' dell'acqua fornita
o utilizzata nel corso dell'anno civile, ossia del valore medio annuo
dei parametri indicatori. La distribuzione temporale dei
campionamenti va, quindi, pianificata come segue:
a. nel caso la frequenza prevista per i controlli esterni sia
di due o piu' campionamenti all'anno per ogni punto di prelievo, i
campionamenti vanno distribuiti temporalmente in modo uniforme nel
corso dell'anno, tenendo eventualmente conto delle variazioni del
consumo d'acqua;
b. nel caso la frequenza prevista per i controlli esterni sia
di un campione all'anno per ogni punto di prelievo, il campionamento
va effettuato nei diversi anni in diversi periodi dell'anno.
4. Le ARPA/APPA provvedono all'effettuazione delle misure
analitiche relative ai tre parametri indicatori. Al fine di
ottimizzare le risorse strumentali e di personale, le ARPA/APPA di
diverse regioni o province autonome possono effettuare le misure
relative a uno o piu' dei tre parametri indicatori in forma
consortile, mediante appositi accordi che regolino le modalita' e gli
oneri.
5. I risultati dei controlli esterni vanno conservati, da parte
dell'ASL, in modalita' elettronica.
Indicazioni relative all'art. 6, comma 3 (Sull'invio dei risultati
dei controlli esterni al Ministero della salute)
1. I risultati dei controlli esterni vanno inviati per via
telematica dalle regioni e province autonome all'archivio del
Ministero della salute - con modalita' e formato che saranno resi
disponibili sui siti internet del Ministero della salute e
dell'Istituto superiore di sanita' - entro i primi 3 mesi dell'anno
civile successivo a quello a cui si riferiscono le misure, unitamente
ai risultati dei controlli interni.
Indicazioni relative all'art. 6, comma 4 (Sui sistemi di qualita' dei
laboratori che effettuano le analisi strumentali relative ai
controlli esterni)
1. I laboratori che effettuano le analisi strumentali devono
adottare metodi di prova approvati e pubblicati da un organismo
nazionale o internazionale.
2. I controlli esterni non sono da considerarsi adeguati ai fini
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6 comma 1 nel caso in
cui i laboratori che effettuano le analisi strumentali risultino -
nell'ambito delle verifiche periodiche effettuate dall'Istituto
superiore di sanita', di cui all'art. 6 comma 4, o delle verifiche
effettuate da un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008 - non aver adottato un sistema di
qualita' conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un
organismo internazionale.
3. L'obbligo di conformita' del sistema di qualita' dei
laboratori ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un
organismo internazionale, incluso la verifica esterna da parte
dell'ISS ove i laboratori non siano accreditati secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17015, e' a carico dei laboratori stessi.
Indicazioni relative all'art. 6, comma 5 (Sui controlli interni)
1. Parametri indicatori della radioattivita' per i controlli
interni:
I controlli interni, la cui pianificazione va inclusa nel
programma di controllo, sono attuati utilizzando gli stessi parametri
indicatori del contenuto di radioattivita' dell'acqua previsti per i
controlli esterni.
2. Scelta dei punti di prelievo per i controlli interni:
a. nel caso l'acqua distribuita in una determinata rete idrica
(o zona di fornitura) provenga da una sola fonte, va scelto un solo
punto di prelievo da individuarsi preferibilmente presso la fonte;
b. nel caso l'acqua distribuita in una determinata rete idrica
(o zona di fornitura) provenga da una miscela di piu' fonti, i punti
di prelievo per i controlli interni vanno scelti, al fine di
ottimizzare le risorse, con il seguente approccio di screening:
b1. come punto di prelievo si sceglie, per lo screening, un
solo punto all'uscita della miscelazione;
b2. in relazione ai risultati ottenuti con lo screening, e in
particolare nel caso in cui i valori misurati non siano
significativamente piu' bassi dei valori di parametro, si procede a
misurare le singole fonti con un punto di prelievo per fonte, a
partire da quelle fonti con piu' elevato volume di acqua captata e da
quelle che si presume possano avere un maggior contenuto di
radioattivita', fino a individuare le fonti che maggiormente
contribuiscono ai valori di radioattivita' riscontrati all'uscita
della miscelazione. Sulla base del principio di ottimizzazione in
radioprotezione, si richiede di ridurre il piu' possibile l'apporto
di tali fonti, anche al fine di garantire che in ogni condizione di
distribuzione non si verifichi il superamento dei valori di parametro
nell'acqua distribuita.
c. L'individuazione dei punti di prelievo, nel caso di acque
destinate al consumo umano fornite tramite cisterne oppure in
bottiglie o altri contenitori ovvero utilizzate in imprese
alimentari, va effettuata applicando criteri analoghi.
3. Frequenza di campionamento per ogni punto di prelievo dei
controlli interni:
a. la frequenza di campionamento e' pari alla meta' del valore
riportato nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato II relativo al volume
giornaliero di acqua destinata al consumo umano presa in esame. Nel
caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va
arrotondato all'intero superiore.
4. Distribuzione temporale dei campionamenti previsti per i
controlli interni:
a. la distribuzione temporale delle misure relative ai
controlli interni deve garantire, come per i controlli esterni, che i
valori ottenuti siano rappresentativi della qualita' dell'acqua
fornita o utilizzata nel corso dell'anno civile, per cui i
campionamenti vanno distribuiti in modo uniforme nel corso dell'anno,
applicando quindi anche ai controlli interni l'indicazione 3 relativa
all'art. 6 comma 1;
b. i campionamenti per i controlli interni per i quali la
frequenza prevista per ogni punto di prelievo sia inferiore a 4
all'anno vanno pianificati in modo da essere alternati (ovverosia non
coincidenti temporalmente) ai campionamenti previsti per i controlli
esterni, al fine di ottenere complessivamente una maggiore
rappresentativita' su base annua.
5. Invio dei risultati dei controlli interni:
I gestori devono inviare per via telematica, entro 30 giorni
dall'effettuazione delle misure, i risultati dei controlli interni
alla ASL e alla struttura amministrativa regionale o della provincia
autonoma competente, la quale, a sua volta, provvede ad inviarli per
via telematica all'archivio del Ministero della salute - con
modalita' e formato che saranno resi disponibili sui siti internet
del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita' -
entro i primi 3 mesi dell'anno civile successivo a quello a cui si
riferiscono le misure, unitamente ai risultati dei controlli esterni.
6. Sistema di qualita' per i controlli interni:
a. Al fine di garantire uniformita' di applicazione del decreto
legislativo 28/2016, in analogia a quanto previsto per i controlli
esterni, i gestori assicurano che i laboratori scelti per analizzare
i campioni di acqua per i controlli interni adottino un sistema di
qualita' conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un
organismo internazionale, nonche' metodi di prova approvati e
pubblicati da un organismo nazionale o internazionale;
b. L'Istituto superiore di sanita' provvede a sottoporre i
predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema di qualita'.
La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica in
caso di laboratori di prova accreditati, secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025, da un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008. Gli oneri relativi alle suddette
verifiche periodiche del sistema di qualita' dei laboratori sono a
carico dei gestori, analogamente a quanto avviene per gli audit
effettuati ai laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025;
c. I controlli interni non sono da considerarsi adeguati ai
fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6 comma 5 nel
caso in cui i laboratori che effettuano le analisi strumentali
risultino - nell'ambito delle verifiche periodiche effettuate da
dall'Istituto superiore di sanita', di cui alla precedente
indicazione 6b, o delle verifiche effettuate da un ente di
accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
- non aver adottato un sistema di qualita' conforme ad una norma
tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale.
7. In caso il gestore si avvalga di laboratori esterni, pubblici
o privati, si raccomanda di contrattare in modo consortile con altri
gestori il prezzo delle analisi.
8. Tutte le indicazioni relative a questo articolo si applicano
sia alle acque destinate al consumo umano sottoposte a controllo, sia
alle acque destinate al consumo umano per le quali e' pianificata la
raccolta di dati finalizzati alle valutazioni preliminari.
Indicazioni relative all'art. 7 (Provvedimenti in caso di non
conformita' dei parametri indicatori e informazione alla
popolazione)
Indicazioni generali relative all'art. 7
1. I provvedimenti previsti da questo articolo in caso di non
conformita', ossia di superamento di uno o piu' valori di parametro,
vanno attuati in entrambe le seguenti situazioni:
a. la non conformita' viene riscontrata durante il controllo
disposto a seguito delle valutazioni preliminari (indicazione 2-c
relativa all'art. 4 comma 1);
b. la non conformita' viene riscontrata durante l'effettuazione
di misure di radioattivita' necessarie per le valutazioni preliminari
(indicazione 2-e relativa all'art. 4 comma 1).
Indicazioni relative all'art. 7, comma 1 (Sugli obblighi delle
regioni e province autonome in caso di superamento dei valori di
parametro)
1. Il superamento, come valore medio annuo, di uno o piu' valori
di parametro viene appurato dalla ASL seguendo quanto riportato al
paragrafo 7 dell'Allegato II («Verifica del superamento su base annua
del valore di parametro»).
2. Il gestore, al fine di individuare la causa del superamento
del valore di parametro, provvede a che siano misurate tutte le fonti
da cui proviene l'acqua in cui e' stato riscontrato il superamento,
con un punto di prelievo per fonte, partendo da quelle fonti con piu'
elevato volume di acqua captata e da quelle che si presume possano
avere un maggior contenuto di radioattivita', e procedendo con le
rimanenti fino a individuare le fonti che causano il superamento del
valore di parametro riscontrato.
3. Al fine di garantire l'attuazione uniforme delle azioni
previste da questo comma, l'ASL invia la comunicazione di
superamento, oltre che al gestore, anche alla struttura
amministrativa regionale o della provincia autonoma competente e, per
conoscenza, all'ARPA/APPA.
4. Le azioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7 comma 1
sono effettuate con il coordinamento della struttura amministrativa
regionale o della provincia autonoma competente.
5. La valutazione di cui alla lettera a) dell'art. 7 comma 1 va
effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a. entita' del superamento del valore di parametro ed entita'
della corrispondente dose efficace impegnata per ogni anno di consumo
dell'acqua in oggetto;
b. dimensione della popolazione interessata, ossia il numero di
persone che consumano l'acqua in oggetto.
6. Per quanto riguarda il parametro concentrazione di attivita'
di radon, se il valore medio annuo misurato risulta superiore al
livello di riferimento di cui all'art. 5, comma 4, la valutazione di
cui dell'art. 7 comma 1 lettera a) non va effettuata, ma, come
prescritto dall'art. 5 comma 4, si deve procedere all'adozione dei
provvedimenti correttivi e delle misure cautelative.
7. I potenziali provvedimenti correttivi di cui alla lettera c)
consistono in:
a. in caso di presenza di piu' fonti di approvvigionamento, e
dopo la misura della radioattivita' delle singole fonti come previsto
dalla precedente indicazione 2: azzeramento (ove possibile) o
riduzione significativa del volume d'acqua captato dalla fonte (o
dalle fonti) con contenuto maggiore di radioattivita', e
corrispondente aumento del volume d'acqua captato dalle fonti con
contenuto minore di radioattivita';
b. in caso di presenza di una singola fonte di
approvvigionamento, o nel caso precedente in cui non sia possibile
azzerare o ridurre il volume d'acqua captato: trattamento delle acque
al fine di ridurne il contenuto di radioattivita'.
8. Le misure cautelative di cui alla lettera c) consistono nella
limitazione d'uso delle acque in esame, finalizzata a ridurre
l'esposizione della popolazione alla radioattivita' in esse
contenuta.
9. In caso di superamento estremamente elevato di uno o piu'
valori di parametro in un dato campione:
a. l'ARPA/APPA comunica immediatamente il superamento all'ASL e
alla struttura regionale o della provincia autonoma competente, al
fine di procedere tempestivamente, con le necessarie valutazioni e
gli eventuali interventi finalizzati alla tutela della salute
pubblica;
b. la struttura amministrativa regionale o della provincia
autonoma competente informa tempestivamente il Ministero della salute
del superamento, e provvede, con la dovuta sollecitudine, anche ad
aggiornare il Ministero circa le valutazioni effettuate e gli
interventi attuati per la tutela della salute pubblica.
10. Nell'individuazione e attuazione dei provvedimenti correttivi
e delle misure cautelative - ovverosia i provvedimenti finalizzati a
ridurre la concentrazione di radioattivita' nell'acqua erogata e le
misure finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione alla
radioattivita' presente nell'acqua - va applicato il principio di
ottimizzazione della radioprotezione, che consiste nel mantenere il
piu' basso ragionevolmente possibile l'entita' delle dosi
individuali, la probabilita' di esposizione e il numero di individui
esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei
fattori sociali ed economici.
Indicazioni relative all'art. 7, comma 2 (Sui tempi di effettuazione
delle azioni di cui al comma 1)
1. Al fine di garantire uniformita' di applicazione del decreto
legislativo 28/2016, il citato termine di sei mesi viene considerato
decorrere a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno a
cui si riferisce il controllo.
Indicazioni relative all'art. 7, comma 4 (Sulla comunicazione delle
azioni di cui al comma 1, lettera c), ai soggetti competenti per la
loro attuazione)
1. Le comunicazioni previste in questo comma vanno inviate, per
conoscenza, anche al Ministero della salute.
Indicazioni relative all'art. 7, comma 6 (Azioni in caso di
superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione
nell'ambito dei controlli interni)
1. A seguito della comunicazione di superamento prevista in
questo comma, le valutazioni e gli interventi conseguenti consistono
in:
a. il gestore effettua le verifiche del caso sulle misure
effettuate su quel campione;
b. l'ASL, avvalendosi della collaborazione dell'ARPA/APPA,
procede, tenendo conto dell'entita' del superamento del valore di
parametro e della frequenza di campionamento prevista per i controlli
esterni, ad effettuare ulteriori campionamenti delle acque
nell'ambito dei controlli esterni e a prescrivere al gestore di
effettuare analoghi ulteriori campionamenti nell'ambito dei controlli
interni al fine di garantire che l'insieme dei valori misurati
fornisca un valore rappresentativo e adeguatamente preciso della
concentrazione di attivita' media durante l'anno civile in corso. Nel
caso di conferma del superamento, il gestore provvede a che siano
misurate tutte le fonti da cui proviene l'acqua in cui e' stato
riscontrato il superamento, con un punto di prelievo per fonte,
partendo da quelle fonti con piu' elevato volume di acqua captata e
da quelle che si presume possano avere un maggior contenuto di
radioattivita', e procedendo con le rimanenti fino a individuare le
fonti che causano il superamento del valore di parametro.
2. Nel caso il superamento del valore di parametro riscontrato in
un dato campione risulti estremamente elevato:
a. per motivi di tutela della salute pubblica, il gestore
comunica il prima possibile, nell'ambito dei termini previsti dal
presente comma, il superamento all'ASL e alla struttura
amministrativa regionale o della provincia autonoma competente, per
consentire di procedere tempestivamente con le necessarie valutazioni
e gli eventuali interventi; il gestore provvede, inoltre, con la
dovuta urgenza, a misurare tutte le fonti di approvvigionamento, al
fine di individuare la causa del superamento;
b. la struttura amministrativa regionale o della provincia
autonoma competente informa tempestivamente il Ministero della salute
del superamento e provvede, con la dovuta sollecitudine, ad
aggiornarlo circa le valutazioni effettuate e gli interventi attuati
per la tutela della salute pubblica.
Appendice 1
Operazioni finalizzate a rendere uniforme
l'elaborazione del programma di controllo
Per l'elaborazione del programma di controllo ogni regione e
provincia autonoma, avvalendosi delle ASL e dell'ARPA/APPA
territorialmente competenti, deve provvedere a:
1. predisporre, avvalendosi della collaborazione dei gestori,
un elenco di tutte le reti idriche suddivise in zone di fornitura e
per ognuna di queste va riportata: i) un identificativo, ii) il
gestore, iii) i comuni (o le frazioni dei Comuni) serviti, iv) la
relativa popolazione complessiva servita;
2. ordinare il suddetto elenco per dimensione della popolazione
servita nelle diverse zone di fornitura;
3. prendere in esame tutte le zone di fornitura;
4. in caso di eventuali limitazioni (adeguatamente specificate)
delle risorse disponibili, nel primo programma di controllo puo'
essere preso in esame un sottoinsieme delle zone di fornitura che
includa comunque una frazione rilevante della popolazione complessiva
della regione o della provincia autonoma; nel programma di controllo
vanno comunque indicati i tempi stimati per prendere in esame le
rimanenti zone di fornitura;
5. e per ogni zona di fornitura presa in esame deve provvedere
a:
a. raccogliere tutti i dati gia' disponibili di misure di
radioattivita' e delle altre informazioni (specificate
nell'indicazione 1 relativa all'art. 4 comma 2) utili per le
valutazioni preliminari;
b. stabilire se i dati e le informazioni raccolte siano
sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari;
c. se i dati e le informazioni disponibili sono considerati
sufficienti, effettuare le valutazioni preliminari e, sulla base di
criteri prestabiliti, decidere, eventualmente in maniera
diversificata per i diversi parametri indicatori, se sottoporre o
meno a controllo la zona di fornitura in esame;
d. se la zona di fornitura in esame viene sottoposta a
controllo, individuare i punti di prelievo sia per i controlli
esterni che per i controlli interni (sulla base di quanto previsto
all'art. 5 comma 3 e all'art. 6 comma 5, nonche' delle relative
indicazioni riportate nel presente D.M.) e stabilire la frequenza del
controllo per ogni parametro indicatore e per ogni punto di prelievo
(sulla base di quanto previsto nell'Allegato II e tenendo conto della
suddivisione dei campionamenti in parti uguali tra controlli interni
ed esterni come previsto dall'indicazione 3 relativa all'art. 4 comma
1 e della quale sono riportati alcuni esempi in Appendice 2);
e. se la zona di fornitura esaminata non viene sottoposta a
controllo, stabilire dopo quanto tempo (fino a un massimo di 5 anni)
andra' effettuata una nuova valutazione per la verifica della
sussistenza delle condizioni di non controllo;
f. se i dati di misure di radioattivita' e le informazioni
disponibili non sono considerati sufficienti per effettuare le
valutazioni preliminari, pianificare l'acquisizione di dati e
informazioni sufficienti, che consistono in: 1) misure di
radioattivita' per due anni, con frequenza annuale ottenuta dividendo
per due i valori di frequenza ricavati dalle tabelle 1 e 2
dell'Allegato II, ma con una frequenza minima di 4 misure all'anno,
2) informazioni sulle fonti di pressione per quanto riguarda il
trizio antropogenico, i radionuclidi di origine artificiale e i NORM,
come specificato in Allegato II e nelle relative indicazioni
riportate in questo decreto ministeriale Le misure di radioattivita'
vanno effettuate sia come controlli esterni che come controlli
interni (vale a dire sulle fonti di approvvigionamento idrico,
eventualmente con approccio di screening descritto nell'indicazione 2
relativa all'art. 6 comma 5), suddividendo il numero di campionamenti
in parti uguali come stabilito nell'indicazione 3 relativa all'art. 4
comma 1 (alcuni esempi sono riportati in Appendice 2).
6. Operazioni analoghe a quelle descritte nei punti 1-5 vanno
effettuate per predisporre la parte del programma di controllo
relativa alle acque destinate al consumo umano e non fornite da una
rete di distribuzione idrica (acque utilizzate nelle imprese
alimentari o distribuite in contenitori oppure cisterne e non
provenienti da rete idrica).
Appendice 2
Casi illustrativi di pianificazione
dei controlli esterni e interni
Caso 1
Rete idrica da sottoporre a controllo, avente:
1 zona di fornitura;
1 fonte di approvvigionamento idrico;
un volume d'acqua distribuito pari a 15000 m3/d.
Pianificazione:
la frequenza di campionamento corrispondente a questo volume
d'acqua distribuito risulta, in base alla tabella 1 dell'Allegato II,
uguale a 5 all'anno;
punti di prelievo: 1 per i controlli esterni e 1 per i
controlli interni;
numero di campionamenti da effettuare ogni anno per ogni punto
di prelievo: 3 per i controlli esterni e 3 per i controlli interni;
distribuzione nel corso dell'anno dei campionamenti: 1 ogni 4
mesi sia per i controlli esterni che per i controlli interni;
alternanza dei controlli esterni e interni: si', i controlli
esterni devono essere eseguiti con uno sfasamento temporale di 2 mesi
rispetto ai controlli interni.
Caso 2
Rete idrica da sottoporre a controllo, avente:
1 zona di fornitura;
1 fonte di approvvigionamento idrico;
un volume d'acqua distribuito pari a 50000 m3/d.
Pianificazione:
la frequenza di campionamento corrispondente a questo volume
d'acqua distribuito risulta, in base alla tabella 1 dell'Allegato II,
uguale a 8 all'anno;
punti di prelievo: 1 per i controlli esterni e 1 per i
controlli interni;
numero di campionamenti da effettuare ogni anno per ogni punto
di prelievo: 4 per i controlli esterni e 4 per i controlli interni;
distribuzione nel corso dell'anno dei campionamenti: 1 ogni 3
mesi sia per i controlli esterni che per i controlli interni;
alternanza dei controlli esterni e interni: non richiesta, i
campionamenti per i controlli esterni e per i controlli interni
possono essere sia contestuali che alternati.
Caso 3
Rete idrica da sottoporre a controllo, avente:
1 zona di fornitura;
3 fonti di approvvigionamento idrico;
un volume d'acqua distribuito pari a 50000 m³/d.
Pianificazione:
la frequenza di campionamento corrispondente a questo volume
d'acqua distribuito risulta, in base alla tabella 1 dell'Allegato II,
uguale a 8 all'anno;
punti di prelievo: 1 per i controlli esterni e 1 o 3 per i
controlli interni (misura di screening dopo la miscelazione o misure
delle singole fonti);
numero di campionamenti da effettuare ogni anno per ogni punto
di prelievo: 4 per i controlli esterni e 4 per i controlli interni;
distribuzione nel corso dell'anno dei campionamenti: 1 ogni 3
mesi sia per i controlli esterni che per i controlli interni (in caso
di misura delle singole fonti, le misure devono essere contestuali);
alternanza dei controlli esterni e interni: non richiesta, i
campionamenti per i controlli esterni e per i controlli interni
possono essere sia contestuali che alternati.
Caso 4
Rete idrica da sottoporre a controllo, avente:
2 zone di fornitura;
3 fonti di approvvigionamento idrico per ogni zona di
fornitura;
un volume d'acqua distribuito pari a 50000 m³/d per ogni zona
di fornitura.
Pianificazione:
identica al caso 3 per ognuna delle due zone di fornitura.
Caso 5
Rete idrica per la quale vanno acquisiti dati di radioattivita'
sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari, e avente:
1 zona di fornitura;
1 fonte di approvvigionamento idrico;
un volume d'acqua distribuito pari a 50000 m3/d.
Pianificazione:
la frequenza di campionamento corrispondente a questo volume
d'acqua distribuito risulta, in base alla tabella 1 dell'Allegato II,
uguale a 8 all'anno; la meta' di questa frequenza e' quindi di 4
campionamenti all'anno;
punti di prelievo: 1 per i controlli esterni e 1 per i
controlli interni;
numero di campionamenti da effettuare ogni anno (e per due
anni) per ogni punto di prelievo: 2 per i controlli esterni e 2 per i
controlli interni, per un totale, sui due anni, di 4 campionamenti
per i controlli esterni e 4 per i controlli interni;
distribuzione nel corso dell'anno dei campionamenti: 1 ogni 6
mesi sia per i controlli esterni che per i controlli interni;
alternanza dei controlli esterni e interni: si', i controlli
esterni devono essere eseguiti con uno sfasamento temporale di 3 mesi
rispetto ai controlli interni.
Indicazioni relative all'Allegato II (Controlli delle sostanze
radioattive)
Indicazioni generali relative all'Allegato II
1. Quanto previsto nell'allegato II si applica sia ai controlli
esterni che ai controlli interni, come di seguito specificato.
Indicazioni relative all'Allegato II, paragrafo 1 (Principi generali)
1. I parametri indicatori da controllare per i controlli interni
sono gli stessi che per i controlli esterni, ossia la concentrazione
di attivita' di radon, la concentrazione di attivita' di trizio e la
dose indicativa.
2. Nel caso non sia previsto il controllo per determinate acque
destinate al consumo umano, il periodo di non controllo si intende
riferito sia ai controlli esterni che ai controlli interni.
Indicazioni relative all'Allegato. II, paragrafo 2 (Radon)
1. Le indagini rappresentative di cui al presente paragrafo sono
finalizzate alle valutazioni preliminari di cui all'indicazione 2-b
relativa all'art. 4 comma 1, e vanno quindi generalmente considerate
come le misure di radioattivita' di cui all'indicazione 2-e relativa
all'art. 4 comma 1. Quindi misure di concentrazione di attivita' di
radon in acqua vanno effettuate per tutte le acque destinate al
consumo umano (in particolare per tutte le zone di fornitura) per le
quali non siano gia' disponibili dati sufficienti per effettuare le
valutazioni preliminari, e coinvolgono sia i controlli esterni che i
controlli interni.
2. Nelle regioni o province autonome in cui vi e' un numero
estremamente elevato di zone di fornitura per le quali non siano gia'
disponibili dati sufficienti per effettuare le valutazioni
preliminari, in alternativa alla raccolta di dati di misure di
concentrazione di radon in acqua per ognuna delle zone di fornitura,
si puo' procedere a effettuare indagini in un campione
rappresentativo delle zone di fornitura - alimentate in tutto o in
parte da fonti sotterranee o da bacini superficiali di origine
vulcanica - che presentano differenti caratteristiche, riportate nel
paragrafo 2. In tal caso, il programma di controllo deve includere la
pianificazione di queste indagini rappresentative, che devono
generalmente essere svolte nell'arco di due anni. I risultati di
queste indagini rappresentative e le relative conclusioni devono
essere inviati agli stessi destinatari e con le stesse modalita'
previsti all'art. 6 commi 3 e 5 e relative indicazioni.
3. Nelle zone di fornitura prese in esame dal primo programma di
controllo, secondo l'indicato criterio di priorita' basato sul numero
di persone servite, vanno comunque effettuate le misure di
concentrazione di attivita' di radon secondo le frequenze specificate
nell'indicazione 2-e relativa all'art. 4 comma 1.
Indicazioni relative all'Allegato II, paragrafo 3 (Trizio)
1. Il controllo sulla concentrazione di attivita' di trizio (AH-3
) va effettuato se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a. sono presenti una o piu' possibili fonti di tale
radionuclide (dette fonti di pressione) nell'area di
approvvigionamento idrico della rete idrica (o zona di fornitura)
presa in esame, rendendo quindi possibile una contaminazione delle
acque destinate al consumo umano;
b. nell'ambito delle valutazioni preliminari, non e' possibile
stabilire, sulla base di misure di AH-3 , che e' improbabile che AH-3
superi il relativo valore di parametro.
2. Le informazioni sulle possibili fonti di pressione sono
raccolte dalla regione o provincia autonoma, con la collaborazione
dei gestori per quanto riguarda la localizzazione delle fonti di
approvvigionamento idrico.
3. Le misure della AH-3 , sia quelle finalizzate alle valutazioni
preliminari che quelle eventualmente pianificate a seguito di tali
valutazioni, sono effettuate mediante sia controlli esterni che
controlli interni, secondo la pianificazione prevista nel programma
di controllo.
Indicazioni relative all'Allegato II, paragrafo 4 (Dose indicativa)
1. Relativamente ai radionuclidi artificiali e ai NORM, il
controllo della dose indicativa (DI) e' effettuato se si verificano
entrambe le seguenti condizioni:
a. e' presente una o piu' possibili fonti di pressione di
radioattivita' artificiale e/o di NORM nell'area di
approvvigionamento idrico (ad es. impianti nucleari, siti di
stoccaggio di materie radioattive, depositi di rifiuti radioattivi,
attivita' lavorative che comportano la produzione e/o lo stoccaggio
di NORM, discariche, anche dismesse, di fosfogessi, oppure di rifiuti
urbani o speciali), rendendo quindi possibile una contaminazione
delle fonti idriche;
b. nell'ambito delle valutazioni preliminari, non e' possibile
stabilire, sulla base di misure di radioattivita', che e' improbabile
che il valore della dose indicativa superi il relativo valore di
parametro.
2. Le informazioni sulle possibili fonti di pressione sono
raccolte dalla regione o provincia autonoma, con la collaborazione
dei gestori per quanto riguarda la localizzazione delle fonti di
approvvigionamento idrico.
3. Relativamente ai radionuclidi naturali, il controllo della DI
e' effettuato se non e' possibile stabilire, nell'ambito delle
valutazioni preliminari e sulla base di misure di radioattivita'
nelle acque, che e' improbabile che il valore della dose indicativa
superi il relativo valore di parametro.
4. Le misure di radioattivita' per il controllo della DI, sia
quelle finalizzate alle valutazioni preliminari che quelle
eventualmente pianificate a seguito di tali valutazioni, sono
effettuate mediante sia controlli esterni che controlli interni,
secondo la pianificazione prevista nel programma di controllo.
Indicazioni relative all'Allegato II, paragrafo 5 (Trattamento delle
acque)
1. Il controllo dell'efficacia del trattamento delle acque
previsto in questo paragrafo va effettuato mediante sia controlli
esterni che controlli interni, seguendo l'indicazione 3 relativa
all'art. 4 comma 1.
Altre indicazioni relative all'Allegato II
1. Nel caso di nuove fonti di approvvigionamento idrico, il
giudizio dell'ASL sulla idoneita' dell'acqua, previsto dall'art. 6
comma 5-bis del decreto legislativo 31/2001, deve essere espresso
sulla base anche della verifica della conformita' dell'acqua ai
requisiti stabiliti nel decreto legislativo 28/2016. Tale verifica
deve essere effettuata dall'ASL territorialmente competente,
avvalendosi dell'ARPA/APPA.
Indicazioni relative all'Allegato III (Controllo della dose
indicativa e caratteristiche di prestazione analitica)
Indicazioni generali relative all'Allegato III
1. Quanto riportato nell'allegato III si applica sia i controlli
esterni che ai controlli interni.
Indicazioni relative all'Allegato III, paragrafo 1 (Controllo del
rispetto della dose indicativa (DI))
1. Per il controllo della DI si adotta un approccio di screening,
descritto in questo allegato, che prevede la misura della
concentrazione di attivita' alfa totale e la concentrazione di
attivita' beta totale (parametri di screening), per i quali sono
stati fissati, nello stesso Allegato III, i relativi livelli di
screening.
2. Se la concentrazione di attivita' alfa totale e/o la
concentrazione di attivita' beta totale superano i rispettivi livelli
di screening, occorre effettuare la determinazione qualitativa e
quantitativa di specifici radionuclidi, al fine di stabilire se il
superamento dei livelli di screening comporti il superamento del
valore di parametro per la DI, uguale a 0,1 mSv.
a. Dato che il superamento del livello di screening per la
concentrazione di attivita' beta totale puo' essere dovuto alla
presenza di K-40, si raccomanda di determinare preventivamente la
concentrazione di attivita' beta residua e di procedere con la
determinazione qualitativa e quantitativa di specifici radionuclidi
nel caso in cui il beta residuo risulti superiore a 0,2 Bq/l.
3. Se, invece, i valori misurati dei parametri di screening
risultano inferiori ai rispettivi livelli di screening, si puo' in
generale ritenere che la DI non supera 0,1 mSv, se si considerano i
radionuclidi piu' comuni riportati nella tabella 1 di questo Allegato
III.
b. Occorre tuttavia tener presente che se la concentrazione di
attivita' beta totale e' compresa tra il livello di screening di 0,5
Bq/l e 0,2 Bq/l, la DI potrebbe comunque risultare superiore a 0,1
mSv, a causa della possibile presenza di alcuni radionuclidi (ad es.
Pb-210 e Ra-228).
c. Pertanto, solo se si ha motivo di sospettare la presenza di
tali radionuclidi, si raccomanda di effettuare preliminarmente la
determinazione del beta residuo e, nel caso questo risulti superiore
a 0,2 Bq/l, effettuare approfondimenti analitici volti ad escludere
che tali radionuclidi siano presenti in quantita' tali da determinare
il superamento della DI.
(1) Nel presente decreto, ogni qualvolta che viene citata l'ASL, va
intesa ai sensi del decreto legislativo 28/2016, ossia sia l'ASL
territorialmente competente che un eventuale altro ente pubblico
competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e
sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute
pubblica individuato da leggi regionali.
(2) Nel presente decreto per zona di fornitura si intende quella
parte della rete di distribuzione idrica (eventualmente l'intera
rete) alimentata da un'unica fonte di approvvigionamento ovvero
da una miscela di piu' fonti, in cui, quindi, la qualita'
dell'acqua distribuita alla popolazione, puo' considerarsi
omogenea dal punto di vista del contenuto di radioattivita'.
(3) La valutazione preliminare consiste nel determinare se, per le
acque destinate al consumo umano prese in esame, uno o piu'
parametri indicatori siano suscettibili di superare i
corrispondenti valori di parametro, con conseguente decisione di
sottoporre a controllo tali acque, o, viceversa, nello stabilire
che sia improbabile che i parametri indicatori superino i
corrispondenti valori di parametro, con conseguente decisione di
non sottoporre a controllo, per un determinato periodo di tempo,
tali acque.
(4) Centro di distribuzione: strutture della rete idrica, quali i
centri idrici, poste all'interfaccia tra la rete di adduzione e
la rete di distribuzione, in cui confluiscono le acque della rete
di adduzione, e dalle quali l'acqua viene immessa nella rete di
distribuzione per l'erogazione alle utenze. I centri di
distribuzione, che includono serbatoi di accumulo, stazioni di
rilancio, torri piezometriche, fungono da snodi per la
distribuzione alle utenze, ed eventualmente per la ripartizione
ad altri centri di distribuzione (detti secondari) delle acque
potabili.
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