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lunedì 11 settembre 2017

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 2 agosto 2017 Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28. (17A06268) (GU n.212 del 11-9-2017)



 MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2017

Indicazioni  operative  a  carattere  tecnico-scientifico,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  28.
(17A06268)

(GU n.212 del 11-9-2017)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  28,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/51/Euratom  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2013, che stabilisce i requisiti per la tutela  della  salute
della popolazione relativamente alle  sostanze  radioattive  presenti
nelle acque destinate al consumo  umano»,  e  in  particolare  quanto
previsto dall'art. 8;
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE  relativa
la qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
  Considerato che, in relazione a quanto  previsto  dall'art.  8  del
decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 28,  occorre  provvedere
all'emanazione  di  specifiche  indicazioni  operative  a   carattere
tecnico-scientifico,  elaborate  in  collaborazione  con   l'Istituto
superiore di sanita', finalizzate a garantire uniformita' e  coerenza
di applicazione  del  medesimo  decreto  legislativo  nel  territorio
nazionale;
  Visto il decreto dirigenziale del 16 febbraio 2016  di  istituzione
del Tavolo tecnico per la predisposizione dello  schema  del  decreto
del Ministro della salute previsto dal richiamato art. 8 del  decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 28;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso in data  25
novembre 2016;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 27 luglio 2017 (Rep. Atti n. 121/CSR);

                              Decreta:

                               Art. 1

  1.   Sono   emanate   le   indicazioni   operative   a    carattere
tecnico-scientifico elaborate congiuntamente con l'Istituto superiore
di sanita' e riportate nell'allegato, che  e'  parte  integrante  del
presente decreto.

                               Art. 2

  1. Il presente decreto e' aggiornato o modificato,  con  successivi
decreti,    in    relazione    all'evolversi     delle     risultanze
dell'applicazione del decreto legislativo 15 febbraio  2016,  n.  28,
delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle  necessita'  operative,
per quanto riguarda la tutela  della  salute  della  popolazione  dai
rischi  derivanti  dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti   e
l'ottimizzazione delle risorse.

                               Art. 3

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Le regioni e province autonome  interessate  all'attuazione  del
presente  decreto  provvedono  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana
    Roma, 2 agosto 2017

                                                Il Ministro: Lorenzin

                                                             Allegato

    Il presente allegato fornisce indicazioni finalizzate a garantire
l'applicazione uniforme e coerente del  decreto  legislativo  28/2016
sul territorio nazionale.
    Gli articoli, e  relativi  commi,  nonche'  gli  allegati  citati
all'interno delle indicazioni si riferiscono,  ove  non  diversamente
specificato, al decreto legislativo 28/2016.
Indicazioni relative all'art. 4 (Obblighi generali)

Indicazioni relative all'art. 4, comma 1 (Sull'elaborazione  e  messa
  in atto di un programma di controllo)

    1.  Il  programma  di  controllo  elaborato  da  ogni  regione  e
provincia  autonoma  -  avvalendosi  delle  rispettive  ASL   (1)   e
ARPA/APPA - deve riferirsi a tutte  le  acque  destinate  al  consumo
umano utilizzate nella  regione  o  provincia  autonoma.  Per  quanto
riguarda le acque distribuite mediante  reti  idriche,  queste  vanno
suddivise, ove appropriato, in zone di fornitura  (2) diverse,  dando
priorita' temporale, ove  necessario,  al  controllo  delle  zone  di
fornitura  che  servono  un  numero  maggiore  di  persone.   Analoga
priorita', basata sul volume d'acqua, va  data,  ove  necessario,  al
controllo  delle  acque  utilizzate  nelle   imprese   alimentari   o
distribuite in contenitori oppure cisterne e non provenienti da  rete
idrica.
    2. Il programma di controllo  deve  riguardare  sia  i  controlli
esterni che i controlli interni e deve contenere i seguenti elementi:
      a. i dati di misure di radioattivita' nelle acque  e  le  altre
informazioni utilizzate per le valutazioni preliminari (3) ;
      b. le valutazioni preliminari e i relativi criteri utilizzati;
      c. i piani di monitoraggio delle  acque  destinate  al  consumo
umano sottoposte a controllo a seguito delle valutazioni preliminari;
      d. la durata stabilita del periodo di non controllo per  quelle
acque destinate al consumo umano che,  a  seguito  delle  valutazioni
preliminari, si decide di non sottoporre a controllo;
      e. la pianificazione - per le acque destinate al consumo  umano
per le quali i dati e le informazioni di  cui  alla  lettera  a)  non
fossero disponibili o  non  fossero  sufficienti  per  effettuare  le
valutazioni preliminari -  dell'acquisizione  dei  seguenti  dati  di
misure di radioattivita' e informazioni, sufficienti  per  effettuare
le valutazioni  preliminari:  1)  misure  di  radioattivita'  per  un
periodo di due anni, con frequenza annuale ottenuta dividendo per due
i valori di frequenza ricavati dalle tabelle 1 e 2 dell'Allegato  II,
ma con una frequenza minima di 4  misure  all'anno,  2)  informazioni
sulle fonti di pressione per quanto riguarda il trizio antropogenico,
i radionuclidi di origine artificiale  e  i  NORM,  come  specificato
nell'Allegato II e nelle relative  indicazioni  riportate  in  questo
decreto ministeriale.
    3.  I  controlli  esterni  ed  interni,  essendo  finalizzati  ad
assicurare che la qualita' delle acque  destinate  al  consumo  umano
soddisfi i requisiti del decreto legislativo 28/2016,  devono  essere
pianificati in modo coordinato, come di seguito specificato:
      a. il numero di campionamenti previsti  dalle  tabelle  1  e  2
dell'allegato II va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni
e i controlli interni; nel caso il numero risultante dalla  divisione
non fosse intero, esso  va  arrotondato  all'intero  superiore,  come
descritto nei casi illustrativi riportati in Appendice 2;
      b. i controlli esterni e  i  controlli  interni  devono  essere
distribuiti uniformemente nel  corso  dell'anno  civile  in  modo  da
garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della  qualita'
dell'acqua fornita o utilizzata  nel  corso  dell'anno  civile,  come
specificato  nell'indicazione  3  relativa  all'art.  6  comma  1   e
nell'indicazione 4 relativa all'art. 6 comma 5, e come descritto  nei
casi illustrativi di pianificazione dei controlli esterni ed interni,
riportati in Appendice 2.
    4. I programmi di controllo devono essere elaborati  seguendo  la
sequenza di operazioni riportate in Appendice 1.
    5. Al fine di assicurarne l'effettiva attuazione, il programma di
controllo deve contenere la specificazione dei tempi e dei  modi  per
la sua attuazione, nonche' le eventuali azioni previste per sopperire
ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.
Indicazioni relative all'art. 4, comma 2 (Sull'invio e  adozione  del
  programma di controllo)

    1. La documentazione di supporto al programma  di  controllo,  di
cui all'indicazione 2-a relativa all'art. 4 comma 1, deve contenere:
      a. tutti i dati disponibili di misure  di  radioattivita',  sia
come controlli interni che esterni, effettuate nelle acque  destinate
a consumo umano prese in  esame  ed  utilizzati  per  le  valutazioni
preliminari;
      b. le informazioni  sulle  possibili  fonti  di  radioattivita'
artificiale e di NORM, nonche'  sulla  possibile  presenza  di  fonti
antropogeniche di trizio nell'area di approvvigionamento delle  acque
destinate al consumo umano prese in esame;
      c. eventuali altre informazioni di  supporto  alle  valutazioni
preliminari, incluso quelle  eventualmente  contenute  nei  Piani  di
sicurezza dell'acqua (PSA), elaborati a cura del gestore  della  rete
di distribuzione idrica, richiamati nell'art. 6 comma 5.
    2. La regione o provincia autonoma invia per via telematica  alla
PEC del Ministero della salute, Direzione generale della  prevenzione
sanitaria, e alla PEC dell'Istituto superiore di  sanita'  copia  del
programma  di  controllo  per  il  previsto  parere,  e   copia   del
provvedimento di adozione del programma di  controllo,  completo  del
testo definitivo del programma di  controllo,  modificato  per  tener
conto del parere del Ministero della salute.
    3. Il programma di controllo va predisposto  secondo  un  formato
standard, al fine di garantirne uniformita',  agevolarne  l'esame  da
parte  del  Ministero  della  salute  (art.  4  comma  2)  e  la  sua
registrazione nell'archivio nazionale informatizzato  (art.  6  comma
3). Il formato del programma di controllo sara' reso disponibile  sul
sito internet del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di
sanita'.
Indicazioni relative all'art. 4, comma 4 (Sulle  azioni  in  caso  di
  superamento dei valori di parametro)

    1.  Le  indicazioni  relative  a  questo  comma  sono   riportate
all'interno delle indicazioni relative all'art. 7.
Indicazioni  relative  all'art.  4,  comma   5   (Sulle   valutazioni
  preliminari)

    1. Le indicazioni sulle valutazioni preliminari(3), sono inserite
nell'ambito  delle  indicazioni  relative  ai  commi  1,  2  e  4   e
all'Allegato II.
Indicazioni relative all'art. 5 (Valori di parametro e punti  in  cui
  devono essere rispettati)

Indicazioni relative all'art. 5, comma 2 (Sui punti in cui  i  valori
  di parametro devono essere rispettati)

    1. I punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati,
riportati in questo comma, non coincidono necessariamente con i punti
di prelievo per i controlli esterni.
Indicazioni relative all'art. 5, comma 3 (Sui punti di prelievo)

    1. Per quanto riguarda i controlli esterni, i punti  di  prelievo
appropriati  devono   essere   individuati   seguendo   le   seguenti
indicazioni:
      a. per le acque fornite attraverso una  rete  di  distribuzione
idrica avente un  unico  centro  di  distribuzione  (4)  ,  e  quindi
relative ad un'unica zona di fornitura, va scelto un unico  punto  di
prelievo, che puo' essere un qualunque punto a valle  del  centro  di
distribuzione, incluso l'uscita del centro di distribuzione stesso;
      b. per le acque fornite attraverso una  rete  di  distribuzione
idrica avente piu' centri di distribuzione:
        b1. nel caso di un'unica zona di fornitura (quando  i  centri
di distribuzione sono alimentati  dalle  stesse  fonti  idriche),  va
scelto un unico punto di prelievo, che puo' essere un qualunque punto
a valle di uno dei centri di distribuzione, ad  esempio  l'uscita  da
uno dei centri di distribuzione; nel caso in cui si abbia  motivo  di
ritenere che le acque distribuite dai diversi centri, pur provenienti
dalle stesse fonti idriche, possano non essere  considerate  omogenee
dal punto di vista del contenuto di radioattivita' per la presenza di
potenziali  cause  di  contaminazione  che  interessino  la  rete  di
distribuzione, non si ha piu' un'unica zona di fornitura e si  ricade
nel caso di diverse zone di fornitura, e vanno seguite le indicazioni
riportate al punto b2;
        b2. nel caso di diverse zone di fornitura (quando i centri di
distribuzione sono alimentati da fonti  idriche  diverse),  per  ogni
zona di fornitura va individuato  un  punto  di  prelievo,  che  puo'
essere un qualunque punto a valle del centro di distribuzione  (o  di
uno dei centri di distribuzione) della zona di fornitura considerata.
      c. L'individuazione dei punti di prelievo, nel  caso  di  acque
destinate  al  consumo  umano  fornite  tramite  cisterne  oppure  in
bottiglie  o  altri  contenitori   ovvero   utilizzate   in   imprese
alimentari, va effettuata applicando criteri analoghi.
    2. Per quanto riguarda i controlli interni, i punti  di  prelievo
appropriati, per  le  acque  distribuite  da  reti  di  distribuzione
idrica, devono essere individuati seguendo l'indicazione  2  relativa
all'art. 6 comma 5.
Indicazioni relative all'art. 5, comma 4 (Sul livello di  riferimento
  per la concentrazione di attivita' di radon)

    1.  In  caso  il  valore  medio  annuo  della  concentrazione  di
attivita' di radon  risulti  superiore  al  livello  di  riferimento,
devono essere direttamente adottati i provvedimenti correttivi e/o le
misure cautelative di cui all'art. 7, senza effettuare la valutazione
del rischio di cui all'art. 4 comma 4 lettera a).
Indicazioni relative all'art. 6 (Controlli e analisi)

Indicazioni relative all'art. 6, comma 1 (Su chi effettua i controlli
  esterni e sulla rappresentativita' temporale dei controlli)

    1.  Le  ASL  effettuano   i   campionamenti,   eventualmente   in
collaborazione con le ARPA/APPA.
    2. La frequenza di campionamento, per ogni punto di prelievo come
determinato in base all'indicazione 1 relativa all'art. 5 comma 3, e'
pari  alla  meta'  del  valore,  riportato  nelle  tabelle  1   e   2
dell'allegato II, relativo al volume giornaliero di  acqua  destinata
al consumo umano presa in esame. Nel caso il numero risultante  dalla
divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore.
    3. La pianificazione dei campionamenti deve essere finalizzata ad
ottenere risultati rappresentativi della qualita' dell'acqua  fornita
o utilizzata nel corso dell'anno civile, ossia del valore medio annuo
dei   parametri   indicatori.   La   distribuzione   temporale    dei
campionamenti va, quindi, pianificata come segue:
      a. nel caso la frequenza prevista per i controlli  esterni  sia
di due o piu' campionamenti all'anno per ogni punto  di  prelievo,  i
campionamenti vanno distribuiti temporalmente in  modo  uniforme  nel
corso dell'anno, tenendo eventualmente  conto  delle  variazioni  del
consumo d'acqua;
      b. nel caso la frequenza prevista per i controlli  esterni  sia
di un campione all'anno per ogni punto di prelievo, il  campionamento
va effettuato nei diversi anni in diversi periodi dell'anno.
    4.  Le  ARPA/APPA  provvedono  all'effettuazione   delle   misure
analitiche  relative  ai  tre  parametri  indicatori.  Al   fine   di
ottimizzare le risorse strumentali e di personale,  le  ARPA/APPA  di
diverse regioni o province  autonome  possono  effettuare  le  misure
relative  a  uno  o  piu'  dei  tre  parametri  indicatori  in  forma
consortile, mediante appositi accordi che regolino le modalita' e gli
oneri.
    5. I risultati dei controlli esterni vanno conservati,  da  parte
dell'ASL, in modalita' elettronica.
Indicazioni relative all'art. 6, comma 3  (Sull'invio  dei  risultati
  dei controlli esterni al Ministero della salute)

    1. I risultati  dei  controlli  esterni  vanno  inviati  per  via
telematica  dalle  regioni  e  province  autonome  all'archivio   del
Ministero della salute - con modalita' e  formato  che  saranno  resi
disponibili  sui  siti  internet  del  Ministero   della   salute   e
dell'Istituto superiore di sanita' - entro i primi 3  mesi  dell'anno
civile successivo a quello a cui si riferiscono le misure, unitamente
ai risultati dei controlli interni.
Indicazioni relative all'art. 6, comma 4 (Sui sistemi di qualita' dei
  laboratori  che  effettuano  le  analisi  strumentali  relative  ai
  controlli esterni)

    1. I laboratori che  effettuano  le  analisi  strumentali  devono
adottare metodi di prova  approvati  e  pubblicati  da  un  organismo
nazionale o internazionale.
    2. I controlli esterni non sono da considerarsi adeguati ai  fini
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6 comma 1 nel caso in
cui i laboratori che effettuano le  analisi  strumentali  risultino -
nell'ambito  delle  verifiche  periodiche  effettuate   dall'Istituto
superiore di sanita', di cui all'art. 6 comma 4,  o  delle  verifiche
effettuate da un ente di accreditamento  riconosciuto  ai  sensi  del
regolamento (CE) n.  765/2008 -  non  aver  adottato  un  sistema  di
qualita' conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata  da  un
organismo internazionale.
    3.  L'obbligo  di  conformita'  del  sistema  di   qualita'   dei
laboratori  ad  una  norma  tecnica  approvata  e  pubblicata  da  un
organismo  internazionale,  incluso  la  verifica  esterna  da  parte
dell'ISS ove i laboratori non siano accreditati secondo la norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17015, e' a carico dei laboratori stessi.
Indicazioni relative all'art. 6, comma 5 (Sui controlli interni)

    1. Parametri indicatori  della  radioattivita'  per  i  controlli
interni:
      I controlli interni,  la  cui  pianificazione  va  inclusa  nel
programma di controllo, sono attuati utilizzando gli stessi parametri
indicatori del contenuto di radioattivita' dell'acqua previsti per  i
controlli esterni.
    2. Scelta dei punti di prelievo per i controlli interni:
      a. nel caso l'acqua distribuita in una determinata rete  idrica
(o zona di fornitura) provenga da una sola fonte, va scelto  un  solo
punto di prelievo da individuarsi preferibilmente presso la fonte;
      b. nel caso l'acqua distribuita in una determinata rete  idrica
(o zona di fornitura) provenga da una miscela di piu' fonti, i  punti
di prelievo  per  i  controlli  interni  vanno  scelti,  al  fine  di
ottimizzare le risorse, con il seguente approccio di screening:
        b1. come punto di prelievo si sceglie, per lo  screening,  un
solo punto all'uscita della miscelazione;
        b2. in relazione ai risultati ottenuti con lo screening, e in
particolare  nel  caso  in  cui   i   valori   misurati   non   siano
significativamente piu' bassi dei valori di parametro, si  procede  a
misurare le singole fonti con un  punto  di  prelievo  per  fonte,  a
partire da quelle fonti con piu' elevato volume di acqua captata e da
quelle  che  si  presume  possano  avere  un  maggior  contenuto   di
radioattivita',  fino  a  individuare  le  fonti   che   maggiormente
contribuiscono ai valori  di  radioattivita'  riscontrati  all'uscita
della miscelazione. Sulla base del  principio  di  ottimizzazione  in
radioprotezione, si richiede di ridurre il piu'  possibile  l'apporto
di tali fonti, anche al fine di garantire che in ogni  condizione  di
distribuzione non si verifichi il superamento dei valori di parametro
nell'acqua distribuita.
      c. L'individuazione dei punti di prelievo, nel  caso  di  acque
destinate  al  consumo  umano  fornite  tramite  cisterne  oppure  in
bottiglie  o  altri  contenitori   ovvero   utilizzate   in   imprese
alimentari, va effettuata applicando criteri analoghi.
    3. Frequenza di campionamento per  ogni  punto  di  prelievo  dei
controlli interni:
      a. la frequenza di campionamento e' pari alla meta' del  valore
riportato nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato  II  relativo  al  volume
giornaliero di acqua destinata al consumo umano presa in  esame.  Nel
caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero,  esso  va
arrotondato all'intero superiore.
    4. Distribuzione  temporale  dei  campionamenti  previsti  per  i
controlli interni:
      a.  la  distribuzione  temporale  delle  misure   relative   ai
controlli interni deve garantire, come per i controlli esterni, che i
valori  ottenuti  siano  rappresentativi  della  qualita'  dell'acqua
fornita  o  utilizzata  nel  corso  dell'anno  civile,  per   cui   i
campionamenti vanno distribuiti in modo uniforme nel corso dell'anno,
applicando quindi anche ai controlli interni l'indicazione 3 relativa
all'art. 6 comma 1;
      b. i campionamenti per i  controlli  interni  per  i  quali  la
frequenza prevista per ogni punto  di  prelievo  sia  inferiore  a  4
all'anno vanno pianificati in modo da essere alternati (ovverosia non
coincidenti temporalmente) ai campionamenti previsti per i  controlli
esterni,  al  fine  di   ottenere   complessivamente   una   maggiore
rappresentativita' su base annua.
    5. Invio dei risultati dei controlli interni:
      I gestori devono inviare per via telematica,  entro  30  giorni
dall'effettuazione delle misure, i risultati  dei  controlli  interni
alla ASL e alla struttura amministrativa regionale o della  provincia
autonoma competente, la quale, a sua volta, provvede ad inviarli  per
via  telematica  all'archivio  del  Ministero  della  salute  -   con
modalita' e formato che saranno resi disponibili  sui  siti  internet
del Ministero della salute e dell'Istituto  superiore  di  sanita'  -
entro i primi 3 mesi dell'anno civile successivo a quello  a  cui  si
riferiscono le misure, unitamente ai risultati dei controlli esterni.
    6. Sistema di qualita' per i controlli interni:
      a. Al fine di garantire uniformita' di applicazione del decreto
legislativo 28/2016, in analogia a quanto previsto  per  i  controlli
esterni, i gestori assicurano che i laboratori scelti per  analizzare
i campioni di acqua per i controlli interni adottino  un  sistema  di
qualita' conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata  da  un
organismo  internazionale,  nonche'  metodi  di  prova  approvati   e
pubblicati da un organismo nazionale o internazionale;
      b. L'Istituto superiore di  sanita'  provvede  a  sottoporre  i
predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema  di  qualita'.
La disposizione contenuta nel precedente periodo non  si  applica  in
caso di laboratori di prova accreditati, secondo la norma UNI CEI  EN
ISO/IEC 17025, da un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del
Regolamento (CE)  n.  765/2008.  Gli  oneri  relativi  alle  suddette
verifiche periodiche del sistema di qualita' dei  laboratori  sono  a
carico dei gestori, analogamente  a  quanto  avviene  per  gli  audit
effettuati ai laboratori accreditati secondo  la  norma  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17025;
      c. I controlli interni non sono  da  considerarsi  adeguati  ai
fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6  comma  5  nel
caso in cui  i  laboratori  che  effettuano  le  analisi  strumentali
risultino - nell'ambito  delle  verifiche  periodiche  effettuate  da
dall'Istituto  superiore  di  sanita',   di   cui   alla   precedente
indicazione  6b,  o  delle  verifiche  effettuate  da  un   ente   di
accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
- non aver adottato un sistema di  qualita'  conforme  ad  una  norma
tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale.
    7. In caso il gestore si avvalga di laboratori esterni,  pubblici
o privati, si raccomanda di contrattare in modo consortile con  altri
gestori il prezzo delle analisi.
    8. Tutte le indicazioni relative a questo articolo  si  applicano
sia alle acque destinate al consumo umano sottoposte a controllo, sia
alle acque destinate al consumo umano per le quali e' pianificata  la
raccolta di dati finalizzati alle valutazioni preliminari.
Indicazioni  relative  all'art.  7  (Provvedimenti  in  caso  di  non
  conformita'  dei   parametri   indicatori   e   informazione   alla
  popolazione)

Indicazioni generali relative all'art. 7

    1. I provvedimenti previsti da questo articolo  in  caso  di  non
conformita', ossia di superamento di uno o piu' valori di  parametro,
vanno attuati in entrambe le seguenti situazioni:
      a. la non conformita' viene riscontrata  durante  il  controllo
disposto a seguito delle  valutazioni  preliminari  (indicazione  2-c
relativa all'art. 4 comma 1);
      b. la non conformita' viene riscontrata durante l'effettuazione
di misure di radioattivita' necessarie per le valutazioni preliminari
(indicazione 2-e relativa all'art. 4 comma 1).
Indicazioni relative  all'art.  7,  comma  1  (Sugli  obblighi  delle
  regioni e province autonome in caso di superamento  dei  valori  di
  parametro)

    1. Il superamento, come valore medio annuo, di uno o piu'  valori
di parametro viene appurato dalla ASL seguendo  quanto  riportato  al
paragrafo 7 dell'Allegato II («Verifica del superamento su base annua
del valore di parametro»).
    2. Il gestore, al fine di individuare la  causa  del  superamento
del valore di parametro, provvede a che siano misurate tutte le fonti
da cui proviene l'acqua in cui e' stato riscontrato  il  superamento,
con un punto di prelievo per fonte, partendo da quelle fonti con piu'
elevato volume di acqua captata e da quelle che  si  presume  possano
avere un maggior contenuto di radioattivita',  e  procedendo  con  le
rimanenti fino a individuare le fonti che causano il superamento  del
valore di parametro riscontrato.
    3. Al  fine  di  garantire  l'attuazione  uniforme  delle  azioni
previste  da  questo  comma,  l'ASL   invia   la   comunicazione   di
superamento,   oltre   che   al   gestore,   anche   alla   struttura
amministrativa regionale o della provincia autonoma competente e, per
conoscenza, all'ARPA/APPA.
    4. Le azioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7 comma  1
sono effettuate con il coordinamento della  struttura  amministrativa
regionale o della provincia autonoma competente.
    5. La valutazione di cui alla lettera a) dell'art. 7 comma  1  va
effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:
      a. entita' del superamento del valore di parametro  ed  entita'
della corrispondente dose efficace impegnata per ogni anno di consumo
dell'acqua in oggetto;
      b. dimensione della popolazione interessata, ossia il numero di
persone che consumano l'acqua in oggetto.
    6. Per quanto riguarda il parametro concentrazione  di  attivita'
di radon, se il valore medio  annuo  misurato  risulta  superiore  al
livello di riferimento di cui all'art. 5, comma 4, la valutazione  di
cui dell'art. 7 comma 1  lettera  a)  non  va  effettuata,  ma,  come
prescritto dall'art. 5 comma 4, si deve  procedere  all'adozione  dei
provvedimenti correttivi e delle misure cautelative.
    7. I potenziali provvedimenti correttivi di cui alla  lettera  c)
consistono in:
      a. in caso di presenza di piu' fonti di  approvvigionamento,  e
dopo la misura della radioattivita' delle singole fonti come previsto
dalla  precedente  indicazione  2:  azzeramento  (ove  possibile)   o
riduzione significativa del volume d'acqua  captato  dalla  fonte  (o
dalle  fonti)   con   contenuto   maggiore   di   radioattivita',   e
corrispondente aumento del volume d'acqua  captato  dalle  fonti  con
contenuto minore di radioattivita';
      b.  in   caso   di   presenza   di   una   singola   fonte   di
approvvigionamento, o nel caso precedente in cui  non  sia  possibile
azzerare o ridurre il volume d'acqua captato: trattamento delle acque
al fine di ridurne il contenuto di radioattivita'.
    8. Le misure cautelative di cui alla lettera c) consistono  nella
limitazione  d'uso  delle  acque  in  esame,  finalizzata  a  ridurre
l'esposizione  della  popolazione   alla   radioattivita'   in   esse
contenuta.
    9. In caso di superamento estremamente  elevato  di  uno  o  piu'
valori di parametro in un dato campione:
      a. l'ARPA/APPA comunica immediatamente il superamento all'ASL e
alla struttura regionale o della provincia  autonoma  competente,  al
fine di procedere tempestivamente, con le  necessarie  valutazioni  e
gli  eventuali  interventi  finalizzati  alla  tutela  della   salute
pubblica;
      b. la struttura  amministrativa  regionale  o  della  provincia
autonoma competente informa tempestivamente il Ministero della salute
del superamento, e provvede, con la dovuta  sollecitudine,  anche  ad
aggiornare  il  Ministero  circa  le  valutazioni  effettuate  e  gli
interventi attuati per la tutela della salute pubblica.
    10. Nell'individuazione e attuazione dei provvedimenti correttivi
e delle misure cautelative - ovverosia i provvedimenti finalizzati  a
ridurre la concentrazione di radioattivita' nell'acqua erogata  e  le
misure finalizzate a ridurre  l'esposizione  della  popolazione  alla
radioattivita' presente nell'acqua - va  applicato  il  principio  di
ottimizzazione della radioprotezione, che consiste nel  mantenere  il
piu'   basso   ragionevolmente   possibile   l'entita'   delle   dosi
individuali, la probabilita' di esposizione e il numero di  individui
esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche  e  dei
fattori sociali ed economici.
Indicazioni relative all'art. 7, comma 2 (Sui tempi di  effettuazione
  delle azioni di cui al comma 1)

    1. Al fine di garantire uniformita' di applicazione  del  decreto
legislativo 28/2016, il citato termine di sei mesi viene  considerato
decorrere a partire dal 1° gennaio dell'anno  successivo  all'anno  a
cui si riferisce il controllo.
Indicazioni relative all'art. 7, comma 4 (Sulla  comunicazione  delle
  azioni di cui al comma 1, lettera c), ai soggetti competenti per la
  loro attuazione)

    1. Le comunicazioni previste in questo comma vanno  inviate,  per
conoscenza, anche al Ministero della salute.
Indicazioni  relative  all'art.  7,  comma  6  (Azioni  in  caso   di
  superamento di uno dei valori di  parametro  in  un  dato  campione
  nell'ambito dei controlli interni)

    1. A seguito  della  comunicazione  di  superamento  prevista  in
questo comma, le valutazioni e gli interventi conseguenti  consistono
in:
      a. il gestore effettua  le  verifiche  del  caso  sulle  misure
effettuate su quel campione;
      b.  l'ASL,  avvalendosi  della  collaborazione  dell'ARPA/APPA,
procede, tenendo conto dell'entita' del  superamento  del  valore  di
parametro e della frequenza di campionamento prevista per i controlli
esterni,  ad   effettuare   ulteriori   campionamenti   delle   acque
nell'ambito dei controlli esterni  e  a  prescrivere  al  gestore  di
effettuare analoghi ulteriori campionamenti nell'ambito dei controlli
interni al fine  di  garantire  che  l'insieme  dei  valori  misurati
fornisca un valore  rappresentativo  e  adeguatamente  preciso  della
concentrazione di attivita' media durante l'anno civile in corso. Nel
caso di conferma del superamento, il gestore  provvede  a  che  siano
misurate tutte le fonti da cui  proviene  l'acqua  in  cui  e'  stato
riscontrato il superamento, con  un  punto  di  prelievo  per  fonte,
partendo da quelle fonti con piu' elevato volume di acqua  captata  e
da quelle che si  presume  possano  avere  un  maggior  contenuto  di
radioattivita', e procedendo con le rimanenti fino a  individuare  le
fonti che causano il superamento del valore di parametro.
    2. Nel caso il superamento del valore di parametro riscontrato in
un dato campione risulti estremamente elevato:
      a. per motivi di  tutela  della  salute  pubblica,  il  gestore
comunica il prima possibile, nell'ambito  dei  termini  previsti  dal
presente   comma,   il   superamento   all'ASL   e   alla   struttura
amministrativa regionale o della provincia autonoma  competente,  per
consentire di procedere tempestivamente con le necessarie valutazioni
e gli eventuali interventi; il  gestore  provvede,  inoltre,  con  la
dovuta urgenza, a misurare tutte le fonti di  approvvigionamento,  al
fine di individuare la causa del superamento;
      b. la struttura  amministrativa  regionale  o  della  provincia
autonoma competente informa tempestivamente il Ministero della salute
del  superamento  e  provvede,  con  la  dovuta   sollecitudine,   ad
aggiornarlo circa le valutazioni effettuate e gli interventi  attuati
per la tutela della salute pubblica.

                             Appendice 1
              Operazioni finalizzate a rendere uniforme
              l'elaborazione del programma di controllo

    Per l'elaborazione del programma  di  controllo  ogni  regione  e
provincia  autonoma,   avvalendosi   delle   ASL   e   dell'ARPA/APPA
territorialmente competenti, deve provvedere a:
      1. predisporre, avvalendosi della collaborazione  dei  gestori,
un elenco di tutte le reti idriche suddivise in zone di  fornitura  e
per ognuna di queste va  riportata:  i)  un  identificativo,  ii)  il
gestore, iii) i comuni (o le frazioni dei  Comuni)  serviti,  iv)  la
relativa popolazione complessiva servita;
      2. ordinare il suddetto elenco per dimensione della popolazione
servita nelle diverse zone di fornitura;
      3. prendere in esame tutte le zone di fornitura;
      4. in caso di eventuali limitazioni (adeguatamente specificate)
delle risorse disponibili, nel  primo  programma  di  controllo  puo'
essere preso in esame un sottoinsieme delle  zone  di  fornitura  che
includa comunque una frazione rilevante della popolazione complessiva
della regione o della provincia autonoma; nel programma di  controllo
vanno comunque indicati i tempi stimati  per  prendere  in  esame  le
rimanenti zone di fornitura;
      5. e per ogni zona di fornitura presa in esame deve  provvedere
a:
        a. raccogliere tutti i dati gia'  disponibili  di  misure  di
radioattivita'    e    delle    altre    informazioni    (specificate
nell'indicazione  1  relativa  all'art.  4  comma  2)  utili  per  le
valutazioni preliminari;
        b. stabilire se i  dati  e  le  informazioni  raccolte  siano
sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari;
        c. se i dati e le informazioni disponibili  sono  considerati
sufficienti, effettuare le valutazioni preliminari e, sulla  base  di
criteri   prestabiliti,   decidere,    eventualmente    in    maniera
diversificata per i diversi parametri  indicatori,  se  sottoporre  o
meno a controllo la zona di fornitura in esame;
        d. se la zona  di  fornitura  in  esame  viene  sottoposta  a
controllo, individuare i  punti  di  prelievo  sia  per  i  controlli
esterni che per i controlli interni (sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 5 comma 3 e all'art.  6  comma  5,  nonche'  delle  relative
indicazioni riportate nel presente D.M.) e stabilire la frequenza del
controllo per ogni parametro indicatore e per ogni punto di  prelievo
(sulla base di quanto previsto nell'Allegato II e tenendo conto della
suddivisione dei campionamenti in parti uguali tra controlli  interni
ed esterni come previsto dall'indicazione 3 relativa all'art. 4 comma
1 e della quale sono riportati alcuni esempi in Appendice 2);
        e. se la zona di fornitura esaminata non viene  sottoposta  a
controllo, stabilire dopo quanto tempo (fino a un massimo di 5  anni)
andra'  effettuata  una  nuova  valutazione  per  la  verifica  della
sussistenza delle condizioni di non controllo;
        f. se i dati di misure di radioattivita'  e  le  informazioni
disponibili  non  sono  considerati  sufficienti  per  effettuare  le
valutazioni  preliminari,  pianificare  l'acquisizione  di   dati   e
informazioni  sufficienti,  che   consistono   in:   1)   misure   di
radioattivita' per due anni, con frequenza annuale ottenuta dividendo
per  due  i  valori  di  frequenza  ricavati  dalle  tabelle  1  e  2
dell'Allegato II, ma con una frequenza minima di 4  misure  all'anno,
2) informazioni sulle fonti  di  pressione  per  quanto  riguarda  il
trizio antropogenico, i radionuclidi di origine artificiale e i NORM,
come  specificato  in  Allegato  II  e  nelle  relative   indicazioni
riportate in questo decreto ministeriale Le misure di  radioattivita'
vanno effettuate  sia  come  controlli  esterni  che  come  controlli
interni (vale  a  dire  sulle  fonti  di  approvvigionamento  idrico,
eventualmente con approccio di screening descritto nell'indicazione 2
relativa all'art. 6 comma 5), suddividendo il numero di campionamenti
in parti uguali come stabilito nell'indicazione 3 relativa all'art. 4
comma 1 (alcuni esempi sono riportati in Appendice 2).
    6. Operazioni analoghe a quelle descritte  nei  punti  1-5  vanno
effettuate per  predisporre  la  parte  del  programma  di  controllo
relativa alle acque destinate al consumo umano e non fornite  da  una
rete  di  distribuzione  idrica  (acque  utilizzate   nelle   imprese
alimentari  o  distribuite  in  contenitori  oppure  cisterne  e  non
provenienti da rete idrica).

                             Appendice 2
                 Casi illustrativi di pianificazione
                   dei controlli esterni e interni

Caso 1
    Rete idrica da sottoporre a controllo, avente:
      1 zona di fornitura;
      1 fonte di approvvigionamento idrico;
      un volume d'acqua distribuito pari a 15000 m3/d.
    Pianificazione:
      la frequenza di campionamento corrispondente  a  questo  volume
d'acqua distribuito risulta, in base alla tabella 1 dell'Allegato II,
uguale a 5 all'anno;
      punti di prelievo:  1  per  i  controlli  esterni  e  1  per  i
controlli interni;
      numero di campionamenti da effettuare ogni anno per ogni  punto
di prelievo: 3 per i controlli esterni e 3 per i controlli interni;
      distribuzione nel corso dell'anno dei campionamenti: 1  ogni  4
mesi sia per i controlli esterni che per i controlli interni;
      alternanza dei controlli esterni e interni:  si',  i  controlli
esterni devono essere eseguiti con uno sfasamento temporale di 2 mesi
rispetto ai controlli interni.
Caso 2
    Rete idrica da sottoporre a controllo, avente:
      1 zona di fornitura;
      1 fonte di approvvigionamento idrico;
      un volume d'acqua distribuito pari a 50000 m3/d.
    Pianificazione:
      la frequenza di campionamento corrispondente  a  questo  volume
d'acqua distribuito risulta, in base alla tabella 1 dell'Allegato II,
uguale a 8 all'anno;
      punti di prelievo:  1  per  i  controlli  esterni  e  1  per  i
controlli interni;
      numero di campionamenti da effettuare ogni anno per ogni  punto
di prelievo: 4 per i controlli esterni e 4 per i controlli interni;
      distribuzione nel corso dell'anno dei campionamenti: 1  ogni  3
mesi sia per i controlli esterni che per i controlli interni;
      alternanza dei controlli esterni e interni:  non  richiesta,  i
campionamenti per i controlli  esterni  e  per  i  controlli  interni
possono essere sia contestuali che alternati.
Caso 3
    Rete idrica da sottoporre a controllo, avente:
      1 zona di fornitura;
      3 fonti di approvvigionamento idrico;
      un volume d'acqua distribuito pari a 50000 m³/d.
    Pianificazione:
      la frequenza di campionamento corrispondente  a  questo  volume
d'acqua distribuito risulta, in base alla tabella 1 dell'Allegato II,
uguale a 8 all'anno;
      punti di prelievo: 1 per i controlli esterni e  1  o  3  per  i
controlli interni (misura di screening dopo la miscelazione o  misure
delle singole fonti);
      numero di campionamenti da effettuare ogni anno per ogni  punto
di prelievo: 4 per i controlli esterni e 4 per i controlli interni;
      distribuzione nel corso dell'anno dei campionamenti: 1  ogni  3
mesi sia per i controlli esterni che per i controlli interni (in caso
di misura delle singole fonti, le misure devono essere contestuali);
      alternanza dei controlli esterni e interni:  non  richiesta,  i
campionamenti per i controlli  esterni  e  per  i  controlli  interni
possono essere sia contestuali che alternati.
Caso 4
    Rete idrica da sottoporre a controllo, avente:
      2 zone di fornitura;
      3  fonti  di  approvvigionamento  idrico  per  ogni   zona   di
fornitura;
      un volume d'acqua distribuito pari a 50000 m³/d per  ogni  zona
di fornitura.
    Pianificazione:
      identica al caso 3 per ognuna delle due zone di fornitura.
Caso 5
    Rete idrica per la quale vanno acquisiti dati  di  radioattivita'
sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari, e avente:
      1 zona di fornitura;
      1 fonte di approvvigionamento idrico;
      un volume d'acqua distribuito pari a 50000 m3/d.
    Pianificazione:
      la frequenza di campionamento corrispondente  a  questo  volume
d'acqua distribuito risulta, in base alla tabella 1 dell'Allegato II,
uguale a 8 all'anno; la meta' di questa  frequenza  e'  quindi  di  4
campionamenti all'anno;
      punti di prelievo:  1  per  i  controlli  esterni  e  1  per  i
controlli interni;
      numero di campionamenti da effettuare  ogni  anno  (e  per  due
anni) per ogni punto di prelievo: 2 per i controlli esterni e 2 per i
controlli interni, per un totale, sui due anni,  di  4  campionamenti
per i controlli esterni e 4 per i controlli interni;
      distribuzione nel corso dell'anno dei campionamenti: 1  ogni  6
mesi sia per i controlli esterni che per i controlli interni;
      alternanza dei controlli esterni e interni:  si',  i  controlli
esterni devono essere eseguiti con uno sfasamento temporale di 3 mesi
rispetto ai controlli interni.
Indicazioni  relative  all'Allegato  II  (Controlli  delle   sostanze
  radioattive)

Indicazioni generali relative all'Allegato II

    1. Quanto previsto nell'allegato II si applica sia  ai  controlli
esterni che ai controlli interni, come di seguito specificato.
Indicazioni relative all'Allegato II, paragrafo 1 (Principi generali)

    1. I parametri indicatori da controllare per i controlli  interni
sono gli stessi che per i controlli esterni, ossia la  concentrazione
di attivita' di radon, la concentrazione di attivita' di trizio e  la
dose indicativa.
    2. Nel caso non sia previsto il controllo per  determinate  acque
destinate al consumo umano, il periodo di non  controllo  si  intende
riferito sia ai controlli esterni che ai controlli interni.
Indicazioni relative all'Allegato. II, paragrafo 2 (Radon)

    1. Le indagini rappresentative di cui al presente paragrafo  sono
finalizzate alle valutazioni preliminari di cui  all'indicazione  2-b
relativa all'art. 4 comma 1, e vanno quindi generalmente  considerate
come le misure di radioattivita' di cui all'indicazione 2-e  relativa
all'art. 4 comma 1. Quindi misure di concentrazione di  attivita'  di
radon in acqua vanno effettuate  per  tutte  le  acque  destinate  al
consumo umano (in particolare per tutte le zone di fornitura) per  le
quali non siano gia' disponibili dati sufficienti per  effettuare  le
valutazioni preliminari, e coinvolgono sia i controlli esterni che  i
controlli interni.
    2. Nelle regioni o province autonome  in  cui  vi  e'  un  numero
estremamente elevato di zone di fornitura per le quali non siano gia'
disponibili  dati   sufficienti   per   effettuare   le   valutazioni
preliminari, in alternativa  alla  raccolta  di  dati  di  misure  di
concentrazione di radon in acqua per ognuna delle zone di  fornitura,
si  puo'   procedere   a   effettuare   indagini   in   un   campione
rappresentativo delle zone di fornitura - alimentate in  tutto  o  in
parte da fonti  sotterranee  o  da  bacini  superficiali  di  origine
vulcanica - che presentano differenti caratteristiche, riportate  nel
paragrafo 2. In tal caso, il programma di controllo deve includere la
pianificazione  di  queste  indagini  rappresentative,   che   devono
generalmente essere svolte nell'arco di  due  anni.  I  risultati  di
queste indagini rappresentative  e  le  relative  conclusioni  devono
essere inviati agli stessi destinatari  e  con  le  stesse  modalita'
previsti all'art. 6 commi 3 e 5 e relative indicazioni.
    3. Nelle zone di fornitura prese in esame dal primo programma  di
controllo, secondo l'indicato criterio di priorita' basato sul numero
di  persone  servite,  vanno  comunque  effettuate   le   misure   di
concentrazione di attivita' di radon secondo le frequenze specificate
nell'indicazione 2-e relativa all'art. 4 comma 1.
Indicazioni relative all'Allegato II, paragrafo 3 (Trizio)

    1. Il controllo sulla concentrazione di attivita' di trizio (AH-3
) va effettuato se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
      a.  sono  presenti  una  o  piu'  possibili   fonti   di   tale
radionuclide   (dette    fonti    di    pressione)    nell'area    di
approvvigionamento idrico della rete idrica  (o  zona  di  fornitura)
presa in esame, rendendo quindi possibile  una  contaminazione  delle
acque destinate al consumo umano;
      b. nell'ambito delle valutazioni preliminari, non e'  possibile
stabilire, sulla base di misure di AH-3 , che e' improbabile che AH-3
superi il relativo valore di parametro.
    2. Le  informazioni  sulle  possibili  fonti  di  pressione  sono
raccolte dalla regione o provincia autonoma,  con  la  collaborazione
dei gestori per quanto riguarda  la  localizzazione  delle  fonti  di
approvvigionamento idrico.
    3. Le misure della AH-3 , sia quelle finalizzate alle valutazioni
preliminari che quelle eventualmente pianificate a  seguito  di  tali
valutazioni, sono  effettuate  mediante  sia  controlli  esterni  che
controlli interni, secondo la pianificazione prevista  nel  programma
di controllo.
Indicazioni relative all'Allegato II, paragrafo 4 (Dose indicativa)

    1. Relativamente  ai  radionuclidi  artificiali  e  ai  NORM,  il
controllo della dose indicativa (DI) e' effettuato se  si  verificano
entrambe le seguenti condizioni:
      a. e' presente una o  piu'  possibili  fonti  di  pressione  di
radioattivita'    artificiale    e/o    di    NORM    nell'area    di
approvvigionamento  idrico  (ad  es.  impianti  nucleari,   siti   di
stoccaggio di materie radioattive, depositi di  rifiuti  radioattivi,
attivita' lavorative che comportano la produzione e/o  lo  stoccaggio
di NORM, discariche, anche dismesse, di fosfogessi, oppure di rifiuti
urbani o speciali),  rendendo  quindi  possibile  una  contaminazione
delle fonti idriche;
      b. nell'ambito delle valutazioni preliminari, non e'  possibile
stabilire, sulla base di misure di radioattivita', che e' improbabile
che il valore della dose indicativa  superi  il  relativo  valore  di
parametro.
    2. Le  informazioni  sulle  possibili  fonti  di  pressione  sono
raccolte dalla regione o provincia autonoma,  con  la  collaborazione
dei gestori per quanto riguarda  la  localizzazione  delle  fonti  di
approvvigionamento idrico.
    3. Relativamente ai radionuclidi naturali, il controllo della  DI
e' effettuato  se  non  e'  possibile  stabilire,  nell'ambito  delle
valutazioni preliminari e sulla  base  di  misure  di  radioattivita'
nelle acque, che e' improbabile che il valore della  dose  indicativa
superi il relativo valore di parametro.
    4. Le misure di radioattivita' per il  controllo  della  DI,  sia
quelle  finalizzate   alle   valutazioni   preliminari   che   quelle
eventualmente  pianificate  a  seguito  di  tali  valutazioni,   sono
effettuate mediante sia  controlli  esterni  che  controlli  interni,
secondo la pianificazione prevista nel programma di controllo.
Indicazioni relative all'Allegato II, paragrafo 5 (Trattamento  delle
  acque)

    1.  Il  controllo  dell'efficacia  del  trattamento  delle  acque
previsto in questo paragrafo va  effettuato  mediante  sia  controlli
esterni che controlli  interni,  seguendo  l'indicazione  3  relativa
all'art. 4 comma 1.
Altre indicazioni relative all'Allegato II

    1. Nel caso di  nuove  fonti  di  approvvigionamento  idrico,  il
giudizio dell'ASL sulla idoneita' dell'acqua,  previsto  dall'art.  6
comma 5-bis del decreto legislativo  31/2001,  deve  essere  espresso
sulla base anche  della  verifica  della  conformita'  dell'acqua  ai
requisiti stabiliti nel decreto legislativo  28/2016.  Tale  verifica
deve  essere   effettuata   dall'ASL   territorialmente   competente,
avvalendosi dell'ARPA/APPA.
Indicazioni  relative  all'Allegato   III   (Controllo   della   dose
  indicativa e caratteristiche di prestazione analitica)

Indicazioni generali relative all'Allegato III

    1. Quanto riportato nell'allegato III si applica sia i  controlli
esterni che ai controlli interni.
Indicazioni relative all'Allegato III,  paragrafo  1  (Controllo  del
  rispetto della dose indicativa (DI))

    1. Per il controllo della DI si adotta un approccio di screening,
descritto  in  questo  allegato,  che   prevede   la   misura   della
concentrazione di  attivita'  alfa  totale  e  la  concentrazione  di
attivita' beta totale (parametri di  screening),  per  i  quali  sono
stati fissati, nello stesso  Allegato  III,  i  relativi  livelli  di
screening.
    2.  Se  la  concentrazione  di  attivita'  alfa  totale  e/o   la
concentrazione di attivita' beta totale superano i rispettivi livelli
di screening, occorre  effettuare  la  determinazione  qualitativa  e
quantitativa di specifici radionuclidi, al fine di  stabilire  se  il
superamento dei livelli di  screening  comporti  il  superamento  del
valore di parametro per la DI, uguale a 0,1 mSv.
    a. Dato che il  superamento  del  livello  di  screening  per  la
concentrazione di attivita'  beta  totale  puo'  essere  dovuto  alla
presenza di K-40, si raccomanda  di  determinare  preventivamente  la
concentrazione di attivita'  beta  residua  e  di  procedere  con  la
determinazione qualitativa e quantitativa di  specifici  radionuclidi
nel caso in cui il beta residuo risulti superiore a 0,2 Bq/l.
    3. Se, invece, i  valori  misurati  dei  parametri  di  screening
risultano inferiori ai rispettivi livelli di screening,  si  puo'  in
generale ritenere che la DI non supera 0,1 mSv, se si  considerano  i
radionuclidi piu' comuni riportati nella tabella 1 di questo Allegato
III.
    b. Occorre tuttavia tener presente che se  la  concentrazione  di
attivita' beta totale e' compresa tra il livello di screening di  0,5
Bq/l e 0,2 Bq/l, la DI potrebbe comunque risultare  superiore  a  0,1
mSv, a causa della possibile presenza di alcuni radionuclidi (ad  es.
Pb-210 e Ra-228).
    c. Pertanto, solo se si ha motivo di sospettare  la  presenza  di
tali radionuclidi, si raccomanda  di  effettuare  preliminarmente  la
determinazione del beta residuo e, nel caso questo risulti  superiore
a 0,2 Bq/l, effettuare approfondimenti analitici volti  ad  escludere
che tali radionuclidi siano presenti in quantita' tali da determinare
il superamento della DI.

(1) Nel presente decreto, ogni qualvolta che viene citata  l'ASL,  va
    intesa ai sensi del decreto legislativo 28/2016, ossia sia  l'ASL
    territorialmente competente che un eventuale altro ente  pubblico
    competente a svolgere controlli sulla salubrita'  delle  acque  e
    sugli alimenti  e  bevande  per  scopi  di  tutela  della  salute
    pubblica individuato da leggi regionali.

(2) Nel presente decreto per zona  di  fornitura  si  intende  quella
    parte della rete di distribuzione idrica (eventualmente  l'intera
    rete) alimentata da un'unica fonte di  approvvigionamento  ovvero
    da una miscela  di  piu'  fonti,  in  cui,  quindi,  la  qualita'
    dell'acqua  distribuita  alla  popolazione,   puo'   considerarsi
    omogenea dal punto di vista del contenuto di radioattivita'.

(3) La valutazione preliminare consiste nel determinare  se,  per  le
    acque destinate al consumo umano  prese  in  esame,  uno  o  piu'
    parametri   indicatori   siano   suscettibili   di   superare   i
    corrispondenti valori di parametro, con conseguente decisione  di
    sottoporre a controllo tali acque, o, viceversa, nello  stabilire
    che  sia  improbabile  che  i  parametri  indicatori  superino  i
    corrispondenti valori di parametro, con conseguente decisione  di
    non sottoporre a controllo, per un determinato periodo di  tempo,
    tali acque.

(4) Centro di distribuzione: strutture della  rete  idrica,  quali  i
    centri idrici, poste all'interfaccia tra la rete di  adduzione  e
    la rete di distribuzione, in cui confluiscono le acque della rete
    di adduzione, e dalle quali l'acqua viene immessa nella  rete  di
    distribuzione  per  l'erogazione  alle  utenze.   I   centri   di
    distribuzione, che includono serbatoi di  accumulo,  stazioni  di
    rilancio,  torri  piezometriche,  fungono   da   snodi   per   la
    distribuzione alle utenze, ed eventualmente per  la  ripartizione
    ad altri centri di distribuzione (detti  secondari)  delle  acque
    potabili.

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