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lunedì 9 ottobre 2017

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145 Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (17G00158) (GU n.235 del 7-10-2017) Vigente al: 22-10-2017



     DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145 
Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede  e
dell'indirizzo dello stabilimento di produzione  o,  se  diverso,  di
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (17G00158) 
(GU n.235 del 7-10-2017)

 
 Vigente al: 22-10-2017  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  36  e  114  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109,  recante
attuazione della direttiva 89/395/CEE e  della  direttiva  89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e  la  pubblicita'  dei
prodotti alimentari e, in particolare, gli articoli 3, 11 e 18; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile  2004  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004  che  stabilisce  norme  specifiche  per
l'organizzazione di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di  origine
animale destinati al consumo umano; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e
abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il  regolamento
CE n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del  17  dicembre  2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio e, in particolare, l'articolo 119; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'articolo 5; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 marzo 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 20 aprile 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dello sviluppo economico, della  salute  e  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di
informazioni  sugli  alimenti   ai   consumatori   conformemente   al
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  25  ottobre  2011,  a  garanzia  della   corretta   e   completa
informazione al consumatore e della  rintracciabilita'  dell'alimento
da parte degli organi di  controllo,  nonche'  per  la  tutela  della
salute. 
  2. Restano ferme  le  disposizioni  recate  dall'articolo  119  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  in  materia  di  etichettatura   e
presentazione obbligatorie dei prodotti elencati  nell'allegato  VII,
parte II, punti da 1 a 11 e  punti  13,  15  e  16,  commercializzati
nell'Unione europea o destinati all'esportazione. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
«alimento» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002,  di  «impresa
alimentare»,  «operatore  del  settore  alimentare»  e   «consumatore
finale» di cui all'articolo 3, numeri 2),  3)  e  18),  del  medesimo
regolamento e di  «alimento  preimballato»  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 2, lettera  e),  del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. 
                               Art. 3 
 
Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento  di
            produzione o, se diverso, di confezionamento 
 
  1. I prodotti  alimentari  preimballati  destinati  al  consumatore
finale o alle collettivita' devono riportare sul preimballaggio o  su
un'etichetta  ad  esso  apposta  l'indicazione   della   sede   dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di  confezionamento,  fermo
restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del  regolamento  (UE)
n. 1169/2011. 
  2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle  collettivita'
per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati,  nonche'  i
prodotti preimballati commercializzati in una  fase  precedente  alla
vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui
al  comma  1  sui  documenti  commerciali,  purche'  tali   documenti
accompagnino l'alimento cui si  riferiscono  o  siano  stati  inviati
prima o contemporaneamente alla consegna. 
                               Art. 4 
 
Sede  dello  stabilimento   di   produzione   o,   se   diverso,   di
                           confezionamento 
 
  1. La sede dello stabilimento  di  produzione  o,  se  diverso,  di
confezionamento, di cui  all'articolo  l  del  presente  decreto,  e'
identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento. 
  2. L'indirizzo della sede dello  stabilimento  puo'  essere  omesso
qualora l'indicazione della localita' consenta l'agevole e  immediata
identificazione dello stabilimento. 
  3. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere omessa nel  caso  in
cui: 
    a) la sede dello stabilimento di produzione,  o  se  diverso,  di
confezionamento coincida con la sede gia' indicata  in  etichetta  ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento  (UE)
n. 1169/2011; 
    b) i prodotti alimentari preimballati  riportino  il  marchio  di
identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la  bollatura  sanitaria
ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 29 aprile 2004; 
    c)  il  marchio   contenga   l'indicazione   della   sede   dello
stabilimento. 
  4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare  responsabile
dell'informazione sugli alimenti dispone  di  piu'  stabilimenti,  e'
consentito indicare tutti gli stabilimenti purche'  quello  effettivo
sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno. 
  5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o,  se
diverso, di confezionamento e'  riportata  in  etichetta  secondo  le
modalita' di presentazione delle indicazioni  obbligatorie  stabilite
dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 
                               Art. 5 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto
per legge, in violazione dell'articolo 3 del  presente  decreto,  non
riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso  apposta  o,  nei
casi previsti dal  comma  2  del  predetto  articolo,  sui  documenti
commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione
o,  se  diverso,   di   confezionamento   dei   prodotti   alimentari
preimballati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto
per legge, in violazione  dell'articolo  4,  comma  4,  del  presente
decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, non
evidenzia quello effettivo mediante  punzonatura  o  altro  segno  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.000 euro a 15.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto
per legge, in violazione  dell'articolo  4,  comma  5,  del  presente
decreto, non riporta in  etichetta  l'indicazione  della  sede  dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo
le  modalita'  di  presentazione   delle   indicazioni   obbligatorie
stabilite dall'articolo 13  del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 
  4. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                               Art. 6 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   e'
designato quale autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto  legislativo.
Restano ferme le  competenze  spettanti,  ai  sensi  della  normativa
vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni. 
  2. Il pagamento delle somme dovute per le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente  decreto  e'  effettuato  presso  le
Tesorerie  dello  Stato  territorialmente  competenti   su   apposito
capitolo del capo XVII dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  3. Il 50 per cento  dei  proventi  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata
del bilancio statale di cui al comma 2 e' riassegnato, per una  quota
pari al 35  per  cento,  ad  un  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito  capitolo
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute,  per  il
miglioramento dell'efficienza e  dell'efficacia  delle  attivita'  di
controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 7 
 
                  Clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si  applicano  ai
prodotti alimentari preimballati, in  conformita'  alle  disposizioni
del  regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   legalmente   fabbricati   o
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in
Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di
libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo (SEE). 
                               Art. 8 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Gli alimenti immessi sul mercato o  etichettati  in  difformita'
dal presente decreto entro il termine  di  cui  al  comma  1  possono
essere  commercializzati  fino  all'esaurimento  delle   scorte   dei
predetti alimenti. 
  3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, la lettera f) e' abrogata; 
    b) l'articolo 11 e' abrogato; 
    c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» e' soppressa. 
                               Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Calenda,   Ministro   dello   sviluppo
                               economico 
 
                               Lorenzin, Ministro della salute 
 
                               Martina,  Ministro   delle   politiche
                               agricole alimentari e forestali 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
                               Orlando, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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