IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 ed il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto in particolare il comma 7-bis, del citato art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo il quale «A
decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in
relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze
organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a
ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono
destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e,
per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota
riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'art. 703, per l'accesso, mediante concorso
pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per
la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione
diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero
in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i
posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale gia'
vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non
ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli
non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le
medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per
l'anno successivo»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente
l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
agosto 2017, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017, al
n. 1791;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;
Considerato che, a integrazione delle procedure indette riservate
ai volontari in ferma prefissata, occorre bandire, in relazione alla
percentuale prevista per l'anno 2017 dall'art. 2199, comma 7-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, calcolata anche tenuto
conto del citato provvedimento del 4 agosto 2017, un concorso
pubblico, per esami, aperto ai cittadini italiani in possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessivi n. 197 posti (n. 147 uomini; 50 donne) di
allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Numero 2 posti (uno maschile ed uno femminile) degli allievi
agenti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti, a coloro che sono in possesso dell'attestato di
bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche, per l'assegnazione agli istituti penitenziari
della provincia di Bolzano. Nella domanda i concorrenti dovranno
obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco)
intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati, qualora
non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di
graduatoria.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -,
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2017-2019.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I candidati, la partecipazione al presente concorso, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute
negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, e successive disposizioni, ed in particolare:
Requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per
cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso
femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso
femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443;
Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di
socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed
all'ambiente di lavoro;
e) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 3
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che
non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione
delle qualita' attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal
concorso con decreto del Direttore generale del personale delle
risorse.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che possono far valere nei
confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi, polizia penitenziaria -
Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla
direzione dell'Ufficio VI - Concorsi.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della
suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di
presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare
ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la
partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda stessa, che
dovra' essere sottoscritta il giorno della prova d'esame, pena la non
ammissione alla stessa.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a
partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra
indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI -
Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,
dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
i) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo
di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi polizia penitenziaria - Largo
Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito
intervenute successivamente all'inoltro della domanda di
partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni
del concorso.
4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta
del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 23 gennaio 2018,
mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
5. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.
Art. 7
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 6, comma 4, e
eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it - tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta.
2. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominata
con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse, e'
composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non
inferiore a dirigente penitenziario e/o ufficiale del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia e da altri quattro membri appartenenti alla
carriera dirigenziale penitenziaria ovvero scelti tra i funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore
all'ottava ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria
appartenenti all'area III.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area III.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.
Art. 9
Prova d'esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti
di un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso),
di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione
richiesta all'art. 5, comma 1, (ricevuta di invio della domanda
completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere
la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario
per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora
stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia www.giustizia.it il 23 gennaio 2018, ovvero in altra
data ivi fissata, indicata a partire dalla suddetta pubblicazione.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie
di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
6. La durata della prova e' stabilita dalla commissione all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi.
8. Ferma restando la riserva di cui all'art. 1, comma 2, del
presente bando sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al
successivo art. 11 i candidati di sesso maschile e femminile
risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente
tra i primi 370 e 125 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente
collocatosi all'ultimo posto. Qualora il numero degli idonei al
termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 11 e 12
risulti inferiore al numero dei posti a concorso, ovvero per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'Amministrazione, si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati
risultati idonei alla prova culturale.
Art. 10
Modalita' di svolgimento della prova
1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare seco
carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso
dal concorso.
4. L'esito della prova e' pubblicato sul sito del Ministero della
giustizia.
Art. 11
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati non esclusi
dalla partecipazione al concorso, nell'ambito dell'aliquota di cui
all'art. 9, comma 8, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed
ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica
per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, anche da medici del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n.
443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
7. La commissione medica di seconda istanza e' composta ai sensi
del quarto comma dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di
una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale
del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e composta da due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con
decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del
Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita' il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e
composta da due dirigenti medici in qualita' di componenti,
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 13
Documentazione amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali
dovranno far pervenire entro venti giorni dalla suddetta idoneita':
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'eventuale assunzione;
b) le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di
precedenza e/o preferenza gia' indicati nella domanda di
partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.
Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 14
Graduatoria
1. Ferma restando la riserva di cui all'art. 1, comma 2, la
commissione di cui all'art. 8 redige per i soli aspiranti idonei alla
prova scritta che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, la graduatoria di merito, suddivisa per contingente
maschile e femminile.
2. Il Direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva la graduatoria di merito per ciascun contingente, maschile e
femminile, dei posti messi a concorso e dichiara i vincitori e gli
idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione all'impiego.
1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
Art. 15
Nomina vincitori
1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi alla frequenza
del prescritto corso di formazione.
2. I candidati cui al comma 1 che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la
frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati
decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria.
3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del Direttore
generale del personale e delle risorse.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed
operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione,
superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Roma, 29 settembre 2017
Il direttore generale: Buffa
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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