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giovedì 21 dicembre 2017

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIRCOLARE 12 dicembre 2017, n. 2 Misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2017. (17A08474) (GU n.295 del 19-12-2017) Vigente al: 19-12-2017



AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CIRCOLARE 12 dicembre 2017, n. 2

Misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art.  43
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  -  Rilevazione  delle
deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati  al
31 dicembre 2017. (17A08474)

(GU n.295 del 19-12-2017)


 Vigente al: 19-12-2017 




                                 A tutte le amministrazioni pubbliche
                                          di cui all'art. 1, comma 2,
                              del decreto legislativo n. 165 del 2001

                                 e p.c.:                             

                           Al Ministero dell'economia e delle finanze
                              DAG - Direzione dei sistemi informativi
                                                   e dell'innovazione
                                             dcsii.dag@pec.mef.gov.it

                           Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
                                 Dipartimento della funzione pubblica
                                    protocollo_dfp@mailbox.governo.it

A. Premessa
  L'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che
l'Aran deve procedere all'accertamento della rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali in corrispondenza  dell'inizio  di  ciascuna
stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi
ed elettorali all'uopo necessari.
  In particolare, con riguardo ai dati associativi, il citato art. 43
pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di  trasmettere
all'Agenzia i dati  relativi  alle  deleghe  per  la  trattenuta  del
contributo sindacale rilasciate dai propri dipendenti in favore delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico.  Il  medesimo
articolo definisce le  regole  di  tale  trasmissione,  ulteriormente
declinate dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale quadro  del
4  dicembre  2017  sulle  modalita'  di   utilizzo   dei   distacchi,
aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.
  Tanto premesso, ai fini dell'accertamento della  rappresentativita'
per il periodo contrattuale 2019-2021, e' necessario acquisire i dati
relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori  alle  organizzazioni
sindacali alla data del 31 dicembre 2017.
  I dati della rilevazione, come noto, saranno  poi  sottoposti  alla
certificazione del Comitato  paritetico  previsto  dal  summenzionato
art. 43.
  Data la complessita' della  procedura,  che  consente  all'Aran  di
accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione,
la tempestivita' con  la  quale  questa  Agenzia  puo'  adempiere  al
proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei  tempi  e
dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni
nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche  particolare  importanza
la cura nella compilazione delle schede di rilevazione  appositamente
elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati.
  La rilevazione avverra' esclusivamente mediante procedura  on-line.
A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, e' presente  un'Area
riservata alle  pubbliche  amministrazioni  attraverso  la  quale  le
amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione  dei
dati all'Agenzia. Si ricorda che per  poter  accedere  a  tale  Area,
occorre prioritariamente accreditare il Responsabile legale dell'ente
(RLE). Le amministrazioni gia' registrate, con indicato un RLE ancora
attuale, non devono procedere ad una nuova registrazione.
  All'interno dell'Area riservata alle pubbliche  amministrazioni  e'
stato predisposto  un  applicativo  denominato  «DELEGHE  SINDACALI»,
mediante il quale dovranno essere compilate le schede di  rilevazione
dei dati. In merito, si ricorda che  il  comma  7  dell'art.  43  del
decreto  legislativo  n.  165  del  2001  prevede  che  le  pubbliche
amministrazioni  hanno   l'obbligo   di   indicare   il   funzionario
responsabile della rilevazione e  della  trasmissione  dei  dati.  In
linea con  tale  previsione  legislativa,  l'accesso  all'applicativo
«DELEGHE SINDACALI» e' riservato  al  Responsabile  del  procedimento
(RP)  deleghe,  appositamente  designato  dal   RLE   della   singola
amministrazione. Nel ricordare che all'RP verranno  inviate  apposite
autonome credenziali di accesso, si fa presente che in ogni caso l'RP
sara' responsabile, insieme all'RLE, della veridicita' e  correttezza
di tutti i dati immessi nell'applicativo. Tali dati  sono  equiparati
all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.
  L'accesso  alla  procedura  sara'  possibile  a  decorrere  dal  1°
febbraio 2018 in quanto la  rilevazione  ha  ad  oggetto  le  deleghe
sindacali attive alla data del 31 dicembre 2017, ovvero quelle per le
quali e' stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al
mese di gennaio 2018.
  La procedura dovra' essere conclusa ENTRO IL 31 MARZO  2018,  cosi'
come previsto dall'art. 43, comma 7 del decreto  legislativo  n.  165
del 2001.
  La raccolta deve  essere  oggettiva  ed  effettuata  con  modalita'
uniformi per  tutte  le  amministrazioni.  Conseguentemente,  per  la
compilazione delle schede, non devono essere prese in  considerazione
indicazioni   provenienti   da   soggetti   diversi   dall'Aran.   Le
organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di
pertinenza  siano  esatti   nel   numero,   nella   denominazione   e
nell'entita' del contributo - a tale scopo la legge ha previsto che i
dati siano controfirmati dal sindacato interessato. Le OO.SS., pero',
non  possono  fornire  indicazioni  circa  le  modalita'  della  loro
compilazione, e nel caso in cui cio' avvenga le  amministrazioni  non
devono tenerne  conto,  attenendosi  scrupolosamente  alle  modalita'
indicate  nella  presente  nota  e  nella  guida  operativa  presente
nell'applicativo Deleghe sindacali.
  Si richiama l'attenzione sulla necessita' che le schermate  vengano
compilate con particolare diligenza ed attenzione atteso  che  l'Aran
non  puo'  in  nessun  caso  modificare  il   dato   inserito   dalle
amministrazioni.
  La presente nota verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nonche'
sul sito internet dell'Aran  all'indirizzo  www.aranagenzia.it  nella
sezione «Accertamento rappresentativita'» alla voce «Deleghe».
  La stessa fornisce le  indicazioni  generali  per  la  trasmissione
telematica  all'Aran  dei  dati  richiesti  mentre  le   informazioni
dettagliate   per   la   compilazione   delle   schede    predisposte
nell'applicativo saranno disponibili nella «Guida alla  compilazione»
scaricabile nella sezione  «DELEGHE  SINDACALI»  dell'Area  riservata
alle pubbliche amministrazioni.
  Nel proseguo della presente nota con il  termine  «amministrazione»
sono  indicate  genericamente  tutte  le  Amministrazioni  pubbliche,
comunque denominate, mentre la dizione  «comparti  di  contrattazione
collettiva  del  pubblico  impiego   e   delle   autonome   aree   di
contrattazione della  dirigenza»  e'  semplificata  in  «comparti  ed
aree».
B. Chi deve trasmettere i dati
  Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali  tutte  le
Amministrazioni   rappresentate   dall'Aran   nella    contrattazione
collettiva nazionale. Si fa presente  che  nel  caso  in  cui  nessun
dipendente abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale, o
al 31 dicembre 2017 non vi siano dipendenti ovvero  sia  in  servizio
solamente  personale  comandato  da  altra   amministrazione   -   da
quest'ultima censito -, l'amministrazione dovra' ugualmente  accedere
all'applicativo DELEGHE SINDACALI e seguire le indicazioni del  caso,
onde permettere all'Agenzia  di  concludere  la  propria  rilevazione
senza attendere o sollecitare l'invio dei dati. Fanno eccezione:
    le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, le quali non devono trasmettere i dati  relativi  ai  propri
dipendenti ne' a dipendenti di altre amministrazioni alle  quali,  in
base ai vigenti statuti  regionali,  non  si  applicano  i  Contratti
collettivi   nazionali   di   lavoro    stipulati    dall'Aran.    Le
Amministrazioni operanti in tali  Regioni  e  Province  autonome  che
appartengono ai comparti  individuati  dall'Aran,  e  che  non  sono,
dunque,  ricomprese   nella   predetta   eccezione,   devono   invece
regolarmente  inviare  i  dati.  In  merito  si  ricorda  che  l'Aran
acquisisce anche i dati relativi ai Segretari comunali e provinciali;
    le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si  sono
privatizzate, le ONLUS, e  piu'  in  generale  le  istituzioni  e  le
fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o  che  hanno
personalita' giuridica di diritto privato,  a  prescindere  dal  CCNL
applicato  al  personale  ivi  operante.  Detti   enti   non   devono
trasmettere i dati relativi ai  propri  dipendenti.  Devono,  invece,
inviare i dati le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab)
di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001 che hanno  personalita'
giuridica di diritto pubblico.
C. Tipologia di dati richiesta
  L'applicativo «DELEGHE SINDACALI» consentira' alle  amministrazioni
di compilare on-line le schede di rilevazione.
  A tal fine verranno richiesti i seguenti dati:
C1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2017
  Uno dei dati necessari per  la  rilevazione  delle  deleghe  e'  il
numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato  o
a tempo determinato) al 31 dicembre 2017. Si tratta  di  un  dato  di
stock che fotografa esattamente la situazione a tale  giorno.  Devono
essere conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo  i  contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran, escludendo coloro
che  non  rientrano  in  tale   fattispecie   alla   data   predetta.
L'indicazione del numero dei dipendenti,  cosi'  definito,  non  puo'
essere omessa.
  Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del
comparto,  la  suddivisione  tra  «tempo  indeterminato»   e   «tempo
determinato», nonche' l'articolazione specificata  per  categoria  di
dipendenti. Non puo' essere riportato un totale generico in quanto il
personale dirigente e  quello  del  comparto  afferiscono  a  diversi
contratti  collettivi  nazionali   di   lavoro   (comparto   e   aree
dirigenziali), per ognuno  dei  quali  dovra'  essere  accertata  una
diversa rappresentativita' sindacale.
  Con  riguardo  al  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
determinato,  le  Istituzione  scolastiche,  educative  e   di   alta
formazione di cui all'art. 5, comma 1, punto I e II del CCNQ  del  13
luglio 2016 dovranno indicare  solo  i  dipendenti  e  dirigenti  con
incarico annuale o, comunque, sino al termine delle lezioni.
  Il dato relativo ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2017 deve
essere compilato anche in assenza di deleghe espresse in favore delle
organizzazioni sindacali.
  Il dipendente in posizione di comando o altro analogo provvedimento
a carattere temporaneo  che  lo  colloca  in  servizio  presso  altra
amministrazione, deve essere censito dall'amministrazione in  cui  e'
in ruolo. L'amministrazione presso cui lo stesso presta  servizio  in
posizione di  comando  non  deve  conteggiare  detto  personale  onde
evitare una doppia rilevazione.
  Come evidenziato al paragrafo B, se al  31  dicembre  2017  non  vi
siano  dipendenti,  ovvero  sia  in  servizio   solamente   personale
comandato da altra amministrazione  e  da  quest'ultima  censito,  la
schermata relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2017  deve
essere ugualmente compilata indicando il valore zero, onde permettere
all'Agenzia di concludere la propria rilevazione  senza  attendere  o
sollecitare l'invio dei dati.
  Solo qualora, per condizioni particolari (es. enti di  recentissima
istituzione),    il    dipendente    sia    retribuito     totalmente
dall'amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in  attesa
dell'inquadramento nel  nuovo  ente,  dovra'  essere  quest'ultimo  a
rilevarlo. In ogni caso e'  compito  dell'amministrazione  verificare
che non avvengano duplicazioni.
C2.  Denominazione  per  esteso  ed  in   sigla   dell'organizzazione
sindacale
  Con il termine organizzazioni sindacali s'intendono  esclusivamente
le OO.SS. di categoria.
  Il comma 7 dell'art. 43 del decreto legislativo  n.  165  del  2001
prevede  che  le  modalita'  di  rilevazione  devono   garantire   la
riservatezza delle  informazioni.  Per  tale  ragione  devono  essere
compilate schede distinte per ognuna delle organizzazioni sindacali a
cui  sono  state  rilasciate  deleghe   per   la   trattenuta   sulla
retribuzione.
  Il medesimo articolo attribuisce alle amministrazioni il compito di
rilevare e trasmettere  i  dati  richiesti.  L'Aran  si  limitera'  a
prendere atto degli stessi, non avendo alcun compito  di  valutazione
ne' d'interpretazione delle comunicazioni intervenute tra i sindacati
e le singole amministrazioni.
  Le amministrazioni devono compilare con esattezza i campi  relativi
all'indicazione  della  denominazione  per  esteso  e   della   sigla
dell'organizzazione sindacale di categoria, avendo cura di  riportare
esattamente la denominazione del  soggetto  sindacale  a  favore  del
quale e' stata effettuata la  trattenuta.  Non  rileva  la  struttura
organizzativa interna all'organizzazione  sindacale  percettrice  del
contributo, ne' l'intestazione del conto corrente presso cui le somme
trattenute sono materialmente versate.
  E', di norma, esclusa la  possibilita'  di  indicare,  anziche'  la
denominazione e la sigla  dell'organizzazione  di  categoria,  quella
della sola confederazione a cui la  stessa  aderisce.  In  tal  caso,
infatti, in  considerazione  della  coesistenza  di  piu'  e  diverse
categorie  presenti  nel  pubblico  impiego  aderenti  alla  medesima
confederazione,  non   sarebbe   possibile   individuare   di   quale
organizzazione sindacale si tratti (ad esempio la sola  denominazione
CGIL, che indica la confederazione, non permette  di  individuare  di
quale  categoria  si  tratti.   La   scheda   deve   essere   percio'
correttamente intestata a FP CGIL o FLC CGIL,  ovvero  devono  essere
compilate  tante  schede  quante  sono  le  categorie  aderenti  alla
medesima confederazione nel caso  siano  contemporaneamente  presenti
nell'amministrazione).
  Andra' indicata la sola confederazione nell'esclusivo caso  in  cui
la delega del lavoratore sia effettivamente rilasciata  a  favore  di
una confederazione e non di un sindacato  di  categoria,  circostanza
questa  che  deve  evincersi  dalla  singola  delega  e  deve  essere
attentamente verificata.
  Si ribadisce che ai sensi dell'art. 24 del CCNQ 4 dicembre 2017, in
caso di affiliazione o altra forma aggregativa  tra  sigle  sindacali
che non dia luogo alla creazione  di  un  nuovo  soggetto  e'  sempre
esclusa l'attribuzione delle deleghe  dell'affiliato  all'affiliante.
Diverso e' il caso di incorporazione/fusione  di  una  organizzazione
sindacale in un soggetto gia' esistente trattandosi in  questo  caso,
invece, di successione a titolo universale, che deve essere  avvenuta
ed essere stata recepita dall'amministrazione entro  il  31  dicembre
2017.
C3. Numero deleghe al 31 dicembre 2017
  Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al
datore di lavoro affinche' questi provveda a trattenere una  somma  X
dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la  versi  ad
una organizzazione  sindacale.  Vanno,  pertanto,  rilevate  le  sole
iscrizioni  ai  sindacati  tramite  delega   con   trattenuta   sulla
retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la
rilevazione corrisponde alla lettura della  retribuzione  nella  voce
specifica).
  Non devono essere conseguentemente rilevate le  iscrizioni  dirette
ai  sindacati  senza  delega  per  la   relativa   trattenuta   sulla
retribuzione.
  Anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si  tratta
di un dato di stock che fotografa esattamente  la  situazione  al  31
dicembre 2017. Non devono, pertanto, essere  conteggiate  le  deleghe
revocate prima di tale data ne' quelle  rilasciate  dopo  tale  data,
ovvero dall'1 gennaio 2018 in poi.
  La rilevazione e' effettuata sulla retribuzione di gennaio  2018  a
valere sul 31 dicembre 2017, in quanto solo a gennaio sono rilevabili
tutte  le  deleghe  rilasciate  (o  revocate)   alle   organizzazioni
sindacali entro il mese  di  dicembre  2017,  incluse,  pertanto,  le
cosiddette nuove deleghe che, seppure non contabilizzate nel dicembre
2017, di fatto erano gia' attive a tale ultima data (art.  25,  comma
2, del CCNQ del 4 dicembre 2017).
  In merito si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b,
del CCNQ in materia di contributi sindacali sottoscritto l'8 febbraio
1996, «la delega ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del  rilascio».  Pertanto  e'  compito  delle  amministrazioni
garantire che nella busta paga di gennaio 2018 vengano effettuate  le
trattenute relative a tutte le deleghe rilasciate entro la  data  del
31 dicembre 2017. Al fine di dare piena attuazione alla  disposizione
contenuta nell'art. 25, comma 2, del CCNQ del 4  dicembre  2017  «nei
soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al
mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre 2017, la  rilevazione
avviene sulla busta paga del mese di febbraio  a  condizione  che  in
detta busta  paga  risultino,  per  le  nuove  deleghe  rilasciate  a
dicembre» 2017, «sia la trattenuta riferita al mese  di  gennaio  che
quella riferita al mese di febbraio.»
  Si ribadisce che  devono  essere  indicati  esclusivamente  i  dati
relativi  a  deleghe  rilasciate  dai   dipendenti   in   favore   di
associazioni che abbiano natura sindacale  (cfr.  anche  CCNQ  dell'8
febbraio 1996 in materia  di  contributi  sindacali).  Pertanto,  non
devono essere censiti dati relativi ad altre associazioni non  aventi
tale natura  (ad  es:  associazioni  professionali,  associazioni  di
volontariato, associazioni culturali, associazioni  che  si  occupano
della formazione  professionale,  etc...)  che  determinerebbero  una
alterazione  dei  dati  raccolti  ai  fini  della  rappresentativita'
sindacale.  E'  compito  delle   amministrazioni   verificare   detta
circostanza, rilevabile dallo statuto dei singoli soggetti.
  Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le
distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti,  personale
del comparto, tempo indeterminato, tempo determinato, categorie ecc.,
senza operare ulteriori sommatorie.
  Con  riguardo  al  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
determinato operante nelle Istituzioni scolastiche,  educative  e  di
alta formazione di cui all'art. 5, comma 1, punto I e II del CCNQ del
13 luglio 2016 sia per il  personale  del  comparto  che  per  quello
dirigenziale vanno rilevate solo le deleghe rilasciate dai dipendenti
e dirigenti con incarico annuale o, comunque, sino al  termine  delle
lezioni.
  Ai  fini  della  rilevazione  occorre  fare  riferimento  al   CCNL
applicato al dipendente e non al titolo di studio in  possesso  dello
stesso ovvero alla caratteristica del sindacato di categoria a cui ha
rilasciato la delega (es. se un dipendente ha la laurea  in  medicina
ed e' iscritto ad  un  sindacato  che  rappresenta  solo  medici,  ma
appartiene  al  comparto  in  quanto  inquadrato  come   tecnico   di
radiologia, deve essere rilevato nel personale del comparto Sanita' e
non nel personale dell'area Sanita').
  Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale  e
scientifico, il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni  diverse,
per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione  sindacale
- e' questo il caso di  alcuni  sindacati  medici  -,  devono  essere
rilevate solo le iscrizioni a tale ultima sezione.
  Qualora la delega in favore di un'organizzazione sindacale  risulti
frazionata, cioe' versata  in  quote,  tutte  intestate  al  medesimo
sindacato  ma  riferite  alle  varie  strutture  in  cui  questo   e'
articolato (ad esempio: parte alla struttura  sindacale  provinciale,
parte a quella regionale e parte a quella nazionale),  la  delega  va
ritenuta unitaria e conteggiata  una  sola  volta  nell'ambito  della
stessa scheda, utilizzando, per il calcolo del contributo  medio,  il
suo valore intero (ovvero la somma di tutti i frazionamenti).
C4. Importo del contributo sindacale
  La disciplina contenuta  nel  comma  9  dell'art.  43  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 prevede che il Comitato paritetico  possa
deliberare che «non siano prese  in  considerazione,  ai  fini  della
misurazione  del  dato  associativo,   le   deleghe   a   favore   di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori  un  contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello  mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area».
  Cio' rende indispensabile l'acquisizione  del  dato,  ma  anche  la
massima precisione nel calcolo del suo valore.
  L'entita' del contributo sindacale (art. 25, comma  3  del  CCNQ  4
dicembre 2017) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio
mensile, escludendo valori percentuali.
  Ai  fini  del  calcolo  del  valore  medio  unitario   mensile   va
considerato esclusivamente il contributo versato da un  lavoratore  a
tempo  pieno  per  l'intero  mese  lavorativo  di  riferimento  della
rilevazione (gennaio 2018 a valere sul  31  dicembre  2017).  In  tal
senso non  ha  rilievo  quanto  il  lavoratore  ha  pagato  nei  mesi
precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2017.
  Pertanto:
    1. se il contributo sindacale e' versato per  13  mensilita',  il
valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilita';
    2. se il dipendente ha un rapporto di lavoro part-time, il valore
del suo contributo deve essere riportato a orario intero;
    3. se la retribuzione non sia riferita all'intero  mese,  esempio
l'assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2017  o  casi  analoghi,  il
valore del contributo deve essere riportato a valore mensile.
C5.  Deleghe  espresse  anche  in  favore  di  altre   organizzazioni
sindacali
  Puo' capitare che il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre
2017, sia contemporaneamente  iscritto,  tramite  delega,  a  piu'  e
diversi  sindacati:  caso  di  deleghe  doppie   o   multiple.   Tale
fattispecie  deve  essere  rilevata  in  quanto  anche  questo   dato
rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini  del  corretto
calcolo  della  rappresentativita'.  Conseguentemente,  la  procedura
richiede  espressamente  l'inserimento  del  dato  in   parola,   ove
presente.
D. Amministrazioni gestite da «SPT»:
  Con tale dizione si intendono le amministrazioni che si  avvalgono,
per la gestione degli stipendi, del competente servizio del Ministero
dell'economia e delle finanze (Service personale tesoro  (SPT)  della
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione).
  Le amministrazioni in parola, una volta  entrate  nella  procedura,
troveranno le schede  gia'  compilate  atteso  che  i  dati  verranno
trasmessi, in formato telematico, all'applicativo  Aran  direttamente
da SPT.
  Le amministrazioni non potranno modificare le schede  precompilate,
ne' sommare, raggruppandole, deleghe con  codici  diversi,  anche  se
riconducibili alla medesima  sigla  sindacale.  In  questo  caso  non
sarebbe piu' rilevabile il diverso contributo sindacale che  sottende
al differente codice meccanografico.
  Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano  una  modifica
dei  dati  indicati  nelle  schede  predisposte,  le  amministrazioni
dovranno effettuare una verifica  con  il  competente  Ufficio  della
summenzionata Direzione dei sistemi informativi  e  dell'innovazione,
unica istanza deputata a controllare  se  le  deleghe  oggetto  della
contestazione siano state o meno attivate.
  Il  citato  Ufficio  verifica  la  congruita'  delle   informazioni
inserite  nel  programma  di  gestione  delle  buste  paga  ed,   ove
necessario,   comunica   formalmente   all'amministrazione   (e   per
conoscenza all'ARAN) il dato  aggiornato.  Solo  a  seguito  di  tale
comunicazione l'amministrazione potra' apportare correttivi  ai  dati
precaricati nell'applicativo «DELEGHE SINDACALI».
  Si ricorda che  l'Agenzia  verifichera'  l'esistenza  di  eventuali
differenze tra il dato precaricato ed il dato presente alla  chiusura
della rilevazione. Gli RLE saranno responsabili di ogni modifica  non
accompagnata dalla suindicata documentazione formale del MEF.
  Si ricorda che per le Istituzioni scolastiche, educative e di  alta
formazione, con eccezione dei soli Istituti  musicali  pareggiati,  i
dati  relativi  alle  deleghe  sindacali  dovranno  essere  trasmessi
esclusivamente  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca.
E. Adempimenti
E1. Firma del rappresentante sindacale
  L'applicativo consentira' di generare un report in formato PDF  per
ogni  organizzazione  sindacale,  contenente  i  dati  inseriti   nel
procedimento.
  Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165  del
2001  i  dati  devono  essere  controfirmati  da  un   rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata   con   modalita'   che
garantiscano la riservatezza  della  stessa.  Pertanto,  ogni  report
dovra'  essere  stampato  e  controfirmato   da   un   rappresentante
dell'organizzazione sindacale cui lo stesso si riferisce,  al  quale,
fermo  restando  quanto  previsto  al  paragrafo  E3,  dovra'  essere
consegnata una copia del report firmato.
  Per rappresentante sindacale  si  intende  il  dirigente  sindacale
(aziendale - di zona  -  comunale  -  territoriale  -  provinciale  -
nazionale)  dell'organizzazione  sindacale  interessata,  ovvero   un
componente della RSU  o  un  dipendente  appositamente  delegato  per
iscritto (in questi ultimi due casi il delegante e'  l'organizzazione
sindacale e la delega deve essere formalmente presentata).
  Va pertanto escluso che:
    la firma sia apposta dal  medesimo  rappresentante  sindacale  su
schede  intestate  a  differenti   organizzazioni   sindacali.   Ogni
rappresentante sindacale puo' sottoscrivere esclusivamente le  schede
dell'organizzazione che rappresenta;
    la firma sia  apposta  dal  componente  della  RSU,  se  non  per
espressa indicazione dell'organizzazione sindacale interessata.
  Nel rispetto dei principi di  affidabilita',  correttezza  e  buona
fede,  le  amministrazioni,  in  presenza  di  discordanze  sul  dato
eccepite  dalle  organizzazioni  sindacali,  presteranno  la  propria
collaborazione per consentire la verifica della congruita' del  dato,
controllando con le stesse le iscrizioni censite.
E2. Motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale
  Ove la scheda non sia controfirmata  dall'organizzazione  sindacale
interessata, come previsto dalla norma, il  funzionario  responsabile
della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare
il motivo della mancata firma con una propria  dichiarazione  da  cui
risulti detta circostanza.
  In caso di contestazioni da parte delle  organizzazioni  sindacali,
qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al
dato, le schede  devono  essere  ugualmente  completate  indicando  i
motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda.
E3. Trasmissione del report all'organizzazione sindacale
  Al fine di garantire un'adeguata informazione il report, contenente
i   dati   inseriti   nel   procedimento,   deve    essere    inviato
all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della  vigente
legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni  sindacato
va inviato esclusivamente il report di  propria  pertinenza,  vale  a
dire quello intestato all'organizzazione  destinataria  e  non  anche
quelli intestati alle altre organizzazioni.
  La  data  di  invio  alla  organizzazione  sindacale  deve   essere
riportata nell'apposito riquadro.
F. Conservazione degli atti
  Poiche' la rilevazione delle deleghe avverra'  in  via  telematica,
nessun documento cartaceo dovra' essere trasmesso all'ARAN.
  Si richiama l'attenzione sul  fatto  che  l'amministrazione  dovra'
conservare per almeno 10  anni  tutti  i  report  sottoscritti  dalle
organizzazioni sindacali  (ovvero  riportanti  la  motivazione  della
mancata firma) e la prova dell'avvenuta trasmissione degli stessi  al
singolo sindacato, a tutela dell'RP Deleghe e del RLE, atteso che gli
stessi   dovranno   dichiarare,   negli   appositi   campi   previsti
nell'applicativo «DELEGHE SINDACALI», se e' stata acquisita la  firma
del rappresentante sindacale (indicandone le generalita' e  il  ruolo
all'interno del sindacato) o, in caso negativo, la motivazione  della
mancata firma.
    Roma, 12 dicembre 2017

                                            Il Presidente: Gasparrini

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