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venerdì 1 dicembre 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017 Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria. (17A08142) (GU n.281 del 1-12-2017)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017 
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di  personale
in favore dell'Arma dei carabinieri, della Polizia  di  Stato,  della
Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  della
Polizia penitenziaria. (17A08142) 
(GU n.281 del 1-12-2017)
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
cui  per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica: a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee  necessita'  organizzative  adeguatamente   motivate;   b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate  a  partire  dal  1°  gennaio
2007, relative alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un
criterio di equivalenza; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi  di  polizia  e  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad  assunzioni
di personale a tempo indeterminato, nel limite di un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari  a  quella
relativa al  personale  cessato  dal  servizio  nel  corso  dell'anno
precedente e per un numero di unita' non superiore a  quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'
assunzionale e' fissata nella misura  del  venti  per  cento  per  il
triennio 2012-2014, del cinquanta per  cento  nell'anno  2015  e  del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile alle  pubbliche
amministrazioni a  partire  dall'anno  2014,  stabilisce,  all'ultimo
periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, al comparto della scuola e  alle  universita'  si  applica  la
normativa di settore; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
secondo cui, al fine di incrementare i servizi di  prevenzione  e  di
controllo del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica connessi anche allo svolgimento del  Giubileo  straordinario
del 2015-2016,  e'  autorizzata,  in  via  eccezionale,  l'assunzione
straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050  unita'  nella
Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri,  di  400
unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per  ciascuno  degli  anni
2015  e  2016  a  valere  sulle   facolta'   assunzionali   relative,
rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita'  e
le decorrenze nella disposizione medesima previste; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge  n.  78  del  2015,
secondo cui le residue facolta' assunzionali relative all'anno  2017,
previste ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al comma 1,
possono essere effettuate in data non anteriore, al 1° dicembre 2017,
fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di
corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e  del  personale  dei
gruppi sportivi; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014,  secondo
cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art. 3,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  previa   richiesta   delle   amministrazioni   interessate,
predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata
da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute   nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e  dall'individuazione  delle
unita' da assumere e dei correlati oneri; 
  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo
n.  165  del  2001,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  10,  del
decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e finanze, sono  autorizzati  l'avvio  delle  procedure
concorsuali  e   le   relative   assunzioni   del   personale   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2017) e in particolare l'art. 1, comma 368,  nel  quale
tra l'altro, si dispone che  sono  altresi'  prorogate,  fino  al  31
dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di  cui
all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale  prevede
tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo,
tra l'altro, la riorganizzazione del Corpo forestale  dello  Stato  e
l'eventuale assorbimento in altra Forza di polizia; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  97  recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8,  comma
l, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016); 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo  indeterminato   unita'   di
personale, dando analitica dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno 2016 e specificando gli oneri sostenuti per  le  assunzioni
effettuate in base alla normativa speciale  sopra  richiamata  e  gli
oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2017; 
  Considerato che le richieste  pervenute  sono  state  valutate  con
esito  favorevole  rispetto  al  regime  delle  assunzioni,   nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione on. le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              Decreta: 
                               Art. 1 
  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D e  E
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  a  valere  sulle  risorse   per   le
assunzioni  relative  all'anno  2017,  derivanti  dai   risparmi   da
cessazioni dell'anno 2016,  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale per ciascuna indicate e per  un  onere  a  regime
corrispondente  all'importo   accanto   specificato.   Per   ciascuna
amministrazione  e'  indicato  il  limite  massimo  delle  unita'  di
personale  e  dell'ammontare  delle  risorse   disponibili   per   le
assunzioni relative all'anno 2017. 
  2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato a bandire
le procedure concorsuali  indicate  nella  Tabella  F  che  e'  parte
integrante del presente decreto. 
  3. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 31  aprile  2018,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro  pubblico,  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di  assunzione,  dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del  rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti dal presente decreto. 
  4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1  e  2  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa
(Arma dei carabinieri), del Ministero dell'interno (Polizia di  Stato
e  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco),  del  Ministero  della
giustizia  (Corpo  di  Polizia   penitenziaria)   e   del   Ministero
dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza). 
                               Art. 2 
  1. Le amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per
unita' di  personale  appartenenti  a  categorie  e  professionalita'
diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto,  fermo
restando i limiti previsti nelle tabelle allegate,  possono  avanzare
richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,  Ufficio  per
l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
IGOP. 
                               Art. 3 
  1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento  possono
essere  effettuate  nel  rispetto  delle  decorrenze  previste  dalle
disposizioni di legge richiamate in premessa. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 ottobre 2017 
                                            p. Il Presidente          
                                       del Consiglio dei ministri     
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                  Madia               
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2171 
                                                             Allegato 

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