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giovedì 14 dicembre 2017

LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193) (GU n.291 del 14-12-2017) Vigente al: 29-12-2017



LEGGE 30 novembre 2017, n. 179

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni  di  reati  o
irregolarita' di cui siano venuti  a  conoscenza  nell'ambito  di  un
rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193)
(GU n.291 del 14-12-2017)
  Vigente al: 29-12-2017 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,
  n. 165, in materia di tutela del  dipendente  o  collaboratore  che
  segnala illeciti

  1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della
pubblica amministrazione, segnala al responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma  7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria
o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza
in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto  ad  altra  misura
organizzativa avente effetti negativi,  diretti  o  indiretti,  sulle
condizioni di lavoro determinata dalla  segnalazione.  L'adozione  di
misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del
segnalante e' comunicata in ogni  caso  all'ANAC  dall'interessato  o
dalle   organizzazioni   sindacali    maggiormente    rappresentative
nell'amministrazione nella  quale  le  stesse  sono  state  poste  in
essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  o  gli  altri  organismi  di
garanzia  o  di  disciplina  per  le  attivita'   e   gli   eventuali
provvedimenti di competenza.
  2. Ai fini  del  presente  articolo,  per  dipendente  pubblico  si
intende  il  dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  ivi  compreso  il  dipendente   di   cui
all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il
dipendente di un ente  di  diritto  privato  sottoposto  a  controllo
pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina
di cui al presente articolo si  applica  anche  ai  lavoratori  e  ai
collaboratori delle imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che
realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
  3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito
del procedimento penale, l'identita' del segnalante  e'  coperta  dal
segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329  del  codice
di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla  Corte
dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere  rivelata  fino
alla chiusura della fase istruttoria.  Nell'ambito  del  procedimento
disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove
la  contestazione   dell'addebito   disciplinare   sia   fondata   su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla  segnalazione,  anche
se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata,  in
tutto o in parte, sulla segnalazione e la  conoscenza  dell'identita'
del segnalante sia indispensabile per la  difesa  dell'incolpato,  la
segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare
solo in presenza di consenso del segnalante  alla  rivelazione  della
sua identita'.
  4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli
22 e seguenti della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni.
  5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta  apposite  linee  guida  relative  alle   procedure   per   la
presentazione e  la  gestione  delle  segnalazioni.  Le  linee  guida
prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono  il
ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza
dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e
della relativa documentazione.
  6. Qualora venga accertata, nell'ambito  dell'istruttoria  condotta
dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle
amministrazioni pubbliche o di uno degli enti  di  cui  al  comma  2,
fermi restando gli altri profili di responsabilita',  l'ANAC  applica
al  responsabile  che  ha   adottato   tale   misura   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da  5.000  a  30.000  euro.  Qualora  venga
accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e  la  gestione  delle
segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle  di
cui  al  comma  5,  l'ANAC  applica  al  responsabile   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000  a  50.000  euro.  Qualora  venga
accertato  il  mancato  svolgimento  da  parte  del  responsabile  di
attivita' di verifica  e  analisi  delle  segnalazioni  ricevute,  si
applica al responsabile  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 a 50.000  euro.  L'ANAC  determina  l'entita'  della  sanzione
tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si
riferisce la segnalazione.
  7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui  al
comma  2  dimostrare  che  le  misure  discriminatorie  o  ritorsive,
adottate nei confronti  del  segnalante,  sono  motivate  da  ragioni
estranee  alla  segnalazione  stessa.  Gli  atti   discriminatori   o
ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
  8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione  e'
reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
  9. Le tutele di cui al presente articolo  non  sono  garantite  nei
casi in cui sia accertata, anche con  sentenza  di  primo  grado,  la
responsabilita' penale del segnalante  per  i  reati  di  calunnia  o
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui  al
comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo  stesso  titolo,
nei casi di dolo o colpa grave».
                               Art. 2


                Tutela del dipendente o collaboratore
              che segnala illeciti nel settore privato

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
      a) uno o  piu'  canali  che  consentano  ai  soggetti  indicati
nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di  presentare,  a  tutela
dell'integrita' dell'ente, segnalazioni  circostanziate  di  condotte
illecite, rilevanti ai  sensi  del  presente  decreto  e  fondate  su
elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del  modello
di organizzazione  e  gestione  dell'ente,  di  cui  siano  venuti  a
conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono
la riservatezza dell'identita'  del  segnalante  nelle  attivita'  di
gestione della segnalazione;
      b) almeno  un  canale  alternativo  di  segnalazione  idoneo  a
garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita'
del segnalante;
      c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o
indiretti,  nei  confronti  del  segnalante  per  motivi   collegati,
direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
      d) nel sistema disciplinare adottato  ai  sensi  del  comma  2,
lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure  di  tutela
del segnalante, nonche' di  chi  effettua  con  dolo  o  colpa  grave
segnalazioni che si rivelano infondate.
    2-ter. L'adozione di misure  discriminatorie  nei  confronti  dei
soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al  comma  2-bis  puo'
essere  denunciata  all'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  per   i
provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante,  anche
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
    2-quater.  Il  licenziamento  ritorsivo  o  discriminatorio   del
soggetto segnalante e' nullo. Sono altresi'  nulli  il  mutamento  di
mansioni ai sensi  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  nonche'
qualsiasi altra  misura  ritorsiva  o  discriminatoria  adottata  nei
confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in  caso  di
controversie legate all'irrogazione di  sanzioni  disciplinari,  o  a
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o  sottoposizione  del
segnalante ad altra misura  organizzativa  avente  effetti  negativi,
diretti o indiretti, sulle  condizioni  di  lavoro,  successivi  alla
presentazione della segnalazione, dimostrare  che  tali  misure  sono
fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».
                               Art. 3

Integrazione della  disciplina  dell'obbligo  di  segreto  d'ufficio,
  aziendale, professionale, scientifico e industriale

  1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle  forme
e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il  perseguimento
dell'interesse  all'integrita'  delle  amministrazioni,  pubbliche  e
private,  nonche'  alla  prevenzione   e   alla   repressione   delle
malversazioni, costituisce giusta causa  di  rivelazione  di  notizie
coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622  e  623
del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui
l'obbligo  di  segreto  professionale  gravi  su  chi  sia  venuto  a
conoscenza della notizia in ragione  di  un  rapporto  di  consulenza
professionale o di assistenza con  l'ente,  l'impresa  o  la  persona
fisica interessata.
  3. Quando  notizie  e  documenti  che  sono  comunicati  all'organo
deputato  a   riceverli   siano   oggetto   di   segreto   aziendale,
professionale  o  d'ufficio,  costituisce  violazione  del   relativo
obbligo di segreto la rivelazione con  modalita'  eccedenti  rispetto
alle finalita' dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare,  la
rivelazione al di fuori del canale  di  comunicazione  specificamente
predisposto a tal fine.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 30 novembre 2017

                             MATTARELLA


                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri


Visto, il Guardasigilli: Orlando

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