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lunedì 29 gennaio 2018

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018) (GU n.23 del 29-1-2018) Vigente al: 13-2-2018



DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1  della  legge  7  ottobre
2015, n. 167. (18G00018)
(GU n.23 del 29-1-2018)
  Vigente al: 13-2-2018 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto il regolamento n.  2016/399  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9  marzo  2016,  che  istituisce  un  codice  unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte  delle
persone (codice frontiere Schengen);
  Visto il regolamento n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  recante  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento  CEE  n.
339/93;
  Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n.  952,  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  che  istituisce   il   codice   doganale
dell'Unione (rifusione);
  Visto il regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo  del  codice
penale;
  Visto il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del codice civile;
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante codice della navigazione;
  Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive  modificazioni,
recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e  successive  modificazioni,
recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;
  Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e  successive  modificazioni,
recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del  1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a  Londra  il
20 ottobre 1972;
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione;
  Vista la legge 29 settembre  1980,  n.  662,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  internazionale  per  la   prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del  protocollo  d'intervento  in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze  diverse  dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive  modificazioni,
recante  nuovo  ordinamento   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza;
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
  Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive  modificazioni,
recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e  successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di consulenza per  la  circolazione
dei mezzi di trasporto;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
recante legge quadro sulle aree protette;
  Vista  la  legge  29  dicembre   1993,   n.   580,   e   successive
modificazioni,  recante  riordinamento  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale  e,  in
particolare, l'articolo 3 che attribuisce  al  Comando  generale  del
Corpo delle capitanerie di  porto  l'esercizio  delle  competenze  in
materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni,
recante interventi nel settore dei trasporti;
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e  successive  modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della  nautica  da
diporto e del turismo nautico;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007);
  Vista  la  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   e   successive
modificazioni, recante disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
  Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive  modificazioni,
recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica  da
diporto;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1980,  n.   33,   recante
finanziamento del Servizio sanitario nazionale  nonche'  proroga  dei
contratti stipulati dalle  pubbliche  amministrazioni  in  base  alla
legge 1° giugno  1977,  n.  285,  sull'occupazione  giovanile  e,  in
particolare, l'articolo 5 che prevede l'adozione di  un  decreto  del
Ministero della sanita' concernente i  criteri  tecnici  generali  in
base ai quali debbono  essere  effettuati  i  controlli  sanitari  di
idoneita'  delle  attivita'   sportive,   per   la   parte   relativa
all'attivita' agonistica;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.   30,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e
l'incremento dell'occupazione;
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  4  agosto   2006,   n.   248,   recante
disposizioni urgenti per il rilancio  economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,   recante   approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  successive
modificazioni, recante definizione ed ampliamento delle  attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione,  per  le
materie ed  i  compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle
province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e  successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed  attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo  6  della  legge  8
luglio 2003, n. 172;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, recante codice delle assicurazioni private;
  Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa
al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.  59,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione   della   direttiva   2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno;
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle  disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli  organismi  che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136;
  Visto il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5,  recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita'  da  diporto  e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201,  recante
attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un  quadro  per  la
pianificazione dello spazio marittimo;
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni,  recante   approvazione   del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive  modificazioni,  recante  disposizioni  relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982,  n.
378, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento
concernente  le  procedure  di  raccolta,   accesso,   comunicazione,
correzione,  cancellazione  ed  integrazione   dei   dati   e   delle
informazioni,  registrati  negli   archivi   magnetici   del   centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, recante testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n.  634,  e  successive  modificazioni,   recante   regolamento   per
l'ammissione all'utenza del servizio di  informatica  del  centro  di
elaborazione  dati  della  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della  legge  3  aprile  1989,  n.  147,  concernente  adesione  alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in  materia  di
istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo  2188  del
codice civile;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,
n. 509, e successive modificazioni, concernente  regolamento  recante
disciplina del  procedimento  di  concessione  di  beni  del  demanio
marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica  da
diporto, a norma dell'articolo 20, comma  8,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135,  recante  regolamento  concernente  l'approvazione  della  nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni;
  Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio  2014,
n.  86,  recante  strategia  europea  per  una  maggiore  crescita  e
occupazione nel turismo costiero e marittimo;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,  e  successive   modificazioni,   recante
regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e recante il codice della nautica da diporto;
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  18  febbraio  1982,  e
successive modificazioni,  recante  norme  per  la  tutela  sanitaria
dell'attivita'  sportiva  agonistica,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10  maggio  2005,  n.  121,  e  successive   modificazioni,   recante
regolamento concernente l'istituzione  e  la  disciplina  dei  titoli
professionali del diporto;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  26  ottobre
2011, e successive modificazioni, recante modalita' di iscrizione nel
registro  delle  imprese  e  nel  REA,   dei   soggetti   esercitanti
l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12  marzo
1968, n. 478, in attuazione  degli  articoli  75  e  80  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26  febbraio   2013,   recante   definizione   delle   modalita'   di
comunicazioni   telematiche    necessarie    per    lo    svolgimento
dell'attivita'  di  noleggio  occasionale  di  unita'   da   diporto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  88
del 15 aprile 2013;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
16 febbraio 2016, recante determinazione dei diritti da corrispondere
per l'ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 99 del 29 aprile 2016;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25  luglio  2016,   recante   requisiti   per   il   rilascio   delle
certificazioni per il settore  di  coperta  e  di  macchina  per  gli
iscritti  alla  gente  di  mare  ai  sensi  della  Convenzione  STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  183
del 6 agosto 2016;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unita'
addette  ai  servizi   locali,   alla   pesca   professionale,   alla
acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto
proprio,  nonche'  delle  unita'  adibite  a   servizi   particolari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  107
del 10 maggio 2017;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti
e dei compensi per prestazioni e servizi in  materia  di  nautica  da
diporto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 190 del 16 agosto 2017;
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 2017;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281,  espressa  nella  seduta
del 26 ottobre 2017;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 ottobre 2017;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  seconda  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, adottata nella riunione  del  27  ottobre  2017,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 novembre 2017;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei  beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  della  salute  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del
presente codice si applicano alla navigazione da diporto  esercitata,
per fini esclusivamente  lusori  o  anche  commerciali,  mediante  le
unita' di cui all'articolo 3 del presente codice, nonche'  alle  navi
di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;
    b)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni del presente codice si  applicano  alle  unita'  di  cui
all'articolo 3 che navigano  in  acque  marittime  e  interne,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8  luglio  2003,
n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».
                               Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Unita'  da  diporto
utilizzata a fini commerciali»;
    b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
      «c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle  unita'
di cui all'articolo  3  nell'ambito  delle  strutture  dedicate  alla
nautica da diporto;
      c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di  traino
delle unita' di cui all'articolo 3.»;
    c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri  di  iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti:  «nell'Archivio  telematico  centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
    d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso  di
natanti l'utilizzazione a fini commerciali  e'  annotata  secondo  le
modalita'  indicate  nel  regolamento  di  attuazione  del   presente
codice.»;
    e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono  inserite  le
seguenti:  «stabilmente  in  Italia»  e  le  parole:   «all'autorita'
marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo  in
cui l'unita' abitualmente staziona» sono sostituite  dalle  seguenti:
«allo Sportello  telematico  del  diportista  (STED)»  e  le  parole:
«timbrata e vistata dalla predetta autorita'» sono  sostituite  dalle
seguenti: «validata  dall'Ufficio  di  conservatoria  centrale  delle
unita' da diporto (UCON) per il tramite  dello  Sportello  telematico
del diportista (STED)».
                               Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
                                 171

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e'
sostituito dal seguente:

                              «Art. 3.

                             Definizioni

  1. Le  costruzioni  destinate  alla  navigazione  da  diporto  sono
denominate:
    a) unita' da diporto: si intende ogni  costruzione  di  qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla  navigazione
da diporto;
    b) unita' utilizzata a fini commerciali -  commercial  yacht:  si
intende ogni unita'  di  cui  all'articolo  2  del  presente  codice,
nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio  2003,  n.
172;
    c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo  di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo  la  norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza  superiore  alle  500  gross
tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza  lorda,  di
seguito TSL;
    d) nave da diporto minore: si intende ogni unita'  con  scafo  di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo  la  norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero  a  600
TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e);
    e) nave da diporto minore storica: si  intende  ogni  unita'  con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,  misurata  secondo
la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e  di  stazza  fino  a  120  GT
ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
    f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con  scafo  di
lunghezza superiore a  dieci  metri  e  fino  a  ventiquattro  metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
    g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi  ovvero  con
scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri,  misurata  secondo
la norma armonizzata di cui alla lettera  c),  con  esclusione  delle
moto d'acqua;
    h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con  lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri,  che  utilizza  un  motore  di
propulsione con una pompa a getto  d'acqua  come  fonte  primaria  di
propulsione e destinata a essere  azionata  da  una  o  piu'  persone
sedute, in  piedi  o  inginocchiate  sullo  scafo,  anziche'  al  suo
interno.».
                               Art. 4

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla progettazione,
costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di  cui
all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e  dalle  navi  di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.  172,  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
                               Art. 5

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione»;
    b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  navi  e  le
imbarcazioni  da  diporto  sono  iscritte  nell'Archivio   telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN).»;
    c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le
seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una  nave  da
diporto o»;
    d) al comma 3, le parole: «nei  registri  delle  imbarcazioni  da
diporto» sono sostituite dalle  seguenti:  «nell'Archivio  telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole:  «dell'articolo
10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto  1998,  n.
314» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  decreto  legislativo  11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14
giugno 2011, n. 104»;
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il  proprietario  o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione  finanziaria  puo'
richiedere  allo   Sportello   telematico   del   diportista   (STED)
l'annotazione  della  perdita  di  possesso  dell'unita'  medesima  a
seguito di reato contro il patrimonio  di  cui  al  titolo  XIII  del
codice penale, presentando l'originale  o  la  copia  conforme  della
denuncia o della querela  e  restituendo,  se  in  suo  possesso,  la
licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in
caso di provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria  o  della  pubblica
amministrazione  che  comportano  l'indisponibilita'  dell'unita'  da
diporto, di sentenza  di  organi  giurisdizionali  che  accertano  la
perdita del  possesso  per  l'intestatario  dell'unita'  da  diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione
finanziaria.  Nel  caso  in  cui  il  proprietario  o  l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel  possesso
dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello  telematico
del diportista (STED), anche  ai  fini  del  rilascio  di  una  nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente
codice  sono  stabilite  le  modalita'  relative  alla  presentazione
dell'istanza di perdita e  di  rientro  in  possesso  dell'unita'  da
diporto.».
                               Art. 6

                    Iscrizioni di navi da diporto

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, sono inseriti i seguenti:

                            «Art. 15-bis.

                    Iscrizione di navi da diporto

  1. Il proprietario  o  l'utilizzatore  della  nave  da  diporto  in
locazione finanziaria, in nome e per conto del  proprietario,  munito
di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche
provvisoria,  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'   da
diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del  diportista
(STED) il titolo di proprieta' e il certificato di stazza.
  2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti
indicati al comma 1, e' fatto obbligo di  presentare  l'estratto  del
registro di  iscrizione  di  provenienza  ovvero  il  certificato  di
cancellazione dal medesimo registro.  In  luogo  del  certificato  di
stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria  e  con  validita'
non superiore a sei mesi, l'attestazione  di  stazza  rilasciata  dal
registro di iscrizione di provenienza.
  3. La presentazione di  un  certificato  dell'autorita'  competente
estera, con validita'  non  superiore  a  sei  mesi  dalla  data  del
rilascio, che attesta l'avvio delle procedure  di  cancellazione  dal
registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce
il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
  4. Nel caso in cui nell'estratto  del  registro  di  iscrizione  di
provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo  registro
o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita'  del
proprietario e i dati identificativi dell'unita', non  e'  necessario
presentare il titolo  di  proprieta',  fermo  restando  l'obbligo  di
presentazione del certificato di stazza o l'attestazione  provvisoria
di cui al comma 2.
  5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel  registro
delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da
diporto in locazione finanziaria presenta allo  Sportello  telematico
del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a  4  del
presente articolo, il certificato di iscrizione  nel  registro  delle
imprese o la dichiarazione  sostitutiva  dalla  quale  risultano  gli
estremi  dell'impresa  individuale  o  della  societa'  esercente  le
attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa'
estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta
la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta  dall'esercente.
L'iscrizione  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'   da
diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata
a fini  commerciali-commercial  yacht.  La  stessa  denominazione  e'
riportata anche nella licenza di navigazione.
  6.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per  il  proprietario   o   per
l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre  la
destinazione della nave da diporto in nave da  diporto  utilizzata  a
fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a  fini  commerciali
in nave da diporto.

                            Art. 15-ter.

Iscrizione  delle  navi  destinate  esclusivamente  al  noleggio  per
                        finalita' turistiche

  1. Le navi che effettuano  noleggio  esclusivamente  per  finalita'
turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,  n.  172,
possono  essere  iscritte  nel   registro   internazionale   di   cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre   1997,   n.   457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
  2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con  il  regolamento
di attuazione del presente codice.
  3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
    a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che  abilita
la nave alla navigazione marittima internazionale;
    b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
    c) il libro unico di bordo.
  4. Il libro unico di bordo di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  e'
disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.
  5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1,  la  facolta'  di
sostituire la licenza di navigazione con l'atto  di  nazionalita'  di
cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e  il  ruolino  di
equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui  all'articolo  170  del
medesimo codice.».
                               Art. 7

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le  parole:  «sul  registro  di  iscrizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico  centrale  delle
unita' da diporto (ATCN)»;
    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis.  In  caso  di  risoluzione  del  contratto   di   locazione
finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da  diporto
in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione  di
cui al  comma  1.  Lo  Sportello  telematico  del  diportista  (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario  e
all'utilizzatore dell'unita' da  diporto  in  locazione  finanziaria,
richiedendo  a  quest'ultimo  la  restituzione   della   licenza   di
navigazione.
  1-ter. Nel caso di  perdita  della  disponibilita'  dell'unita'  da
diporto, il proprietario  o  l'utilizzatore  del  bene  in  locazione
finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al  comma
1, a seguito  dell'annotazione  della  perdita  di  possesso  di  cui
all'articolo  15.  Lo  Sportello  telematico  del  diportista  (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario  e
all'utilizzatore dell'unita' da  diporto  in  locazione  finanziaria,
richiedendo  a  quest'ultimo  la  restituzione   della   licenza   di
navigazione.».
                               Art. 8

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le
seguenti:  «o,  se  l'interessato  e'  residente  all'estero,   entro
centoventi  giorni»  e  le  parole:  «nei  rispettivi   registri   di
iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
    b) al comma 2,  le  parole:  «dall'ufficio  di  iscrizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista
(STED)»;
    c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione  dell'unita'
che,  previa   presentazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)
che, previa presentazione allo Sportello  telematico  del  diportista
(STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite  dalle
seguenti:  «l'Ufficio  di  conservatoria  centrale  delle  unita'  da
diporto (UCON)»;
    d) dopo il comma 4, e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Non  si
applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca
di armatore.».
                               Art. 9

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui  all'articolo  15»
sono sostituite dalle seguenti:  «nell'Archivio  telematico  centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
    b) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  cittadini
italiani e  di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  residenti
all'estero che intendono iscrivere  o  mantenere  l'iscrizione  delle
unita'  da  diporto  di  loro  proprieta'  nell'Archivio   telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio  in
Italia o nominare un proprio rappresentante che  abbia  domicilio  in
Italia, al quale le autorita' marittime o della  navigazione  interna
possono rivolgersi  in  caso  di  comunicazioni  relative  all'unita'
iscritta.  Il  rappresentante,   qualora   straniero,   deve   essere
regolarmente domiciliato in Italia.».
                               Art. 10

Modifiche all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Iscrizione  di
imbarcazioni da diporto»;
    b) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Per  ottenere
l'iscrizione  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'   da
diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da
diporto  in  locazione  finanziaria,  in  nome  e   per   conto   del
proprietario,  munito  di  procura  con  sottoscrizione  autenticata,
presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di
proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai  sensi
dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.  5,  da
uno dei soggetti indicati nell'articolo 14,  comma  3,  del  medesimo
decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei  motori
installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di  marcatura
CE   la   predetta   documentazione   tecnica   e'   sostituita    da
un'attestazione di  idoneita'  rilasciata  da  un  organismo  tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio  2016,  n.  5,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14  giugno  2011,
n. 104.»;
    c) al comma 2, le parole:  «dell'articolo  10  o  autorizzato  ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,  n.  314,  e  successive
modificazioni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «del   decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
    d) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Qualora  il
proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o  per
conto  del  proprietario,  munito  di  procura   con   sottoscrizione
autenticata, di una imbarcazione  da  diporto  iscritta  in  uno  dei
registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un
altro Stato individuato con modalita' stabilite  dal  regolamento  di
attuazione del  presente  codice  chieda  l'iscrizione  nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da  diporto  (ATCN),  in  luogo  del
titolo di proprieta', e' sufficiente  presentare  il  certificato  di
cancellazione dal registro  dello  Stato  di  provenienza  ovvero  un
attestato dell'autorita' competente, con  validita'  massima  di  sei
mesi, dal quale risulti avviata la procedura  di  cancellazione.  Dal
certificato di  cancellazione  o  dall'attestato  provvisorio  devono
sempre risultare le generalita' del proprietario e  gli  elementi  di
individuazione dell'unita'.»;
    e) al comma 4, le parole:  «dell'articolo  10  o  autorizzato  ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto  1998,  n.  314  e  successive
modificazioni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «del   decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
    f) dopo  il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Per
l'annotazione  dell'utilizzo   a   fini   commerciali   nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione  finanziaria
presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto  dai  commi
da 1 a 4 del presente articolo,  il  certificato  di  iscrizione  nel
registro  delle  imprese  o  dichiarazione  sostitutiva  dalla  quale
risultano  l'indicazione  delle  imprese   individuali   o   societa'
esercenti le attivita' di cui all'articolo  2  o,  se  si  tratta  di
impresa o societa' estera,  un  documento  rilasciato  dal  Paese  di
appartenenza che attesta la specifica attivita' di  cui  all'articolo
2,  svolta  dall'esercente.  L'iscrizione  nell'Archivio   telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la  denominazione  di
imbarcazione da  diporto  utilizzata  a  fini  commerciali-commercial
yacht. La stessa denominazione e' riportata anche  nella  licenza  di
navigazione. E'  fatta  salva  la  facolta'  per  il  proprietario  o
dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare  sempre
la destinazione della imbarcazione  da  diporto  in  imbarcazione  da
diporto utilizzata a fini commerciali e da  imbarcazione  da  diporto
utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.».
                               Art. 11

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Iscrizione
provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto»;
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il proprietario  di
un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in
locazione finanziaria, in nome e per conto del  proprietario,  munito
di procura con sottoscrizione  autenticata,  puo'  chiedere,  ove  si
tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero  di
immatricolazione, presentando domanda allo Sportello  telematico  del
diportista (STED). Alla domanda e' allegata:
      a) copia della fattura  o  della  ricevuta  fiscale  attestante
l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e  degli  eventuali
adempimenti doganali e contenente le generalita',  l'indirizzo  e  il
codice  fiscale  dell'interessato,  nonche'  la  descrizione  tecnica
dell'unita' stessa;
      b) dichiarazione di conformita' UE per le unita'  che  ne  sono
provviste;
      c)  dichiarazione  di  potenza  del  motore  o  dei  motori  di
propulsione sistemati a bordo;
      d) dichiarazione di  assunzione  di  responsabilita'  da  parte
dell'intestatario della fattura o della ricevuta  fiscale  per  tutti
gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione  o  della  nave
fino alla data di presentazione del titolo di proprieta'  di  cui  al
comma 2.»;
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In  caso  di
domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario
o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria,  in  nome  e  per
conto  del  proprietario,  munito  di  procura   con   sottoscrizione
autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il
certificato di stazza, anche provvisorio.»;
    d) al comma 3, le parole: «all'ufficio che li ha rilasciati» sono
sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del diportista
(STED)».
                               Art. 12

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Cancellazione
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
    b) il primo comma e' abrogato;
    c) al comma 2, le  parole:  «dai  registri  di  iscrizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico  centrale  delle
unita'  da  diporto  (ATCN)»  e  all'alinea  dopo  le  parole:  «puo'
avvenire»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  secondo  le   modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»;
    d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero  la  nave  o
l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)  per
l'iscrizione nei registri di  un  Paese  estero  deve  presentare  la
richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED),  al
conservatore  unico  (UCON)  e  deve  ricevere  il  nulla  osta  alla
dismissione di bandiera da parte dello stesso.
  2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia  il  nulla  osta  alla
dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita'  da  diporto
entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della  richiesta.  Ai
fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o  alla  demolizione
di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413.
  2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui  all'articolo  15  della
legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni  di
cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla
demolizione si intende comunque rilasciato.».
                               Art. 13

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «licenza   di
navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»;
    b)  al  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «licenza   di
navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,»  e  le
parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario  stabilito
nel  territorio  dell'Unione  europea,  ovvero  da  attestazione   di
idoneita'  rilasciata   da   un   organismo   notificato   ai   sensi
dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi  del  decreto  legislativo  3
agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata,
ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11  gennaio  2016,
n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo  14,  comma  3,  del
medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da
un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto  legislativo  11
gennaio  2016,  n.  5,  ovvero  autorizzato  ai  sensi  del   decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
    c) ai commi 1 e  2,  le  parole:  «dall'ufficio  che  detiene  il
relativo registro» sono sostituite dalle seguenti:  «dallo  Sportello
telematico del diportista (STED)».
                               Art. 14

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «unita'  da  diporto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese  le  unita'
da diporto utilizzate a fini commerciali,»;
    b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla  di  iscrizione»  sono
inserite  le  seguenti:  «ovvero  il  codice  alfanumerico   generato
automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le
unita' da diporto immatricolate alla data di entrata  in  vigore  del
regolamento  di  attuazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  217  e
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,»  e  le  parole:  «il
nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o  la
denominazione  sociale  del  soggetto  proprietario»  e  le   parole:
«l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse;
    c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite
dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
    d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici  di  iscrizione»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «dallo  Sportello  telematico  del
diportista (STED)».
                               Art. 15

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «di cambio del  numero  e  della  sigla
dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse e dopo  le  parole:
«dello  scafo»  sono  inserite  le   seguenti:   «,   come   definite
nell'articolo 3, comma 1, lettera  h),  del  decreto  legislativo  11
gennaio 2016, n. 5» e dopo le parole:  «dell'apparato  motore»,  sono
inserite le seguenti: «, come  definite  nell'articolo  3,  comma  1,
lettera g), del medesimo decreto»;
    b) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La  ricevuta
dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari  per  il  rinnovo
rilasciata  dallo  Sportello   telematico   del   diportista   (STED)
sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di  venti
giorni. Lo sportello telematico  del  diportista  (STED)  rinnova  la
licenza di navigazione entro venti  giorni  dalla  presentazione  dei
documenti.».
                               Art. 16

                      Dichiarazione di armatore

  1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente:

                            «Art. 24-bis.

                      Dichiarazione di armatore

  1.  Chi  assume  l'esercizio  di  unita'  da  diporto   deve   fare
dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle
unita'  da  diporto  (UCON)  tramite  lo  sportello  telematico   del
diportista  (STED).   Quando   l'esercizio   non   e'   assunto   dal
proprietario, se l'armatore non vi provvede,  la  dichiarazione  puo'
essere fatta dal proprietario.  Quando  l'esercizio  e'  assunto  dai
comproprietari mediante costituzione di  societa'  di  armamento,  le
formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma,  del  codice
della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
  2. La dichiarazione e la revoca di armatore  sono  fatte  per  atto
scritto con sottoscrizione autenticata, anche  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca
sono raccolte dallo sportello telematico del  diportista  (STED)  con
processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di  attuazione
del presente codice.
  3. Quando l'esercizio non e'  assunto  dal  proprietario,  all'atto
della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che
attribuisce l'uso dell'unita'.
  4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
    a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
    b) gli elementi di individuazione dell'unita'.
  5.  Quando  l'esercizio  e'  assunto   da   persona   diversa   dal
proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto  al
comma 4, deve contenere:
    a)  i  dati  anagrafici,  il  domicilio  o   la   residenza   del
proprietario;
    b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
  6.  La   dichiarazione   di   armatore   deve   essere   trascritta
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da  diporto  (ATCN)  e
annotata sulla licenza di navigazione.
  7. Nel caso di  discordanza  tra  i  dati  contenuti  nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e  le  annotazioni
sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze  dell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN).
  8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume
il proprietario fino a prova contraria. In caso di unita' da  diporto
concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore
dell'unita' in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
  9. L'armatore e' responsabile  delle  obbligazioni  contratte,  per
quanto  riguarda  sia  l'utilizzo  che  l'esercizio  dell'unita'   da
diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per  i  bisogni
di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o  atti  compiuti
durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio
dolo o colpa grave, l'armatore di una unita'  da  diporto  di  stazza
lorda  inferiore  alle  300  tonnellate  puo'  limitare   il   debito
complessivo a una somma pari al valore  dell'unita'  e  all'ammontare
del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale
e' limitato il debito dell'armatore concorrono i  creditori  soggetti
alla  limitazione  secondo  l'ordine  delle   rispettive   cause   di
prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
  10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si
applicano le disposizioni del titolo III, capo I  e  II,  del  codice
della navigazione e le relative norme attuative.».
                               Art. 17

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nella  rubrica,  la  parola:  «sigle»  e'  sostituita   dalla
seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione»  sono  aggiunte
le seguenti: «dell'unita'»;
    b) al comma 1, le parole: «nei registri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da  diporto
(ATCN)» e le  parole:  «dalla  sigla  dell'ufficio  presso  cui  sono
iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle  seguenti:
«da un numero di individuazione composto da  un  codice  alfanumerico
generato  automaticamente  dal  Centro  elaborazione  dati  su   base
nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da
quattro  caratteri  numerici»;  al   secondo   periodo   la   parola:
«iscrizione» e' sostituita con la seguente: «individuazione»;
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  Le  unita'
gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento  di
attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri  di  iscrizione
gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la
lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»;
    d) al comma 2, le parole: «delle  sigle»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei numeri»;
    e) al comma 3, la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «nome
che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo
ufficio di iscrizione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «numero  di
iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una  specifica
combinazione alfanumerica a condizione che la  stessa  non  sia  gia'
stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da  diporto  e
che  non  risulti  contraria  all'ordine  pubblico,  alla   moralita'
pubblica e al buon costume.»;
    f) il comma 4 e' abrogato.
                               Art. 18

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono  inserite  le
seguenti: «e certificato di idoneita' al noleggio»;
    b) al comma  1,  le  parole:  «con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»  sono  sostituite  dalla
seguenti: «dal regolamento di attuazione del presente codice»;
    c)  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Il
certificato di idoneita' al noleggio attesta lo  stato  di  idoneita'
dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli  uffici  circondariali
marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il
rinnovo  e  la  convalida  sono  disciplinati  dal   regolamento   di
attuazione del presente codice.».
                               Art. 19

         Controlli di sicurezza della navigazione da diporto

  1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171 e' inserito il seguente:

                            «Art. 26-bis.

     Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche
direttive emanate entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  determina  le
modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza  della
navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di  evitare
duplicazioni di accertamenti a carico delle unita'  da  diporto,  con
particolar  riguardo  alla  stagione  balneare.  Il  Ministro   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  verifica  annualmente  l'attuazione
delle predette direttive.
  2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi  delle  direttive  di
cui al comma 1, e'  istituito  un  sistema  di  controlli  di  natura
preventiva  che,  a  seguito  di  un  accertamento  favorevole  sulla
regolarita'  della  documentazione  di  bordo,  delle  dotazioni   di
sicurezza e  dei  titoli  abilitativi  al  comando  delle  unita'  da
diporto,  consente  di  evitare  durante  la  stagione  balneare   la
reiterazione di tali controlli,  restando  fermi  quelli  di  diversa
natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri
di ciascuna Forza di polizia.
  3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento  relativo  ai
controlli in materia di sicurezza della navigazione da  diporto  sono
di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di  porto-guardia
costiera.
  4. I controlli alle unita' da diporto  sono  svolti  anche  tramite
l'accesso  all'anagrafe  nazionale  delle  patenti  nautiche  di  cui
all'articolo 39-bis  del  presente  codice,  all'Archivio  telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981,  n.  121,
da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
al  Corpo  delle  Capitanerie   di   porto,   nei   limiti   previsti
dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23  maggio  2008,  n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
125.
                               Art. 20

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:  «lettera  d)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo
15»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nell'Archivio   telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
    b) al comma 2, le parole: «nei  registri  delle  imbarcazioni  da
diporto» sono sostituite dalle  seguenti:  «nell'Archivio  telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
    c) al comma  3,  lettera  b),  le  parole:  «dell'articolo  10  o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,  n.  314»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo  11  gennaio
2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14  giugno
2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole:  «tavole  a  vela»  sono
sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e
dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti:  «canoe,
kajak»;
    d) al comma 4, le parole: «allegato  II»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.  5,
e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»;
    e) al comma 6, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
caso di locazione di natanti da diporto a  un  soggetto  privo  della
patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore  del
natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita',  redatte
secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento  di  attuazione  del
presente codice.»;
    f)  dopo  il  comma  6,  sono  aggiunti   i   seguenti:   «6-bis.
L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a  fini  commerciali
di cui all'articolo 2, e' obbligato a:
    a) essere in possesso di patente nautica;
    b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello  che  il
natante e' abilitato a trasportare;
    c) imbarcare, in caso di  noleggio,  un  numero  di  persone  non
superiore a dodici;
    d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e  delle  dotazioni
di sicurezza richieste dal regolamento  di  attuazione  del  presente
codice.
  6-ter.  Per  l'utilizzatore  di  natanti  da  diporto  oggetto   di
contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis,  lettera  a)
ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».
                               Art. 21

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
al comma  2,  le  parole:  «il  costruttore,  ovvero  il  suo  legale
rappresentante  o  rivenditore  autorizzato   stabilito   nell'Unione
europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  fabbricante  o  il
rappresentante autorizzato o l'importatore  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
                               Art. 22

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla rubrica, dopo le parole:  «apparati  ricetrasmittenti  di
bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
    b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «allo  Sportello  telematico  del
diportista (STED)»;
    c) ai commi 6 e 10, le parole:  «Ministero  delle  comunicazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
    d) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  i
natanti da diporto, il rilascio della licenza  di  esercizio  non  e'
subordinato ad alcun esame.»;
    e) dopo il comma  11,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «11-bis.  Il
conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli  obblighi  di
cui ai commi 1, 2 e 11  e  di  quelli  previsti  dal  regolamento  di
attuazione del presente codice relativi al  corretto  utilizzo  degli
impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
  11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente  codice  sono
stabilite  per  le  unita'  da  diporto,  incluse  le  navi  di   cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano  nelle
acque marittime e  interne,  le  condizioni  per  il  rilascio  delle
certificazioni  di  sicurezza  e  l'individuazione   dei   mezzi   di
salvataggio, nonche' le dotazioni  di  sicurezza  minime  che  devono
essere tenute a bordo, ivi  compresi  gli  apparati  ricetrasmittenti
adeguati all'innovazione tecnologica.».
                               Art. 23

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
comma 1, le parole:  «nei  registri  di  cui  all'articolo  15»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico  centrale  delle
unita' da diporto (ATCN)».
                               Art. 24

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi»  sono
sostituite dalla seguente: «unita'» e alla  lettera  c),  le  parole:
«imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'»  e  le
parole:  «saloni  nautici  internazionali»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «fiere,  saloni   e   altri   eventi   espositivi,   anche
all'estero.»;
    b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il
capo  dell'ufficio  provinciale  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri e per i sistemi  informativi  e  statistici  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi  da  diporto,  il
capo del compartimento marittimo, nella cui  giurisdizione  l'impresa
ha sede principale o secondaria, rilasciano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia»  e
dopo le parole: «motori marini» sono  inserite  le  seguenti:  «,  ai
mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento
di unita' da diporto»;
    c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto
di  autorizzazione  abilita   anche   alla   navigazione   in   acque
territoriali straniere  per  il  periodo  di  tempo  necessario  alla
partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;
    d)  dopo  il  comma  4,  e'   inserito   il   seguente:   «4-bis.
L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due  anni  con
annotazione sull'originale e riporta  l'annotazione  delle  attivita'
commerciali di cui al comma 1.»;
    e) al comma 6, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della  patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice,  in  deroga  alle
disposizioni  recanti  l'istituzione  e  la  disciplina  dei   titoli
professionali del diporto.»;
    f) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In  caso  di
esecuzione di prove a mare per verificare  l'efficienza  di  scafi  o
motori e  qualora  si  tratti  di  unita'  da  diporto  di  lunghezza
superiore  a  ventiquattro  metri,  il  titolare  dell'autorizzazione
provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo
di una persona in possesso del  certificato  "First  Aid"  ovvero  di
quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente  in
grado di raggiungere o meno una postazione medica entro  tre  ore  di
navigazione.».
                               Art. 25

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono  inserite
le seguenti: «, anche  in  lingua  inglese  se  richiesto,»  e,  alla
lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di
cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di
vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini  per  il
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva
di certificazione, da cui risulti  la  specifica  attivita',  di  cui
all'articolo 31, comma 2, del presente codice»;
    b) il comma 2 e' abrogato.
                               Art. 26

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. L'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171  e'
abrogato.
                               Art. 27

                  Titoli professionali del diporto

  1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente:

                            «Art. 36-bis.

                  Titoli professionali del diporto

  1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo
svolgimento dei servizi di  coperta:  ufficiale  di  navigazione  del
diporto di 2ª classe.
  2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sentito il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172,  al  fine
di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di  coperta
della nautica da diporto e di  assicurare  piena  compatibilita'  dei
titoli professionali del diporto con le  innovazioni  introdotte  dal
presente articolo.».
                               Art. 28

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole:  «da  diporto»  sono  inserite  le
seguenti: «e da diporto utilizzate a  fini  commerciali»  e  dopo  le
parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite  le  seguenti:  «o
dall'armatore»;
    b) dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Per  i
marittimi  imbarcati  sulle  imbarcazioni  da  diporto   oggetto   di
contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita
la rotazione sulle predette unita' senza la prevista  annotazione  di
imbarco e sbarco. In tale  caso  e'  fatto  obbligo  all'armatore  di
comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione,
all'autorita'  marittima   competente   la   composizione   effettiva
dell'equipaggio di ciascuna unita'.».
                               Art. 29

Modifiche e integrazioni  al  capo  IV  del  titolo  II  del  decreto
                 legislativo 18 luglio 2005, n. 171

  1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del  decreto  legislativo
18 luglio  2005,  n.  171,  le  parole:  «Obbligo  di  patente»  sono
sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».
  2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
per la navigazione nelle acque interne e  per  la  navigazione  nelle
acque  marittime  entro  sei  miglia  dalla  costa,  quando  a  bordo
dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750  cc
se a carburazione o iniezione  a  due  tempi,  o  a  1.000  cc  se  a
carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300  cc
se a carburazione o a iniezione a quattro  tempi  entro  bordo,  o  a
2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o  a  1.300  cc  se  a
ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o
a 40,8 CV.»;
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La patente  nautica
si distingue nelle seguenti categorie:
      a)  Categoria  A:   abilitazione   al   comando   di   natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
      b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
      c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di  natanti
e imbarcazioni da diporto;
      d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di  natanti  e
imbarcazioni da diporto.»;
    c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le  patenti
nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche
relative alla durata della propria validita',  conseguenti  all'esito
degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in  sede  di
rilascio o di convalida  delle  stesse.  Nelle  patenti  nautiche  di
Categoria   D   vi   possono   essere   limitazioni   relative   alle
caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori  installati,  ai
limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e
alle  condizioni  meteomarine.  Nelle  stesse   vi   possono   essere
prescrizioni relative alla durata della validita', anche  conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in
sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche' all'utilizzo di
specifici  adattamenti.  Le  limitazioni  e  le   prescrizioni   sono
riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono  stabiliti  i  requisiti  psico-fisici,  per  il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il
medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici  per  il
rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone
con disabilita' motoria e sensoriale.
  6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza
esami da:
    a) gli  ufficiali  della  Marina  militare  del  Corpo  di  stato
maggiore  e  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  in   servizio
permanente;
    b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza  in  possesso
di specializzazione di comandante di  unita'  navale  rilasciata  dai
comandi della Guardia di finanza;
    c) i sottufficiali delle Forze armate,  incluso  il  Corpo  delle
capitanerie di porto,  e  delle  Forze  di  polizia  in  possesso  di
abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o  del  brevetto
per la condotta di mezzi navali della  Marina  militare  senza  alcun
limite dalla costa o  dalla  unita'  madre  rilasciati  dalla  Marina
militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno  dodici
mesi.
  6-quater. La patente nautica di Categoria  A  e'  conseguita  senza
esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  in  servizio  permanente  o
ufficiale  ausiliario  o  volontario  di  truppa  in  ferma  breve  o
prefissata, abilitato al comando navale ed alla  condotta  dei  mezzi
nautici da parte della Marina militare, secondo i  criteri  stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa  patente
puo' essere conseguita  senza  esami  dal  personale  militare  della
Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma  volontaria,  in
possesso di abilitazione al comando di unita' navale  rilasciata  dai
comandi della Guardia di finanza, secondo  i  criteri  stabiliti  dal
regolamento di attuazione del presente codice.
  6-quinquies. La facolta' di  cui  ai  commi  6-ter  e  6-quater  e'
esercitata entro un anno dalla  cessazione  dal  servizio,  fermo  il
possesso  dei  requisiti  fisici,  psichici  e  morali  previsti  dal
regolamento di attuazione al presente codice.».
                               Art. 30

              Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171 e' inserito il seguente:

                            «Art. 39-bis.

              Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

  1.  Ai  fini  della  sicurezza  della  navigazione  e  per  rendere
possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato  degli  utenti  e
dei relativi mutamenti, e' istituita, nel rispetto delle disposizioni
del codice dell'amministrazione  digitale  e  delle  regole  tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71 dello  stesso  codice,  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
trasporti, la  navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale,
l'anagrafe  nazionale  delle  patenti  nautiche,   che   include   le
violazioni di norme.
  2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati
per ogni intestatario di patente nautica:
    a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente
nautica;
    b) i dati relativi al  procedimento  di  rilascio  delle  patenti
nautiche e, per ognuna  di  esse,  quelli  relativi  ai  procedimenti
amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di  sospensione  e
di revoca;
    c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente
codice o di  altre  norme  applicabili  in  materia,  che  comportano
l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca  della
patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
    d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui  il  titolare  e'
stato coinvolto con  addebito  di  responsabilita',  nonche'  i  dati
relativi a eventuali sanzioni irrogate.
  3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata  ed
e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento  per  i
trasporti, la  navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale,
forniti  dalle  Capitanerie  di  porto,  dagli  Uffici  circondariali
marittimi e dagli Uffici della motorizzazione  civile,  dagli  organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c),  dalle  compagnie  di
assicurazione, che  sono  tenuti  a  trasmettere  i  dati  al  Centro
elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4.  L'accesso  ai  dati  contenuti  nell'anagrafe  nazionale  delle
patenti nautiche e' consentito:
    a) alle autorita' pubbliche individuate dagli  articoli  1  e  3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28
settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso
disciplinate;
    b) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  appartenenti
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica  sicurezza,  per  il
tramite del Centro elaborazione dati  di  cui  all'articolo  8  della
medesima legge;
    c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle Capitanerie di porto.
  5. Con  il  regolamento  di  attuazione  del  presente  decreto  e'
stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale
di cui al comma 1, nonche' l'accesso alla stessa e le modalita'  e  i
tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti  di  cui  al
comma 3.».
                               Art. 31

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre  1969,  n.
990» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209»;
    b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge  24  dicembre
1969, n. 990» sono sostituite dalle  seguenti:  «L'articolo  125  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
    c)  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si  applicano  alle  unita'  da
diporto utilizzate a fini  commerciali  di  cui  all'articolo  2  del
presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita'
per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
                               Art. 32

Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
                               n. 171

  1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  la  parola:  «titolare»  e'  sostituita  dalla
seguente: «proprietario» e dopo le parole:  «articolo  3,  comma  1,»
sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali,»;
    b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalita'  telematiche»,
sono   inserite   le   seguenti:   «e   comunque   finalizzate   alla
semplificazione degli adempimenti»;
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il contratto
di  noleggio  deve  essere  tenuto  a  bordo  in  originale  o  copia
conforme.».
                               Art. 33

            Figure professionali per le unita' da diporto

  1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, e' inserito il seguente:

                            «Capo II-bis.

            Figure professionali per le unita' da diporto

                            Art. 49-ter.

                        Mediatore del diporto

  1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
  2. E' mediatore del diporto colui che  mette  in  relazione,  anche
attraverso  attivita'  di  consulenza,  due  o  piu'  parti  per   la
conclusione di contratti di  costruzione,  compravendita,  locazione,
noleggio e ormeggio di unita' da diporto.
  3.  Il  mediatore  del   diporto   puo'   svolgere   esclusivamente
l'attivita' indicata  al  comma  2  nonche',  fermo  restando  quanto
previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n.  135,
e alla  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  le  attivita'  connesse  o
strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza  essere
legato ad alcune  delle  parti  da  rapporti  di  collaborazione,  di
dipendenza,  di  rappresentanza  o  da  rapporti   che   ne   possano
compromettere l'indipendenza.
  4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni  relative
all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
  5. Dopo la conclusione del contratto per la quale  ha  prestato  la
propria opera, il mediatore del diporto puo'  ricevere  incarico  dal
cantiere costruttore o comunque da una delle parti di  rappresentarla
negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
  6. Fatte salve le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del  diporto
si applica la disciplina di cui agli articoli  1754  e  seguenti  del
codice civile.

                           Art. 49-quater.

                 Attivita' del mediatore del diporto

  1.  L'attivita'  di  cui  all'articolo   49-ter   e'   soggetta   a
segnalazione certificata di inizio di attivita'  da  presentare  alla
Camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  il
tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  corredata
delle  autocertificazioni  e  delle  certificazioni   attestanti   il
possesso dei requisiti prescritti  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti.
  2. La Camera di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e  iscrive  i  relativi  dati  nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione
del  repertorio  delle  notizie  economiche  e  amministrative  (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa  qualifica  con
effetto  dichiarativo   del   possesso   dei   requisiti   abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
  3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza dell'Unione europea;
    b) eta' minima di 18 anni;
    c) requisiti di onorabilita' previsti per i  mediatori  marittimi
di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
    d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e  superato
il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi  di  cui  alla
legge 12 marzo 1968, n. 478;
    f)  aver   stipulato   una   polizza   di   assicurazione   della
responsabilita'  civile   per   i   danni   arrecati   nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie  o  di  terzi,  del  cui
operato essi rispondono a norma di legge;
    g)   non   essere   stati   dichiarati   delinquenti    abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione,  non  essere  stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni,  salvo  che
non sono intervenuti provvedimenti di  riabilitazione  e  non  essere
stati sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  4. Il  corso  di  cui  al  comma  3,  lettera  e),  e'  organizzato
annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso  e'  subordinata  al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di  un  diritto
commisurato al costo sostenuto dalle  Regioni  per  la  gestione  del
corso.
  5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito ogni  tre
anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
delegato 28 agosto 1997, n. 281.
  6. Il mediatore del diporto di  cui  all'articolo  49-ter,  che  si
rende  colpevole   di   violazioni   delle   norme   di   deontologia
professionale  ovvero  delle  norme  di  comportamento  previste  dal
presente codice  e'  soggetto  alle  seguenti  sanzioni  disciplinari
disposte  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la condotta:
    a) ammonimento, che consiste nell'informare  l'incolpato  che  la
sua condotta non e' stata conforme  alle  norme  deontologiche  e  di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e'
disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi  e'  motivo  di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
    b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica  quando
la  gravita'  dell'infrazione,  il  grado   di   responsabilita',   i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al  fatto
inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
    c)   sospensione,   che   consiste   nell'esclusione   temporanea
dall'esercizio  dell'attivita'  professionale  e   si   applica   per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi  o
quando non sussistono le condizioni per  irrogare  la  sola  sanzione
della censura;
    d) inibizione  perpetua  dell'attivita',  che  impedisce  in  via
definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale.  L'inibizione
perpetua  e'  inflitta  per  violazioni  molto  gravi   che   rendono
incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale  da  parte
dell'incolpato.
  7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e'  disposta  per
una durata non superiore a 12 mesi.
  8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti  dal
codice penale, nei seguenti casi:
    a) mancata stipula  o  sopravvenuta  mancanza  della  polizza  di
assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
    b) emissione del decreto di fermo di  cui  all'articolo  384  del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare  di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
    c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non  superiore
a tre anni;
    d) ricovero in un ospedale psichiatrico  giudiziario,  fuori  dei
casi previsti dal comma 13, lettera b);
    e) assegnazione  a  una  casa  di  cura  e  di  custodia  di  cui
all'articolo 219 del codice penale;
    f) applicazione di una delle misure di  sicurezza  non  detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice
penale.
  9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del
diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
ha  facolta'  di  ordinare  la  sospensione  cautelare  del  medesimo
dall'esercizio professionale dell'attivita' fino  alle  sentenze  che
definiscono il grado di giudizio.
  10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8  o  cautelare  di
cui al comma 9 non e' soggetta al  limite  di  durata  stabilito  dal
comma 7.
  11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere pronunciata  a
carico del mediatore del diporto che, con  la  propria  condotta,  ha
gravemente compromesso la propria reputazione  e  la  dignita'  della
categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
    a)  interdizione  dai  pubblici  uffici,  perpetua  o  di  durata
superiore a tre anni, o interdizione  dalla  professione  per  uguale
durata;
    b) ricovero in un  ospedale  psichiatrico  giudiziario  nei  casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
    c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
    d) condanne  per  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,
l'amministrazione  della  giustizia,  la  fede  pubblica,  l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il  patrimonio,  per  esercizio
abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per  il
quale la legge commini la pena della reclusione  non  inferiore,  nel
minimo, a due anni e, nel massimo,  a  cinque  anni,  salvo  che  sia
intervenuta la riabilitazione.
  12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono  annotate  ed  iscritte  per
estratto nel REA. A  detti  provvedimenti  accedono  gli  uffici  del
registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste
dal capo V della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  gli  altri  soggetti
interessati.
  13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
per  la  semplificazione  e  la   pubblica   amministrazione,   della
giustizia,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo  8  del  decreto  delegato  28  agosto  1997,  n.   281,
stabilisce le modalita' di iscrizione nel registro  delle  imprese  e
nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di  esame  di
cui al comma 3, lettera e), nonche' nel rispetto  del  principio  del
contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa,
le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari  di  cui  al
comma 6  per  le  violazioni  disposte  dalla  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  del  luogo  in  cui  e'  stata
commessa la violazione.

                         Art. 49-quinquies.

                         Istruttore di vela

  1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
  2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche
in modo non esclusivo e non  continuativo,  a  persone  singole  e  a
gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in  tutte  le
loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo  di  unita',  in
mare, nei laghi e nelle acque interne.
  3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela  e'  riservato
ai soggetti iscritti in  un  apposito  elenco  nazionale  tenuto  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma  3  e'  subordinata  al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di  un  diritto
commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
  5.  L'ammontare  del  diritto  di  cui  al  comma  4  e'  stabilito
annualmente con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei  diritti  di  cui  al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della  copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 3.
  7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti  istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione
italiana vela e della Lega navale  italiana  e  dei  Comuni  nel  cui
territorio sono presenti centri velici.

                           Art. 49-sexies.

     Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione

  1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale  dell'istruttore  di
vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione  abilita
all'esercizio  della  professione  in  tutto  il   territorio   della
Repubblica.
  2. Possono ottenere  l'iscrizione  nel  predetto  elenco  nazionale
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza dell'Unione europea;
    b) eta' minima di 18 anni;
    c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    d)   non   essere   stati   dichiarati   delinquenti    abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione,  non  essere  stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni,  salvo  che
non sono intervenuti provvedimenti di  riabilitazione  e  non  essere
stati sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    e) residenza o domicilio o stabile recapito in  un  comune  della
Repubblica;
    f)  essere  in  possesso   almeno   di   brevetto   che   abilita
all'insegnamento delle tecniche di base  della  navigazione  a  vela,
rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela,  o
dalla Lega navale italiana, nel rispetto  del  sistema  nazionale  di
qualifiche dei  tecnici  sportivi  del  Comitato  olimpico  nazionale
italiano  e  del  quadro  europeo   delle   qualifiche   -   European
Qualification Framework dell'Unione europea;
    g) essere in possesso del certificato di  idoneita'  psicofisica,
sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di
cui all'articolo 5  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
    h)  aver   stipulato   una   polizza   di   assicurazione   della
responsabilita'  civile   per   i   danni   arrecati   nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie  o  di  terzi,  del  cui
operato essi rispondono a norma di legge.
  3. L'iscrizione negli elenchi ha  efficacia  per  sei  anni  ed  e'
rinnovata,  previo  accertamento   ogni   tre   anni   dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di  frequenza
di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla  Marina
Militare, dalla  Federazione  italiana  vela,  o  dalla  Lega  navale
italiana. L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da  parte
di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo
sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare  del  diritto
stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti  di  cui  al
primo periodo del presente comma.
  4. L'istruttore di vela di cui all'articolo  49-quinquies,  che  si
rende  colpevole   di   violazioni   delle   norme   di   deontologia
professionale, ovvero  delle  norme  di  comportamento  previste  dal
presente codice  e'  soggetto  alle  seguenti  sanzioni  disciplinari
disposte dal Capo del Compartimento marittimo del  luogo  in  cui  e'
stata commessa la condotta:
    a) ammonimento, che consiste nell'informare  l'incolpato  che  la
sua condotta non e' stata conforme  alle  norme  deontologiche  e  di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e'
disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi  e'  motivo  di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
    b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica  quando
la  gravita'  dell'infrazione,  il  grado   di   responsabilita',   i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al  fatto
inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
    c)   sospensione,   che   consiste   nell'esclusione   temporanea
dall'esercizio  dell'attivita'  professionale  e   si   applica   per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi  o
quando non sussistono le condizioni per  irrogare  la  sola  sanzione
della censura;
    d) radiazione, che impedisce in  via  definitiva  lo  svolgimento
dell'attivita'  professionale.  La   radiazione   e'   inflitta   per
violazioni molto gravi  che  rendono  incompatibile  la  prosecuzione
dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato.
  5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), e'  disposta  per
una durata non superiore a 12 mesi.
  6. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti  dal
codice penale, nei seguenti casi:
    a) mancata stipula  o  sopravvenuta  mancanza  della  polizza  di
assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
    b) emissione del decreto di fermo di  cui  all'articolo  384  del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare  di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
    c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non  superiore
a tre anni;
    d) ricovero in un ospedale psichiatrico  giudiziario,  fuori  dei
casi previsti dal comma 9, lettera b);
    e) assegnazione  a  una  casa  di  cura  e  di  custodia  di  cui
all'articolo 219 del codice penale;
    f) applicazione di una delle misure di  sicurezza  non  detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri  1),  2)  e  3),  del
codice penale.
  7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di
vela il Capo del compartimento marittimo ha facolta' di  ordinare  la
sospensione  cautelare  del  medesimo  dall'esercizio   professionale
dell'attivita' fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
  8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui
al comma 7 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.
  9. La radiazione puo' essere pronunciata a  carico  dell'istruttore
di vela che, con la propria condotta, ha  gravemente  compromesso  la
propria reputazione e la dignita' della categoria ed e'  obbligatoria
nei seguenti casi:
    a)  interdizione  dai  pubblici  uffici,  perpetua  o  di  durata
superiore a tre anni, o interdizione  dalla  professione  per  uguale
durata;
    b) ricovero in un  ospedale  psichiatrico  giudiziario  nei  casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
    c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
    d) condanne  per  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,
l'amministrazione  della  giustizia,  la  fede  pubblica,  l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il  patrimonio,  per  esercizio
abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione  non  inferiore,  nel
minimo, a due anni e, nel massimo,  a  cinque  anni,  salvo  che  sia
intervenuta la riabilitazione.
  10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  della
difesa, della giustizia, dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dello sviluppo  economico  e  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  e
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite  l'organizzazione,
la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel  rispetto  delle
regole e delle garanzie previste in materia di  protezione  dei  dati
personali con particolare  riferimento  ai  principi  di  necessita',
pertinenza e non eccedenza dei  dati  trattati,  relativi  all'elenco
nazionale dell'istruttore di vela, i programmi  del  corso,  nonche',
nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali
dell'attivita' amministrativa, le  procedure  di  applicazione  delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le  violazioni  accertate
dal Capo del Compartimento  marittimo  del  luogo  in  cui  e'  stata
commessa la violazione.».
                               Art. 34

        Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

  1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

                            «Capo II-ter.

        Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

                          Art. 49-septies.

                           Scuole nautiche

  1. Le  scuole  per  l'educazione  marinaresca,  l'istruzione  e  la
formazione dei  candidati  agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
  2. Le scuole nautiche sono soggette a  vigilanza  amministrativa  e
tecnica da parte delle province o delle citta' metropolitane o  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in  cui  hanno  la
sede principale.
  3. I compiti delle province o delle  citta'  metropolitane  o  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' e di vigilanza  amministrativa  sulle
scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive  emanate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Le persone fisiche o giuridiche, le  societa'  ed  enti  possono
presentare l'apposita segnalazione certificata  di  inizio  attivita'
per la gestione  di  una  scuola  nautica  alla  Provincia  o  Citta'
metropolitana o alla Province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Il
titolare deve avere la  proprieta'  e  gestione  diretta,  personale,
esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche'  la  gestione  diretta
dei beni patrimoniali  della  scuola  nautica,  rispondendo  del  suo
regolare funzionamento nei confronti dell'autorita'  competente;  nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita'  di
scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato  il  possesso  di
tutti  i  requisiti  prescritti,   ad   eccezione   della   capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per  una  sola  sede,  e  deve
essere  preposto  un  responsabile  didattico,  in   organico   quale
dipendente o  collaboratore  familiare  ovvero  anche,  nel  caso  di
societa' di persone o di  capitali,  quale  rispettivamente  socio  o
amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma  6,
ad eccezione della capacita' finanziaria.
  5.  Gli  istituti  tecnici  del  settore   tecnologico,   indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione  del  mezzo,  opzioni
conduzione del mezzo navale  e  di  impianti  e  apparati  marittimi,
possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti
alla   vigilanza   amministrativa    e    tecnica    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana  apposite
direttive nelle materie di cui  ai  commi  4  e  14  ed  effettua  le
verifiche di cui al comma 10.
  6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al  comma
4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto  gli  anni
ventuno e siano in possesso di  adeguata  capacita'  finanziaria,  di
diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita'  di
insegnamento di cui al comma 7  con  almeno  un'esperienza  biennale,
maturata negli ultimi cinque anni,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le
persone giuridiche i  requisiti  richiesti  dal  presente  comma,  ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
  7. Possono svolgere attivita'  di  insegnamento  presso  le  scuole
nautiche i soggetti in possesso  dell'abilitazione  non  inferiore  a
quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di  capitano
del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali  superiori  del
Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie  di  porto  che  hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni,  coloro  che  hanno
conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma
5.  L'attivita'  di  insegnamento  della  tecnica   di   base   della
navigazione  a  vela  e'  svolta  dall'istruttore  di  vela  di   cui
all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti  non  devono  essere  stati
dichiarati delinquenti abituali,  professionali  o  per  tendenza  ed
essere sottoposti a misure amministrative di  sicurezza  personali  o
alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a  una  pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non  siano  intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
  8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere presentata  da
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,  professionali
o  per  tendenza  e  da  coloro  che   sono   sottoposti   a   misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione  e
non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a  tre
anni,   salvo   che   non   siano   intervenuti   provvedimenti    di
riabilitazione.
  9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita'  di  formazione  dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti  nautiche  di
una o piu' categorie  previste,  possedere  un'adeguata  attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di  cui  al  comma  7,
nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo  quanto  stabilito
dal regolamento di attuazione del presente codice.
  10. Le province o le citta' metropolitane o le Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  effettuano  le  verifiche  del  possesso  dei
requisiti prescritti da  parte  delle  scuole  nautiche  con  cadenza
almeno triennale.
  11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo da  uno
a tre mesi quando:
    a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge regolarmente;
    b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti  o
degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti  di  cui
al comma 7;
    c)  il  titolare  non  ottempera  alle  disposizioni  date  dalle
province o dalle citta' metropolitane o dalle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento  della  scuola
nautica.
  12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando:
    a) sono  venuti  meno  i  requisiti  morali  del  titolare  e  la
capacita' finanziaria;
    b) viene meno l'attrezzatura tecnica o  l'attrezzatura  didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto  di  cui  al
comma 9;
    c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti  di  sospensione
in un quinquennio.
  13. Nel caso  in  cui  una  scuola  nautica  e'  gestita  senza  la
dichiarazione di  inizio  attivita'  o  i  requisiti  prescritti,  e'
prevista la chiusura della stessa  e  la  cessazione  della  relativa
attivita', ordinate dalle province o  dalle  citta'  metropolitane  o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva  l'applicazione
delle eventuali sanzioni penali previste dalle  disposizioni  vigenti
in caso di esercizio abusivo  dell'attivita',  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione
per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,
a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni  dei  requisiti
previsti. Chiunque esercita  o  concorre  a  esercitare  abusivamente
l'attivita'  di  scuola  nautica   e'   punito   con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai  sensi  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
  14. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  stabilisce,
con propri decreti: i requisiti minimi di  capacita'  finanziaria;  i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento  delle  verifiche
di cui al comma 10; le prescrizioni  sui  locali  e  sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento  degli
esami, nonche' la durata dei corsi;  i  programmi  di  esame  per  il
conseguimento della patente nautica.
  15. Le scuole nautiche  nonche'  i  centri  di  istruzione  per  la
nautica di  cui  all'articolo  49-octies  presentano  le  domande  di
ammissione agli esami  per  i  propri  candidati  presso  l'autorita'
marittima o  l'ufficio  motorizzazione  civile  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti nella cui  giurisdizione  le  medesime
hanno la sede principale.
  16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, competenti per territorio,  che  gli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati  non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.  Le  spese  di
viaggio e di missione per i componenti  delle  commissioni  di  esame
sono a carico dei richiedenti.
  17. Con il regolamento  di  attuazione  del  presente  codice  sono
stabilite le modalita' per  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10.

                           Art. 49-octies.

                 Centri di istruzione per la nautica

  1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale  per  la
gestione delle scuole per il conseguimento  delle  patenti  nautiche,
riconosciuti  in  conformita'  a  quanto  previsto  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   assumono   la
denominazione di «Centri di istruzione per  la  nautica».  Per  detti
enti non e' richiesta  la  segnalazione  certificata  in  materia  di
inizio attivita' di cui all'articolo 49-septies, comma 4.
  2. Alla  vigilanza  amministrativa  e  tecnica  sulle  associazioni
nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  3.  I  centri  di  istruzione  per  la  nautica   devono   svolgere
l'attivita'  di  formazione  dei  candidati   agli   esami   per   il
conseguimento  delle  patenti  nautiche   di   qualsiasi   categoria,
possedere una adeguata attrezzatura  tecnica  e  didattica,  disporre
degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonche'  di
una  adeguata  unita'  da  diporto,  secondo  quanto  stabilito   dal
regolamento di attuazione del presente codice.
  4. L'attivita' delle articolazioni dei centri di istruzione per  la
nautica e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
    a) non si svolge regolarmente;
    b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione  degli
insegnanti o degli istruttori che  non  sono  piu'  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7;
    c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni  date
dal Direttore generale  della  Direzione  Generale  territoriale  dei
trasporti e dal Capo  del  compartimento  marittimo  territorialmente
competenti  ai  fini  del  regolare  funzionamento  del   centro   di
istruzione.
  5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per  la
nautica e' revocato quando:
    a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante  legale
e la capacita' finanziaria;
    b) viene meno l'attrezzatura tecnica o  l'attrezzatura  didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto  di  cui  al
comma 3;
    c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti  di  sospensione
in un quinquennio;
    d)  l'istruzione  e  la   formazione   dei   canditati   per   il
conseguimento delle patenti nautiche e' impartita a fine di  lucro  o
al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
  6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti  morali
del rappresentante  legale,  a  quest'ultimo  e'  parimenti  revocata
l'idoneita'  tecnica.  L'interessato  puo'   conseguire   una   nuova
idoneita' trascorsi cinque anni dalla  revoca  oppure  a  seguito  di
intervenuta riabilitazione.
  7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di  istruzione  della
nautica e' gestita  senza  i  requisiti  prescritti  e'  prevista  la
chiusura dello stesso  e  la  cessazione  della  relativa  attivita',
ordinata  dal  Capo  del  compartimento  marittimo   territorialmente
competente.
  8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti:  i  requisiti  minimi  di  capacita'  finanziaria;  i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento  delle  verifiche
da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni  sui  locali  e
sull'arredamento didattico, anche al fine di  consentire  l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi  di
esame per il conseguimento della patente nautica.
  9. Ai centri di istruzione per la nautica,  si  applica  l'articolo
49-septies, comma 16.».
                               Art. 35

             Strutture dedicate alla nautica da diporto

  1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

                          «Capo II-quater.

             Strutture dedicate alla nautica da diporto

                           Art. 49-nonies.

           Disciplina del transito delle unita' da diporto

  1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)  e  b),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2  dicembre  1997,  n.   509,   devono
permanentemente riservare alle unita' da diporto, a vela o a  motore,
tratti di banchina per gli accosti in transito o  che  approdano  per
rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita'  da  ormeggiare  in
termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua  all'ormeggio  e
apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi
della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la  durata
massima di 72 ore, rinnovabili  per  un  ulteriore  periodo  di  pari
durata nei casi di avaria all'unita', salvo che la  permanenza  oltre
tali termini non sia  giustificata  da  ragioni  di  sicurezza  della
navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in  transito  o  che
approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore  alle  4
ore giornaliere individuato dal concessionario  nella  fascia  oraria
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco
di ciascun mese. Le tariffe e gli  orari  relativi  all'utilizzazione
gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono  resi  pubblici
dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
  2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre  di  ciascun  anno  il
numero degli accosti riservato al transito e'  determinato  nell'otto
per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi  dell'anno
il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
    a) fino a 50 posti barca: due;
    b) fino a 100 posti barca: tre;
    c) fino a 150 posti barca: cinque;
    d) fino a 250 posti barca: dieci;
    e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
    f) da 501 a 750 posti barca: venti;
    g) oltre 750 posti barca: venticinque.
  3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre  di  ciascun  anno  il
numero degli accosti riservato al transito destinato alle  unita'  da
diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con
persone con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento dei
posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero  dei
posti barca e' stabilito come segue:
    a) fino a 80 posti barca: uno;
    b) fino a 150 posti barca: due;
    c) fino a 300 posti barca: tre;
    d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
    e) da 400 a 700 posti barca: sei;
    f) oltre 700 posti barca: otto.
  4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di  preferenza  una
area che risulta di comodo accesso e collocata alla  minore  distanza
possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il
posto  di  ormeggio  deve  essere  riconoscibile  mediante   la   sua
delimitazione con  strisce  gialle  dipinte  e  mediante  il  simbolo
identificativo della destinazione  dell'area  e  deve  prevedere  una
banchina  d'accesso  con  altezza  massima  di  cinquanta  centimetri
rispetto  al  livello  dell'acqua.  In   alternativa   e'   possibile
l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati  a
terra, che consentano comodo accesso e uso.
  5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o  la
persona che conduce una unita' da diporto con  disabile  a  bordo,  a
pena di decadenza dal diritto di ormeggio  nell'attracco  di  cui  al
comma 3, deve comunicare al concessionario che  gestisce  l'ormeggio,
via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo,  con
almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo  non
in  concessione  la  citata  comunicazione  e'  fatta   all'autorita'
marittima competente.
  6. Il posto di attracco riservato  alle  persone  con  disabilita',
quando non impegnato a tale  fine,  puo'  essere  occupato  da  altra
unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di  arrivo  di  unita'
condotta da persona con disabilita' o con persona con  disabilita'  a
bordo, che abbia fatto richiesta  del  suo  utilizzo  secondo  quanto
previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato.
  7. Lo stazionamento nel punto di attracco di  cui  al  comma  3  e'
consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con persona con
disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni
metereologiche  non  consentono   di   riprendere   la   navigazione,
l'autorita'  marittima  puo'  autorizzare  il   prolungamento   dello
stazionamento.
  8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e
3 sono annotate in un registro, numerato e siglato  in  ogni  singola
pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente.
  9. In occasione di manifestazioni sportive o  mostre,  i  posti  di
ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita'
partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
  10. Negli altri  beni  del  demanio  marittimo  non  in  regime  di
concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo,  con
ordinanza  del  capo  del   circondario   marittimo   competente   e'
disciplinata la riserva per gli accosti alle  unita'  da  diporto  in
transito o che approdano per rifugio. Con la medesima  ordinanza,  al
fine di garantire la sicurezza portuale  e  della  navigazione,  sono
altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi alle  isole
minori da parte dei passeggeri delle  unita'  da  diporto  adibite  a
noleggio e trasporto passeggeri.
  11.  Il  capo  del  circondario  marittimo,  con  riferimento  alla
compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica  da  diporto  di
cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con
la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.
  12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle  riserve  od
oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano  bacini
normalmente   fruiti   dall'utenza   turistica    mediante    piccole
imbarcazioni, l'autorita'  o  l'ente  competente,  con  proprio  atto
determina le modalita'  attuative  e  operative  degli  accosti  alle
unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per
rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla  comoda
fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le tariffe relative
all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio  sono  rese
pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.
  13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni  del  presente
articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice
della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

                           Art. 49-decies.

                    Campi di ormeggio attrezzati

  1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto  delle
norme vigenti in materia  di  demanio  marittimo,  possono  istituire
campi boa e campi di ormeggio  attrezzati,  anche  con  l'impiego  di
tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale
(zone B) o di riserva parziale (zone C)  per  le  unita'  da  diporto
autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi  del  regolamento
di  organizzazione  dell'area  marina   protetta.   I   progetti   di
installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per
territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei  campi  di  ormeggio  una
quota pari al quindici per cento  degli  ormeggi  e'  riservata  alle
unita' a vela.
  2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e
di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato l'ancoraggio al  fondale.  I
campi boa e i campi di ormeggio  sono  finalizzati  al  perseguimento
delle seguenti finalita':
    a) contenimento dei fenomeni  di  aratura  e  danneggiamento  dei
fondali derivanti dall'ancoraggio delle unita' da diporto;
    b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato  di
permessi di stazionamento nell'area marina;
    c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa
e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicita' degli stessi  e
di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
  3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e  di  ormeggio
di cui al  comma  1  definiscono  tariffe  orarie  e  giornaliere  di
stazionamento  negli  stessi,  anche  in  relazione   all'attivazione
combinata di servizi  aggiuntivi  esclusivamente  nel  settore  della
nautica da diporto, per la cui  applicazione  acquisiscono  il  nulla
osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare.
  4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono
destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione  dei
campi boa e  di  ormeggio,  a  interventi  volti  a  incrementare  la
protezione ambientale dell'area marina protetta.
  5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli  enti  gestori
sono  tenuti  all'individuazione  di  sistemi  compatibili   con   le
caratteristiche  dei  fondali,   a   basso   impatto   ambientale   e
paesaggistico, con il minimo  ingombro  sul  fondale,  opportunamente
dimensionati in relazione alla  tipologia  e  alle  dimensioni  delle
unita' per le quali viene effettuato l'ormeggio.
  6. Gli enti  gestori  possono  allestire  sistemi  tecnologicamente
avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a
terra,   al   fine   di   verificarne   costantemente   il   corretto
posizionamento e funzionamento.
  7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa
e di ormeggio sono segnalati in mare sulla  base  delle  prescrizioni
del competente Comando Zona Fari e la posizione e le  caratteristiche
degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori  all'Ufficio
circondariale  marittimo  competente  per   il   successivo   inoltro
all'Istituto idrografico della Marina militare.

                          Art. 49-undecies.

         Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

  1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di  concessione  di
cui all'articolo 28  del  codice  della  navigazione  che  presentano
caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a  secco,  con
provvedimento  dell'autorita'   competente,   e'   regolamentata   la
disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a  12
metri e di natanti da diporto,  garantendone  comunque  la  fruizione
pubblica  e  in   conformita'   con   i   pertinenti   strumenti   di
pianificazione.

                         Art. 49-duodecies.

       Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

  1.  Al  fine  di  migliorare  le  condizioni  di  sicurezza   nella
navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare,  e'  istituito  il
servizio di assistenza e traino per  le  imbarcazioni  e  natanti  da
diporto.
  2. Il servizio di cui al comma 1 e'  svolto  da  soggetti  privati,
singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori  di  cui
all'articolo  14  della  legge  28  gennaio  1994,  n.   84,   previa
sottoscrizione  di  una  polizza  assicurativa  che  copre  i  rischi
derivante dall'attivita' e comunicazione alla  Capitaneria  di  porto
competente per le attivita' di cui all'articolo 68 del  codice  della
navigazione. La  citata  comunicazione  consente  agli  operatori  di
intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto  fino  alla
lunghezza di metri 24.
  3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o  presumibile  per
l'incolumita' delle persone a  bordo,  o  vi  e'  la  presenza  o  la
possibilita' di un inquinamento, e' fatto obbligo anche all'operatore
chiamato per l'assistenza di  contattare  immediatamente  l'autorita'
marittima.
  4. Le attivita' comprese nell'ambito  del  servizio  di  assistenza
sono le seguenti:
    a) riparazioni  meccaniche,  idrauliche  ed  elettriche,  nonche'
all'attrezzatura velica;
    b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
    c) interventi di  ausilio  alla  navigazione  quali  disincaglio,
scioglimento  delle  eliche,  riavvio  dei  motori,  ricarica   delle
batterie;
    d) le altre attivita' che consentono di  risolvere  sul  posto  i
problemi  tecnici  di  varia  natura  che  impediscono   la   normale
navigazione.
  5. E' consentito il traino fino alla struttura per  la  nautica  da
diporto piu' idonea tecnicamente ad accogliere l'unita' nel  caso  di
impossibilita' di risolvere  il  problema  sul  posto,  laddove  tale
attivita'  non  comporta  alcun  pericolo  per  la  sicurezza   della
navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui  al  comma  2  di
comunicare tempestivamente, al rientro presso  la  struttura  per  la
nautica da diporto individuata, le attivita' di cui al comma 4  e  al
primo   periodo   del   presente   comma   all'autorita'    marittima
territorialmente competente.
  6. Le spese sostenute per le attivita' di  cui  al  comma  4,  sono
interamente a carico dei soggetti richiedenti.
  7. Con il  regolamento  di  attuazione  del  presente  codice  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di  svolgimento  del  servizio,  i
requisiti  tecnico-professionali  degli  operatori  che  svolgono  il
servizio  e  i  requisiti   dell'imbarcazione   utilizzata   per   il
servizio.».
                               Art. 36

Modifiche e integrazioni al titolo  IV  del  decreto  legislativo  18
                         luglio 2005, n. 171

  1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e'
sostituto dal seguente:

                             «Titolo IV

                       EDUCAZIONE MARINARESCA

                              Art. 52.

                 Giornata del mare e cultura marina

  1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni  anno  quale
"Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni  ordine  e
grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come  risorsa
di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
  2. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  3. In occasione della giornata di  cui  al  comma  1  gli  istituti
scolastici di ogni ordine  e  grado  possono  promuovere  nell'ambito
della propria autonomia e competenza, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la  conoscenza
del mare.
  4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
degli esteri e della  cooperazione  internazionale,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei  trasporti,  dello
sviluppo economico e dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano,  impartisce
le opportune direttive.
  5.  Al  fine  di  valorizzare  il  patrimonio  culturale,  storico,
letterario e artistico legato al  mare,  in  particolare  ponendo  in
rilievo il contributo del mare allo  sviluppo  sociale,  economico  e
culturale del territorio nazionale nonche' al fine di  preservare  le
tradizioni marinaresche della comunita' italiana,  anche  all'estero,
possono  essere  organizzate  manifestazioni  pubbliche,   cerimonie,
incontri,   nonche'   iniziative   finalizzate    alla    costruzione
nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni  della  cultura  e
conoscenza del mare.
  6. Nel rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e
delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' essere  inserito
nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e  grado
l'insegnamento della cultura del  mare  e  dell'educazione  marinara.
L'insegnamento e' impartito dai  docenti  delle  scuole  pubbliche  e
private  in  possesso  di  specifiche   competenze   e   da   docenti
specialistici nel caso in cui non e'  possibile  coprire  le  ore  di
insegnamento con i docenti di istituto.
  7. Gli insegnamenti di cui al comma  6  possono  essere  realizzati
tramite specifici progetti formativi con il Corpo  delle  Capitanerie
di porto, Coni, Federazione  italiana  vela,  Lega  navale  italiana,
associazioni nazionali di categoria, nonche' attraverso gli  istituti
tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
  8. Le iniziative previste dal presente  articolo  sono  organizzate
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
                               Art. 37

Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

  1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:

                              «Art. 53.

              Violazioni commesse con unita' da diporto

  1. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione  nautica  di  un'unita'  da  diporto  senza  la  prescritta
abilitazione, perche' non conseguita o revocata o non convalidata per
mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  2755  euro  a
11017 euro. La sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta
di una nave da diporto.
  2. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione  nautica  di  un'unita'  da  diporto  con   la   prescritta
abilitazione  scaduta  di  validita'  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro  a  1377  euro.
L'organo  accertatore  provvede  al  ritiro  della  patente   nautica
scaduta.
  3. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione nautica di un'unita' da diporto che non e'  in  regola  con
quanto stabilito  all'articolo  17  in  materia  di  trascrizione  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
207 euro a 1033 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa  sulle
aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unita' da  diporto
non osserva  una  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,  o  un
provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia
di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese  le
lagune, delle acque interne e  dei  porti,  ovvero  non  osserva  una
disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza  della
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 276 euro a 1377  euro.  Se  il  fatto  e'  commesso  con
l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o  ritiene
la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o  di  un
natante da diporto, per i quali per potenza del motore  installato  e
ambito di navigazione non e' richiesta la patente  nautica,  senza  i
prescritti requisiti di eta' di  cui  all'articolo  39  del  presente
codice e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma da 65 euro a 665 euro.
  6. Chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto supera  i  limiti
di velocita'  previsti  per  la  navigazione  negli  specchi  d'acqua
portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi
destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni
alla fonda e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una  somma  da  414  euro  a  2066  euro.   Per   la   determinazione
dell'osservanza   dei   limiti   di   velocita'    sono    utilizzate
apparecchiature debitamente omologate, le  cui  caratteristiche  sono
stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.
  7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4,  5
e  6  non  osserva  una  disposizione  del  presente  codice  o   del
regolamento di attuazione dello stesso  o  un  provvedimento  emanato
dall'autorita' competente in base al  presente  codice,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro  a
665 euro.
  8. In caso di violazione di disposizioni in materia di  navigazione
che  prevedono  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  l'utilizzatore
dell'unita' da diporto  in  locazione  finanziaria  e'  obbligato  in
solido con l'autore delle violazioni  al  pagamento  della  somma  da
questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro  la
sua volonta'.
  9. La patente nautica e' sospesa, da uno a tre mesi, per:
    a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
    b) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto si  mantiene  a
una distanza inferiore ai cento metri dal segnale  di  posizionamento
del subacqueo;
    c) chiunque nell'utilizzo di un'unita'  da  diporto  come  unita'
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o  ricreativo  non
ha a bordo  i  previsti  mezzi  di  salvataggio  o  le  dotazioni  di
sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
  10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono  reiterate
nei due anni  dal  compimento  della  prima  violazione,  la  patente
nautica e' revocata.».
                               Art. 38

                   Conduzione di unita' da diporto
                     sotto l'influenza di alcool

  1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente:

                            «Art. 53-bis.

                   Conduzione di unita' da diporto
                    sotto l'influenza dell'alcool

  1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la  condotta  ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza  in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
  2. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione nautica di un'unita' da diporto in  stato  di  ebbrezza  e'
punito, ove il fatto non costituisca reato:
    a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
2755 euro a  11017  euro,  qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non  superiore
a 0,8 grammi  per  litro  (g/l).  All'accertamento  della  violazione
consegue in ogni caso la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
    b) con la sanzione amministrativa da  3500  euro  a  12500  euro,
qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  a  un  tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a  1,5  grammi  per  litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue  in  ogni  caso  la
sanzione amministrativa accessoria della  sospensione  della  patente
nautica da sei mesi a un anno;
    c) con la sanzione amministrativa da  5000  euro  a  15000  euro,
qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  a  un  tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro  (g/l).  All'accertamento
della violazione consegue in ogni  caso  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
La patente nautica e' sempre revocata, in caso  di  reiterazione  nel
biennio.
  3. Le sanzioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  sono
raddoppiate  ed  e'  disposto  il  sequestro,  salvo   che   l'unita'
appartenga a persona estranea  all'illecito,  nel  caso  in  cui  chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica
di un'unita' da diporto in stato  di  ebbrezza  provoca  un  sinistro
marittimo. Le  sanzioni  sono  raddoppiate  nel  caso  di  comando  o
condotta di una nave da diporto. Per  chiunque  provoca  un  sinistro
marittimo la patente nautica e' sempre revocata nel caso  in  cui  e'
stato accertato  un  valore  corrispondente  a  un  tasso  alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
  4. Salvo che sia disposto  il  sequestro  ai  sensi  del  comma  3,
l'unita', qualora non possa essere condotta da altra persona  idonea,
puo' essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato  o
fino alla piu' vicina struttura dedicata per la nautica da diporto  e
lasciata in consegna al proprietario o al  gestore  di  essa  con  le
normali garanzie per la custodia. Le spese  per  il  recupero  ed  il
traino sono interamente a carico del trasgressore.
  5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2  sono  aumentate
da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo  le  ore
22 e prima delle ore 7.
  6. Al fine di acquisire elementi utili per  motivare  l'obbligo  di
sottoposizione agli accertamenti  di  cui  al  comma  7,  gli  organi
accertatori,  secondo  le  direttive  fornite  dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  dal  Ministro  della  salute,  nel
rispetto  della  riservatezza  personale  e  senza  pregiudizio   per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita'  da
diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi  o  a  prove,  anche
attraverso apparecchi portatili.
  7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato
esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando  si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unita'  da
diporto si trovi  in  stato  di  alterazione  psico-fisica  derivante
dall'influenza   dell'alcool,   gli   organi    accertatori,    anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio  o  comando,  hanno  la
facolta' di  effettuare  l'accertamento  con  strumenti  e  procedure
determinati con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e
della salute, sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica.
  8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento  di  cui  al
comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti
accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano  il  conduttore  presso  le  strutture  sanitarie  delle
amministrazioni o presso le strutture sanitarie  pubbliche  o  presso
quelle  accreditate  o  comunque  a   tali   fini   equiparate,   per
l'accertamento del tasso  alcolemico.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano in caso  di  sinistri  marittimi,  compatibilmente  con  le
attivita' di accertamento e di soccorso. In tal  caso,  le  strutture
sanitarie, su richiesta degli organi  accertatori,  effettuano  anche
gli accertamenti sul conduttore di unita'  da  diporto  coinvolto  in
sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonche' rilasciano
agli organi accertatori la relativa  certificazione,  assicurando  il
rispetto  della  riservatezza  dei  dati   in   base   alle   vigenti
disposizioni di legge.  Copia  della  certificazione  e  del  referto
sanitario  in  caso  di  cure  mediche  deve  essere  tempestivamente
trasmessa, a cura  dell'organo  accertatore  che  ha  proceduto  agli
accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato  la  patente
nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
  9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato  esito
positivo, gli organi accertatori possono  disporre  il  ritiro  della
patente nautica per un periodo  non  superiore  a  dieci  giorni.  La
patente nautica puo' essere ritirata anche nel caso  in  cui  l'esito
degli  accertamenti  di  cui  al  comma  8  non   e'   immediatamente
disponibile.  La  patente  nautica  ritirata  e'  depositata   presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
  10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi  7  o  8  risulta  un
valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore  a  0,5  grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  11. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unita'
da diporto e' punito con la sanzione di cui al comma 2,  lettera  c),
primo periodo.
  12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera  c),
consegue in ogni caso il sequestro dell'unita', salvo che  la  stessa
appartenga a persona  estranea  alla  violazione.  Con  provvedimento
dell'autorita'  competente  che  ha  disposto  la  sospensione  della
patente nautica e' ordinato che il conduttore dell'unita' da  diporto
si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.
  13. Con il provvedimento con il quale e'  disposta  la  sospensione
della patente nautica, al fine  di  verificare  il  mantenimento  dei
requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha  rilasciato  la
patente nautica ordina che il conduttore dell'unita'  da  diporto  si
sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende  sanitarie
locali territorialmente competenti, cui sono attribuite  funzioni  in
materia medico-legale, che deve  avvenire  nel  termine  di  sessanta
giorni.».
                               Art. 39

Conduzione di unita' da  diporto  sotto  l'influenza  di  alcool  per
  soggetti di  eta'  inferiore  a  ventuno  anni  e  per  coloro  che
  conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali

  1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, e' inserito il seguente:

                            «Art. 53-ter.

Conduzione di unita' da diporto  sotto  l'influenza  dell'alcool  per
  soggetti di  eta'  inferiore  a  ventuno  anni  e  per  coloro  che
  conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali

  1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la  condotta  ovvero
la direzione nautica  di  un'unita'  da  diporto  dopo  aver  assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
    a) i soggetti di eta' inferiore ad anni ventuno;
    b) coloro che utilizzano l'unita' da diporto a  fini  commerciali
di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando
o la condotta ovvero la direzione nautica  di  un'unita'  da  diporto
dopo aver assunto bevande alcoliche e  sotto  l'influenza  di  queste
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 500 euro a 2000  euro,  qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente a un tasso alcolemico  superiore  a  0  (zero)  e  non
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di
cui al comma 1,  nelle  condizioni  di  cui  al  periodo  precedente,
provocano un sinistro marittimo,  le  sanzioni  di  cui  al  medesimo
periodo sono raddoppiate ed  e'  disposto  il  sequestro,  salvo  che
l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
  3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono  negli  illeciti
di cui all'articolo 53-bis, comma 2,  lettera  a),  le  sanzioni  ivi
previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti  di
cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c),  le  sanzioni  ivi
previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
  4. La  patente  nautica  e'  sempre  revocata,  qualora  sia  stato
accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore  a
1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b)  del
comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di
cui alla lettera a) del medesimo comma.
  5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  53-bis,  commi
6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi  6,  7  o  8  dell'articolo
53-bis,  il  conduttore  dell'unita'  da  diporto  e'  soggetto  alle
sanzioni previste dal comma 2, lettera  c),  del  medesimo  articolo,
aumentate da un terzo alla meta'. All'accertamento  della  violazione
consegue in ogni caso la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente nautica da  uno  a  due  anni.  La  patente
nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».
                               Art. 40

Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione  psico-fisica
            per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

  1. Dopo l'articolo 53-ter del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, e' inserito il seguente:

                          «Art. 53-quater.

Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione  psico-fisica
  per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

  1. Chiunque assume o ritiene il comando o  la  condotta  ovvero  la
direzione nautica di un'unita' da diporto  in  stato  di  alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope  e'
punito,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato,  con  la   sanzione
amministrativa da 2755 euro  a  11017  euro.  All'accertamento  della
violazione  consegue  in  ogni  caso   la   sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
Per i soggetti di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  dell'articolo
53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma sono aumentate  da  un  terzo  alla  meta'.  Le  sanzioni  sono
raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La
patente nautica e' sempre revocata quando la violazione  e'  commessa
da uno dei conduttori di cui alla  lettera  b)  del  citato  comma  1
dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
  2. Se il conduttore di unita' da diporto in  stato  di  alterazione
psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le  sanzioni  di  cui  al
comma 1 sono raddoppiate ed e'  disposto  il  sequestro  dell'unita',
salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
  3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2  sono  aumentate
da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo  le  ore
22 e prima delle ore 7.
  4. Al fine di acquisire elementi utili per  motivare  l'obbligo  di
sottoposizione agli accertamenti  di  cui  al  comma  6,  gli  organi
accertatori,  secondo  le  direttive  fornite  dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro  della  salute,  previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto  della  riservatezza
personale  e  senza  pregiudizio  per  l'integrita'  fisica,  possono
sottoporre i conduttori  delle  unita'  da  diporto  ad  accertamenti
qualitativi non invasivi  o  a  prove,  anche  attraverso  apparecchi
portatili.
  5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato
esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo  di
ritenere che il conduttore dell'unita'  da  diporto  si  trovi  sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope,
il conduttore, nel rispetto  della  riservatezza  personale  e  senza
pregiudizio  per  l'integrita'  fisica,  puo'  essere  sottoposto  ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  su
campioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personale
sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto  dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della
giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di  sanita',
da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalita', senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
effettuazione degli accertamenti di cui al periodo  precedente  e  le
caratteristiche  degli  strumenti  da  impiegare  negli  accertamenti
medesimi. Ove necessario a garantire la  neutralita'  finanziaria  di
cui al precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli
accertamenti di cui al presente comma siano effettuati,  anziche'  su
campioni di mucosa del cavo orale, su campioni  di  fluido  del  cavo
orale.
  6. Nei casi  previsti  dal  comma  5,  qualora  non  sia  possibile
effettuare il prelievo a  cura  del  personale  sanitario  ausiliario
delle  amministrazioni  ovvero  qualora  il  conduttore  rifiuti   di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti  salvi  gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano  il  conduttore
presso le strutture  sanitarie  delle  amministrazioni  o  presso  le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o  comunque
a tali fini equiparate,  per  il  prelievo  di  campioni  di  liquidi
biologici  ai  fini  dell'effettuazione  degli  esami  necessari   ad
accertare la presenza  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope.  Le
medesime disposizioni si applicano in  caso  di  sinistri  marittimi,
compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso.
  7. Le strutture sanitarie di cui al comma  6,  su  richiesta  degli
organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul  conduttore
di unita' da diporto coinvolto in  sinistri  marittimi  e  sottoposto
alle cure mediche, ai fini indicati  al  comma  6.  Gli  accertamenti
possono riguardare anche il  tasso  alcolemico  cosi'  come  previsto
negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
  8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli  organi
accertatori la relativa certificazione, estesa  alla  prognosi  delle
lesioni accertate, assicurando il  rispetto  della  riservatezza  dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge.  Copia  del  referto
sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo
accertatore  che  ha  proceduto  agli   accertamenti,   all'autorita'
competente che ha rilasciato la patente  nautica  per  gli  eventuali
provvedimenti di competenza.
  9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6,  7  non
sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al  comma  4
abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere
che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica  dopo
l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  gli  organi
accertatori possono disporre il ritiro  della  patente  nautica  fino
all'esito  degli  accertamenti  e,  comunque,  per  un  periodo   non
superiore a dieci giorni.  La  patente  nautica  e'  ritirata  ed  e'
depositata presso l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'organo
accertatore.
  10. L'autorita' competente che ha rilasciato  la  patente  nautica,
sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5,
ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma  6,
al fine di verificare il  mantenimento  dei  requisiti  psico-fisici,
ordina che il conduttore  dell'unita'  da  diporto  si  sottoponga  a
visita medica  presso  gli  uffici  delle  aziende  sanitarie  locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in  materia
medico-legale, che deve avvenire nel  termine  di  novanta  giorni  e
dispone la sospensione in via cautelare della  patente  nautica  fino
all'esito della visita medica.
  11. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unita'
da diporto e' soggetto alla  sanzione  di  cui  all'articolo  53-bis,
comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale e' disposta la
sospensione  della  patente  nautica,  al  fine  di   verificare   il
mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita'  competente  che
ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita'
da diporto si sottoponga a visita  medica  presso  gli  uffici  delle
aziende  sanitarie  locali  territorialmente  competenti,  cui   sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve  avvenire  nel
termine di sessanta giorni.».
                               Art. 41

              Sospensione della licenza di navigazione
               e ritiro della dichiarazione di potenza

  1. Dopo l'articolo 53-quater  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171, e' inserito il seguente:

                         «Art. 53-quinquies.

              Sospensione della licenza di navigazione
               e ritiro della dichiarazione di potenza

  1. La  sanzione  accessoria  della  sospensione  della  licenza  di
navigazione da quindici a sessanta giorni,  qualora  il  trasgressore
sia il proprietario o  l'armatore  o  l'utilizzatore  dell'unita'  da
diporto in locazione finanziaria, si applica:
    a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
    b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
    c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
    d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
    e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
    f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9,
sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
  2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e'  riportato  sulla
licenza di navigazione.
  3. Se le violazioni di  cui  al  comma  1  sono  commesse  mediante
utilizzo di un  natante  da  diporto,  si  procede  al  ritiro  della
dichiarazione  di  potenza  o  del  documento  equivalente  da  parte
dell'organo accertatore  per  un  periodo  di  tempo  da  quindici  a
sessanta giorni.
  4. In caso di navigazione con  licenza  di  navigazione  sospesa  o
senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente  in  quanto
ritirati,  e'  disposto   il   sequestro   cautelare   amministrativo
dell'unita' da  diporto,  di  cui  all'articolo  13  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.».
                               Art. 42

Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. L'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:

                              «Art. 54.

  Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

  1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla  navigazione  temporanea
per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31,  comma  1,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
2755 euro a 11017 euro.».
                               Art. 43

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:

                              «Art. 55.

            Esercizio abusivo delle attivita' commerciali
                        con unita' da diporto

  1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2,  comma  1,
del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di  cui  al
comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da  diporto  per
attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da
diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di  cui
agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775  euro
a 11017 euro.
  2. Alla stessa  sanzione  e'  soggetto  chiunque  non  presenta  la
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.
  3. Nel caso di impiego di unita' da diporto  per  le  attivita'  di
trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1,  la  patente
nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata
nel biennio, la patente nautica e' revocata.».
                               Art. 44

                    Sanzioni per danno ambientale

  1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente:

                            «Art. 55-bis.

                    Sanzioni per danno ambientale

  1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter,  53-quater,
54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in  cui  dalle
violazioni ivi  previste  e'  derivato  danno  o  pericolo  di  danno
all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
  2. In caso di danno o pericolo  di  danno  all'ambiente  e'  sempre
disposta la revoca della patente nautica, e,  nei  casi  di  maggiore
gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto.».
                               Art. 45

Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
                               n. 171

  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai
commi 1 e  2,  irrogando  le  sanzioni  previste  dalle  disposizioni
vigenti.».
                               Art. 46

       Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

  1. Dopo l'articolo 57-bis del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, e' inserito il seguente:

                            «Art. 57-ter.

       Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

  1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a  una
determinata   violazione   consegue   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria, si applicano le  disposizioni  generali  contenute  nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, e' ammesso il  pagamento  di  una
somma in misura ridotta pari  alla  terza  parte  del  massimo  della
sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole  e
qualora sia stabilito il minimo  della  sanzione  edittale,  pari  al
doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento,  entro
il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi
e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
  3. La somma di cui al comma 2 e' ridotta del 30  per  cento  se  il
pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o
dalla notificazione.  Nel  verbale  contestato  o  notificato  devono
essere indicate le modalita' di pagamento con il richiamo delle norme
sui versamenti.
  4. La riduzione di cui al comma 3 non si  applica  alle  violazioni
del presente codice per cui e' previsto il sequestro  dell'unita'  da
diporto o la sanzione amministrativa accessoria della  sospensione  o
della revoca della patente nautica, nonche' quando il trasgressore si
e' rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi
altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve  avere  a
bordo.».
                               Art. 47

Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al
comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di  richiesta  di  estratto
dai registri o copie di documenti.».
                               Art. 48

Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:

                              «Art. 59.

Arrivi e partenze delle  unita'  da  diporto  e  delle  navi  di  cui
          all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

  1. Le unita' da diporto di qualsiasi bandiera, se  non  adibite  ad
attivita' commerciale,  sono  esenti  dall'obbligo  di  presentazione
della nota di  informazioni  all'autorita'  marittima  all'arrivo  in
porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal  porto
stesso.
  2. Alle unita' da diporto  battenti  bandiera  dell'Unione  europea
adibite ad attivita' commerciale e alle navi di  cui  all'articolo  3
della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano  le  disposizioni  di
cui al comma 1.
  3. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti
all'Unione europea adibite ad attivita'  commerciale  sono  tenute  a
espletare le formalita' di arrivo presso  l'autorita'  marittima  del
primo porto di approdo nazionale con rilascio  delle  spedizioni  per
mare aventi validita' di un anno, nonche' a espletare  le  formalita'
di partenza quando lasciano l'ultimo  porto  nazionale  con  rilascio
delle spedizioni per l'estero. Le formalita' possono essere espletate
per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo,
il quale inoltra alla competente autorita' la  lista  dei  componenti
l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.».
                               Art. 49

Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le  seguenti:  «o
l'integrita' ambientale».
                               Art. 50

Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  le
prestazioni e i servizi, diversi da  quelli  previsti  dal  comma  1,
erogati attraverso il Sistema telematico centrale  della  nautica  da
diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti
previsti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
    b) al comma 2, dopo  le  parole:  «previsti  dal  comma  1»  sono
inserite le seguenti: «e 1-bis»;
    c) al comma 3 le parole:  «al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1-bis e 2»;
    d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli introiti
derivanti dai diritti previsti  dal  comma  1-bis  affluiscono  a  un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere  interamente  riassegnati,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  specifico  capitolo  di
spesa del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  il
funzionamento  del  Sistema  telematico  centrale  della  nautica  da
diporto (SISTE).».
                               Art. 51

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171

  1. All'articolo 65, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a) le  parole:  «nei  registri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale  delle  unita'  da
diporto (ATCN)»;
    b) la lettera b) e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  procedure
relative alla cancellazione delle  unita'  da  diporto  dall'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
    c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)  procedimento
per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle  unita'  da  diporto
attraverso il Sistema telematico centrale della  nautica  da  diporto
(SISTE);»;
    d) la lettera h) e' abrogata;
    e)  alla  lettera  l)   le   parole:   «procedura   di   rilascio
dell'autorizzazione alla» sono soppresse;
    f) la lettera m) e' sostituita  dalla  seguente:  «m)  disciplina
relativa  ai  procedimenti  amministrativi  gestiti   attraverso   lo
Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento
di attuazione.».
                               Art. 52

Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 18  luglio  2005,
                               n. 171

  1. All'allegato VIII, al  punto  9),  del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, le parole: «all'articolo 6, paragrafo 4, lettere
b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  5,  comma  4,
lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
                               Art. 53

Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
                                 171

  1. All'allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo  18  luglio
2005, n. 171, le parole: «nei registri di imbarcazioni e  navi»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico  centrale  delle
unita' da diporto (ATCN)».
                               Art. 54

     Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

  1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
2-bis, e' inserito  il  seguente:  «2-ter.  Il  piano  regolatore  di
sistema  portuale  o  il  piano  regolatore  portuale  individua   le
strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis  da  destinarsi  al
ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino  a  12  metri  e  di
natanti da diporto».
                               Art. 55

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
                       2 dicembre 1997, n. 509

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del  Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo  le  parole:  «varo  e
rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,».
                               Art. 56

        Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53

  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera  f)  e'  sostituita  dalla
seguente: «f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno  luogo
quando una nave  e'  direttamente  e  immediatamente  interessata  da
attivita' che comportano il movimento di persone  o  di  merci  o  la
fornitura di servizi  portuali  verso  la  nave  o  dalla  nave,  con
esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla  legge
28 gennaio 1994, n. 84;»;
    b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi»
sono inserite le seguenti: «e alle unita'  da  diporto  utilizzate  a
fini commerciali».
                               Art. 57

             Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n.  172,  le
parole:  «e  comunque  di  stazza  lorda  non  superiore  alle   1000
tonnellate» sono soppresse.
                               Art. 58

       Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5

  1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:

                            «Art. 19-bis.

              Compartimenti motori e motori alimentati
                    con combustibili alternativi

  1. La normativa tecnica regolante  i  sistemi  di  alimentazione  e
relativi  motori  di  propulsione  alimentati  con  gas  di  petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e' conforme
alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o,
in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento,
individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui  al  comma
4.
  2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6  e  8  del
presente decreto sono responsabili della conformita' del  sistema  di
alimentazione alternativo. Le  imprese  che  costruiscono  unita'  da
diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di  propulsione  di
cui al  comma  1  o  che  provvedono  alla  loro  installazione  sono
responsabili della loro sistemazione a bordo.
  3. I certificati e le  dichiarazioni  previste  per  le  operazioni
periodiche di ispezione,  sostituzione  e  controllo  previsti  dalla
regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.
  4.  Con  uno  o  piu'  decreti  da  adottare  in   relazione   alle
specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:
      a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica  elaborata
nel rispetto della normativa internazionale;
      b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche
di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
      c) i requisiti che deve possedere  l'impresa  installatrice  di
cui al comma 2;
      d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema
di qualita' approvato da un organismo  notificato  e  autorizzato  ai
fini della valutazione della  conformita'  dei  sistemi  di  qualita'
aziendali;
      e) le modalita' con cui  l'organismo  notificato  di  cui  alla
lettera d)  effettua  i  controlli  sul  sistema  di  gestione  della
qualita' dell'impresa installatrice;
      f) procedure  per  l'immissione  in  commercio  dei  motori  di
propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme  di  sicurezza
in materia;
      g) procedure per la conversione alle alimentazioni con  gas  di
petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a
doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di
propulsione gia' immessi sul mercato;
      h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti  di  cui
al comma 1,  nonche'  l'istituzione  di  una  apposita  dichiarazione
rilasciata dal personale preposto a tali controlli;
      i) le  procedure  per  l'istituzione  presso  l'amministrazione
competente di un elenco delle imprese installatrici;
      l)  l'obbligo  per  le  imprese  installatrici   di   informare
l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di  cui  alla
lettera c).»;
    b)  all'articolo  20,  comma  1,  le  parole:  «d)  ed  e)»  sono
sostituite dalle seguenti: «e) ed f)»;
    c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
    d) all'articolo 39,  comma  3,  le  parole:  «,  qualora  abbiano
sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente
decreto rappresenti un rischio per la salute  o  la  sicurezza  delle
persone, per le cose o per l'ambiente,» sono soppresse;
    e) all'allegato II, il punto 1) e' sostituito dal  seguente:  «1)
Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele  di  gas
infiammabili  negli  spazi  destinati   ai   motori   entrobordo   ed
entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».
                               Art. 59

                 Disposizioni attuative e abrogative

  1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione   internazionale,   della   giustizia,   della   difesa,
dell'economia   e   delle   finanze,   dello   sviluppo    economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro  e
delle    politiche    sociali,    il    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo, della salute, per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali,  modifica  la  disciplina  prevista  dal  regolamento   di
attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di
disciplinare secondo  criteri  di  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi, le materie di seguito indicate:
    a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione
delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate  a  fini
commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione
provvisoria;
    b) definizione delle modalita' di presentazione  dell'istanza  di
perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto;
    c)  individuazione   delle   procedure   di   trasferimento,   di
cancellazione dai registri, anche per passaggio  alla  categoria  dei
natanti, di dismissione  di  bandiera  per  trasferimento  o  vendita
all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi  del  contratto  di
leasing e  individuazione  delle  procedure  per  l'iscrizione  delle
imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per
l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN);
    d)  definizione  delle  modalita'   del   processo   verbale   di
dichiarazione e revoca di armatore;
    e) disciplina delle scuole nautiche e dei  centri  di  istruzione
per  la  nautica  nonche'   delle   relative   figure   professionali
dell'istruttore e  dell'insegnante  validi  per  l'intero  territorio
nazionale;
    f) definizione delle procedure  e  delle  modalita'  relative  al
rilascio,  rinnovo  e  convalida  del  certificato  di  idoneita'  al
noleggio;
    g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare  e
nelle   acque   interne   e   delle   unita'   utilizzate   a    fini
commerciali-commercial yacht;
    h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano  nelle  acque  marittime  e
interne, le  condizioni  per  il  rilascio  delle  certificazioni  di
sicurezza   e   l'individuazione   dei   mezzi   di   salvataggio   e
l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni  ai  fini  della
sicurezza della navigazione, nonche' le dotazioni di sicurezza minime
che devono essere tenute a bordo in  relazione  ai  diversi  tipi  di
navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in  solitario,
ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti  adeguati  all'innovazione
tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze  di  esercizio
degli apparati stessi, gia' rilasciati  ai  sensi  dell'articolo  29,
comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
    i)  disciplina  relativa  ai  requisiti   psicofisici,   per   il
conseguimento e il rinnovo delle  patenti  nautiche  A,  B,  C  e  D,
nonche' i requisiti psico-fisici per il rilascio e il  rinnovo  delle
patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita'  motoria  e
sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate  a
svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei
centri di istruzione nautica;
    l)   definizione   dell'organizzazione   e   del    funzionamento
dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa
per il perseguimento delle finalita' istituzionali e le modalita' e i
tempi per la trasmissione dei dati  da  parte  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n.  171,  nonche'  le  misure  di  sicurezza  informatica  ai   sensi
dell'articolo 31  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali;
    m) individuazione dei criteri per  l'indicazione  dei  limiti  di
navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati  per  aree
geografiche,  stabiliti  dai  capi  di  compartimento  marittimo  con
ordinanza di polizia marittima;
    n)  regime  amministrativo  dei  documenti  di  navigazione,   in
particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter,  del
decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  per  le  navi  di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
    o) disciplina della segnalazione certificata di inizio  attivita'
relativa alle scuole nautiche;
    p)  disciplina  del  deposito  della  licenza  di  navigazione  o
dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale, in
relazione alle previsioni del regolamento (CE)  9  ottobre  2013,  n.
952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, per quanto applicabile;
    q) applicazione della normativa  sul  controllo  dello  Stato  di
approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali battenti
bandiera diversa da quella italiana;
    r)  definizione   delle   procedure   e   delle   modalita'   per
l'accertamento del tasso alcolemico;
    s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per
il comando dei natanti  da  diporto  che  il  locatore  e'  tenuto  a
rilasciare per iscritto al conduttore dell'unita' da diporto che  non
sia in possesso di patente nautica;
    t) definizione dei criteri per l'individuazione  della  normativa
tecnica europea e internazionale di  riferimento  per  l'elaborazione
della regola  tecnica  in  materia  di  sistemi  di  alimentazione  e
relativi  motori  di  propulsione  alimentati  con  gas  di  petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato;
    u) modalita' e criteri di iscrizione delle  navi  che  effettuano
noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui  all'articolo
3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale  di
cui all'articolo 1  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
    v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di  assistenza
e traino e relativi requisiti tecnico-professionali  degli  operatori
nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;
    z) individuazione delle modalita' di conseguimento della  patente
nautica senza esami;
    aa) adozione del  Passenger  Yacht  Code  italiano,  al  fine  di
razionalizzare  i  requisiti  e  gli  standard  che   devono   essere
soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici ma
non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e  che  non
trasportano  cargo  rispetto  alle  convenzioni  internazionali.   Il
Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare,  nel  rispetto  dei
seguenti criteri:
      1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle
convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol
73/78, Colreg 1972, Mlc 2006,  Ballast  Water  Management  Convention
2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling
Systems on Ships, International Convention  on  Civil  Liability  for
Bunker Oil Pollution Damage 2001;
      2) i principi generali delle convenzioni, di cui al  precedente
punto   1),   assicurando   equivalenze   ed    esenzioni,    laddove
l'applicazione delle previsioni  delle  convenzioni  alle  unita'  da
diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile;
    bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare  negli
accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'.
  2. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
    a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma  2,  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo  27
del presente decreto;
    b) il decreto  di  cui  all'articolo  49-quater,  comma  13,  del
decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,   come   introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto;
    c) il decreto  di  cui  all'articolo  49-sexies,  comma  10,  del
decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,   come   introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto.
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono emanati:
    a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma  4,  del  decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto  dall'articolo  58
del presente decreto;
    b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma  7,  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo  38
del presente decreto.
  4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi
1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le  disposizioni
vigenti.
  5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al  comma
1 del  presente  articolo  e'  abrogato  l'articolo  65  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
  6. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono apportate le  occorrenti  modificazioni  al  regolamento
previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge  1  aprile  1981,  n.
121.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo
65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
    a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
    b) articolo 42;
    c) articolo 43, commi 1 e 2;
    d) articolo 44.
                               Art. 60

                            Monitoraggio

  1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
cura con cadenza biennale,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  il
monitoraggio  del  presente  decreto,  tenendo  conto  dei   seguenti
indicatori:
    a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;
    b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;
    c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
    d) immatricolazioni di nuove unita' da diporto;
    e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
    f)  ordinanze-ingiunzione  relative  al  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171;
    g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale  del  settore
del diporto nautico.
  2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1,  gli
uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione,
tramite il Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.
                               Art. 61

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Fino alla piena  attuazione  della  disciplina  applicativa  del
Sistema telematico  centrale  della  nautica  da  diporto,  istituito
dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma  1-bis,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
    a) le disposizioni  del  presente  codice,  riferite  al  Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo  Sportello
telematico del diportista (STED),  all'Archivio  telematico  centrale
delle  unita'  da  diporto  (ATCN)  e  all'Ufficio  di  conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON)  devono  intendersi  riferite
agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della
predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica  da
diporto;
    b)  la  ricevuta  dell'avvenuta   presentazione   dei   documenti
necessari per la pubblicita' di cui all'articolo  17,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'  rilasciata  anche  da
uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
    c)  la  ricevuta  dell'avvenuta   presentazione   dei   documenti
necessari  per  il  rinnovo  della  licenza  di  navigazione  di  cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171,  e'  rilasciata  anche  da  uno  studio  di  consulenza  per  la
circolazione dei mezzi di trasporto.
  2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi
1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad  applicarsi
le disposizioni vigenti.
                               Art. 62

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono ai  compiti  derivanti
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 novembre 2017

                             MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri

                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Orlando, Ministro della giustizia

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze

                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico

                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare

                                  Fedeli,  Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca

                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo

                                  Lorenzin, Ministro della salute

                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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