DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
2015, n. 167. (18G00018)
(GU n.23 del 29-1-2018)
Vigente al: 13-2-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen);
Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n.
339/93;
Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale
dell'Unione (rifusione);
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice
penale;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive
modificazioni, recante approvazione del codice civile;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive
modificazioni, recante codice della navigazione;
Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni,
recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni,
recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il
20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive modificazioni,
recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, recante riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale e, in
particolare, l'articolo 3 che attribuisce al Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in
materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni,
recante interventi nel settore dei trasporti;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive modificazioni,
recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da
diporto;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e, in
particolare, l'articolo 5 che prevede l'adozione di un decreto del
Ministero della sanita' concernente i criteri tecnici generali in
base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di
idoneita' delle attivita' sportive, per la parte relativa
all'attivita' agonistica;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, recante codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa
al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante
attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n.
378, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento
concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione,
correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle
informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981,
n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, e successive modificazioni, recante regolamento per
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 509, e successive modificazioni, concernente regolamento recante
disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio
marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014,
n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e
occupazione nel turismo costiero e marittimo;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, recante
regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1982, e
successive modificazioni, recante norme per la tutela sanitaria
dell'attivita' sportiva agonistica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 maggio 2005, n. 121, e successive modificazioni, recante
regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre
2011, e successive modificazioni, recante modalita' di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti
l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo
1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 febbraio 2013, recante definizione delle modalita' di
comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento
dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88
del 15 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 febbraio 2016, recante determinazione dei diritti da corrispondere
per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 99 del 29 aprile 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli
iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183
del 6 agosto 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unita'
addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla
acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto
proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107
del 10 maggio 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti
e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da
diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 190 del 16 agosto 2017;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta
del 26 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 ottobre 2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 novembre 2017;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, della salute e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del
presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata,
per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le
unita' di cui all'articolo 3 del presente codice, nonche' alle navi
di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni del presente codice si applicano alle unita' di cui
all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,
n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Unita' da diporto
utilizzata a fini commerciali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita'
di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla
nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino
delle unita' di cui all'articolo 3.»;
c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di
natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le
modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente
codice.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le
seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all'autorita'
marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in
cui l'unita' abitualmente staziona» sono sostituite dalle seguenti:
«allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole:
«timbrata e vistata dalla predetta autorita'» sono sostituite dalle
seguenti: «validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle
unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico
del diportista (STED)».
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3.
Definizioni
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono
denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione
da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si
intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice,
nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.
172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross
tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di
seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600
TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo
la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT
ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con
scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo
la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle
moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di
propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di
propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone
sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo
interno.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla progettazione,
costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui
all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi e le
imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN).»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le
seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da
diporto o»;
d) al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dell'articolo
10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14
giugno 2011, n. 104»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo'
richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED)
l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a
seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del
codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della
denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la
licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in
caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica
amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da
diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la
perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione
finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso
dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico
del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente
codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione
dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da
diporto.».
Art. 6
Iscrizioni di navi da diporto
1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis.
Iscrizione di navi da diporto
1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche
provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista
(STED) il titolo di proprieta' e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti
indicati al comma 1, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del
registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di
cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di
stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita'
non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal
registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente
estera, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal
registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce
il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di
provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro
o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita' del
proprietario e i dati identificativi dell'unita', non e' necessario
presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di
presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria
di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro
delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da
diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico
del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del
presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle
imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli
estremi dell'impresa individuale o della societa' esercente le
attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa'
estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta
la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata
a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e'
riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o per
l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la
destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a
fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali
in nave da diporto.
Art. 15-ter.
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita'
turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
possono essere iscritte nel registro internazionale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento
di attuazione del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita
la nave alla navigazione marittima internazionale;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
c) il libro unico di bordo.
4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), e'
disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.
5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di
sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalita' di
cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di
equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del
medesimo codice.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sul registro di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN)»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione
finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto
in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di
cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,
richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di
navigazione.
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da
diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione
finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma
1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui
all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,
richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di
navigazione.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le
seguenti: «o, se l'interessato e' residente all'estero, entro
centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di
iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista
(STED)»;
c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'
che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti:
«all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)
che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista
(STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da
diporto (UCON)»;
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Non si
applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca
di armatore.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I cittadini
italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle
unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in
Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in
Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna
possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita'
iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere
regolarmente domiciliato in Italia.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione di
imbarcazioni da diporto»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ottenere
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da
diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del
proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata,
presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di
proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai sensi
dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da
uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo
decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori
installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura
CE la predetta documentazione tecnica e' sostituita da
un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104.»;
c) al comma 2, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora il
proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per
conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei
registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
altro Stato individuato con modalita' stabilite dal regolamento di
attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), in luogo del
titolo di proprieta', e' sufficiente presentare il certificato di
cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un
attestato dell'autorita' competente, con validita' massima di sei
mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal
certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono
sempre risultare le generalita' del proprietario e gli elementi di
individuazione dell'unita'.»;
e) al comma 4, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
f) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per
l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria
presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi
da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel
registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale
risultano l'indicazione delle imprese individuali o societa'
esercenti le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di
impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di
appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo
2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di
imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial
yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di
navigazione. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o
dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre
la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da
diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto
utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione
provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il proprietario di
un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere, ove si
tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di
immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del
diportista (STED). Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante
l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali
adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il
codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono
provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di
propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte
dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti
gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave
fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al
comma 2.»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di
domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario
o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per
conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il
certificato di stazza, anche provvisorio.»;
d) al comma 3, le parole: «all'ufficio che li ha rilasciati» sono
sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del diportista
(STED)».
Art. 12
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cancellazione
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) il primo comma e' abrogato;
c) al comma 2, le parole: «dai registri di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN)» e all'alinea dopo le parole: «puo'
avvenire» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»;
d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o
l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) per
l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la
richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al
conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla
dismissione di bandiera da parte dello stesso.
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla
dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da diporto
entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai
fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione
di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413.
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di
cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla
demolizione si intende comunque rilasciato.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «licenza di
navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «licenza di
navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,» e le
parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi
dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata,
ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del
medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da
un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
c) ai commi 1 e 2, le parole: «dall'ufficio che detiene il
relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello
telematico del diportista (STED)».
Art. 14
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «unita' da diporto» sono sostituite
dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita'
da diporto utilizzate a fini commerciali,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizione» sono
inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanumerico generato
automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le
unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e le parole: «il
nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o la
denominazione sociale del soggetto proprietario» e le parole:
«l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse;
c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite
dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del
diportista (STED)».
Art. 15
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cambio del numero e della sigla
dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse e dopo le parole:
«dello scafo» sono inserite le seguenti: «, come definite
nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5» e dopo le parole: «dell'apparato motore», sono
inserite le seguenti: «, come definite nell'articolo 3, comma 1,
lettera g), del medesimo decreto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La ricevuta
dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo
rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED)
sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti
giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la
licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei
documenti.».
Art. 16
Dichiarazione di armatore
1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis.
Dichiarazione di armatore
1. Chi assume l'esercizio di unita' da diporto deve fare
dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle
unita' da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del
diportista (STED). Quando l'esercizio non e' assunto dal
proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo'
essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai
comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le
formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice
della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto
scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca
sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con
processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione
del presente codice.
3. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto
della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che
attribuisce l'uso dell'unita'.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione dell'unita'.
5. Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal
proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al
comma 4, deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del
proprietario;
b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e
annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e le annotazioni
sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN).
8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume
il proprietario fino a prova contraria. In caso di unita' da diporto
concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore
dell'unita' in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
9. L'armatore e' responsabile delle obbligazioni contratte, per
quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unita' da
diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni
di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti
durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio
dolo o colpa grave, l'armatore di una unita' da diporto di stazza
lorda inferiore alle 300 tonnellate puo' limitare il debito
complessivo a una somma pari al valore dell'unita' e all'ammontare
del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale
e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti
alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di
prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si
applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice
della navigazione e le relative norme attuative.».
Art. 17
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: «sigle» e' sostituita dalla
seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte
le seguenti: «dell'unita'»;
b) al comma 1, le parole: «nei registri» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto
(ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono
iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico
generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base
nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da
quattro caratteri numerici»; al secondo periodo la parola:
«iscrizione» e' sostituita con la seguente: «individuazione»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita'
gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione
gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la
lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»;
d) al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostituite dalle
seguenti: «dei numeri»;
e) al comma 3, la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «nome
che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo
ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «numero di
iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica
combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia'
stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e
che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita'
pubblica e al buon costume.»;
f) il comma 4 e' abrogato.
Art. 18
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le
seguenti: «e certificato di idoneita' al noleggio»;
b) al comma 1, le parole: «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalla
seguenti: «dal regolamento di attuazione del presente codice»;
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il
certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita'
dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali
marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il
rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.».
Art. 19
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto
1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis.
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche
direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le
modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della
navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare
duplicazioni di accertamenti a carico delle unita' da diporto, con
particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione
delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di
cui al comma 1, e' istituito un sistema di controlli di natura
preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla
regolarita' della documentazione di bordo, delle dotazioni di
sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unita' da
diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la
reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa
natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri
di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai
controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono
di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera.
4. I controlli alle unita' da diporto sono svolti anche tramite
l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui
all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121,
da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti
dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125.
Art. 20
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo
15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'articolo 10 o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole: «tavole a vela» sono
sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e
dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «canoe,
kajak»;
d) al comma 4, le parole: «allegato II» sono sostituite dalle
seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,
e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»;
e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della
patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del
natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte
secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del
presente codice.»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis.
L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali
di cui all'articolo 2, e' obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il
natante e' abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non
superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni
di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente
codice.
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di
contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a)
ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».
Art. 21
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
Art. 22
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di
bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'»
sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del
diportista (STED)»;
c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
d) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e'
subordinato ad alcun esame.»;
e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il
conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di
attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli
impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle
acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle
certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di
salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono
essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti
adeguati all'innovazione tecnologica.».
Art. 23
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN)».
Art. 24
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi» sono
sostituite dalla seguente: «unita'» e alla lettera c), le parole:
«imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'» e le
parole: «saloni nautici internazionali» sono sostituite dalle
seguenti: «fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche
all'estero.»;
b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il
capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il
capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa
ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle
seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia» e
dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai
mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento
di unita' da diporto»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto
di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque
territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla
partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis.
L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con
annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita'
commerciali di cui al comma 1.»;
e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto.»;
f) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di
esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o
motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione
provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo
di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di
quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in
grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di
navigazione.».
Art. 25
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite
le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla
lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di
cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di
vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva
di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui
all'articolo 31, comma 2, del presente codice»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 26
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e'
abrogato.
Art. 27
Titoli professionali del diporto
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis.
Titoli professionali del diporto
1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo
svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del
diporto di 2ª classe.
2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine
di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta
della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilita' dei
titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal
presente articolo.».
Art. 28
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «da diporto» sono inserite le
seguenti: «e da diporto utilizzate a fini commerciali» e dopo le
parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o
dall'armatore»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i
marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di
contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita
la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di
imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di
comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione,
all'autorita' marittima competente la composizione effettiva
dell'equipaggio di ciascuna unita'.».
Art. 29
Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di patente» sono
sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle
acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo
dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc
se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc
se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a
2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a
ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o
a 40,8 CV.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La patente nautica
si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti
e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e
imbarcazioni da diporto.»;
c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le patenti
nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche
relative alla durata della propria validita', conseguenti all'esito
degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di
rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di
Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle
caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai
limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e
alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere
prescrizioni relative alla durata della validita', anche conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in
sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche' all'utilizzo di
specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono
riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il
medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il
rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone
con disabilita' motoria e sensoriale.
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza
esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato
maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio
permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso
di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di
abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto
per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun
limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina
militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici
mesi.
6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza
esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o
ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o
prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi
nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente
puo' essere conseguita senza esami dal personale militare della
Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in
possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione del presente codice.
6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e'
esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il
possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal
regolamento di attuazione al presente codice.».
Art. 30
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere
possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e
dei relativi mutamenti, e' istituita, nel rispetto delle disposizioni
del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale,
l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le
violazioni di norme.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati
per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente
nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti
nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti
amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e
di revoca;
c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente
codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano
l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della
patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e'
stato coinvolto con addebito di responsabilita', nonche' i dati
relativi a eventuali sanzioni irrogate.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed
e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale,
forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali
marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro
elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e
il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle
patenti nautiche e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso
disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il
tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
medesima legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto e'
stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale
di cui al comma 1, nonche' l'accesso alla stessa e le modalita' e i
tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al
comma 3.».
Art. 31
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n.
990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209»;
b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge 24 dicembre
1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da
diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del
presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita'
per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
Art. 32
Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171
1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «titolare» e' sostituita dalla
seguente: «proprietario» e dopo le parole: «articolo 3, comma 1,»
sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalita' telematiche»,
sono inserite le seguenti: «e comunque finalizzate alla
semplificazione degli adempimenti»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il contratto
di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia
conforme.».
Art. 33
Figure professionali per le unita' da diporto
1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis.
Figure professionali per le unita' da diporto
Art. 49-ter.
Mediatore del diporto
1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche
attraverso attivita' di consulenza, due o piu' parti per la
conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione,
noleggio e ormeggio di unita' da diporto.
3. Il mediatore del diporto puo' svolgere esclusivamente
l'attivita' indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attivita' connesse o
strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza essere
legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di
dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano
compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni relative
all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la
propria opera, il mediatore del diporto puo' ricevere incarico dal
cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla
negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e
all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto
si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del
codice civile.
Art. 49-quater.
Attivita' del mediatore del diporto
1. L'attivita' di cui all'articolo 49-ter e' soggetta a
segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il
tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata
delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione
del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con
effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilita' previsti per i mediatori marittimi
di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato
il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla
legge 12 marzo 1968, n. 478;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui
operato essi rispondono a norma di legge;
g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che
non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere
stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), e' organizzato
annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso e' subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto
commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del
corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito ogni tre
anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
delegato 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si
rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia
professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal
presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari
disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la
sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e'
disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando
la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto
inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea
dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o
quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione
della censura;
d) inibizione perpetua dell'attivita', che impedisce in via
definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale. L'inibizione
perpetua e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono
incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale da parte
dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e' disposta per
una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal
codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore
a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei
casi previsti dal comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice
penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del
diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo
dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alle sentenze che
definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di
cui al comma 9 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal
comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere pronunciata a
carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha
gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della
categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale
durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio
abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per
estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del
registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste
dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti
interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della
giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e
nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di
cui al comma 3, lettera e), nonche' nel rispetto del principio del
contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa,
le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al
comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui e' stata
commessa la violazione.
Art. 49-quinquies.
Istruttore di vela
1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche
in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a
gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le
loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unita', in
mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela e' riservato
ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e' subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto
commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito
annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 3.
7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione
italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui
territorio sono presenti centri velici.
Art. 49-sexies.
Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione
1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di
vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita
all'esercizio della professione in tutto il territorio della
Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che
non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere
stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della
Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita
all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela,
rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o
dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di
qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale
italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European
Qualification Framework dell'Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di idoneita' psicofisica,
sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui
operato essi rispondono a norma di legge.
3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed e'
rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza
di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina
Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale
italiana. L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da parte
di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo
sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto
stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al
primo periodo del presente comma.
4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si
rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia
professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal
presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari
disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e'
stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la
sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e'
disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di
ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando
la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto
inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea
dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o
quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione
della censura;
d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento
dell'attivita' professionale. La radiazione e' inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione
dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), e' disposta per
una durata non superiore a 12 mesi.
6. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal
codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore
a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei
casi previsti dal comma 9, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del
codice penale.
7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di
vela il Capo del compartimento marittimo ha facolta' di ordinare la
sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale
dell'attivita' fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui
al comma 7 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.
9. La radiazione puo' essere pronunciata a carico dell'istruttore
di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la
propria reputazione e la dignita' della categoria ed e' obbligatoria
nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale
durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio
abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della
difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione,
la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle
regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati
personali con particolare riferimento ai principi di necessita',
pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco
nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonche',
nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali
dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate
dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata
commessa la violazione.».
Art. 34
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-ter.
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
Art. 49-septies.
Scuole nautiche
1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e
tecnica da parte delle province o delle citta' metropolitane o delle
Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la
sede principale.
3. I compiti delle province o delle citta' metropolitane o alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle
scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa' ed enti possono
presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attivita'
per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Citta'
metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il
titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale,
esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta
dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo
regolare funzionamento nei confronti dell'autorita' competente; nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di
tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve
essere preposto un responsabile didattico, in organico quale
dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di
societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o
amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6,
ad eccezione della capacita' finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni
conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi,
possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti
alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana apposite
direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le
verifiche di cui al comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma
4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni
ventuno e siano in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di
diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita' di
insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale,
maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano
del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del
Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno
conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma
5. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base della
navigazione a vela e' svolta dall'istruttore di vela di cui
all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed
essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o
alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere presentata da
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e
non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre
anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita' di formazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di
una o piu' categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7,
nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito
dal regolamento di attuazione del presente codice.
10. Le province o le citta' metropolitane o le Province autonome di
Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei
requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza
almeno triennale.
11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo da uno
a tre mesi quando:
a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti di cui
al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle
province o dalle citta' metropolitane o dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola
nautica.
12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la
capacita' finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al
comma 9;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica e' gestita senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti, e'
prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa
attivita', ordinate dalle province o dalle citta' metropolitane o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione
delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti
in caso di esercizio abusivo dell'attivita', costituisce esercizio
abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione
per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,
a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti
previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente
l'attivita' di scuola nautica e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce,
con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche
di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli
esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per il
conseguimento della patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonche' i centri di istruzione per la
nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di
ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita'
marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime
hanno la sede principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di
viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame
sono a carico dei richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite le modalita' per la segnalazione certificata di inizio
attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10.
Art. 49-octies.
Centri di istruzione per la nautica
1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la
gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche,
riconosciuti in conformita' a quanto previsto con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la
denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti
enti non e' richiesta la segnalazione certificata in materia di
inizio attivita' di cui all'articolo 49-septies, comma 4.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni
nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere
l'attivita' di formazione dei candidati agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria,
possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre
degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonche' di
una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito dal
regolamento di attuazione del presente codice.
4. L'attivita' delle articolazioni dei centri di istruzione per la
nautica e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) non si svolge regolarmente;
b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non sono piu' in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7;
c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date
dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei
trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente
competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di
istruzione.
5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la
nautica e' revocato quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale
e la capacita' finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al
comma 3;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio;
d) l'istruzione e la formazione dei canditati per il
conseguimento delle patenti nautiche e' impartita a fine di lucro o
al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali
del rappresentante legale, a quest'ultimo e' parimenti revocata
l'idoneita' tecnica. L'interessato puo' conseguire una nuova
idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di
intervenuta riabilitazione.
7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della
nautica e' gestita senza i requisiti prescritti e' prevista la
chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attivita',
ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente
competente.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche
da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di
esame per il conseguimento della patente nautica.
9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo
49-septies, comma 16.».
Art. 35
Strutture dedicate alla nautica da diporto
1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-quater.
Strutture dedicate alla nautica da diporto
Art. 49-nonies.
Disciplina del transito delle unita' da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono
permanentemente riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore,
tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per
rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da ormeggiare in
termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e
apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi
della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata
massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari
durata nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza oltre
tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della
navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in transito o che
approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore alle 4
ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco
di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione
gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici
dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti riservato al transito e' determinato nell'otto
per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno
il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti riservato al transito destinato alle unita' da
diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con
persone con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento dei
posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei
posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di preferenza una
area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza
possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il
posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua
delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo
identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una
banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri
rispetto al livello dell'acqua. In alternativa e' possibile
l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a
terra, che consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o la
persona che conduce una unita' da diporto con disabile a bordo, a
pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al
comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio,
via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con
almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non
in concessione la citata comunicazione e' fatta all'autorita'
marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilita',
quando non impegnato a tale fine, puo' essere occupato da altra
unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unita'
condotta da persona con disabilita' o con persona con disabilita' a
bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto
previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 e'
consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con persona con
disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni
metereologiche non consentono di riprendere la navigazione,
l'autorita' marittima puo' autorizzare il prolungamento dello
stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e
3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola
pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di
ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita'
partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di
concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con
ordinanza del capo del circondario marittimo competente e'
disciplinata la riserva per gli accosti alle unita' da diporto in
transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al
fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono
altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole
minori da parte dei passeggeri delle unita' da diporto adibite a
noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla
compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica da diporto di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con
la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od
oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini
normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole
imbarcazioni, l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto
determina le modalita' attuative e operative degli accosti alle
unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per
rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda
fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le tariffe relative
all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese
pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice
della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.
Art. 49-decies.
Campi di ormeggio attrezzati
1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire
campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di
tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale
(zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unita' da diporto
autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento
di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di
installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per
territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una
quota pari al quindici per cento degli ormeggi e' riservata alle
unita' a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e
di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato l'ancoraggio al fondale. I
campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento
delle seguenti finalita':
a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei
fondali derivanti dall'ancoraggio delle unita' da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di
permessi di stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa
e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicita' degli stessi e
di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio
di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di
stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione
combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della
nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla
osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono
destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei
campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la
protezione ambientale dell'area marina protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori
sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le
caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e
paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente
dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle
unita' per le quali viene effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente
avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a
terra, al fine di verificarne costantemente il corretto
posizionamento e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa
e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni
del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche
degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio
circondariale marittimo competente per il successivo inoltro
all'Istituto idrografico della Marina militare.
Art. 49-undecies.
Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti
1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di
cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano
caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con
provvedimento dell'autorita' competente, e' regolamentata la
disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12
metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione
pubblica e in conformita' con i pertinenti strumenti di
pianificazione.
Art. 49-duodecies.
Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella
navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, e' istituito il
servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da
diporto.
2. Il servizio di cui al comma 1 e' svolto da soggetti privati,
singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui
all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa
sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi
derivante dall'attivita' e comunicazione alla Capitaneria di porto
competente per le attivita' di cui all'articolo 68 del codice della
navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di
intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla
lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per
l'incolumita' delle persone a bordo, o vi e' la presenza o la
possibilita' di un inquinamento, e' fatto obbligo anche all'operatore
chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorita'
marittima.
4. Le attivita' comprese nell'ambito del servizio di assistenza
sono le seguenti:
a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonche'
all'attrezzatura velica;
b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio,
scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle
batterie;
d) le altre attivita' che consentono di risolvere sul posto i
problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale
navigazione.
5. E' consentito il traino fino alla struttura per la nautica da
diporto piu' idonea tecnicamente ad accogliere l'unita' nel caso di
impossibilita' di risolvere il problema sul posto, laddove tale
attivita' non comporta alcun pericolo per la sicurezza della
navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di
comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la
nautica da diporto individuata, le attivita' di cui al comma 4 e al
primo periodo del presente comma all'autorita' marittima
territorialmente competente.
6. Le spese sostenute per le attivita' di cui al comma 4, sono
interamente a carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabiliti i criteri e le modalita' di svolgimento del servizio, i
requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il
servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il
servizio.».
Art. 36
Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituto dal seguente:
«Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA
Art. 52.
Giornata del mare e cultura marina
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale
"Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa
di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito
della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza
del mare.
4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole,
alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello
sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce
le opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico,
letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in
rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e
culturale del territorio nazionale nonche' al fine di preservare le
tradizioni marinaresche della comunita' italiana, anche all'estero,
possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie,
incontri, nonche' iniziative finalizzate alla costruzione
nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e
conoscenza del mare.
6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e
delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' essere inserito
nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara.
L'insegnamento e' impartito dai docenti delle scuole pubbliche e
private in possesso di specifiche competenze e da docenti
specialistici nel caso in cui non e' possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati
tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie
di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana,
associazioni nazionali di categoria, nonche' attraverso gli istituti
tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Art. 37
Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 53.
Violazioni commesse con unita' da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto senza la prescritta
abilitazione, perche' non conseguita o revocata o non convalidata per
mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a
11017 euro. La sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta
di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto con la prescritta
abilitazione scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro.
L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica
scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto che non e' in regola con
quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
207 euro a 1033 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto
non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un
provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia
di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le
lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una
disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto e' commesso con
l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene
la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un
natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e
ambito di navigazione non e' richiesta la patente nautica, senza i
prescritti requisiti di eta' di cui all'articolo 39 del presente
codice e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 65 euro a 665 euro.
6. Chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto supera i limiti
di velocita' previsti per la navigazione negli specchi d'acqua
portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi
destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni
alla fonda e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocita' sono utilizzate
apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono
stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5
e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del
regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato
dall'autorita' competente in base al presente codice, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a
665 euro.
8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione
che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e' obbligato in
solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la
sua volonta'.
9. La patente nautica e' sospesa, da uno a tre mesi, per:
a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
b) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto si mantiene a
una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento
del subacqueo;
c) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto come unita'
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non
ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di
sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate
nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente
nautica e' revocata.».
Art. 38
Conduzione di unita' da diporto
sotto l'influenza di alcool
1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis.
Conduzione di unita' da diporto
sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza e'
punito, ove il fatto non costituisca reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
nautica da sei mesi a un anno;
c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel
biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono
raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita'
appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica
di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro
marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o
condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro
marittimo la patente nautica e' sempre revocata nel caso in cui e'
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3,
l'unita', qualora non possa essere condotta da altra persona idonea,
puo' essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla piu' vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e
lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le
normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il
traino sono interamente a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate
da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore
22 e prima delle ore 7.
6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi
accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel
rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita' da
diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato
esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da
diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la
facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e
della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al
comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti
accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle
amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per
l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le
attivita' di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture
sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche
gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in
sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonche' rilasciano
agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto
sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli
accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente
nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito
positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della
patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La
patente nautica puo' essere ritirata anche nel caso in cui l'esito
degli accertamenti di cui al comma 8 non e' immediatamente
disponibile. La patente nautica ritirata e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un
valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unita'
da diporto e' punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c),
primo periodo.
12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c),
consegue in ogni caso il sequestro dell'unita', salvo che la stessa
appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento
dell'autorita' competente che ha disposto la sospensione della
patente nautica e' ordinato che il conduttore dell'unita' da diporto
si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.
13. Con il provvedimento con il quale e' disposta la sospensione
della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei
requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha rilasciato la
patente nautica ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si
sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in
materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta
giorni.».
Art. 39
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza di alcool per
soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali
1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-ter.
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza dell'alcool per
soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i soggetti di eta' inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che utilizzano l'unita' da diporto a fini commerciali
di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando
o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto
dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di
cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente,
provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo
periodo sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che
l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti
di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi
previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di
cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi
previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
4. La patente nautica e' sempre revocata, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del
comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di
cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi
6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo
53-bis, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alle
sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo,
aumentate da un terzo alla meta'. All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente
nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».
Art. 40
Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Dopo l'articolo 53-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-quater.
Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e'
punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione
amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della
violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo
53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Le sanzioni sono
raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La
patente nautica e' sempre revocata quando la violazione e' commessa
da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1
dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di unita' da diporto in stato di alterazione
psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al
comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro dell'unita',
salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate
da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore
22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi
accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato
esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conduttore dell'unita' da diporto si trovi sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica, puo' essere sottoposto ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su
campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale
sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita',
da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalita', senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le
caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti
medesimi. Ove necessario a garantire la neutralita' finanziaria di
cui al precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli
accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche' su
campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo
orale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile
effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario
delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore
presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi,
compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso.
7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli
organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore
di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto
alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti
possono riguardare anche il tasso alcolemico cosi' come previsto
negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi
accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto
sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita'
competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non
sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4
abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere
che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi
accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino
all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a dieci giorni. La patente nautica e' ritirata ed e'
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.
10. L'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica,
sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5,
ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6,
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici,
ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a
visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e
dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino
all'esito della visita medica.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unita'
da diporto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis,
comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale e' disposta la
sospensione della patente nautica, al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che
ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita'
da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel
termine di sessanta giorni.».
Art. 41
Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza
1. Dopo l'articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-quinquies.
Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di
navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore
sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9,
sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla
licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante
utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della
dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte
dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a
sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o
senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto
ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo
dell'unita' da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
Art. 42
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54.
Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea
per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2755 euro a 11017 euro.».
Art. 43
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 55.
Esercizio abusivo delle attivita' commerciali
con unita' da diporto
1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da diporto per
attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da
diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui
agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro
a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta la
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le attivita' di
trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente
nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata
nel biennio, la patente nautica e' revocata.».
Art. 44
Sanzioni per danno ambientale
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 55-bis.
Sanzioni per danno ambientale
1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater,
54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui dalle
violazioni ivi previste e' derivato danno o pericolo di danno
all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre
disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore
gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto.».
Art. 45
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie
competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai
commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti.».
Art. 46
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1. Dopo l'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 57-ter.
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una
determinata violazione consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, e' ammesso il pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro
il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi
e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma di cui al comma 2 e' ridotta del 30 per cento se il
pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono
essere indicate le modalita' di pagamento con il richiamo delle norme
sui versamenti.
4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni
del presente codice per cui e' previsto il sequestro dell'unita' da
diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o
della revoca della patente nautica, nonche' quando il trasgressore si
e' rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi
altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a
bordo.».
Art. 47
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al
comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto
dai registri o copie di documenti.».
Art. 48
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 59.
Arrivi e partenze delle unita' da diporto e delle navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. Le unita' da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad
attivita' commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione
della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in
porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto
stesso.
2. Alle unita' da diporto battenti bandiera dell'Unione europea
adibite ad attivita' commerciale e alle navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di
cui al comma 1.
3. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti
all'Unione europea adibite ad attivita' commerciale sono tenute a
espletare le formalita' di arrivo presso l'autorita' marittima del
primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per
mare aventi validita' di un anno, nonche' a espletare le formalita'
di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio
delle spedizioni per l'estero. Le formalita' possono essere espletate
per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo,
il quale inoltra alla competente autorita' la lista dei componenti
l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.».
Art. 49
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «o
l'integrita' ambientale».
Art. 50
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le
prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1,
erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da
diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti
previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «previsti dal comma 1» sono
inserite le seguenti: «e 1-bis»;
c) al comma 3 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1-bis e 2»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli introiti
derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da
diporto (SISTE).».
Art. 51
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «nei registri» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN)»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) procedure
relative alla cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) procedimento
per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto
attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
(SISTE);»;
d) la lettera h) e' abrogata;
e) alla lettera l) le parole: «procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla» sono soppresse;
f) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) disciplina
relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo
Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento
di attuazione.».
Art. 52
Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171
1. All'allegato VIII, al punto 9), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, le parole: «all'articolo 6, paragrafo 4, lettere
b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4,
lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
Art. 53
Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, le parole: «nei registri di imbarcazioni e navi» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN)».
Art. 54
Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Il piano regolatore di
sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le
strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al
ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di
natanti da diporto».
Art. 55
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 509
1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole: «varo e
rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,».
Art. 56
Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente: «f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo
quando una nave e' direttamente e immediatamente interessata da
attivita' che comportano il movimento di persone o di merci o la
fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con
esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge
28 gennaio 1994, n. 84;»;
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi»
sono inserite le seguenti: «e alle unita' da diporto utilizzate a
fini commerciali».
Art. 57
Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le
parole: «e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000
tonnellate» sono soppresse.
Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
Compartimenti motori e motori alimentati
con combustibili alternativi
1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e
relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e' conforme
alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o,
in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento,
individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma
4.
2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del
presente decreto sono responsabili della conformita' del sistema di
alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unita' da
diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di
cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono
responsabili della loro sistemazione a bordo.
3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni
periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla
regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.
4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione alle
specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:
a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata
nel rispetto della normativa internazionale;
b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche
di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di
cui al comma 2;
d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema
di qualita' approvato da un organismo notificato e autorizzato ai
fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita'
aziendali;
e) le modalita' con cui l'organismo notificato di cui alla
lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della
qualita' dell'impresa installatrice;
f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di
propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza
in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di
petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a
doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di
propulsione gia' immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui
al comma 1, nonche' l'istituzione di una apposita dichiarazione
rilasciata dal personale preposto a tali controlli;
i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione
competente di un elenco delle imprese installatrici;
l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare
l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla
lettera c).»;
b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «d) ed e)» sono
sostituite dalle seguenti: «e) ed f)»;
c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 39, comma 3, le parole: «, qualora abbiano
sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente
decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle
persone, per le cose o per l'ambiente,» sono soppresse;
e) all'allegato II, il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1)
Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas
infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed
entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».
Art. 59
Disposizioni attuative e abrogative
1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di
attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di
disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti
amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione
delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate a fini
commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione
provvisoria;
b) definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza di
perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento, di
cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei
natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita
all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi del contratto di
leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle
imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per
l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalita' del processo verbale di
dichiarazione e revoca di armatore;
e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione
per la nautica nonche' delle relative figure professionali
dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio
nazionale;
f) definizione delle procedure e delle modalita' relative al
rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneita' al
noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare e
nelle acque interne e delle unita' utilizzate a fini
commerciali-commercial yacht;
h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e
interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di
sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e
l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della
sicurezza della navigazione, nonche' le dotazioni di sicurezza minime
che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di
navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario,
ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione
tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze di esercizio
degli apparati stessi, gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 29,
comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D,
nonche' i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle
patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e
sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a
svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei
centri di istruzione nautica;
l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento
dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa
per il perseguimento delle finalita' istituzionali e le modalita' e i
tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui
all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, nonche' le misure di sicurezza informatica ai sensi
dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati
personali;
m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di
navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree
geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con
ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in
particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita'
relativa alle scuole nautiche;
p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o
dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale, in
relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n.
952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, per quanto applicabile;
q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di
approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali battenti
bandiera diversa da quella italiana;
r) definizione delle procedure e delle modalita' per
l'accertamento del tasso alcolemico;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per
il comando dei natanti da diporto che il locatore e' tenuto a
rilasciare per iscritto al conduttore dell'unita' da diporto che non
sia in possesso di patente nautica;
t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa
tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione
della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e
relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato;
u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che effettuano
noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo
3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di assistenza
e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori
nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalita' di conseguimento della patente
nautica senza esami;
aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di
razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere
soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici ma
non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non
trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il
Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle
convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol
73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention
2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling
Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for
Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente
punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove
l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unita' da
diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli
accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 27
del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 49-quater, comma 13, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto;
c) il decreto di cui all'articolo 49-sexies, comma 10, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono emanati:
a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo 58
del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 38
del presente decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma
1 del presente articolo e' abrogato l'articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento
previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n.
121.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo
65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
b) articolo 42;
c) articolo 43, commi 1 e 2;
d) articolo 44.
Art. 60
Monitoraggio
1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il
monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti
indicatori:
a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;
b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;
c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
d) immatricolazioni di nuove unita' da diporto;
e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore
del diporto nautico.
2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli
uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione,
tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.
Art. 61
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del
Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito
dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma 1-bis,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello
telematico del diportista (STED), all'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN) e all'Ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON) devono intendersi riferite
agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della
predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da
diporto;
b) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per la pubblicita' di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da
uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' rilasciata anche da uno studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti.
Art. 62
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Lorenzin, Ministro della salute
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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