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giovedì 1 febbraio 2018

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4 Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (18G00020) (GU n.26 del 1-2-2018) Vigente al: 16-2-2018





LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di  procedura
penale e altre  disposizioni  in  favore  degli  orfani  per  crimini
domestici. (18G00020)

(GU n.26 del 1-2-2018)


 Vigente al: 16-2-2018 




  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

                         Gratuito patrocinio

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma:
  «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente  non
autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito  di  omicidio
commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche  se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata  legata
da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di  reddito
previsti,  applicando  l'ammissibilita'   in   deroga   al   relativo
procedimento penale e a tutti i  procedimenti  civili  derivanti  dal
reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3.

                               Art. 2

            Modifiche all'articolo 577 del codice penale

  1. All'articolo 577 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono
aggiunte  le  seguenti:  «o  contro  il  coniuge,  anche   legalmente
separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona
legata al colpevole da relazione affettiva  e  con  esso  stabilmente
convivente»;
  b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite  le
seguenti:  «divorziato,  l'altra  parte   dell'unione   civile,   ove
cessata».

                               Art. 3

                       Sequestro conservativo

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
  «1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio  commesso  contro
il coniuge, anche legalmente separato o  divorziato,  contro  l'altra
parte dell'unione civile, anche se  l'unione  civile  e'  cessata,  o
contro la persona che e' o e' stata legata da relazione  affettiva  e
stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli
della   vittima   minorenni   o   maggiorenni   economicamente    non
autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede  il
sequestro conservativo dei beni di cui al comma  1,  a  garanzia  del
risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

                               Art. 4

                            Provvisionale

  1. All'articolo 539 del codice di procedura penale e' aggiunto,  in
fine, il seguente comma:
  «2-bis. Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  quando  si  procede  per
l'omicidio del  coniuge,  anche  legalmente  separato  o  divorziato,
dell'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile  e'
cessata, o della persona che  e'  o  e'  stata  legata  da  relazione
affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la  presenza  di
figli  della  vittima  minorenni  o  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti,  costituiti  come  parte  civile,  provvede,   anche
d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro  favore,  in
misura non inferiore al  50  per  cento  del  presumibile  danno,  da
liquidare in  separato  giudizio  civile;  nel  caso  vi  siano  beni
dell'imputato gia' sottoposti a  sequestro  conservativo,  in  deroga
all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte  in  pignoramento
con la  sentenza  di  condanna  in  primo  grado,  nei  limiti  della
provvisionale accordata».
  2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo  320  del  codice  di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto
salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

                               Art. 5

                       Indegnita' a succedere

  1. Dopo l'articolo 463 del codice civile e' inserito il seguente:
  «Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi dalla
successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche'  la  parte
dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o  tentato  nei
confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte  dell'unione  civile,
fino al decreto  di  archiviazione  o  alla  sentenza  definitiva  di
proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di  un  curatore
ai sensi dell'articolo 528. In caso di  condanna  o  di  applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo  444  del
codice  di  procedura  penale,  il  responsabile  e'  escluso   dalla
successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.
  Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche  nei  casi
di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti
di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
  Il  pubblico  ministero,  compatibilmente  con   le   esigenze   di
segretezza delle indagini, comunica senza  ritardo  alla  cancelleria
del tribunale del circondario in cui  si  e'  aperta  la  successione
l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di  reato,  ai  fini
della sospensione di cui al presente articolo».
  2. Alla sezione II del capo II del titolo  III  del  libro  settimo
della parte seconda del codice di procedura penale  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente articolo:
  «Art. 537-bis (Indegnita'  a  succedere).  -  1.  Quando  pronuncia
sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del
codice civile,  il  giudice  dichiara  l'indegnita'  dell'imputato  a
succedere».
  3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Si  applica  l'articolo
537-bis».

                               Art. 6

               Diritto alla quota di riserva in favore
                di figli orfani per crimini domestici

  1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita  anche  ai  figli  orfani  di  un
genitore a  seguito  di  omicidio  commesso  in  danno  del  genitore
medesimo dal coniuge, anche  se  legalmente  separato  o  divorziato,
dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile  e'
cessata, o dalla persona legata  da  relazione  affettiva  e  stabile
convivenza, condannati  ai  sensi  dell'articolo  577,  primo  comma,
numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

                               Art. 7

                     Pensione di reversibilita'

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio  2011,  n.
125, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  Sono  altresi'  sospesi  dal  diritto  alla  pensione   di
reversibilita'  o  indiretta  ovvero  all'indennita'  una  tantum  il
coniuge,  anche  legalmente  separato,  separato   con   addebito   o
divorziato,  quando  sia  titolare  di  assegno  di  mantenimento   o
divorzile, nonche' la parte dell'unione  civile,  anche  se  l'unione
civile e' cessata, quando la parte stessa sia  titolare  di  assegno,
per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio  per  l'omicidio
volontario  nei  confronti  dell'altro  coniuge,   anche   legalmente
separato o divorziato, ovvero dell'altra  parte  dell'unione  civile,
anche se l'unione civile e' cessata, fino alla  sentenza  definitiva.
In caso di passaggio in giudicato della sentenza di  proscioglimento,
sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione  del  diritto,
ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.
  1-ter.  I  figli  minorenni  o   maggiorenni   economicamente   non
autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per
il solo periodo della sospensione di  cui  al  comma  1-bis,  sino  a
quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in  capo  a
loro del diritto allo stesso tipo  di  prestazione  economica,  della
pensione di reversibilita' o  indiretta  ovvero  dell'indennita'  una
tantum del genitore per il quale e' stata formulata la  richiesta  di
rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.
  1-quater. Con la richiesta di  rinvio  a  giudizio  o  di  giudizio
immediato per il delitto di  omicidio  commesso  contro  il  coniuge,
anche legalmente  separato  o  divorziato,  o  contro  l'altra  parte
dell'unione civile, anche se l'unione civile  e'  cessata,  ai  sensi
dell'articolo 577, primo comma,  numero  1),  e  secondo  comma,  del
codice  penale,  il  pubblico  ministero   comunica   senza   ritardo
all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini  della  sospensione
dell'erogazione o del subentro dei figli ai  sensi  del  comma  1-ter
nella titolarita' della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero
dell'indennita' una tantum.
  1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per  il  delitto
di omicidio, aggravato  ai  sensi  dell'articolo  577,  primo  comma,
numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al
pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma
di denaro pari  a  quanto  percepito  dal  condannato,  a  titolo  di
indennita' una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o
indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis».

                               Art. 8

          Norme in materia di diritto di accesso ai servizi
           di assistenza agli orfani per crimini domestici

  1. In attuazione degli articoli 8 e 9  della  direttiva  2012/29/UE
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  lo
Stato, le regioni  e  le  autonomie  locali,  secondo  le  rispettive
attribuzioni:
  a) possono promuovere e sviluppare presidi  e  servizi  pubblici  e
gratuiti di informazione e orientamento in materia di  diritti  e  di
servizi organizzati in favore delle  vittime  di  reati,  nonche'  di
assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione
delle sue specifiche necessita'  e  dell'entita'  del  danno  subito,
tenendo  conto  della  sua  eventuale   condizione   di   particolare
vulnerabilita',  anche  affidandone  la  gestione  alle  associazioni
riconosciute operanti nel settore;
  b) favoriscono l'attivita' delle  organizzazioni  di  volontariato,
coordinandola con quella dei servizi pubblici;
  c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani
per crimini domestici;
  d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al
lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse
a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
  e) acquisiscono dati e  monitorano  l'applicazione  delle  norme  a
protezione  delle  vittime  vulnerabili   e   dei   loro   familiari,
relativamente alle necessita' delle vittime stesse e  alla  frequenza
dei  crimini  nei  riguardi  dei  gruppi  piu'  deboli,  al  fine  di
programmare interventi adeguati nel settore anche mediante  inchieste
e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 1,  lettera  d),  all'attuazione
delle disposizioni di cui al  presente  articolo  le  amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 9

      Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica

  1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti  di  vittime  del  reato  di  cui  all'articolo  575,
aggravato ai sensi dell'articolo  577,  primo  comma,  numero  1),  e
secondo comma, del codice penale e' assicurata un'assistenza gratuita
di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario  nazionale,
per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del  loro  equilibrio
psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione  alla
relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3.
  3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'
incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge.

                               Art. 10

         Affidamento dei minori orfani per crimini domestici

  1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il  comma
5-quater sono inseriti i seguenti:
  «5-quinquies. Nel caso di  minore  rimasto  privo  di  un  ambiente
familiare  idoneo  a  causa  della  morte  del  genitore,   cagionata
volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o  divorziato,
dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile  e'
cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche
in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti
i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle
relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso  e  i  parenti
fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle,  il
tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la  continuita'
affettiva tra gli stessi.
  5-sexies. Su  segnalazione  del  tribunale  competente,  i  servizi
sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un  adeguato
sostegno psicologico e l'accesso alle  misure  di  sostegno  volte  a
garantire il  diritto  allo  studio  e  l'inserimento  nell'attivita'
lavorativa».

                               Art. 11

Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
  mafioso,  delle  richieste  estorsive,  dell'usura  e   dei   reati
  intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementata
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma  e'
destinata all'erogazione di borse di studio in  favore  degli  orfani
per  crimini  domestici  e  al   finanziamento   di   iniziative   di
orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei
medesimi nell'attivita'  lavorativa  secondo  le  disposizioni  della
presente legge. Almeno il 70 per cento di  tale  somma  e'  destinato
agli interventi in favore dei minori; la quota restante e' destinata,
ove ne  ricorrano  i  presupposti,  agli  interventi  in  favore  dei
soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il Ministro  dell'interno,  con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  con  il  Ministro
della salute, da emanare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le  modalita'
per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e  per  l'accesso
agli  interventi  mediante  le  stesse  finanziati.  Lo  schema   del
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle  Commissioni  competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario.
  3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di  cui
agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonche' di cui al comma 1 del
presente articolo,  pari  a  2.074.000  euro,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al  medesimo  Ministero  e,
quanto  a   10.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2017,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura  e  dei  reati
intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di  rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti
nonche' agli orfani per crimini domestici».

                               Art. 12

Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio  di  edilizia  residenziale
  pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica

  1. Dopo l'articolo 3 del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
e' inserito il seguente:
  «Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di  edilizia
residenziale  pubblica  per  gli  autori  di  delitti   di   violenza
domestica). - 1. In caso di condanna,  anche  non  definitiva,  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti   ai   sensi
dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale  per  i  reati,
consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572,  575,  578,  582,
583,  584,  605,  609-bis,  609-ter,  609-quinquies,   609-sexies   e
609-octies del codice penale, commessi all'interno della  famiglia  o
del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in  passato,
da un vincolo di matrimonio, da unione  civile  o  da  una  relazione
affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione,  anche  in
passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in
tal caso le altre  persone  conviventi  non  perdono  il  diritto  di
abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto.
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono, quale  livello  essenziale  delle  prestazioni  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
alla regolamentazione dell'assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione».

                               Art. 13

                  Cambio del cognome per gli orfani
                 delle vittime di crimini domestici

  1. I figli  della  vittima  del  reato  di  cui  all'articolo  575,
aggravato ai sensi dell'articolo  577,  primo  comma,  numero  1),  e
secondo comma, del codice penale possono  chiedere  la  modificazione
del  proprio  cognome,  ove  coincidente  con  quello  del   genitore
condannato in via definitiva.
  2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per
indegnita' del genitore e' presentata, a norma dell'articolo  89  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa
autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.
  3. Nel caso di persona  interdetta  in  via  giudiziale,  gli  atti
finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente  articolo
sono compiuti,  nell'interesse  della  persona,  dal  tutore,  previa
autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria
di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone  se  tali
atti possano essere compiuti dall'amministratore di  sostegno  ovvero
dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore  di  sostegno,
ovvero se il beneficiario conservi per  tali  atti  la  capacita'  di
agire.
  4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,  il
prefetto,  ricevuta  la  domanda,  autorizza  il  richiedente  a  far
affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o  di  sua  attuale
residenza un avviso contenente il sunto della  domanda.  L'affissione
deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi  i  quali
il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla
modificazione del cognome.
  5. Alla modificazione del cognome di cui al  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.
396.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018

                             MATTARELLA

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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