LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4
Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini
domestici. (18G00020)
(GU n.26 del 1-2-2018)
Vigente al: 16-2-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gratuito patrocinio
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non
autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio
commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata
da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito
previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo
procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal
reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3.
Art. 2
Modifiche all'articolo 577 del codice penale
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono
aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente
separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona
legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente
convivente»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le
seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove
cessata».
Art. 3
Sequestro conservativo
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro
il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra
parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o
contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e
stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli
della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non
autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il
sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del
risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».
Art. 4
Provvisionale
1. All'articolo 539 del codice di procedura penale e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per
l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato,
dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e'
cessata, o della persona che e' o e' stata legata da relazione
affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di
figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non
autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche
d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in
misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da
liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni
dell'imputato gia' sottoposti a sequestro conservativo, in deroga
all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento
con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della
provvisionale accordata».
2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto
salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».
Art. 5
Indegnita' a succedere
1. Dopo l'articolo 463 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi dalla
successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche' la parte
dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei
confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile,
fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di
proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore
ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, il responsabile e' escluso dalla
successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi
di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti
di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di
segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria
del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione
l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini
della sospensione di cui al presente articolo».
2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo
della parte seconda del codice di procedura penale e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo:
«Art. 537-bis (Indegnita' a succedere). - 1. Quando pronuncia
sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del
codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a
succedere».
3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo
537-bis».
Art. 6
Diritto alla quota di riserva in favore
di figli orfani per crimini domestici
1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche ai figli orfani di un
genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore
medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato,
dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e'
cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile
convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma,
numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.
Art. 7
Pensione di reversibilita'
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n.
125, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono altresi' sospesi dal diritto alla pensione di
reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum il
coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o
divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o
divorzile, nonche' la parte dell'unione civile, anche se l'unione
civile e' cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno,
per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio
volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile,
anche se l'unione civile e' cessata, fino alla sentenza definitiva.
In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento,
sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto,
ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.
1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non
autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per
il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a
quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in capo a
loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della
pensione di reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una
tantum del genitore per il quale e' stata formulata la richiesta di
rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.
1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio
immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge,
anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte
dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, ai sensi
dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del
codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo
all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione
dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter
nella titolarita' della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero
dell'indennita' una tantum.
1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto
di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma,
numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al
pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma
di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di
indennita' una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o
indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis».
Art. 8
Norme in materia di diritto di accesso ai servizi
di assistenza agli orfani per crimini domestici
1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo
Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive
attribuzioni:
a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e
gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di
servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di
assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione
delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito,
tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare
vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni
riconosciute operanti nel settore;
b) favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato,
coordinandola con quella dei servizi pubblici;
c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani
per crimini domestici;
d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al
lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse
a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a
protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari,
relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza
dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di
programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste
e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9
Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica
1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non
autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575,
aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e
secondo comma, del codice penale e' assicurata un'assistenza gratuita
di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale,
per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio
psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla
relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3.
3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'
incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 10
Affidamento dei minori orfani per crimini domestici
1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma
5-quater sono inseriti i seguenti:
«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente
familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata
volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato,
dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e'
cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche
in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti
i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle
relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti
fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il
tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuita'
affettiva tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi
sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato
sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a
garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attivita'
lavorativa».
Art. 11
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati
intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma e'
destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani
per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di
orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei
medesimi nell'attivita' lavorativa secondo le disposizioni della
presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma e' destinato
agli interventi in favore dei minori; la quota restante e' destinata,
ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei
soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso
agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonche' di cui al comma 1 del
presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati
intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti
nonche' agli orfani per crimini domestici».
Art. 12
Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica
1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia
residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza
domestica). - 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati,
consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582,
583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e
609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o
del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato,
da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione
affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in
passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in
tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di
abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione».
Art. 13
Cambio del cognome per gli orfani
delle vittime di crimini domestici
1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575,
aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e
secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione
del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore
condannato in via definitiva.
2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per
indegnita' del genitore e' presentata, a norma dell'articolo 89 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa
autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.
3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti
finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo
sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa
autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria
di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali
atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero
dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno,
ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacita' di
agire.
4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il
prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far
affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale
residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione
deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali
il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla
modificazione del cognome.
5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Nessun commento:
Posta un commento