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sabato 3 febbraio 2018

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5 Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato. (18G00021) (GU n.28 del 3-2-2018) Vigente al: 4-2-2018



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5

Nuove disposizioni in  materia  di  iscrizione  e  funzionamento  del
registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le
chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e  di  ricerche
di mercato. (18G00021)
(GU n.28 del 3-2-2018)
  Vigente al: 4-2-2018 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di  cui
all'articolo  4  del  codice  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
  2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche
contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse  e  mobili,
loro intestate, anche per via telematica o  telefonica,  al  registro
pubblico  delle  opposizioni  istituito  ai   sensi   del   comma   1
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che  vogliano
opporsi  al  trattamento  delle   proprie   numerazioni   telefoniche
effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini  di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
  3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite  anche  le
numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi  di  abbonati  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli  operatori  sono
tenuti a fornire al gestore del registro con la  stessa  periodicita'
di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
  4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2,  le  cui
numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare,  anche
per periodi di tempo definiti, la propria opposizione  nei  confronti
di uno o piu' soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  c),
del  medesimo  regolamento,  in  qualunque  momento,  anche  per  via
telematica o telefonica.
  5. Con l'iscrizione al registro di cui  al  comma  2  si  intendono
revocati tutti i consensi  precedentemente  espressi,  con  qualsiasi
forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il  trattamento
delle proprie  numerazioni  telefoniche  fisse  o  mobili  effettuato
mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicita'
o di vendita ovvero per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale ed e' altresi' precluso,  per  le  medesime
finalita', l'uso delle numerazioni telefoniche  cedute  a  terzi  dal
titolare del trattamento  sulla  base  dei  consensi  precedentemente
rilasciati. Sono fatti  salvi  i  consensi  prestati  nell'ambito  di
specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non piu'
di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni  o  servizi,
per i quali e' comunque assicurata, con  procedure  semplificate,  la
facolta' di revoca.
  6. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato
dall'interessato, ai titolari  da  questo  indicati,  successivamente
all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.
  7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione  a
terzi, il trasferimento e  la  diffusione  di  dati  personali  degli
interessati iscritti al registro di cui al  comma  2,  da  parte  del
titolare del trattamento, per fini di pubblicita' o di vendita ovvero
per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di   comunicazione
commerciale non riferibili alle attivita', ai prodotti o  ai  servizi
offerti dal titolare del trattamento.
  8. In caso di cessione a terzi di dati  relativi  alle  numerazioni
telefoniche, il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare  agli
interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i  medesimi
dati sono trasferiti.
  9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167  del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione  di
uno  dei  divieti  di  cui  al  comma  7,  si  applica  la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 162,  comma  2-bis,  del  medesimo
codice.  In  caso  di  reiterazione  delle  suddette  violazioni,  su
segnalazione del Garante per la protezione  dei  dati  personali,  le
autorita' competenti possono  altresi'  disporre  la  sospensione  o,
nelle ipotesi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'.
  10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in  caso  di
violazione del diritto di  opposizione  nelle  forme  previste  dalla
presente  legge,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  di   cui
all'articolo 162, comma  2-quater,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione  delle  suddette
violazioni, su segnalazione del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, le  autorita'  competenti  possono  altresi'  disporre  la
sospensione   o,   nelle    ipotesi    piu'    gravi,    la    revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
  11. Il titolare del trattamento dei dati personali e'  responsabile
in solido delle violazioni delle disposizioni  della  presente  legge
anche nel caso di affidamento a terzi di attivita' di call center per
l'effettuazione delle chiamate telefoniche.
  12.  Gli  operatori  che  utilizzano  i  sistemi   di   pubblicita'
telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato
o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare
mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di  ogni  campagna
promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di  provvedere
all'aggiornamento delle proprie liste.
  13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la consultazione
periodica del registro da parte degli operatori di cui al  comma  12,
il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentiti  il  gestore   del
registro, se diverso dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  gli
operatori   e   le    associazioni    di    categoria    maggiormente
rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali
per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  178  del  2010,  conformandosi  ai
seguenti criteri:
    a) promuovere l'adozione da parte  del  gestore  del  registro  e
degli operatori di  forme  tecniche,  anche  mediante  l'utilizzo  di
tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle  tariffe
di consultazione preliminare del registro;
    b) prevedere modelli  tariffari  agevolati  anche  con  forme  di
abbonamento temporale  per  gli  operatori  a  cui  non  siano  state
comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui  all'articolo
162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n.  196
del 2003;
    c)  prevedere  comunque,  nella  determinazione  delle   tariffe,
l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.
  14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la  ricerca
automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati  di
cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di
tale  divieto,  si  applica  la  sanzione   amministrativa   di   cui
all'articolo  162,  comma  2-bis,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003.
  15. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  emanare  su
proposta  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari
vigenti che disciplinano le modalita' di iscrizione  e  funzionamento
del registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta  l'abrogazione
di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili  con  le  norme
della presente legge.
                               Art. 2

  1. Tutti gli  operatori  che  svolgono  attivita'  di  call  center
rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili  devono  garantire  la
piena attuazione dell'obbligo di  presentazione  dell'identificazione
della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto  dall'articolo
7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto  legislativo  n.
196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di  cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, due codici o  prefissi
specifici, atti a identificare  e  distinguere  in  modo  univoco  le
chiamate telefoniche finalizzate ad attivita' statistiche  da  quelle
finalizzate al compimento di ricerche di mercato e  ad  attivita'  di
pubblicita',  vendita  e  comunicazione  commerciale.  Gli  operatori
esercenti l'attivita' di call center provvedono ad adeguare tutte  le
numerazioni telefoniche utilizzate per  i  servizi  di  call  center,
anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative
numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
previsto al periodo precedente, oppure presentano  l'identita'  della
linea  a  cui  possono  essere  contattati.  L'Autorita'  vigila  sul
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma  applicando,  in
caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,  30,
31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
                               Art. 3

  1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2  si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 4

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018

                             MATTARELLA


                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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