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giovedì 8 marzo 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 1 febbraio 2018 Modifica dell'articolo 3 del decreto 2 agosto 2002, recante: «Criteri e modalita' per la certificazione dell'idoneita' degli organi prelevati al trapianto (art. 14, comma 5, legge 1 aprile 1999, n. 91)». (18A01639) (GU n.56 del 8-3-2018)




MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 febbraio 2018
Modifica dell'articolo 3 del decreto 2 agosto 2002, recante: «Criteri
e  modalita'  per  la  certificazione  dell'idoneita'  degli   organi
prelevati al trapianto (art. 14, comma 5, legge  1  aprile  1999,  n.
91)». (18A01639)
(GU n.56 del 8-3-2018)



                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 1° aprile  1999,  n  91,  recante  «Disposizioni  in
materia di trapianti di organi e di tessuti» e successive modifiche;
  Visto l'accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano concernente i  requisiti  delle
strutture idonee ad effettuare trapianti di organi  e  tessuti  sugli
standard minimi di attivita' di  cui  all'art.  16,  comma  1,  della
citata legge 1° aprile 1999, n. 91, sancito  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni il 14 febbraio 2002 (Rep atti n 1388/CSR);
  Visto l'accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sul  documento,   recante
«Linee-guida per  l'accertamento  della  sicurezza  del  donatore  di
organi», sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il  26  novembre
2003 (Rep. Atti n. 1876/CSR);
  Visto l'accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano sul  documento  recante  «Linee
guida per l'idoneita' ed  il  funzionamento  dei  centri  individuati
dalle regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi
e di tessuti», sancito in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  il  29
aprile 2004 (Rep Atti n. 1966/CSR);
  Visto il decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015 recante
«Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai  trapianti,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 340, legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  nonche'
attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure  informative  per  lo
scambio tra Stati membri di organi  umani  destinati  ai  trapianti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2015, n. 280;
  Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante «Progetto Trapianti di  organi
solidi  in  pazienti  di  HIV  +»,  sancita  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni il 20 aprile 2011 (Rep. Atti n. 79/CSR);
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2002
recante «Criteri e modalita'  per  la  certificazione  dell'idoneita'
degli organi prelevati al trapianto»,  in  attuazione  dell'art.  14,
comma 5, legge 1° aprile  1999,  n.  91,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258, e in particolare l'art. 3  che
prevede  che  «per  la  trasmissibilita'  conclamata  del  virus  HIV
attraverso un trapianto di  organo,  sono  in  ogni  caso  vietati  i
trapianti da un donatore positivo per HIV»;
   Considerato che  il  divieto  di  procedere  al  trapianto  da  un
donatore positivo per HIV, di cui al citato  art.  3  del  decreto  2
agosto 2002, e' strettamente connesso alla necessita' di impedire  la
trasmissibilita' di tale virus attraverso  il  trapianto  di  organo,
rischio  che  non  ricorrerebbe  nel  caso  specifico  in  quanto  si
tratterebbe di utilizzare gli organi di un donatore HIV  positivo  in
soggetti ugualmente HIV positivi;
  Considerato che, negli ultimi  anni,  il  ruolo  del  trapianto  di
organo solido in tale tipologia di popolazione e' stato riconsiderato
alla luce dei  successi  in  termini  di  outcome  dei  programmi  di
trapianto nei pazienti  con  infezione  da  HIV  e  malattia  cronica
terminale;
  Considerato che,  in  ambito  internazionale,  alcuni  studi  hanno
dimostrato ottimi risultati nel trapianto di rene  sano  da  donatore
sieropositivo in ricevente sieropositivo e che i  progressi  in  tale
campo  hanno  condotto  in  alcuni  Stati  ad  una  revisione   della
legislazione nazionale che vietava il trapianto di organi da donatori
sieropositivi;
  Considerato che, attualmente, in Italia sono  in  lista  di  attesa
pazienti HIV positivi candidati al trapianto per i quali il trapianto
di  organi  HIV  positivi  potrebbe  rappresentare  una   appropriata
risposta alle specifiche necessita' assistenziali;
  Tenuto  conto  della  proposta  del  Centro  nazionale   trapianti,
formulata sentita la Consulta per i trapianti di cui all'art. 9 della
citata legge 1° aprile 1999, n. 91;
  Ritenuto, pertanto, di procedere a una modifica della  disposizione
che prevede il divieto di trapianto di organi  da  donatore  positivo
per HIV, di cui all'art. 3, del decreto 2 agosto  2002,  considerando
eleggibili per la donazione di organi i donatori HIV positivi di  cui
sia stata accertata la morte secondo la normativa vigente,  a  favore
di riceventi HIV positivi che rispondono a criteri ben definiti;
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 24
gennaio 2018 (Rep. Atti n. 11/CSR);

                              Decreta:

                               Art. 1


    Modifiche al decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002

  1. Al decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) l'art. 3 e' sostituito  dal  seguente:  «Art.  3  (Donatore  con
infezione da HIV 1,2). - 1. E' consentita la donazione di  organi  da
donatore positivo per HIV, di cui sia stata accertata  la  morte,  ai
sensi della normativa vigente, a favore di riceventi HIV positivi che
rispondono agli  specifici  criteri  di  eleggibilita'  del  donatore
riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
   b) E' aggiunto, infine, il seguente allegato: «Allegato 1 (Criteri
specifici di eleggibilita' del donatore HIV positivo). - Art. 3.
  1. Paziente (donatore) seguito da struttura infettivologica.
  2.  Se   il   paziente   (donatore)   e'   sottoposto   a   terapia
antiretrovirale, documentata efficacia della terapia in corso.
  3. Assenza di patologie opportunistiche e neoplastiche.
  4. Se possibile, idoneita'  dell'organo  documentata  da  riscontro
istologico.
  5. Nessuna restrizione a priori per carica virale e conta linfociti
CD4+.
  6. Possibilita' da parte dell'equipe infettivologica di individuare
un adeguato regime di terapia antiretrovirale (ART) da  iniziare  nel
ricevente, sulla  base  della  storia  clinica  e  farmacologica  del
donatore e del ricevente.». 
                               Art. 2


                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 3


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 1° febbraio 2018

                                                Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio
n. 383

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