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sabato 14 aprile 2018

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 22 dicembre 2017 Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale. (Delibera n. 127/2017). (18A02615) (GU n.87 del 14-4-2018)



 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 22 dicembre 2017

Edilizia residenziale pubblica:  aggiornamento  degli  indirizzi  per
l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalita' di cui agli
articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della  legge
5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia  residenziale.  (Delibera
n. 127/2017). (18A02615)

(GU n.87 del 14-4-2018)



                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457,  che  assegna  al
Comitato   interministeriale   per   la   programmazione   economica,
nell'ambito del  piano  decennale  per  l'edilizia  residenziale,  il
compito di indicare in generale gli  indirizzi  programmatici  ed  in
particolare di determinare le linee di intervento e  quantificare  le
risorse finanziarie necessarie,  nonche'  di  determinare  i  criteri
generali per  la  ripartizione  delle  risorse  tra  i  vari  settori
d'intervento e di  indicare  i  criteri  per  la  ripartizione  delle
risorse tra le regioni;
  Visti in particolare il comma 1, lettera f), del richiamato art. 2,
che prevede la determinazione  delle  quote  da  destinare,  tra  gli
altri, a  programmi  di  sperimentazione  nel  settore  dell'edilizia
residenziale pubblica, nonche' il comma 1, lettera  q),  dell'art.  3
della medesima legge, che prevede la determinazione  delle  quote  da
destinare  all'attuazione  di  interventi  straordinari  nel  settore
dell'edilizia residenziale, finalizzati  a  sopperire  alle  esigenze
piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
  Visto l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che,
a seguito della modifica del titolo V  della  Costituzione,  mantiene
allo Stato, e per  esso  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, le funzioni e i compiti relativi al  concorso,  unitamente
alle regioni ed agli altri enti locali interessati,  all'elaborazione
di programmi di edilizia residenziale  pubblica  aventi  interesse  a
livello nazionale;
  Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  19   maggio   2010   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia,   pubblicata   nella Gazzetta    Ufficiale dell'Unione
europea L 153 del 18 giugno 2010, che promuove il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo
conto delle condizioni locali e  climatiche  esterne,  nonche'  delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi;
  Visto il decreto del 26 giugno 2015  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, che reca  «Adeguamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno  2009  -
Linee  guida  nazionali  per  la  certificazione   energetica   degli
edifici», ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo  19
agosto 2005, n. 192;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
febbraio 2014, n. 72, concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai   sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
  Viste le delibere di questo Comitato, n. 45 del  26  ottobre  1978,
con la quale si e' provveduto, ai sensi del citato art. 2 della legge
n.  457  del  1978,  sia  alla  ripartizione   dei   fondi   per   la
programmazione ordinaria delle regioni, sia  alla  definizione  degli
indirizzi e delle linee programmatiche di carattere tecnico, e n.  75
del 1979, n. 11 del 1982, n. 10 del 1985, n. 25 del 1994, n. 7  e  n.
83 del 1995, con le quali sono state ripartite tra i diversi  settori
di intervento le risorse di cui ai richiamati articoli  2,  comma  1,
lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della  legge  n.  457  del  1978,
destinandole a specifiche iniziative e programmi;
  Vista la nota n. 40682 del 25 ottobre 2017 con la quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, per il  successivo
esame del Comitato, la proposta  di  riprogrammazione  delle  residue
risorse finanziarie giacenti sul conto corrente n.  20127  «Fondi  di
edilizia convenzionata/agevolata programmi  centrali»,  destinate  ai
programmi e agli interventi di cui ai richiamati articoli 2,  lettera
f) e 3, lettera q), corredata da  uno  schema  di  delibera  e  dalla
relativa relazione illustrativa;
  Considerato che la proposta pone in evidenza:
    a) l'esistenza di un particolare disagio abitativo  riscontrabile
a livello nazionale a causa della insufficiente offerta di alloggi da
destinare alle persone con limitata disponibilita' economica, nonche'
la necessita' di adeguamento  strutturale  del  patrimonio  edilizio,
come confermato dai tragici esiti dei recenti sismi del 2016 e  2017,
proponendo  conseguentemente  la   riprogrammazione   delle   risorse
disponibili non utilizzate allocate sul precitato conto  corrente  n.
20127, nel  rispetto  delle  finalita'  generali  degli  articoli  2,
lettera f) e 3, lettera q), della citata legge n. 457 del 1978;
    b) l'esistenza di ulteriori fabbisogni manifestati dalle  regioni
per il recupero del patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica,
nonche' di una crescente domanda di alloggi  espressa  dalle  persone
con limitata disponibilita' economica;
    c) la necessita' di riprogrammare le  risorse  individuate  nella
proposta procedendo nel contempo ad una rivisitazione degli indirizzi
e delle priorita' in precedenza individuati da questo Comitato per le
finalita' previste dai due soprarichiamati articoli di legge, al fine
di dare risposte coerenti alle nuove dinamiche sociali,  demografiche
ed economiche che caratterizzano l'attuale disagio  abitativo  ed  al
fabbisogno  espresso  dalle  circa  600.000   domande   di   edilizia
residenziale pubblica, giacenti presso le amministrazioni locali;
    d)  la  necessita'  di  individuare  ed  avviare  un   programma,
realizzato attraverso una  sperimentazione  su  base  nazionale,  che
affronti  tematiche  in  linea  con  le  policy  prioritarie  imposte
dall'Europa su ambiente e sicurezza nell'edilizia pubblica, che  veda
coinvolte tutte  le  regioni  e  che  abbia  inoltre  come  obiettivo
decisivo quello di stimolare le amministrazioni locali ad  introdurre
tematiche e  procedure  innovative  nella  realizzazione  e  gestione
dell'edilizia residenziale pubblica;
  Vista la nota n. 12694 del  13  dicembre  2017,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture  ha  trasmesso  il  quadro  aggiornato
delle risorse finanziarie complessivamente giacenti sul citato  conto
corrente  n.  20127  «Fondi   di   edilizia   convenzionata/agevolata
programmi centrali», a  titolarita'  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, acceso presso la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  e
gestito dalla Cassa depositi e prestiti,  sul  quale  sono  allocate,
nelle sezioni fondo L) e fondo M),  le  residue  risorse  finanziarie
gia' destinate ai programmi e agli interventi di  cui  ai  richiamati
articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q);
  Preso atto che per i richiamati fondi L) ed M) il  Ministero  delle
infrastrutture ha accertato, al netto degli importi ancora da erogare
per i programmi attivati ma che hanno esaurito la capacita' di spesa,
una disponibilita' finanziaria di risorse non piu' utilizzabili  tali
da consentirne  la  riprogrammazione  di  una  quota  parte,  che  il
Ministero delle infrastrutture ha fissato in 350 milioni di euro,  da
destinare  a  programmi  e  interventi  sulla   base   di   indirizzi
aggiornati;
  Ritenuto che la proposta di riprogrammazione formulata assicura  un
coerente e organico utilizzo delle risorse in linea con la  finalita'
generale dei programmi attivati  con  le  risorse  di  cui  ai  fondi
precitati, e che e' necessario promuovere  interventi  piu'  aderenti
alle attuali condizioni determinate dall'evoluzione  della  normativa
tecnica riguardante soprattutto i settori dell'efficienza energetica,
dell'adeguamento  sismico  ed,  in   generale,   le   caratteristiche
prestazionali degli edifici e dei relativi impianti;
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
della delibera 30 aprile 2012,  n.  62,  recante  il  regolamento  di
questo Comitato;
  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la
seduta del Comitato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste
a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
Comitato;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              Delibera:

  1. Aggiornamento degli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle
risorse finanziarie residue destinate  alle  finalita'  di  cui  agli
articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della  legge
5 agosto 1978, n. 457.
    1.1. La riprogrammazione delle  risorse  residue  destinate  alle
finalita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3,  comma  1,
lettera q) della citata legge n. 457 del 1978, giacenti sui fondi  L)
ed  M)   del   conto   corrente   n.   20127   «Fondi   di   edilizia
convenzionata/agevolata programmi centrali» segue prioritariamente  i
seguenti indirizzi programmatici, attualizzati sulla base della  piu'
recente normativa tecnica di settore:
      a) coerenza con le policy prioritarie  dell'Unione  europea  in
tema di ambiente e sicurezza nell'edilizia pubblica;
      b) consumo di suolo zero;
      c) privilegiare il recupero edilizio ed  urbano  rispetto  alla
nuova edificazione;
      d)   integrazione   di   funzioni   residenziali   con   quelle
extra-residenziali;
      e) incremento della dotazione  infrastrutturale  dei  quartieri
degradati;
      f) efficientamento energetico degli edifici;
      g) innalzamento dei livelli di qualita' dell'abitare per quanto
attiene il superamento delle barriere architettoniche e la  sicurezza
nell'uso degli spazi;
      h) flessibilita' compositiva e  tipologica  degli  spazi  della
residenza;
      i) innovazione tecnologica dell'edilizia  secondo  principi  di
autosostenibilita';
      j) adeguamento/miglioramento sismico degli edifici.
    1.2.  Gli  ambiti  di  intervento  della  riprogrammazione  delle
risorse operata con la presente delibera sono costituiti da:
      a)  attuazione  di   un   programma   integrato   di   edilizia
residenziale sociale;
      b) interventi di edilizia residenziale  sociale  nei  territori
danneggiati dagli eventi sismici.
  2. Riparto delle risorse e settori d'intervento.
    2.1. A valere sulle risorse residue destinate alle  finalita'  di
cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3,  comma  1,  lettera  q)
della citata legge n. 457 del 1978, giacenti sui fondi L) ed  M)  del
conto corrente n. 20127 «Fondi  di  edilizia  convenzionata/agevolata
programmi centrali» di cui alle premesse ed al  paragrafo  1.1  della
presente delibera, la somma di 350 milioni di euro e' cosi' ripartita
e destinata:
      a) fino a 250 milioni di euro, per l'attuazione di un programma
integrato  di  edilizia  residenziale  sociale,  omnicomprensivamente
intesa quale sovvenzionata e agevolata. Le  proposte  di  intervento,
predisposte dai comuni individuati dalle regioni con le modalita'  di
cui  al  paragrafo  4  ed  attuate  dalle  medesime   amministrazioni
comunali, dagli ex IACP comunque denominati, da imprese e cooperative
in modalita' di edilizia convenzionata, dovranno:
        1) essere finalizzate ad un «consumo di suolo zero» ed essere
in grado di innescare processi complessivi di qualita' e di  coesione
sociale di ambiti particolarmente degradati o interessati da processi
di trasformazione verso il degrado;
        2) prevedere interventi di recupero e ristrutturazione  degli
immobili  esistenti,  interventi  di  demolizione  e   ricostruzione,
acquisto di immobili e, solo in misura residuale, nuove costruzioni;
        3) prevedere un mix di residenze, funzioni, spazi  collettivi
e per servizi di prima necessita', complementari agli alloggi;
        4) essere destinate  alla  locazione  permanente  con  canone
sociale, per  le  proposte  di  intervento  che  usufruiranno  di  un
contributo pubblico a copertura totale del  costo  di  realizzazione,
mentre  per  le  proposte  di  intervento  che  usufruiranno  di   un
contributo pubblico in quota parte del costo di  realizzazione,  alla
locazione permanente o con patto di futura vendita degli  alloggi  al
termine del periodo di locazione a  canone  agevolato,  da  assegnare
alle categorie svantaggiate di cui all'art. 11, comma 2,  lettere  da
a) a g), del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nel  rispetto  dei
limiti di reddito per l'accesso  all'edilizia  agevolata  fissati  da
ciascuna regione e provincia autonoma;
        5) essere cofinanziate da soggetti pubblici e/o  privati  per
una quota pari ad almeno il 20 per cento  del  finanziamento  statale
assegnato;
        6) avere caratteristiche edilizie di alta sostenibilita', con
efficientamento energetico degli  edifici  da  realizzare  secondo  i
requisiti per  gli  «edifici  a  energia  quasi  zero»  di  cui  alla
direttiva dell'Unione europea 2010/31/UE, garantendo una  prestazione
energetica  dell'immobile,  con  riferimento  alle  linee  guida  del
decreto interministeriale del 26 giugno 2015 di  cui  alle  premesse,
pari almeno alla classe  di  efficienza  A1  per  gli  interventi  di
recupero e riuso e pari alla piu' alta classe A4  di  efficienza  per
gli interventi di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione,
nonche' di nuova costruzione;
        7)  perseguire  la  messa  in  sicurezza   delle   componenti
strutturali degli  immobili  mediante  interventi  di  adeguamento  o
miglioramento sismico;
        8) innalzare i livelli di qualita'  dell'abitare  per  quanto
attiene il superamento delle barriere architettoniche e la  sicurezza
nell'uso, la flessibilita' compositiva e tipologica degli spazi della
residenza  utile  a  fornire  risposte  alle  mutate   esigenze   che
caratterizzano  l'attuale   domanda   di   accesso   alla   casa,   e
l'innovazione   tecnologica   dell'edilizia   in   un   concetto   di
autosostenibilita';
        9)  contribuire  all'incremento  della  qualita'  urbana  del
contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri  degradati,
per una quota non superiore al 20 per cento del finanziamento statale
assegnato, mediante il recupero o la realizzazione di  urbanizzazioni
secondarie (asili  nido,  scuole  materne  e  primarie,  attrezzature
sportive, ecc.);
      b) fino a 100 milioni  di  euro,  per  interventi  di  edilizia
residenziale sociale nei  territori  danneggiati  dai  sismi  del  24
agosto 2016, del 26 ottobre 2016,  del  30  ottobre  2016  e  del  18
gennaio 2017. Le proposte di intervento  da  finanziare  dovranno  in
ogni caso garantire il rispetto delle prescrizioni di  cui  ai  punti
4), 6), 7), 8) e 9) della lettera a).
  3. Articolazione temporale dell'utilizzo delle risorse.
    3.1. Le risorse di cui al paragrafo 2.1 della  presente  delibera
saranno  utilizzate  secondo  il  profilo  temporale  indicato  nella
seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  4. Modalita' attuative del  programma  di  cui  al  paragrafo  2.1,
lettera a).
    4.1.  Per  gli  interventi  relativi  al  programma  di  cui   al
precedente paragrafo 2.1, lettera a) a ripartizione delle risorse tra
le regioni e province autonome, pari a  complessivi  250  milioni  di
euro,  e'  effettuata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti - Direzione generale per  la  condizione  abitativa,  sulla
base dei sotto riportati  indicatori,  da  comunicarsi  al  Ministero
medesimo da parte delle stesse  regioni  e  province  autonome  entro
trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera:
      a) popolazione residente da ultimo aggiornamento ISTAT  -  peso
20 per cento;
      b)  numero  di  domande  di  edilizia   residenziale   pubblica
sovvenzionata inevase al 1° gennaio 2016 - peso 40 per cento;
      c) famiglie in affitto da ultimo aggiornamento ISTAT - peso  40
per cento.
  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuto riscontro da  parte  della
direzione generale per la condizione abitativa, della  completezza  e
della comparabilita' dei  suddetti  indicatori  comunicati  da  parte
delle regioni e province autonome, e' approvata la ripartizione delle
relative risorse.
    4.2. In ciascuna regione potranno essere finanziate non  piu'  di
due proposte di intervento. Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma
procede alla individuazione del o dei comuni candidati  a  presentare
le proposte di intervento, sulla base di indicatori coerenti  con  la
programmazione  regionale  dell'edilizia   residenziale   sociale   e
rappresentativi del disagio abitativo,  sociale  ed  economico  della
regione  stessa.  Le  regioni  e  province  autonome  comunicano   al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per  la  condizione  abitativa,  entro  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione  del  decreto  di  riparto  delle  risorse  di  cui  al
paragrafo 4.1, il comune o  i  comuni  individuati  con  il  relativo
importo da assegnare. 

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