DECRETO LEGISLATIVO
26 marzo 2018, n. 32
Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00057)(GU n.86 del 13-4-2018)
Vigente al: 28-4-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.
38;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visto in particolare l'articolo 21, comma 1, lettere a) e b),
recante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione
del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante
disposizioni in materia di agricoltura;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sancita nella seduta del 31 gennaio 2018;
Acquisiti i pareri delle commissioni V bilancio, tesoro e
programmazione della Camera dei deputati e 5ª bilancio del Senato
della Repubblica;
Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per
materia e la commissione parlamentare per la semplificazione non
hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente
del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad
interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad
interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «eventi eccezionali», sono
inserite le seguenti: «o da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da
organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali
protetti»;
b) al comma 2, le parole: «calamita' naturali o eventi
eccezionali», sono sostituite dalle seguenti: «calamita' naturali,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi
eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi
nocivi ai vegetali, animali protetti»;
c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «contratti
assicurativi», sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente
finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di
copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio»;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «Piano assicurativo
agricolo annuale», sono sostituite dalle seguenti: «Piano di gestione
dei rischi in agricoltura».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Polizze assicurative» sono
aggiunte le seguenti: «e fondi di mutualizzazione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita' e
per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui
premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi
di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto
previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province
autonome.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) al comma 5, le parole: «i consorzi» sono sostituite dalle
seguenti: «gli Organismi collettivi»;
g) al comma 5-ter, l'ultimo periodo e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Polizze assicurative sperimentali). - 1. Ai sensi del
presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:
a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della
produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione
della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione
del prezzo di mercato;
b) le polizze parametriche a copertura della perdita di
produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito di
un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica,
determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.
2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi
della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano di gestione
dei rischi in agricoltura»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'entita' del
contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di
partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e
della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo
conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza
socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali
assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di
ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.»;
c) al comma 2, le parole: «Piano assicurativo» sono sostituite
dalla seguente: «Piano»; dopo la parola: «elaborato» e' inserita la
seguente: «anche»; alla lettera f) le parole: «dei consorzi» sono
sostituite dalle seguenti: «degli organismi collettivi»; dopo la
lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle
imprese assicuratrici (IVASS).»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato
il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai
componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti
comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione
tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel Piano sono
stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le
modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di
danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di
cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo
2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui
premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai
fondi di mutualizzazione distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema
contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche,
strutture.»;
f) al comma 5 e 5-bis, le parole: «piano assicurativo» sono
sostituite dalla seguente: «Piano».
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3, le parole: «di cui all'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999» sono
sostituite, ovunque ricorrenti, con le seguenti: «di cui all'articolo
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «all'assicurazione
agevolata» sono inserite le seguenti: «o per i quali e' possibile
aderire ai fondi di mutualizzazione»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi' esclusi
dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati
a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, a condizione che l'impresa sia
diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni
causati dagli eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato
interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'
naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a
decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite
dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta
dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorita'
regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute
alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i
danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni
materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei
costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'
naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la
diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita',
ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale.
Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono
essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a
causa dell'avversita' atmosferica assimilabile alla calamita'
naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e'
verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'
naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti
agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata
sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu'
elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture e
allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano
interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino
danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a
titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti
nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80
per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere
aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali sono
ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari
che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno
il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito
ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano
di gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione
agricola della singola impresa, purche' il metodo di calcolo
utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa
agricola nell'anno in questione.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, il secondo periodo e' abrogato.
Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
abrogato.
2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Cumulo). - 1. Nel rispetto della normativa europea gli
aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti
per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo
danneggiato da calamita' naturali, avversita' atmosferiche,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie
e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi
arrecati.
2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al
presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purche' le
misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con
altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in
tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al
superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu'
elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti
disposizioni.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, le parole: «, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti
per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «e 8, sono pubblicati sui siti internet
delle Autorita' competenti».
Art. 8
Modifiche alla rubrica del Capo III ed all'articolo 11
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
1. Alla rubrica del Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, la parola: «Consorzi» e' sostituita dalle seguenti:
«Organismi collettivi».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 4, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli Organismi collettivi»;
b) al comma 2, le parole: «dei consorzi» sono sostituite dalle
seguenti: «degli organismi collettivi»;
c) il comma 5 e' abrogato.
Art. 9
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli Organismi
collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato
dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al
riconoscimento dell'idoneita' allo svolgimento delle attivita'»;
b) al comma 2, le parole: «del Consorzio» sono sostituite dalle
seguenti «dell'Organismo collettivo di difesa»;
c) al comma 3, lettera a), le parole: «della zona» e «, con
esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari,
salvo il diritto di opzione» sono soppresse;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «, le cui modalita' sono
stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
e) al comma 3, la lettera c), e' abrogata;
f) al comma 4, la parola: «, c)» e' soppressa e le parole: «comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
Art. 10
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di
difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo
svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti
riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 2-bis e' abrogato.
Art. 11
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti:
«gli Organismi collettivi di difesa»; al comma 2 la parola:
«consorzi» e' sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi di
difesa».
Art. 12
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a «M.A.F.
- Fondo di solidarieta' nazionale» viene chiuso, con contestuale
versamento delle residue risorse ivi giacenti all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri e, ad interim,
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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