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sabato 14 aprile 2018

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 32 Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00057) (GU n.86 del 13-4-2018)



     DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 32 
Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00057) 
(GU n.86 del 13-4-2018)

 
 Vigente al: 28-4-2018  
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
interventi finanziari a sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7  marzo  2003,  n.
38; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visto in particolare l'articolo 21,  comma  1,  lettere  a)  e  b),
recante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione
del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati; 
  Visto l'articolo 1  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38,  recante
disposizioni in materia di agricoltura; 
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n.  57,  recante
disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,   a   norma
dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli  aiuti  di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali  2014-2020
(2014/C 204/01); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella seduta del 31 gennaio 2018; 
  Acquisiti  i  pareri  delle  commissioni  V  bilancio,   tesoro   e
programmazione della Camera dei deputati e  5ª  bilancio  del  Senato
della Repubblica; 
  Considerato che le altre commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e la commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  non
hanno espresso il parere nel termine prescritto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  14  marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo  Gentiloni  Silveri,  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad
interim,  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  ad
interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  «eventi  eccezionali»,  sono
inserite le seguenti: «o da avversita'  atmosferiche  assimilabili  a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da
organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai  danni  causati  da  animali
protetti»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «calamita'  naturali   o   eventi
eccezionali», sono sostituite dalle  seguenti:  «calamita'  naturali,
avversita' atmosferiche assimilabili  a  calamita'  naturali,  eventi
eccezionali, eventi di  portata  catastrofica,  epizoozie,  organismi
nocivi ai vegetali, animali protetti»; 
    c)  al  comma  3,  lettera  a),  dopo   le   parole:   «contratti
assicurativi»,   sono   aggiunte   le   seguenti:   «prioritariamente
finalizzate  all'individuazione  e  diffusione  di  nuove  forme   di
copertura mediante polizze sperimentali e altre  misure  di  gestione
del rischio»; 
    d) al  comma  3,  lettera  b),  le  parole:  «Piano  assicurativo
agricolo annuale», sono sostituite dalle seguenti: «Piano di gestione
dei rischi in agricoltura». 
                               Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo  le  parole:  «Polizze  assicurative»  sono
aggiunte le seguenti: «e fondi di mutualizzazione»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita'  e
per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui
premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi
di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto
previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti  di  Stato
nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui  all'articolo
2135  del  codice  civile  iscritti  nel  registro  delle  imprese  o
nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  le  Province
autonome.»; 
    c) il comma 2 e' abrogato; 
    d) il comma 3 e' abrogato; 
    e) il comma 4 e' abrogato; 
    f) al comma 5, le parole:  «i  consorzi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli Organismi collettivi»; 
    g) al comma 5-ter, l'ultimo periodo e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Polizze assicurative sperimentali). - 1. Ai sensi  del
presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali: 
    a) le polizze ricavo a copertura della perdita  di  ricavo  della
produzione assicurata, intesa come  combinazione  tra  la  variazione
della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione
del prezzo di mercato; 
    b)  le  polizze  parametriche  a  copertura  della   perdita   di
produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito  di
un andamento climatico avverso, di eventi  di  portata  catastrofica,
determinati anche in base a indici biologici o meteorologici. 
  2. Le polizze sperimentali di cui  al  comma  1  possono  avvalersi
della riassicurazione del Fondo di cui  all'articolo  127,  comma  3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.». 
                               Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Piano  di  gestione
dei rischi in agricoltura»; 
    b) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'entita'  del
contributo  pubblico  sui  premi  assicurativi  e  sulle   quote   di
partecipazione e adesione a fondi sperimentali di  mutualizzazione  e
della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di  gestione
dei rischi in agricoltura, di  seguito  denominato  "Piano",  tenendo
conto   delle    disponibilita'    di    bilancio,    dell'importanza
socio-economica  delle  produzioni  e  del   numero   di   potenziali
assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione,  dell'esigenza  di
ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.»; 
    c) al comma 2, le parole: «Piano  assicurativo»  sono  sostituite
dalla seguente: «Piano»; dopo la parola: «elaborato» e'  inserita  la
seguente: «anche»; alla lettera f) le  parole:  «dei  consorzi»  sono
sostituite dalle seguenti:  «degli  organismi  collettivi»;  dopo  la
lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
      «g-bis) un rappresentante dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA); 
      g-ter)  un  rappresentante  dell'Istituto  di  vigilanza  sulle
imprese assicuratrici (IVASS).»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato
il  regolamento  di  funzionamento  della  Commissione  tecnica.   Ai
componenti della Commissione tecnica  non  spetta  alcun  emolumento,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. Alle spese di  funzionamento  della  Commissione
tecnica si provvede nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Nel  Piano  sono
stabiliti, nel  rispetto  della  normativa  europea,  i  termini,  le
modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime  di
danno, le procedure di erogazione del  contributo  ed  i  criteri  di
cumulo delle misure di gestione del rischio  ai  sensi  dell'articolo
2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui
premi assicurativi e sulle quote di  partecipazione  ed  adesione  ai
fondi di mutualizzazione distinti per: 
      a) tipologia di polizza assicurativa o  mutualistica  e  schema
contrattuale contenente gli standard minimi; 
      b) area territoriale identificata  sulla  base  delle  proposte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
      c) eventi coperti, garanzia; 
      d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche,
strutture.»; 
    f) al comma 5 e  5-bis,  le  parole:  «piano  assicurativo»  sono
sostituite dalla seguente: «Piano». 
                               Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e  3,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  17  del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999» sono
sostituite, ovunque ricorrenti, con le seguenti: «di cui all'articolo
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013»; 
    b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:  «all'assicurazione
agevolata» sono inserite le seguenti: «o per  i  quali  e'  possibile
aderire ai fondi di mutualizzazione»; 
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Ai sensi della  normativa  europea  sono  altresi'  esclusi
dagli aiuti: 
    a) le grandi imprese; 
    b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti  destinati
a  indennizzare  le  perdite  causate  da   avversita'   atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, a  condizione  che  l'impresa  sia
diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni
causati dagli eventi in questione; 
    c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara  gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili  con  il  mercato
interno. 
  4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre  anni  dal
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una  calamita'
naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a
decorrere  da  tale  data.  Gli  aiuti  sono  concessi   nel   limite
dell'importo   dei   danni   subiti    come    conseguenza    diretta
dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'  naturale  e
calcolati,  a  livello  di   singolo   beneficiario,   dall'autorita'
regionale competente. I danni includono le perdite di reddito  dovute
alla distruzione completa o parziale della produzione  agricola  e  i
danni materiali subiti dalle  strutture  aziendali  quali:  immobili,
attrezzature e macchinari,  scorte,  mezzi  di  produzione.  I  danni
materiali alle strutture aziendali  sono  calcolati  sulla  base  dei
costi di riparazione o del valore economico degli  stessi  prima  del
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una  calamita'
naturale. Tale calcolo  non  supera  i  costi  di  riparazione  o  la
diminuzione del valore equo di mercato  a  seguito  della  calamita',
ossia la differenza tra  il  valore  delle  strutture  immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi  dell'evento  eccezionale.
Ai danni devono essere detratti  i  costi  non  sostenuti  e  possono
essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a
causa  dell'avversita'  atmosferica   assimilabile   alla   calamita'
naturale. La perdita di reddito a livello di singoli  beneficiari  e'
calcolata  sottraendo:  il   risultato   ottenuto   moltiplicando   i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno  in  cui  si  e'
verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'
naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello  stesso  anno,
dal risultato  ottenuto  moltiplicando  i  quantitativi  di  prodotti
agricoli ottenuti nei tre anni  precedenti  l'avversita'  atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata
sui cinque anni precedenti l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu'
elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione  annua
puo' essere calcolata: 
    a)  tenendo  conto  della  somma  delle  componenti   colture   e
allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni  abbiano
interessato le strutture aziendali; 
    b)  limitatamente  alle  singole  componenti  qualora   risultino
danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. 
  4-quater. Gli aiuti e gli  eventuali  altri  pagamenti  ricevuti  a
titolo  di  indennizzo  delle  perdite,  compresi  quelli   percepiti
nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80
per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di  aiuto  puo'  essere
aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 
  4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati  da
avversita'  atmosferiche  assimilabili  a  calamita'  naturali   sono
ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati  a  beneficiari
che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di  almeno
il 50 per cento della loro  produzione  media  annua  o  del  reddito
ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi  nel  piano
di gestione dei rischi in agricoltura. 
  4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la  produzione
agricola  della  singola  impresa,  purche'  il  metodo  di   calcolo
utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva  dell'impresa
agricola nell'anno in questione.». 
                               Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102, il secondo periodo e' abrogato. 
                               Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                        29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. L'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  e'
abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Cumulo). - 1. Nel rispetto della normativa europea gli
aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili  con  gli  aiuti
per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale  produttivo
danneggiato   da   calamita'   naturali,   avversita'   atmosferiche,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,  epizoozie
e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi
arrecati. 
  2. Nel rispetto  della  normativa  europea  gli  aiuti  di  cui  al
presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purche'  le
misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con
altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili,  in
tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta  al
superamento dell'intensita' di aiuto o  dell'importo  di  aiuto  piu'
elevati applicabili agli aiuti in questione in base  alle  pertinenti
disposizioni.». 
                               Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, le parole: «, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti
per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni  interessati»  sono
sostituite dalle seguenti: «e 8, sono pubblicati  sui  siti  internet
delle Autorita' competenti». 
                               Art. 8 
 
       Modifiche alla rubrica del Capo III ed all'articolo 11 
            del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 
 
  1. Alla rubrica del Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n.  102,  la  parola:  «Consorzi»  e'  sostituita   dalle   seguenti:
«Organismi collettivi». 
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 4, le parole: «I consorzi» sono sostituite  dalle
seguenti: «Gli Organismi collettivi»; 
    b) al comma 2, le parole: «dei consorzi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli organismi collettivi»; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
                               Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Gli  Organismi
collettivi  di  difesa  sono  retti   da   uno   statuto   deliberato
dall'assemblea  dei  soci  e  verificato  dal  soggetto  preposto  al
riconoscimento dell'idoneita' allo svolgimento delle attivita'»; 
    b) al comma 2, le parole: «del Consorzio» sono  sostituite  dalle
seguenti «dell'Organismo collettivo di difesa»; 
    c) al comma 3, lettera a), le  parole:  «della  zona»  e  «,  con
esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi  similari,
salvo il diritto di opzione» sono soppresse; 
    d) al comma 3, lettera b), le parole: «, le  cui  modalita'  sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse; 
    e) al comma 3, la lettera c), e' abrogata; 
    f) al comma 4, la parola: «, c)» e' soppressa e le parole: «comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3». 
                               Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'attivita'  di
difesa attiva e passiva ai sensi  del  presente  decreto  legislativo
svolta dagli Organismi  collettivi  di  difesa  e  dagli  altri  enti
riconosciuti e' sottoposta  alla  vigilanza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) il comma 2-bis e' abrogato. 
                               Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti:
«gli  Organismi  collettivi  di  difesa»;  al  comma  2  la   parola:
«consorzi» e' sostituita dalle  seguenti:  «Organismi  collettivi  di
difesa». 
                               Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
                                 102 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) al comma  2,  le  parole:  «Ministero  dell'economia  e  delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali». 
                               Art. 13 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, il conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a «M.A.F.
- Fondo di solidarieta'  nazionale»  viene  chiuso,  con  contestuale
versamento  delle  residue  risorse  ivi  giacenti  all'entrata   del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente  capitolo
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
                               Art. 14 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri e, ad  interim,
                               Ministro  delle   politiche   agricole
                               alimentari e forestali 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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