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venerdì 6 aprile 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2018 Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico. (18A02409) (GU n.80 del 6-4-2018)





DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2018

Individuazione del profilo professionale  dell'Assistente  di  studio
odontoiatrico. (18A02409)

(GU n.80 del 6-4-2018)




              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al titolo V  della  parte  seconda  della  Costituzione,  a
seguito della quale le professioni e la tutela della salute rientrano
nelle materie di legislazione concorrente;
  Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini  professionali»  e,  in
particolare l'art. 1, comma 2, che stabilisce  che  «resta  ferma  la
competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili
di  operatori  di  interesse   sanitario   non   riconducibili   alle
professioni sanitarie come definite dal comma 1»;
  Visto l'Accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano  concernente  l'individuazione  del   profilo   professionale
dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore  d'interesse
sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26  febbraio  2006,
n. 43, e per la disciplina della relativa formazione  (Rep.  Atti  n.
209/CSR) del 23 novembre 2017 e, in particolare, l'art. 14, comma  3,
che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare l'immediata e
uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;
  Su proposta del Ministro della salute;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Il presente decreto recepisce l'accordo stipulato il 23 novembre
2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e
Bolzano,  concernente  l'individuazione  del  profilo   professionale
dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore  d'interesse
sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26  febbraio  2006,
n. 43,  e  per  la  disciplina  della  relativa  formazione,  di  cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 febbraio 2018

                                                p. Il Presidente     
                                           del Consiglio dei ministri
                                                     Boschi         

Il Ministro della salute: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne succ. n. 506

                                                           Allegato 1

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
  n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
  e di Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale
  dell'Assistente   di   studio   odontoiatrico,   quale    operatore
  d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2,  della  legge  n.
  43/2006, e per la disciplina della relativa formazione.

Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017

               LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
           TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO

    Nell'odierna seduta del 23 novembre 2017:
      Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43,  recante  «Disposizioni
in materia  di  professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei  relativi  ordini  professionali»,  che
all'art.  1,  comma  2,  conferma   la   competenza   delle   Regioni
nell'individuazione  e  formazione  dei  profili  di   operatori   di
interesse sanitario  non  riconducibili  alle  professioni  sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  e
del decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001;
      Vista la nota del 6 aprile  2017,  con  la  quale  il Ministero
della  salute  ha  trasmesso  la  proposta   di   accordo,   diramata
tempestivamente dall'Ufficio di segreteria di questa Conferenza  alle
regioni e alle province autonome, con richiesta di assenso tecnico;
      Vista la nota del 19 giugno 2017, con  la  quale  l'Ufficio  di
segreteria di questa Conferenza ha  convocato  una  riunione  tecnica
tenutasi il 28 giugno 2017, nel corso della quale sono state discusse
le osservazioni regionali,  accolte  in  parte  dal  Ministero  della
salute;
      Vista la nota del 21 agosto 2017, con  la  quale  l'Ufficio  di
segreteria di questa Conferenza ha diramato le osservazioni regionali
al testo ed ha convocato un altro incontro tecnico,  tenutosi  il  27
settembre 2017, nel corso del quale  le  parti  sono  pervenute  alla
condivisione del testo definitivo;
      Vista la nota dell'8 novembre 2017, con la quale  l'Ufficio  di
segreteria  di  questa  Conferenza  ha  diramato   testo   definitivo
dell'accordo in  argomento,  con  richiesta  di  assenso  tecnico  al
Coordinamento regionale, assenso pervenuto il 20 novembre 2017;
      Acquisito,  nel  corso  dell'odierna  seduta,   l'assenso   del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

                          Sancisce accordo

    tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome  di
Trento e Bolzano sull'individuazione  del  profilo  professionale  di
Assistente di  Studio  odontoiatrico  quale  operatore  di  interesse
sanitario di cui alla legge 1°  febbraio  2006,  n.  43,  che  svolge
attivita'   finalizzate   all'assistenza   dell'odontoiatra   e   dei
professionisti sanitari del settore durante la  prestazione  clinica,
alla   predisposizione   dell'ambiente    e    dello    strumentario,
all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e  dei
rapporti con i fornitori, nei seguenti termini:

                             Considerati

    il protocollo d'intesa siglato  presso  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale il 9 gennaio 2001 tra  l'ANDI  (Associazione
nazionale dentisti italiani) e le OO.SS. di  CGIL,  CISL  e  UIL  del
settore dei servizi, in merito al «Profilo e qualifica  professionale
dell'Assistente di studio Odontoiatrico (ASO), all'interno  del  CCNL
del personale degli studi professionali;
    il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  per  i  dipendenti
degli Studi odontoiatrici e Medico  dentistici  sottoscritto  da  AIO
(Associazione italiana odontoiatri), CIFA,  FIALS  e  CONFSAL  il  30
marzo 2017 e depositato  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali;
    la rilevanza dell'odontoiatria per le ricadute che essa ha  sulla
qualita'  della  vita  e  sulla  salute  della  popolazione,   e   il
conseguente obbligo delle istituzioni di garantire ai  cittadini  che
necessitano  di  cure  odontoiatriche,   standard   professionali   e
prestazioni di livello adeguato;
    la qualita' delle prestazioni sanitarie intimamente connessa alla
preparazione dei professionisti  e  di  coloro  che  a  vario  titolo
supportano, indispensabile per  tutti  gli  operatori  impegnati  nel
delicato  settore  dell'odontoiatria,  i   quali   devono   esprimere
capacita' professionali  tecniche  e  relazionali  consone  al  ruolo
ricoperto, acquisite attraverso percorsi  formativi  riconosciuti  ed
uniformi a livello nazionale;
    l'esigenza  di  definire  le  competenze,  le  attivita'   e   la
formazione di una figura di interesse sanitario  operante  in  ambito
odontoiatrico e riconosciuta su tutto il territorio della nazione;

                            Si conviene:


                               Art. 1.
              Individuazione della figura e del profilo

    1. E' individuato  l'operatore  di  interesse  sanitario  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,  denominato
«Assistente di Studio odontoiatrico» (ASO).
    2.  L'Assistente  di  studio  odontoiatrico  e'  l'operatore   in
possesso dell'Attestato  conseguito  a  seguito  della  frequenza  di
specifico corso di  formazione,  fatti  salvi  i  casi  previsti  dal
successivo  art.  11  del  presente  Accordo,  che  svolge  attivita'
finalizzate  all'assistenza  dell'odontoiatra  e  dei  professionisti
sanitari  del  settore   durante   la   prestazione   clinica,   alla
predisposizione dell'ambiente e dello strumentario,  all'accoglimento
dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei  rapporti  con  i
fornitori,  cosi  come  specificato  nell'allegato  1  del   presente
Accordo.  E'  fatto  assoluto  divieto   all'Assistente   di   Studio
odontoiatrico di  intervenire  direttamente  sul  paziente  anche  in
presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
    3.  Gli  standard  professionali  in  termini  di   attivita'   e
competenze dell'Assistente  di  studio  odontoiatrico  sono  definiti
secondo quanto indicato al successivo art. 5 e costituiscono elementi
minimi comuni di  riferimento  nazionale  per  la  definizione  della
formazione di cui al successivo art. 2.

                               Art. 2.
                            La formazione

    1. La formazione dell'Assistente di studio  odontoiatrico  e'  di
competenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni  del  presente  Accordo,
procedono alla programmazione dei corsi di formazione  e  autorizzano
le  aziende  del  servizio  sanitario  regionale  e/o  gli  enti   di
formazione   accreditati   per   la   realizzazione   degli   stessi,
valorizzando le precedenti  esperienze  istituzionali  e  associative
gia' esistenti.
    2. Coloro che conseguono l'attestato di  qualifica/certificazione
ai sensi dell'art. 10 e i lavoratori esentati  di  cui  all'art.  11,
sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di  aggiornamento
della durata di almeno 10 ore all'anno.
    3. Fermo restando che la durata della formazione non puo'  essere
superiore ai dodici  mesi,  la  qualifica  di  Assistente  di  Studio
odontoiatrico e' acquisibile anche  tramite  l'apprendistato  per  la
qualifica e  il diploma  professionale  ai  sensi  dell'art.  43  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

                               Art. 3.
                         Contesto operativo

    1.  L'Assistente  di  studio  odontoiatrico  svolge  la   propria
attivita' negli studi odontoiatrici e nelle strutture  sanitarie  che
erogano prestazioni odontostomatologiche.

                               Art. 4.
                        Contesto relazionale

    1. L'Assistente  di  studio  odontoiatrico  opera  in  regime  di
dipendenza e  svolge  la  propria  attivita'  in  Collaborazione  con
l'equipe   odontoiatrica,   secondo   linee   organizzativo-operative
definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

                               Art. 5.
                       Attivita' e competenze

    1. Le attivita'  dell'Assistente  di  studio  odontoiatrico  sono
espressione  delle  competenze  acquisite  nell'ambito  del  percorso
formativo e afferiscono ai seguenti settori:
      a) tecnico clinico;
      b) ambientale e strumentale;
      c) relazionale;
      d) segretariale e amministrativo.
    2. Il processo di lavoro e le attivita' dell'Assistente di studio
odontoiatrico sono illustrati nell'allegato 1 che fa parte integrante
del presente Accordo.
    3. Il processo di lavoro e le  attivita'  di  cui  al  precedente
comma 2 sono declinate in competenze, abilita'  e  conoscenze/materie
di insegnamento, contenute nell'allegato 2 che  fa  parte  integrante
del presente Accordo.

                               Art. 6.
                        Requisiti di accesso

    1. Per l'accesso al corso di formazione di Assistente  di  studio
odontoiatrico  e'   richiesto   l'adempimento   al   diritto   dovere
all'istruzione e formazione professionale ai  sensi  della  normativa
vigente.
    2. Chi ha conseguito titolo di studio all'estero deve  presentare
la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente
che attesti il livello di scolarizzazione.
    3. I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona
conoscenza della lingua italiana orale e  scritta,  che  consenta  la
partecipazione attiva al percorso  formativo.  Tale  conoscenza  deve
essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti
del soggetto formatore.

                               Art. 7.
                      Organizzazione didattica

    1. Il corso di formazione per Assistente di studio  odontoiatrico
ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di
teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha
una durata non superiore ai 12 mesi.
    2. Il corso e' strutturato in due moduli:
      a) modulo di base: 150 ore di teoria di  cui  20  ore  dedicate
alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
      b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30  ore
dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

                               Art. 8.
                     Aree disciplinari e docenza

    1. I moduli di cui all'art. 7, comma  2,  sono  articolati  nelle
seguenti aree disciplinari:
      a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
      b) area igienico-sanitaria;
      c) area tecnico-operativa;
      d) area relazionale;
    2. Le materie di insegnamento sono indicate  nell'allegato  2  al
presente Accordo.
    3. I criteri per l'affidamento  della  docenza  sono  individuati
dalle regioni e province autonome.

                               Art. 9.
                              Tirocinio

    1. Il corso comprende  un  tirocinio  guidato  presso  gli  studi
odontoiatrici, i servizi e le  strutture  autorizzate  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l'Assistente di studio
odontoiatrico.
    2. Il tirocinio e' svolto con la  supervisione  di  un  operatore
qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle regioni e
province autonome.

                              Art. 10.
Frequenza,   esame    finale    e    rilascio    dell'attestato    di
                      qualifica/certificazione

    1. La frequenza del corso e' obbligatoria e  non  possono  essere
ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato,  anche  per
giustificati motivi, il  tetto  massimo  di  assenze  indicato  dalla
regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al  10%  delle
ore complessive. In caso di assenze superiori al 10%  del  monte  ore
complessivo, il  corso  si  considera  interrotto,  salvo  interventi
autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero  dei  contenuti
della parte del percorso formativo non seguito.
    2. L'esame finale, consistente in una prava teorica ed una  prova
pratica, diretto a  verificare  l'apprendimento  delle  conoscenze  e
l'acquisizione  delle   competenze   tecnico-professionali   di   cui
all'allegato 2  del  presente  Accordo,  deve  essere  organizzato  e
gestito  secondo  principi  di  trasparenza  e  tracciabilita'  delle
procedure.
    3. La composizione  della  commissione  d'esame  e'  disciplinata
dalle regioni e province  autonome,  garantendo  la  presenza  di  un
odontoiatra  designato  dall'Ordine  dei  Medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri.
    4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio  dell'attestato
di qualifica/certificazione per Assistente di  studio  odontoiatrico,
valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel  rispetto  del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello di
cui all'allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.

                              Art. 11.
 Esenzione conseguimento dell'Attestato di qualifica/certificazione

    1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza,  di  superamento  del
corso   di   formazione    e    conseguimento    dell'attestato    di
qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che,  alla
data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al successivo art. 14, comma  3,  hanno  o  hanno
avuto l'inquadramento contrattuale di  Assistente  alla  poltrona,  e
possono  documentare  un'attivita'   lavorativa,   anche   svolta   e
conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi,
anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti
l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
    2. Il datore presso il quale il  lavoratore  presta  servizio  e'
tenuto  ad  acquisire  dal  lavoratore   stesso   la   documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In  sede  di
prima applicazione  del  presente  Accordo,  la  documentazione  deve
essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 14,
comma 3.

                              Art. 12.
         Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi

    1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in  materia  di
individuazione validazione  e  certificazione  delle  competenze,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono  i
crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte,  la
durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di  studio  odontoiatrico,  in
ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
    2.  Resta  salva  la  possibilita'  per  le  Regioni  e  Province
autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare
i titoli pregressi  per  l'acquisizione  dei  crediti  formativi  che
consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata  del  corso  di
formazione     per     il     conseguimento     dell'attestato     di
qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.

                              Art. 13.
                      Disposizione transitoria

    1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 14, comma 3,  per  un  periodo
successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti
con la qualifica contrattuale  di  Assistente  alla  poltrona,  privi
dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di
lavoro di provvedere affinche' gli stessi acquisiscano l'attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico  entro
trentasei mesi dall'assunzione, secondo quanto disposto dal  presente
Accordo.
    2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo  art.  14,
comma  3,  si  trovano  in  costanza  di  lavoro  con   inquadramento
contrattuale di Assistente alla poltrona e che non  posseggono  i  36
mesi  di  attivita'  lavorativa,  cosi'  come  previsto  al  comma  1
dell'art. 11 del presente Accordo,  i  datori  di  lavoro  provvedono
affinche'     gli     stessi     acquisiscano     l'attestato      di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.

                              Art. 14.
                         Disposizioni finali

    1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  adeguano  il  proprio
ordinamento a quanto previsto dal presente  Accordo  entro  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 3.
    2. Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di  Bolzano  che
abbiano attivato la formazione degli Assistenti  (alla  poltrona)  di
studio odontoiatrico attraverso l'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai  sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  per
quanto   riguarda   la   formazione,   i   requisiti   di    accesso,
l'organizzazione didattica e l'esame finale.
    3. Il presente Accordo e' recepito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.

                              Art. 15.
                       Clausola di invarianza

    1. Con il presente Accordo non si da' luogo a  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

                                                        Il Presidente

                                              Sottosegretario: Bressa
Il segretario: Naddeo

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato 2

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato 3

              Parte di provvedimento in formato grafico


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