DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2018
Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio
odontoiatrico. (18A02409)
(GU n.80 del 6-4-2018)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, a
seguito della quale le professioni e la tutela della salute rientrano
nelle materie di legislazione concorrente;
Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in
materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» e, in
particolare l'art. 1, comma 2, che stabilisce che «resta ferma la
competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili
di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle
professioni sanitarie come definite dal comma 1»;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale
dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse
sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006,
n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n.
209/CSR) del 23 novembre 2017 e, in particolare, l'art. 14, comma 3,
che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare l'immediata e
uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;
Su proposta del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto recepisce l'accordo stipulato il 23 novembre
2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, concernente l'individuazione del profilo professionale
dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse
sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006,
n. 43, e per la disciplina della relativa formazione, di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2018
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro della salute: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne succ. n. 506
Allegato 1
Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale
dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore
d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n.
43/2006, e per la disciplina della relativa formazione.
Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 23 novembre 2017:
Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni
in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», che
all'art. 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di
interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e
del decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001;
Vista la nota del 6 aprile 2017, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso la proposta di accordo, diramata
tempestivamente dall'Ufficio di segreteria di questa Conferenza alle
regioni e alle province autonome, con richiesta di assenso tecnico;
Vista la nota del 19 giugno 2017, con la quale l'Ufficio di
segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica
tenutasi il 28 giugno 2017, nel corso della quale sono state discusse
le osservazioni regionali, accolte in parte dal Ministero della
salute;
Vista la nota del 21 agosto 2017, con la quale l'Ufficio di
segreteria di questa Conferenza ha diramato le osservazioni regionali
al testo ed ha convocato un altro incontro tecnico, tenutosi il 27
settembre 2017, nel corso del quale le parti sono pervenute alla
condivisione del testo definitivo;
Vista la nota dell'8 novembre 2017, con la quale l'Ufficio di
segreteria di questa Conferenza ha diramato testo definitivo
dell'accordo in argomento, con richiesta di assenso tecnico al
Coordinamento regionale, assenso pervenuto il 20 novembre 2017;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce accordo
tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sull'individuazione del profilo professionale di
Assistente di Studio odontoiatrico quale operatore di interesse
sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge
attivita' finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei
professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica,
alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario,
all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei
rapporti con i fornitori, nei seguenti termini:
Considerati
il protocollo d'intesa siglato presso Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il 9 gennaio 2001 tra l'ANDI (Associazione
nazionale dentisti italiani) e le OO.SS. di CGIL, CISL e UIL del
settore dei servizi, in merito al «Profilo e qualifica professionale
dell'Assistente di studio Odontoiatrico (ASO), all'interno del CCNL
del personale degli studi professionali;
il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
degli Studi odontoiatrici e Medico dentistici sottoscritto da AIO
(Associazione italiana odontoiatri), CIFA, FIALS e CONFSAL il 30
marzo 2017 e depositato presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
la rilevanza dell'odontoiatria per le ricadute che essa ha sulla
qualita' della vita e sulla salute della popolazione, e il
conseguente obbligo delle istituzioni di garantire ai cittadini che
necessitano di cure odontoiatriche, standard professionali e
prestazioni di livello adeguato;
la qualita' delle prestazioni sanitarie intimamente connessa alla
preparazione dei professionisti e di coloro che a vario titolo
supportano, indispensabile per tutti gli operatori impegnati nel
delicato settore dell'odontoiatria, i quali devono esprimere
capacita' professionali tecniche e relazionali consone al ruolo
ricoperto, acquisite attraverso percorsi formativi riconosciuti ed
uniformi a livello nazionale;
l'esigenza di definire le competenze, le attivita' e la
formazione di una figura di interesse sanitario operante in ambito
odontoiatrico e riconosciuta su tutto il territorio della nazione;
Si conviene:
Art. 1.
Individuazione della figura e del profilo
1. E' individuato l'operatore di interesse sanitario di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, denominato
«Assistente di Studio odontoiatrico» (ASO).
2. L'Assistente di studio odontoiatrico e' l'operatore in
possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di
specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dal
successivo art. 11 del presente Accordo, che svolge attivita'
finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti
sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla
predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento
dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i
fornitori, cosi come specificato nell'allegato 1 del presente
Accordo. E' fatto assoluto divieto all'Assistente di Studio
odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in
presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
3. Gli standard professionali in termini di attivita' e
competenze dell'Assistente di studio odontoiatrico sono definiti
secondo quanto indicato al successivo art. 5 e costituiscono elementi
minimi comuni di riferimento nazionale per la definizione della
formazione di cui al successivo art. 2.
Art. 2.
La formazione
1. La formazione dell'Assistente di studio odontoiatrico e' di
competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo,
procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano
le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di
formazione accreditati per la realizzazione degli stessi,
valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative
gia' esistenti.
2. Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione
ai sensi dell'art. 10 e i lavoratori esentati di cui all'art. 11,
sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento
della durata di almeno 10 ore all'anno.
3. Fermo restando che la durata della formazione non puo' essere
superiore ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio
odontoiatrico e' acquisibile anche tramite l'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 3.
Contesto operativo
1. L'Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria
attivita' negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che
erogano prestazioni odontostomatologiche.
Art. 4.
Contesto relazionale
1. L'Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di
dipendenza e svolge la propria attivita' in Collaborazione con
l'equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative
definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.
Art. 5.
Attivita' e competenze
1. Le attivita' dell'Assistente di studio odontoiatrico sono
espressione delle competenze acquisite nell'ambito del percorso
formativo e afferiscono ai seguenti settori:
a) tecnico clinico;
b) ambientale e strumentale;
c) relazionale;
d) segretariale e amministrativo.
2. Il processo di lavoro e le attivita' dell'Assistente di studio
odontoiatrico sono illustrati nell'allegato 1 che fa parte integrante
del presente Accordo.
3. Il processo di lavoro e le attivita' di cui al precedente
comma 2 sono declinate in competenze, abilita' e conoscenze/materie
di insegnamento, contenute nell'allegato 2 che fa parte integrante
del presente Accordo.
Art. 6.
Requisiti di accesso
1. Per l'accesso al corso di formazione di Assistente di studio
odontoiatrico e' richiesto l'adempimento al diritto dovere
all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa
vigente.
2. Chi ha conseguito titolo di studio all'estero deve presentare
la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente
che attesti il livello di scolarizzazione.
3. I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la
partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve
essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti
del soggetto formatore.
Art. 7.
Organizzazione didattica
1. Il corso di formazione per Assistente di studio odontoiatrico
ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di
teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha
una durata non superiore ai 12 mesi.
2. Il corso e' strutturato in due moduli:
a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate
alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore
dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.
Art. 8.
Aree disciplinari e docenza
1. I moduli di cui all'art. 7, comma 2, sono articolati nelle
seguenti aree disciplinari:
a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale;
2. Le materie di insegnamento sono indicate nell'allegato 2 al
presente Accordo.
3. I criteri per l'affidamento della docenza sono individuati
dalle regioni e province autonome.
Art. 9.
Tirocinio
1. Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi
odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del
decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l'Assistente di studio
odontoiatrico.
2. Il tirocinio e' svolto con la supervisione di un operatore
qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle regioni e
province autonome.
Art. 10.
Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato di
qualifica/certificazione
1. La frequenza del corso e' obbligatoria e non possono essere
ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per
giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla
regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle
ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore
complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi
autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti
della parte del percorso formativo non seguito.
2. L'esame finale, consistente in una prava teorica ed una prova
pratica, diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e
l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui
all'allegato 2 del presente Accordo, deve essere organizzato e
gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilita' delle
procedure.
3. La composizione della commissione d'esame e' disciplinata
dalle regioni e province autonome, garantendo la presenza di un
odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli
odontoiatri.
4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell'attestato
di qualifica/certificazione per Assistente di studio odontoiatrico,
valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel rispetto del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello di
cui all'allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.
Art. 11.
Esenzione conseguimento dell'Attestato di qualifica/certificazione
1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del
corso di formazione e conseguimento dell'attestato di
qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno
avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e
possono documentare un'attivita' lavorativa, anche svolta e
conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi,
anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti
l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
2. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio e'
tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In sede di
prima applicazione del presente Accordo, la documentazione deve
essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 14,
comma 3.
Art. 12.
Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi
1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di
individuazione validazione e certificazione delle competenze, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i
crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la
durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in
ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
2. Resta salva la possibilita' per le Regioni e Province
autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare
i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che
consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di
formazione per il conseguimento dell'attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.
Art. 13.
Disposizione transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 14, comma 3, per un periodo
successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti
con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi
dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di
lavoro di provvedere affinche' gli stessi acquisiscano l'attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro
trentasei mesi dall'assunzione, secondo quanto disposto dal presente
Accordo.
2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14,
comma 3, si trovano in costanza di lavoro con inquadramento
contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36
mesi di attivita' lavorativa, cosi' come previsto al comma 1
dell'art. 11 del presente Accordo, i datori di lavoro provvedono
affinche' gli stessi acquisiscano l'attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Le regioni e le province autonome adeguano il proprio
ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 3.
2. Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che
abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di
studio odontoiatrico attraverso l'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per
quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso,
l'organizzazione didattica e l'esame finale.
3. Il presente Accordo e' recepito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.
Art. 15.
Clausola di invarianza
1. Con il presente Accordo non si da' luogo a nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il Presidente
Sottosegretario: Bressa
Il segretario: Naddeo
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
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