IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo
unico»;
Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei
medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le
sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al
citato art. 14 del testo unico;
Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico, secondo
cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze
indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono
aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle
convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni
scientifiche;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettera a) punti 1), 3) e
5), che prevede l'inserimento nella tabella I di sostanze oppioidi,
di sostanze di tipo amfetaminico e di derivati feniletilamminici;
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge
25 maggio 1981, n. 385;
Preso atto che la Commission on narcotic drugs (CND), nell'ambito
della 60° edizione, che si e' svolta a Vienna in data 16 marzo 2017,
con decisione n. 60/11 ha approvato l'inserimento della sostanza
XLR-11 nella Schedule II di cui alla convenzione del 1971 sulle
sostanze psicotrope;
Vista la nota pervenuta in data 16 marzo 2016 da parte dell'Unita'
di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri, concernente la segnalazione di casi di intossicazione acuta
associati all'uso di fenetilamine, tra cui le sostanze 2C-E e
25H-NBOMe, e l'identificazione in materiali sequestrati di sostanze
di tipo fenetilaminico, tra cui le sostanze 2C-H, 25E-MBOMe 4-FMA,
6-EAPB, 5-EAPB, riferite all'Italia nel periodo giugno 2014 -
febbraio 2016;
Considerato che le sostanze 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe sono
derivati feniletilaminici con effetti allucinogeni che possono
provocare distorsioni sensoriali, che la sostanza 4-FMA e' un
derivato amfetamino simile con spiccate attivita' stimolanti; che le
sostanze 6-EAPB e 5-EAPB sono benzofurani che agiscono con un
meccanismo amfetamino simile e che nella tabella I di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990 sono presenti analoghi
benzofuranici come 5-APB e 6-APB;
Vista la nota in data 12 ottobre 2016 trasmessa dall'Unita' di
coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri, concernente la segnalazione di 9 casi di decessi registrati
in Svezia correlati all'assunzione di furanilfentanil nel periodo
novembre 2015 - giugno 2016;
Considerato che la sostanza furanilfentanil e' un oppioide di
sintesi;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota
del 21 febbraio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze:
XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB,
furanilfentanil;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 21 luglio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle
sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB,
5-EAPB, furanilfentanil;
Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze
nella tabella I del testo unico, in adesione alle convenzioni
internazionali ed a tutela della salute pubblica, tenuto conto di
casi di decesso in Europa e di intossicazioni e sequestri in Italia,
connessi all'uso ed alla diffusione di dette sostanze sul mercato
internazionale;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2C-E denominazione comune, (2,5-Dimetossi-4-etilfenetilammina)
denominazione chimica, (2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine) altra
denominazione;
2C-H denominazione comune, (2,5-dimetossifenetilammina)
denominazione chimica, (2,5-dimethoxyphenethylamine) altra
denominazione;
4-FMA denominazione comune,
(1-(4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-ammina) denominazione chimica,
(4-Fluoromethamphetamine) altra denominazione;
5-EAPB denominazione comune,
(1-(1-benzofuran-5-il)-N-etilpropan-2-amina) denominazione chimica,
(5-(2-ethylaminopropyl)benzofuran) altra denominazione;
6-EAPB denominazione comune,
(1-(1-benzofuran-6-il)-N-etilpropan-2-amina) denominazione chimica,
(6-(2-ethylaminopropyl)benzofuran) altra denominazione;
25E-NBOMe denominazione comune,
(2-(2,5-dimetossi-4-etilfenil)-N-(2-metossibenzil)etanammina)
denominazione chimica;
25H-NBOMe denominazione comune,
(2-(2,5-Dimetossifenil)-N-[(2metossifenil)metil]etanammina)
denominazione chimica;
Furanilfentanil denominazione comune,
(N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furan-2-carbossamide)
denominazione chimica;
XLR-11 denominazione comune, (
(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)meta
none) denominazione chimica,
([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)me
thanone) altra denominazione.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2018
Il Ministro: Lorenzin
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