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venerdì 1 giugno 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 maggio 2018 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, furanilfentanil. (18A03835) (GU n.126 del 1-6-2018)



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2018 
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Inserimento nella Tabella  I  delle  sostanze:  XLR-11,
2C-E,   25H-NBOMe,   2C-H,   25E-NBOMe,   4-FMA,   6-EAPB,    5-EAPB,
furanilfentanil. (18A03835) 
(GU n.126 del 1-6-2018)
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV  e  tabella  dei
medicinali. Nelle tabelle I, II, III e  IV  trovano  collocazione  le
sostanze con potere tossicomanigeno e  oggetto  di  abuso  in  ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di  cui  al
citato art. 14 del testo unico; 
  Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo  unico,  secondo
cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le  sostanze
indicate nelle convenzioni e  negli  accordi  internazionali  e  sono
aggiornate tempestivamente anche in  base  a  quanto  previsto  dalle
convenzioni  e  accordi  medesimi   ovvero   a   nuove   acquisizioni
scientifiche; 
  Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettera a) punti 1), 3)  e
5), che prevede l'inserimento nella tabella I di  sostanze  oppioidi,
di sostanze di tipo amfetaminico e di derivati feniletilamminici; 
  Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con  legge
25 maggio 1981, n. 385; 
  Preso atto che la Commission on narcotic drugs  (CND),  nell'ambito
della 60° edizione, che si e' svolta a Vienna in data 16 marzo  2017,
con decisione n. 60/11  ha  approvato  l'inserimento  della  sostanza
XLR-11 nella Schedule II di  cui  alla  convenzione  del  1971  sulle
sostanze psicotrope; 
  Vista la nota pervenuta in data 16 marzo 2016 da parte  dell'Unita'
di  coordinamento  del  Sistema  nazionale  di  allerta  precoce  del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, concernente la segnalazione di casi di intossicazione acuta
associati all'uso  di  fenetilamine,  tra  cui  le  sostanze  2C-E  e
25H-NBOMe, e l'identificazione in materiali sequestrati  di  sostanze
di tipo fenetilaminico, tra cui le sostanze  2C-H,  25E-MBOMe  4-FMA,
6-EAPB,  5-EAPB,  riferite  all'Italia  nel  periodo  giugno  2014  -
febbraio 2016; 
  Considerato che le sostanze 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H,  25E-NBOMe  sono
derivati  feniletilaminici  con  effetti  allucinogeni  che   possono
provocare  distorsioni  sensoriali,  che  la  sostanza  4-FMA  e'  un
derivato amfetamino simile con spiccate attivita' stimolanti; che  le
sostanze 6-EAPB  e  5-EAPB  sono  benzofurani  che  agiscono  con  un
meccanismo amfetamino simile e che nella tabella I di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990  sono  presenti  analoghi
benzofuranici come 5-APB e 6-APB; 
  Vista la nota in data 12  ottobre  2016  trasmessa  dall'Unita'  di
coordinamento  del  Sistema  nazionale   di   allerta   precoce   del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, concernente la segnalazione di 9 casi di decessi registrati
in Svezia correlati all'assunzione  di  furanilfentanil  nel  periodo
novembre 2015 - giugno 2016; 
  Considerato che la  sostanza  furanilfentanil  e'  un  oppioide  di
sintesi; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 21 febbraio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990  delle  sostanze:
XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe,  2C-H,  25E-NBOMe,  4-FMA,  6-EAPB,  5-EAPB,
furanilfentanil; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 21 luglio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  delle
sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H,  25E-NBOMe,  4-FMA,  6-EAPB,
5-EAPB, furanilfentanil; 
  Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle  citate  sostanze
nella tabella  I  del  testo  unico,  in  adesione  alle  convenzioni
internazionali ed a tutela della salute  pubblica,  tenuto  conto  di
casi di decesso in Europa e di intossicazioni e sequestri in  Italia,
connessi all'uso ed alla diffusione di  dette  sostanze  sul  mercato
internazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    2C-E  denominazione  comune,  (2,5-Dimetossi-4-etilfenetilammina)
denominazione  chimica,  (2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine)  altra
denominazione; 
    2C-H    denominazione    comune,     (2,5-dimetossifenetilammina)
denominazione    chimica,     (2,5-dimethoxyphenethylamine)     altra
denominazione; 
    4-FMA                    denominazione                    comune,
(1-(4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-ammina)   denominazione   chimica,
(4-Fluoromethamphetamine) altra denominazione; 
    5-EAPB                   denominazione                    comune,
(1-(1-benzofuran-5-il)-N-etilpropan-2-amina)  denominazione  chimica,
(5-(2-ethylaminopropyl)benzofuran) altra denominazione; 
    6-EAPB                   denominazione                    comune,
(1-(1-benzofuran-6-il)-N-etilpropan-2-amina)  denominazione  chimica,
(6-(2-ethylaminopropyl)benzofuran) altra denominazione; 
    25E-NBOMe                  denominazione                  comune,
(2-(2,5-dimetossi-4-etilfenil)-N-(2-metossibenzil)etanammina)
denominazione chimica; 
    25H-NBOMe                  denominazione                  comune,
(2-(2,5-Dimetossifenil)-N-[(2metossifenil)metil]etanammina)
denominazione chimica; 
    Furanilfentanil               denominazione               comune,
(N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furan-2-carbossamide)
denominazione chimica; 
    XLR-11            denominazione             comune,             (
(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)meta
none)                     denominazione                      chimica,
([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)me
thanone) altra denominazione. 
                               Art. 2 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 maggio 2018 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

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