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venerdì 1 giugno 2018
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 maggio 2018 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (18A03836) (GU n.126 del 1-6-2018)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 maggio 2018
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e
integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove
sostanze psicoattive. (18A03836)
(GU n.126 del 1-6-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo
unico»;
Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei
medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le
sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al
citato art. 14 del testo unico;
Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico secondo
cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze
indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono
aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle
convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni
scientifiche;
Vista la Convezione unica sugli stupefacenti adottata a New York in
data 30 marzo 1961 come emendata dal protocollo di Ginevra del 25
marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 giugno
1974, n. 412;
Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge
25 maggio 1981, n. 385;
Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito
della 59° sessione, che si e' svolta a Vienna in data 18 marzo 2016,
con decisione n. 59/4 ha approvato l'inserimento della sostanza
alfa-PVP nella Schedule II di cui alla Convenzione del 1971 sulle
sostanze psicotrope;
Tenuto conto che la sostanza alfa-PVP nella tabella I del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e' compresa
all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti
dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni
sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale»,
senza essere denominata specificamente;
Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito
della 60° sessione che si e' svolta a Vienna, in data 16 marzo 2017,
con decisione n. 60/2, ha approvato l'inserimento della sostanza
U-47700 nella Schedule I di cui alla Convenzione del 1961 sulle
sostanze narcotiche;
Vista la nota in data 12 gennaio 2016, trasmessa dall'Unita' di
coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con la quale sono stati segnalati sequestri effettuati in
Italia, nel periodo novembre 2013-novembre 2014, relativi alle
sostanze isopentedrone, alfa-PHP, MTTA ed alle sostanze 5MeO-MIPT,
BK-2C-B;
Tenuto conto che le sostanze isopentedrone, alfa-PHP e MTTA sono
catinoni sintetici e che, in particolare, la sostanza alfa-PHP, nella
tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' compresa all'interno della categoria degli «analoghi di
struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu'
sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio
terminale», senza essere denominata specificamente;
Considerato che la sostanza 5MeO-MIPT e' una triptamina con azione
allucinogena e che la sostanza BK-2C-B e' un derivato fenitilaminico
con effetti allucinogeni;
Vista la nota in data 11 luglio 2016 trasmessa dall'Unita' di
coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri, riferita alla comunicazione diramata dall'Osservatorio
europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) al punto focale
italiano nel mese di giugno 2016, concernente i sequestri delle
sostanze 4F-NEB, 2-MABB, 25B-NBF, in Svezia, nel periodo ottobre
2015-febbraio 2016, della sostanza 25B-NBOH, in Finlandia, nel mese
di ottobre 2015 e della sostanza fonazepam, in Svezia, nel mese di
marzo 2016;
Tenuto conto che la sostanza 4F-NEB e' un catinone sintetico, gia'
sotto controllo in Italia in quanto compresa nella tabella I del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nella categoria
degli «analoghi di struttura derivanti dal
2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello
aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere
denominata specificamente;
Considerato che la sostanza 2-MABB e' un derivato amfetaminico ad
azione eccitante sul sistema nervoso centrale e che le sostanze
25B-NBF e 25B-NBOH sono feniletilamine con attivita' allucinogena;
Vista la nota in data 23 luglio 2016 trasmessa dall'Unita' di
coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri, riferita alla comunicazione diramata dall'Osservatorio
europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) al punto focale
italiano nel mese di luglio 2016, concernente il sequestro della
sostanza 6-IT nella Repubblica Ceca nel mese di ottobre 2015, i
sequestri delle sostanze G-130 e PRE-084, in Slovenia, nel periodo
febbraio-marzo 2016, e l'identificazione della sostanza
metilmorfenato, in Slovenia, nel mese di giugno 2016;
Considerato che le sostanze 6-IT, G-130 e PRE-084 sono sostanze che
presentano un'analogia per struttura chimica o per effetti con
sostanze gia' presenti nella tabella I del testo unico ed, in
particolare, la sostanza 6-IT e' un derivato indolico analogo del
5-IT, la sostanza G-130 e' un derivato della fenmetrazina e la
sostanza PRE-084 e' un analogo della fenciclidina (PCP);
Vista la nota in data 31 agosto 2016, trasmessa dall'Unita' di
coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri, riferita alla comunicazione diramata dall'Osservatorio
europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) al punto focale
italiano nel mese di agosto 2016, relativa al sequestro della
sostanza 2-fluorofentanil in Irlanda nel mese di aprile 2016, al
sequestro della sostanza 4Cl-iBF, in Slovenia nel mese di maggio
2016, ed ai sequestri delle sostanze descloro-N-etil-ketamina ed
ETH-LAD in Francia, rispettivamente nei mesi di novembre 2015 e
luglio 2016;
Considerato che le sostanze 2-fluorofentanil e 4Cl-iBF,
descloro-N-etil-ketamina ed ETH-LAD presentano un'analogia per
struttura chimica o per effetti con sostanze gia' presenti nella
tabella I del testo unico ed, in particolare, le sostanze
2-fluorofentanil e 4Cl-iBF sono analoghi dell'oppioide fentanil, la
sostanza descloro-N-etil-ketamina e' un analogo della ketamina e che
la sostanza ETH-LAD e' un derivato dell'acido lisergico;
Considerato che la sostanza fonazepam e la sostanza metilmorfenato
sono sostanze che presentano un'analogia strutturale con sostanze
gia' presenti nella tabella IV del testo unico ed in particolare, la
sostanza fonazepam e' una benzodiazepina analogo del flunitrazepam e
che la sostanza metilmorfonato e' un analogo del metilfenidato;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota
del 12 maggio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze:
alfa-PVP, U-47700, isopentedrone, alfa-PHP, MTTA, 5MeO-MIPT, BK-2C-B,
4F-NEB, 2-MABB, 25B-NBF, 25B-NBOH, 6-IT, G-130, PRE-084,
2-fluorofentanil, 4Cl-iBF, descloro-N-etil-ketamina, ETH-LAD e
all'inserimento nella tabella IV delle sostanze: fonazepam e
metilmorfonato;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 21 luglio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle
sostanze: alfa-PVP, U-47700, isopentedrone, alfa-PHP, MTTA,
5MeO-MIPT, BK-2C-B, 4F-NEB, 2-MABB, 25B-NBF, 25B-NBOH, 6-IT, G-130,
PRE-084, 2-fluorofentanil, 4Cl-iBF, descloro-N-etil-ketamina, ETH-LAD
e all'inserimento nella tabella IV delle sostanze: fonazepam e
metilmorfonato;
Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti delle tabelle
degli stupefacenti, in adesione alle convenzioni internazionali ed a
tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi
alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato
internazionale, riconducibile a sequestri effettuati, in Italia ed in
Europa;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2-fluorofentanil denominazione comune,
(N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-propanamide)
denominazione chimica, (orto-fluorofentanil) altra denominazione;
2-MABB denominazione comune,
(1-(1-benzofuran-2-il)-N-metilbutan-2-amina) denominazione chimica,
(1-(1-benzofurano-2-il)-N-metilbutan-2-ammina) altra denominazione;
4Cl-iBF denominazione comune,
(N-(4-clorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]propanamide
denominazione chimica, (4-chloroisobutyrfentanyl) altra
denominazione;
4F-NEB denominazione comune,
(2-(etilamino)-1-(4-fluorofenil)butan-1-one) denominazione chimica,
(4-Fluoro-N-Etilbufedrone) altra denominazione;
5MeO-MIPT denominazione comune,
(N-isopropil-5-metossi-N-metil-triptamina) denominazione chimica,
(5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine) altra denominazione;
6-IT denominazione comune, (2-(1H-indol-6-il)-1-metil-etilamina)
denominazione chimica, (6-(2-aminopropyl)indole) altra denominazione;
25B-NBF denominazione comune, (2-(4-bromo-2,5-
dimetossifenil)-N-(2-fluorobenzil)etanamina) denominazione chimica;
25B-NBOH denominazione comune,
(2-([2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etilamino]metil)fenolo)
denominazione chimica,
(2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol) altra
denominazione;
alfa-PHP denominazione comune,
(2-(pirrolidin-1-il)-1-(fenil)esan-1-one) denominazione chimica,
(α-Pyrrolidinohexiophenone) altra denominazione,
(α-pirrolidinoesanofenone) altra denominazione, (α-PHP) altra
denominazione;
alfa-PVP denominazione comune,
(1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone) denominazione chimica, (
(RS)1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone) altra denominazione,
(alfa-pirrolidinovalerofenone) altra denominazione, (α-PVP) altra
denominazione;
BK-2C-B denominazione comune,
(2-Ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etanone) denominazione
chimica, (2-Amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one) altra
denominazione;
descloro-N-etil-ketamina denominazione comune,
(2-(etilamino)-2-fenilcicloesanone) denominazione chimica,
(2-(ethylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one) altra denominazione;
ETH-LAD denominazione comune, (
(6aR,9R)-N,N-dietil-7-etil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo-[4,3-fg]chinoli
na-9-carbossamide) denominazione chimica, (6-ethyl-6-nor-lysergic
acid diethylamide) altra denominazione;
G-130 denominazione comune, (5,5-dimetil-2-fenil-morfolina)
denominazione chimica, (5,5-Dimethyl-2-phenylmorpholine) altra
denominazione;
isopentedrone denominazione comune,
(1-metilamino-1-fenil-pentan-2-one) denominazione chimica;
MTTA denominazione comune, (2-(
(metilammino)metil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one) denominazione
chimica, (Mephtetramine) altra denominazione, (meftetramina) altra
denominazione;
PRE-084 denominazione comune, (2-(morfolin-4-il)etil
1-fenilcicloesano-1-carbossilato) denominazione chimica;
U-47700 denominazione comune,
(2-(3,4-diclorofenil)-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cicloesil]-N-metilac
etamide) denominazione chimica,
(3,4-dicloro-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cycloexil]-N-metilbenzamide)
altra denominazione, (U-47,700) altra denominazione.
2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
fonazepam denominazione comune,
(5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)
denominazione chimica, (Desmethylflunitrazepam) altra denominazione;
metilmorfonato denominazione comune, (metil
2-(morfolin-3-il)-2-fenilacetato) denominazione chimica, (methyl
2-morpholin-3-yl-2-phenylacetate) altra denominazione,
(metilmorfenato) altra denominazione.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2018
Il Ministro: Lorenzin
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