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lunedì 4 giugno 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 marzo 2018 Ordinamento della professione di psicologo. (18A03823) (GU n.127 del 4-6-2018)



MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2018
Ordinamento della professione di psicologo. (18A03823)
(GU n.127 del 4-6-2018)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento  della
professione di psicologo» e, in particolare l'art. 29 che  conferisce
al Ministro della salute l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli
psicologi;
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega  al  Governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica   di   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 4, della citata legge  n.  3
del 2018, che ha inserito nella  richiamata  legge  n.  56  del  1989
l'art. 01 (Categoria professionale degli psicologi) con il  quale  la
professione di psicologo e' ricompresa tra le  professioni  sanitarie
di cui al decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17  aprile  1956,  n.
561;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005 n.
221, recante «Disposizioni in materia di procedure  elettorali  e  di
composizione del consiglio nazionale  e  dei  consigli  territoriali,
nonche'  dei  relativi   organi   disciplinari,   dell'ordine   degli
psicologi, ai sensi dell'art. 1, comma 18,  della  legge  14  gennaio
1999, n. 4, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n.  328  e  dell'art.  1-septies  del  decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con rnodificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43»;
  Visto il comma 1 dell'art. 20 della legge  n.  56  del  1989,  come
sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera a), della citata legge n.  3
del 2018 , il quale prevede  che  le  elezioni  per  il  rinnovo  dei
consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente  nel
terzo quadrimestre dell'anno di scadenza e che la proclamazione degli
eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre delle stesso anno;
  Visto il comma 11 dell'art. 20 della legge n.  56  del  1989,  come
sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera b), della citata legge n.  3
del 2018, il quale stabilisce che le votazioni durano da un minimo di
due giorni ad un massimo di cinque giorni  consecutivi,  di  cui  uno
festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e modalita'  che
ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del  numero  degli
iscritti,  dell'ampiezza   territoriale   e   delle   caratteristiche
geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a
5.000 la durata delle votazioni  non  puo'  essere  inferiore  a  tre
giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento elettorale. La
votazione e' valida in prima convocazione quando abbia votato  almeno
un quarto degli iscritti; in seconda convocazione  qualunque  sia  il
numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti;
  Visto l'art. 9, comma 6, della citata legge  n.  3  del  2018,  che
demanda al Ministro della salute, l'adozione  degli  atti  funzionali
all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5  e  6,  sentito  il
Consiglio nazionale degli psicologi;
  Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 9, commi 4, 5
e 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
  Sentito il Consiglio nazionale degli psicologi  in  data  21  marzo
2018;

                              Decreta:

                               Art. 1

                  Rinnovo dei Consigli territoriali

  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  20,  comma  1,  della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma  5,
lettera a), della legge 11 gennaio  2018  n.  3,  in  fase  di  prima
applicazione le elezioni dei Consigli territoriali dell'Ordine  degli
psicologi  si  svolgono  contemporaneamente  nel  terzo  quadrimestre
dell'anno 2019, coincidente con l'anno di  scadenza  dell'ultimo  dei
Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi in carica alla data
dell'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018.
  2. I Consigli territoriali dell'Ordine degli  psicologi  in  essere
alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 rimangono in
carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli territoriali eletti.
                               Art. 2

           Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi

  1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine  degli  psicologi  in  essere
alla data di entrata in vigore della legge 11  gennaio  2018,  n.  3,
rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio  nazionale
dell'Ordine degli psicologi, successivo  all'insediamento  dei  nuovi
Consigli territoriali dell'Ordine medesimo.
                               Art. 3

                        Procedure elettorali

  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  20,  comma  11,  della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma  5,
lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, per tutto  quanto  non
espressamente  previsto  nel  presente  decreto,  si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  25
ottobre 2005, n. 221.
                               Art. 4

                         Invarianza di oneri

  1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  decreto  non
comporta oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2018

                                                Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, Min. salute e Min.  lavoro  e  politiche
sociali, reg. prev. n. 1425

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