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lunedì 4 giugno 2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 3 maggio 2018, n. 59 Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (18G00083) (GU n.127 del 4-6-2018) Vigente al: 19-6-2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 maggio 2018, n. 59
Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38,  per
il riordino della disciplina  delle  scuole  di  cui  alla  legge  11
ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17,  comma
96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (18G00083)
(GU n.127 del 4-6-2018)
  Vigente al: 19-6-2018 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista la legge 11 ottobre 1986, n.  697,  recante  «Disciplina  del
riconoscimento dei diplomi  rilasciati  dalle  Scuole  superiori  per
interpreti e traduttori»;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi  3  e
4;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», ed in particolare l'articolo 17, comma 96,
lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e'  rideterminata  la
disciplina concernente il riconoscimento delle  scuole  di  cui  alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e
la valutazione dei relativi titoli;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista la legge  11  luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Vista la legge 16  gennaio  2006,  n.  18,  recante  «Riordino  del
Consiglio universitario nazionale»;
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria  e  finanziaria»,  ed  in
particolare l'articolo 2, comma 138, 139, 140 e 141;
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240»;
  Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n.  38,  concernente
regolamento di riordino della disciplina delle  scuole  di  cui  alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in  attuazione  dell'articolo
17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  concernente
modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti   l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6  luglio  2007,
supplemento ordinario n. 153, ed in particolare la classe  di  laurea
L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,  n.  157  del  9  luglio  2007,
supplemento ordinario n. 155, ed in particolare la classe  di  laurea
magistrale LM-94 Traduzione specialistica e  interpretariato  di  cui
all'allegato al medesimo decreto;
  Visto il  Rapporto  finale  del  Gruppo  di  ricerca  appositamente
costituito  dall'Osservatorio  per   la   valutazione   del   sistema
universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
  Vista   la   Dichiarazione   congiunta   dei    Ministri    europei
dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di  Bologna  il  19
giugno 1999;
  Considerata la necessita' di adeguare le  disposizioni  di  cui  al
decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, alla luce  del  riordino
degli  ordinamenti  didattici  universitari   di   cui   al   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  Ritenuto necessario introdurre modifiche al decreto ministeriale 10
gennaio  2002,  n.  38,   nonche'   aggiornamenti   alla   disciplina
riguardante le scuole superiori per mediatori  linguistici,  valutata
la normativa di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  Ritenuto altresi' necessario prevedere la facolta'  per  le  scuole
superiori per mediatori linguistici, riconosciute da almeno 6 anni  e
previo apposito accreditamento,  di  attivare  corsi  di  diploma  di
secondo  ciclo  di  durata  biennale,  equipollenti  ai   soli   fini
professionali e concorsuali alla classe delle  lauree  magistrali  in
Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94);
  Visto il parere del  Consiglio  universitario  nazionale,  espresso
nell'adunanza del 22 giugno 2017;
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 2018;
  Vista la nota del 19 marzo 2018 prot. n. 1301 con  la  quale  viene
data  la  comunicazione  al  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali;
  Vista la nota del 20 marzo 2018, prot. n. 1335, con la quale  viene
data la comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                              Decreta:

                               Art. 1

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica  alle  scuole  superiori  per
mediatori linguistici di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697.
                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
    a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca;
    b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca;
    c) per Direzione, la  Direzione  generale  per  lo  studente,  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;
    d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione  generale
per  lo  studente,  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   della
formazione superiore;
    e) per decreto, il decreto ministeriale 10 gennaio 2002,  n.  38,
recante «Riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge  11
ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17,  comma
96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
    f) per scuole superiori  per  mediatori  linguistici,  le  scuole
pubbliche e private aventi come finalita' la gestione  di  corsi  per
mediatori linguistici per i fini di cui alla legge 11  ottobre  1986,
n. 697;
    g) per corsi, i corsi di  studio  per  mediatori  linguistici  di
primo ciclo di durata triennale e di secondo ciclo di durata biennale
istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi rispettivamente  del
decreto  ministeriale  10  gennaio  2002,  n.  38,  e  del   presente
regolamento;
    h) per Commissione, la Commissione consultiva e di valutazione di
cui all'articolo 6 del presente regolamento;
    i) per ANVUR, l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca istituita  ai  sensi  dell'articolo  2,
commi da 138  a  141  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
    l) per CUN, il Consiglio  universitario  nazionale  quale  organo
elettivo di rappresentanza del sistema universitario ai  sensi  della
legge 16  gennaio  2006,  n.  18,  recante  «Riordino  del  Consiglio
universitario nazionale».
                               Art. 3

      Modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38

  1. I richiami al decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,
contenuti nel decreto, si intendono riferiti al decreto  ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270.
  2. Al decreto sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 1, comma  2,  le  parole  «classe  delle  "Lauree
universitarie in scienze della mediazione  linguistica",  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000» sono sostituite  dalle
seguenti: «alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di
cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6
luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;
    b) all'articolo 2, comma 9, le parole «classe n. 3  delle  lauree
universitarie  -  Scienze  della  mediazione   linguistica   di   cui
all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del  19  ottobre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla classe  delle  lauree  in
mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale  16  marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie  generale,  n.  155,
supplemento ordinario n.  153  del  6  luglio  2007,  concernente  la
determinazione delle classi di laurea»;
    c) all'articolo 7, comma 1, le parole «la  classe  delle  "Lauree
universitarie  in  scienze  della  mediazione  linguistica"  di   cui
all'allegato n.  3  al  decreto  ministeriale  4  agosto  2000»  sono
sostituite dalle seguenti: «la  classe  delle  lauree  in  mediazione
linguistica L-12 di  cui  al  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,   n.   155,
supplemento ordinario n.  153  del  6  luglio  2007,  concernente  la
determinazione delle classi di laurea»;
    d) all'articolo 8, comma 1, le parole «specialistica appartenenti
alle   classi   delle   lauree   universitarie   specialistiche    in
"Interpretariato di conferenza" (n. 39/S) e in "Traduzione letteraria
e traduzione tecnico-scientifica"  (n.  104/S)  di  cui  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
28 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 18  del  23  gennaio  2001,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 5 dello stesso decreto» sono sostituite dalle  seguenti:
«magistrale appartenenti  alla  classe  delle  lauree  magistrali  in
traduzione   specialistica   e   interpretariato   (LM-94)   di   cui
all'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157, supplemento ordinario  n.
155 del 6 luglio 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, con
le modalita' di cui all'articolo 6 dello stesso decreto»;
    e)  all'articolo  13,  comma  1,  e  nella  rubrica,  la  parola:
«specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale».
                               Art. 4

               Istituzione dei corsi di secondo ciclo

  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto per  l'istituzione  e
attivazione di nuove scuole superiori per mediatori linguistici e  di
corsi di primo ciclo, le scuole superiori per  mediatori  linguistici
gia' riconosciute ai sensi del decreto, e che hanno attivato corsi di
studio di durata triennale  da  almeno  sei  anni,  possono  attivare
previo accreditamento corsi di secondo ciclo di durata biennale.
  2. L'accreditamento dei corsi di secondo  ciclo  e'  accordato  dal
Ministero  previo  parere  obbligatorio  e   non   vincolante   della
Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7.
  3.  La  Commissione  esprime  il  parere  sulla  sussistenza  delle
condizioni atte a garantire:
    a) la qualita' formativa;
    b) adeguate risorse finanziarie;
    c)  una  congrua  dotazione  di  aule,  laboratori   linguistici,
ambienti multimediali, attrezzature e strumentazioni informatiche;
    d)  la  presenza  di  biblioteche  e  cabine  di  simultanea   in
proporzione al numero degli studenti ammissibili;
    e) la continuita' e la stabilita' della didattica nel  preminente
interesse degli studenti e del corpo docente.
  4. Le scuole superiori per mediatori linguistici di cui al comma  1
devono disporre di qualificati docenti con comprovate  competenze  in
ambito di didattica e ricerca nelle discipline linguistiche, comprese
quelle professionalizzanti.
  5. I percorsi formativi dei corsi di secondo ciclo sono definiti in
conformita'  con  gli  obiettivi  formativi  qualificanti  e  con  le
attivita'  formative  indispensabili  previste  dalla  classe   LM-94
«Traduzione specialistica  ed  interpretariato»  di  cui  al  decreto
ministeriale 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale.
  6. I titoli di studio rilasciati all'esito  dei  corsi  di  secondo
ciclo sono equivalenti alle  lauree  magistrali  della  classe  LM-94
«Traduzione  specialistica   ed   interpretariato»   ai   soli   fini
professionali  e  concorsuali  inerenti   all'interpretariato,   alla
traduzione  ed  alla  mediazione   linguistica   e   non   consentono
l'ammissione a corsi universitari per l'accesso ai quali e' richiesta
la laurea specialistica o magistrale.
  7. Per la eventuale realizzazione di  corsi  di  laurea  magistrale
resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto.
                               Art. 5

            Comitato tecnico-scientifico e di valutazione

  1. Le scuole superiori  per  mediatori  linguistici  che  intendono
richiedere l'accreditamento dei  corsi  di  secondo  ciclo,  oltre  a
possedere i requisiti strutturali e  di  qualificazione  didattica  e
scientifica di cui all'articolo 4, devono dotarsi, all'esito positivo
dell'istanza di accreditamento, di un sistema di assicurazione  della
qualita' ed autovalutazione per entrambi i cicli formativi.
  2. Per i fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico di
cui all'articolo 4, comma 2 del decreto, assume la  denominazione  di
Comitato tecnico-scientifico e di  valutazione,  quale  organo  della
scuola  con  funzioni  di   monitoraggio   e   di   valutazione   del
funzionamento  della  scuola  stessa,  nonche'  di  valutazione   dei
risultati scientifici e didattici conseguiti, sia  al  primo  che  al
secondo ciclo.
  3. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione e' composto  da
tre membri, di  cui  un  docente  universitario  di  ruolo  anche  in
quiescenza, afferente  ai  settori  scientifico-disciplinari  di  cui
all'allegato 1, lettera b), del presente  regolamento,  esterno  alla
scuola, che assume la funzione di Presidente, un  rappresentante  del
Ministero designato dal Direttore generale tra i dipendenti di  ruolo
del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea  e
documentata qualificazione in materia di interpretariato,  traduzione
e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa.
  4. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione  presenta  ogni
anno al  Ministero  una  relazione  sul  funzionamento  della  scuola
superiore per mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attivita'
scientifica e didattica svolta nell'anno  precedente,  sul  programma
per l'anno  successivo,  con  particolare  riferimento  ai  risultati
conseguiti dalla scuola sul piano  didattico  e  di  inserimento  nel
mondo del lavoro  di  coloro  i  quali  hanno  conseguito  presso  la
medesima il titolo di studio all'esito dei corsi di secondo ciclo. La
mancata presentazione di tale relazione al  Ministero  per  due  anni
consecutivi  determina,  previa  diffida  a  presentare  la  predetta
relazione entro trenta giorni dal ricevimento della  diffida  stessa,
la decadenza dal riconoscimento concesso, da adottarsi  con  motivato
decreto del Direttore generale.
  5. Per le  scuole  superiori  per  mediatori  linguistici  che  non
richiedono ovvero non ottengono l'accreditamento dei corsi di secondo
ciclo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2  e
3, del decreto.
                               Art. 6

               Commissione consultiva e di valutazione

  1. Con decreto del Ministro, da  adottare  entro  60  giorni  dalla
pubblicazione del  presente  regolamento,  e'  costituita  presso  il
Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che  sostituisce
la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto.
  2. La Commissione esprime il parere obbligatorio sulle  istanze  di
riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici e  di
accreditamento dei corsi di studio di durata triennale e dei corsi di
secondo ciclo.
  3. La Commissione e' composta da:
    a) quattro docenti universitari di  ruolo  anche  in  quiescenza,
designati dal CUN, afferenti ai settori  scientifico-disciplinari  di
riferimento per le attivita' formative caratterizzanti  della  classe
di laurea L-12 e della classe di laurea magistrale LM-94;
    b) quattro esperti scelti dal Ministro  tra  persone  di  elevata
qualificazione e con comprovata esperienza e  capacita'  relative  ai
settori delle lingue e dell'interpretariato;
    c)  un  esperto  in  valutazione   e   programmazione   designato
dall'ANVUR;
    d) un rappresentante del Ministero.
  4. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto  consultivo,  il
dirigente del competente Ufficio della  direzione,  responsabile  del
procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 il  Ministro  designa,
tra i componenti nominati, il Presidente, il cui voto prevale in caso
di votazioni con esito di parita'.
  5. La Commissione dura in carica tre anni e  i  singoli  componenti
possono essere confermati una sola volta.
  6. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a  maggioranza
assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento,  improntato
a criteri di trasparenza e di pubblicita'  delle  decisioni  e  delle
valutazioni.
  7. La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di  lavoro
e puo' procedere  ad  audizioni,  anche  su  richiesta  dei  soggetti
istanti. A tal fine si avvale di una segreteria  tecnica,  costituita
con provvedimento del Direttore generale.
  8.  Su  delibera  della  Commissione,  in  relazione  a   questioni
specifiche, possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto e  a
titolo gratuito, esperti qualificati convocati di volta in volta  dal
Presidente.
  9. L'incarico di membro  della  Commissione  e'  incompatibile  con
quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di
controllo e  didattici  dei  soggetti  gestori  di  tutte  le  scuole
superiori per mediatori linguisti. I  membri  della  Commissione  non
possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne' avere  presso
le stesse incarichi di insegnamento o di gestione in atto.
  10. L'attivita' di componente della Commissione e' svolta a  titolo
gratuito.
  11. La Commissione tecnico-consultiva di  cui  all'articolo  3  del
decreto resta in carica fino alla costituzione della  Commissione.  A
far data dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione
tecnico-consultiva non puo' accettare nuove istanze di riconoscimento
o accreditamento.
                               Art. 7

                     Procedura di accreditamento

  1. Le scuole superiori  per  mediatori  linguistici  che  intendono
attivare corsi di secondo  ciclo  ai  sensi  dell'articolo  4  devono
presentare apposita istanza al Ministero.
  2. L'istanza, presentata esclusivamente secondo le modalita' di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve essere corredata da:
    a) proposta di modifica dello statuto della scuola adeguata  alla
proposta di attivazione del secondo ciclo;
    b) regolamento didattico dei corsi di secondo ciclo proposti;
    c)  documentazione  attestante  i  requisiti  di   qualificazione
didattico-scientifica e di ricerca  del  personale  docente,  atti  a
garantire la copertura dell'intera  offerta  formativa  e  risultanti
anche dal curriculum di studio e professionale;
    d) documentazione attestante il possesso dei  seguenti  requisiti
adeguati  all'ampliamento  dell'offerta  formativa  e  al  potenziale
numero di iscritti: dimensione delle aule, numerosita' delle  classi,
dotazione  dei  laboratori.  Con   provvedimento   ministeriale,   da
adottarsi  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  sono  definiti  i  parametri   relativi   ai   predetti
requisiti.
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento  dell'istanza,  il  responsabile
del procedimento del Ministero  trasmette  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 6 copia dell'istanza  e  della  relativa  documentazione
secondo le modalita' di cui al comma 2. Sono consentite  integrazioni
all'istanza stessa ove il  procedimento  di  accreditamento  non  sia
stato nel frattempo concluso.
  4. Entro 90 giorni dal ricevimento, la Commissione formula motivato
parere sull'istanza di accreditamento, tenuto conto della sussistenza
dei requisiti di cui al presente  regolamento  e  delle  possibilita'
occupazionali  nell'ambito  del  bacino  di   utenza   delle   scuole
richiedenti, nonche' dell'eventuale  presenza,  nello  stesso  ambito
territoriale regionale, di scuole riconosciute  e  di  corrispondenti
corsi di studio attivati presso le istituzioni universitarie.
  5.  Ai  fini  della  formulazione  del  parere  e'  facolta'  della
Commissione accertare, anche con eventuali visite ispettive a  carico
dei soggetti istanti, la sussistenza dei requisiti di  qualificazione
didattica, di ricerca  e  di  adeguatezza  delle  strutture  e  delle
attrezzature.  Per  tali  visite  ispettive   la   Commissione   puo'
richiedere alla  Direzione  la  formazione  di  un  nucleo  ispettivo
composto da non piu' di tre unita' di cui almeno un esperto  indicato
dall'ANVUR. La formazione del nucleo ispettivo non comporta  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i  termini  di
cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del  responsabile
del procedimento, per non piu' di ulteriori 60 giorni.
  7. L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo e'  concesso  ovvero
negato con decreto, specificamente motivato, del  direttore  generale
sulla base del parere formulato dalla Commissione,  entro  30  giorni
dal ricevimento dello stesso parere.
  8. Il decreto di cui al comma 7  indica  la  sede  nella  quale  la
scuola e' abilitata a operare e a istituire e ad  attivare  corsi  di
secondo ciclo di durata biennale.
  9. Il decreto di cui  al  comma  7  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Art. 8

                      Reiterazione dell'istanza

  1. Le scuole superiori per  mediatori  linguistici  cui  sia  stato
negato l'accreditamento di un percorso  formativo  di  secondo  ciclo
possono produrre una nuova  istanza  nella  quale,  in  relazione  al
provvedimento  di  diniego,  devono  essere  dedotti,   a   pena   di
inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati.
Il  provvedimento  di  inammissibilita'  e'  adottato  dal  Direttore
generale previo parere obbligatorio della Commissione.
                               Art. 9

                     Effetti dell'accreditamento

  1. Il provvedimento di accreditamento di cui all'articolo 7 abilita
le scuole superiori per  mediatori  linguistici  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di studio di  secondo  ciclo  e  determina  il  numero
massimo dei corsi e  degli  allievi  ammissibili  al  primo  anno  di
ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.
  2. Ai  fini  della  verifica  della  permanenza  dei  requisiti  di
idoneita' di cui  all'articolo  4,  il  Ministero  puo'  disporre  in
qualsiasi momento, anche su  proposta  della  Commissione,  verifiche
ispettive  a  campione  presso  le  scuole  superiori  per  mediatori
linguistici, a norma dell'articolo 7, comma 5.
  3. Qualora venga accertata la perdita di requisiti di idoneita'  di
cui all'articolo 4, puo' essere adottato, su  conforme  parere  della
Commissione, previo contraddittorio con i  soggetti  interessati,  il
decreto  di  revoca  dell'accreditamento,  che  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La revoca  e'  comunque
disposta in caso  di  interruzione  o  di  cessazione  dell'attivita'
formativa. In caso di revoca, la scuola assicura il completamento del
corso agli studenti iscritti ed e' preclusa l'attivazione di un nuovo
ciclo.
  4. Con provvedimento  del  Direttore  generale,  su  istanza  delle
scuole superiori  per  mediatori  linguistici  interessate  e  previo
parere favorevole della Commissione, e' autorizzato il  trasferimento
della sede.  Il  trasferimento  della  responsabilita'  legale  delle
stesse e' comunicato al Ministero per la presa d'atto.
                               Art. 10

                        Regolamenti didattici

  1.  Le  scuole  superiori  per  mediatori  linguistici  adottano  i
regolamenti didattici dei corsi di secondo ciclo in conformita'  agli
obiettivi  formativi  qualificanti   e   alle   attivita'   formative
indispensabili individuate per la classe delle lauree  magistrali  in
Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).
  2. Per il conseguimento del titolo di studio di  secondo  ciclo  e'
prevista la presentazione di un progetto finale,  elaborato  in  modo
originale dallo studente sotto la guida di  un  relatore  scelto  tra
professori e ricercatori universitari afferenti  ai  settori  di  cui
all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
  3. Della Commissione per la prova finale per il  conseguimento  del
titolo  di  secondo  ciclo  fanno  parte  un  docente   universitario
afferente ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del  presente
regolamento e un esperto, entrambi designati dal Ministero.
  4.  Le  scuole  superiori   per   mediatori   linguistici   possono
organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini
curriculari   ed   extracurriculari   per   gli   specifici   profili
professionali.
  5. I corsi di secondo ciclo, in considerazione  della  loro  natura
professionalizzante,  non  possono  essere   erogati   in   modalita'
telematica.
  6. Il  regolamento  didattico  e'  adottato  e  modificato  con  le
procedure previste nello statuto della scuola superiore per mediatori
linguistici. Le modifiche apportate  sono  approvate  dal  Ministero,
sentita la Commissione.
                               Art. 11

                          Docenza nei corsi

  1. Le attivita' formative dei corsi di primo e secondo  ciclo  sono
affidate, in misura non inferiore al  trenta  per  cento  del  numero
complessivo  dei  docenti,  a  professori  e  a   ricercatori   delle
universita'  italiane  e  straniere,   in   possesso   di   specifica
qualificazione  nei   settori   scientifico   disciplinari   di   cui
all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
  2. Le attivita' formative possono essere affidate anche ad  esperti
in possesso di specifica,  idonea  e  documentata  qualificazione  in
materia di  interpretariato,  traduzione  e  mediazione  linguistica,
nonche'  di  documentata  esperienza   professionale   e   accademica
acquisita in attivita' relative alle  materie  afferenti  ai  settori
scientifico-disciplinari di  cui  all'allegato  1,  lettera  b),  del
presente regolamento.
  3. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui ai commi  1  e  2
deve risultare dal curriculum  di  studio  e  professionale,  che  e'
pubblicato sul sito internet istituzionale della scuola.
  4. Il reclutamento dei  docenti  e'  effettuato  secondo  procedure
selettive  improntate  ai  criteri   della   comparazione   e   della
pubblicita' della valutazione.
  5.  Alle  scuole  superiori  per  mediatori  linguistici  che   non
intendono attivare corsi di secondo ciclo ovvero che non ottengono il
relativo accreditamento la percentuale di cui al comma 1  si  applica
entro un triennio a  partire  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
  6. L'articolo 9 del decreto e' abrogato.
                               Art. 12

              Criteri di ammissione ai corsi di studio
               di secondo ciclo ed obiettivi formativi

  1. I corsi  di  studio  di  secondo  ciclo  attivati  nelle  scuole
superiori per mediatori linguistici hanno lo scopo  di  fornire  alle
studentesse    e    agli    studenti    una    elevata     competenza
nell'interpretariato e nella traduzione, una approfondita  conoscenza
delle particolarita' dei linguaggi settoriali e dei  relativi  ambiti
di  riferimento,  una  elevata  preparazione  nella  teoria  e  nelle
tecniche dell'interpretariato  e  della  traduzione  e  capacita'  di
utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione  tradizionali
ed informatizzati, oltre a fornire capacita' di concepire, gestire  e
valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti
professionalizzanti  degli  obiettivi  formativi  qualificanti  della
classe  delle  lauree  magistrale  in  Traduzione   specialistica   e
interpretariato (LM-94).
  2. Per essere ammessi ai corsi di secondo ciclo occorre  essere  in
possesso di un diploma  per  mediatori  linguistici  di  primo  ciclo
rilasciato   da   scuole   superiori   per   mediatori    linguistici
riconosciute, ovvero  di  una  laurea  o  laurea  magistrale  di  cui
all'allegato 1 lettera a) del presente regolamento, o di altro titolo
estero riconosciuto come equipollente.  Ai  fini  dell'ammissione  le
scuole superiori per mediatori linguistici, in  considerazione  della
natura professionalizzante del  corso  di  secondo  ciclo,  valutano,
altresi', le competenze linguistiche del candidato e possono attivare
percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei  candidati
che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente.
                               Art. 13

     Allineamento allo spazio europeo dell'educazione superiore

  1. Le scuole superiori per  mediatori  linguistici  autorizzate  al
rilascio dei titoli di primo ciclo,  nonche'  quelle  autorizzate  al
rilascio  dei  titoli  di  secondo  ciclo,  ai  sensi  del   presente
regolamento, sono tenute  al  rilascio  del  supplemento  al  diploma
(diploma supplement) contestualmente  a  quello  del  titolo  finale,
secondo  le  linee  guida  emanate  dal  Ministro,  ai  sensi   della
Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   relativi
all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, recepita nell'ordinamento italiano dalla  legge  11
luglio 2002, n. 148.
  2. In favore degli iscritti ai corsi di cui al presente regolamento
si applicano le disposizioni vigenti in materia di  mobilita'  per  i
cittadini appartenenti all'Unione  europea  o  in  essa  regolarmente
residenti, nonche' le disposizioni vigenti in materia di diritto allo
studio di competenza delle regioni.
                               Art. 14

Istituzione  della  banca  dati  degli  studenti   della   mediazione
                             linguistica

  1. E' costituita,  secondo  modalita'  definite  con  provvedimento
ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia  di
protezione dei dati personali e sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, una banca dati degli  studenti  e  dei  diplomati
delle scuole superiori per mediatori linguistici, con oneri a  carico
delle stesse, ai fini del monitoraggio  dei  risultati  del  percorso
formativo e delle attivita' di verifica.
                               Art. 15

                       Termini procedimentali

  1. In sede di prima applicazione del  presente  regolamento  e  non
oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i  termini  di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, sono fissati rispettivamente in 90 e
in 120 giorni.
                               Art. 16

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 3 maggio 2018

                                                  Il Ministro: Fedeli
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 1578

                                                 Articolo 12, comma 2
Articolo 5, comma 3, articolo 10, commi 2 e 3, articolo 11, commi 1 e
                                                                    2

                             Allegato 1
a) Classi di laurea e laurea magistrale idonee ai  fini  dell'accesso
al  secondo  ciclo  formativo  professionalizzante  disciplinato  dal
                        presente regolamento

+-------+-----------------------------------------------------------+
|L10    |CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE                             |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L11    |CLASSE DELLE LAUREE IN LINGUE E CULTURE MODERNE            |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L12    |CLASSE DELLE LAUREE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA              |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L15    |CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DEL TURISMO                 |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L20    |CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE         |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|       |CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE,|
|L37    |LO SVILUPPO E LA PACE                                      |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L39    |CLASSE DELLE LAUREE IN SERVIZIO SOCIALE                    |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L40    |CLASSE DELLE LAUREE IN SOCIOLOGIA                          |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|       |LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E    |
|LM36   |DELL'ASIA                                                  |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|       |LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E|
|LM37   |AMERICANE                                                  |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|       |LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E |
|LM38   |LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE                             |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|LM39   |LAUREE MAGISTRALI IN LINGUISTICA                           |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|LM52   |CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN RELAZIONI INTERNAZIONALI |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|       |CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE PER LA           |
|LM81   |COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                                 |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|LM87   |LAUREE MAGISTRALI IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI  |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|LM90   |LAUREE MAGISTRALI IN STUDI EUROPEI                         |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|       |LAUREE MAGISTRALI IN TRADUZIONE SPECIALISTICA E            |
|LM94   |INTERPRETARIATO                                            |
+-------+-----------------------------------------------------------+

  b) Elenco dei settori scientifico-disciplinari (d.m. 4 ottobre 2000
allegato A)

+----------------+--------------------------------------------------+
|                |GLOTTOLOGIA E                                     |
|L-LIN/01        |LINGUISTICA                                       |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/02        |DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE                    |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/03        |LETTERATURA FRANCESE                              |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/04        |LINGUA E TRADUZIONE LINGUA FRANCESE               |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/05        |LETTERATURA SPAGNOLA                              |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/06        |LINGUA E LETTERATURE ISPANO AMERICANE             |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/07        |LINGUA E TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA               |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/08        |LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA               |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/09        |LINGUA E TRADUZIONE LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA|
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/10        |LETTERATURA INGLESE                               |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/11       |LINGUE E LETTERATURE ANGLO AMERICANE              |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/12       |LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE                |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L LIN/13        |LETTERATURA TEDESCA                               |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/14       |LINGUA E TRADUZIONE LINGUA TEDESCA                |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/15       |LINGUE E LETTERATURE NORDICHE                     |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/16       |LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE                 |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/17       |LINGUA E LETTERATURA ROMENA                       |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/18       |LINGUA E LETTERATURA ALBANESE                     |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/19       |FILOLOGIA UGRO FINNICA                            |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/20       |LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA                     |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/21       |SLAVISTICA                                        |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/07         |SEMITISTICA-LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA     |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/08         |EBRAICO                                           |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/09         |LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA                  |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/12         |LINGUA E LETTERATURA ARABA                        |
+----------------+--------------------------------------------------+
|                |ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E         |
|L-OR/13         |TURCOLOGIA                                        |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/15         |LINGUA E LETTERATURA PERSIANA                     |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/18         |INDOLOGIA E TIBETOLOGIA                           |
+----------------+--------------------------------------------------+
|                |LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE    |
|L-OR/19         |INDIANO                                           |
+----------------+--------------------------------------------------+
|                |LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA       |
|L-OR/21         |SUD-ORIENTALE                                     |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/22         |LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA   |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-FIL-LET/12    |LINGUISTICA ITALIANA                              |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-FIL - LET/13  |FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA              |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-FIL - LET/14  |CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE        |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/01        |GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA                         |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/02        |DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE                    |
+----------------+--------------------------------------------------+
|M-FIL/05        |FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI                  |
+----------------+--------------------------------------------------+
|SPS/08          |SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI  |
+----------------+--------------------------------------------------+
|INF/01          |INFORMATICA                                       |
+----------------+--------------------------------------------------+
|ING-INF/05      |SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI        |
+----------------+--------------------------------------------------+
|M-STO/08        |ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA      |
+----------------+--------------------------------------------------+

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