MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 maggio 2018, n. 59
Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per
il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma
96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (18G00083)
(GU n.127 del 4-6-2018)
Vigente al: 19-6-2018
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del
riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per
interpreti e traduttori»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e
4;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», ed in particolare l'articolo 17, comma 96,
lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e' rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e
la valutazione dei relativi titoli;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del
Consiglio universitario nazionale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in
particolare l'articolo 2, comma 138, 139, 140 e 141;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante
«Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, concernente
regolamento di riordino della disciplina delle scuole di cui alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo
17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2007,
supplemento ordinario n. 153, ed in particolare la classe di laurea
L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 9 luglio 2007,
supplemento ordinario n. 155, ed in particolare la classe di laurea
magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui
all'allegato al medesimo decreto;
Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente
costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei
dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19
giugno 1999;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni di cui al
decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, alla luce del riordino
degli ordinamenti didattici universitari di cui al decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Ritenuto necessario introdurre modifiche al decreto ministeriale 10
gennaio 2002, n. 38, nonche' aggiornamenti alla disciplina
riguardante le scuole superiori per mediatori linguistici, valutata
la normativa di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Ritenuto altresi' necessario prevedere la facolta' per le scuole
superiori per mediatori linguistici, riconosciute da almeno 6 anni e
previo apposito accreditamento, di attivare corsi di diploma di
secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ai soli fini
professionali e concorsuali alla classe delle lauree magistrali in
Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94);
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 22 giugno 2017;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 2018;
Vista la nota del 19 marzo 2018 prot. n. 1301 con la quale viene
data la comunicazione al Garante per la protezione dei dati
personali;
Vista la nota del 20 marzo 2018, prot. n. 1335, con la quale viene
data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle scuole superiori per
mediatori linguistici di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
c) per Direzione, la Direzione generale per lo studente, lo
sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;
d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale
per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della
formazione superiore;
e) per decreto, il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38,
recante «Riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma
96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
f) per scuole superiori per mediatori linguistici, le scuole
pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per
mediatori linguistici per i fini di cui alla legge 11 ottobre 1986,
n. 697;
g) per corsi, i corsi di studio per mediatori linguistici di
primo ciclo di durata triennale e di secondo ciclo di durata biennale
istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi rispettivamente del
decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, e del presente
regolamento;
h) per Commissione, la Commissione consultiva e di valutazione di
cui all'articolo 6 del presente regolamento;
i) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca istituita ai sensi dell'articolo 2,
commi da 138 a 141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
l) per CUN, il Consiglio universitario nazionale quale organo
elettivo di rappresentanza del sistema universitario ai sensi della
legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio
universitario nazionale».
Art. 3
Modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38
1. I richiami al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
contenuti nel decreto, si intendono riferiti al decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270.
2. Al decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole «classe delle "Lauree
universitarie in scienze della mediazione linguistica", di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di
cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6
luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;
b) all'articolo 2, comma 9, le parole «classe n. 3 delle lauree
universitarie - Scienze della mediazione linguistica di cui
all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla classe delle lauree in
mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155,
supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la
determinazione delle classi di laurea»;
c) all'articolo 7, comma 1, le parole «la classe delle "Lauree
universitarie in scienze della mediazione linguistica" di cui
all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «la classe delle lauree in mediazione
linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155,
supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la
determinazione delle classi di laurea»;
d) all'articolo 8, comma 1, le parole «specialistica appartenenti
alle classi delle lauree universitarie specialistiche in
"Interpretariato di conferenza" (n. 39/S) e in "Traduzione letteraria
e traduzione tecnico-scientifica" (n. 104/S) di cui decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, con le modalita' di cui
all'articolo 5 dello stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«magistrale appartenenti alla classe delle lauree magistrali in
traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui
all'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157, supplemento ordinario n.
155 del 6 luglio 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, con
le modalita' di cui all'articolo 6 dello stesso decreto»;
e) all'articolo 13, comma 1, e nella rubrica, la parola:
«specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale».
Art. 4
Istituzione dei corsi di secondo ciclo
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto per l'istituzione e
attivazione di nuove scuole superiori per mediatori linguistici e di
corsi di primo ciclo, le scuole superiori per mediatori linguistici
gia' riconosciute ai sensi del decreto, e che hanno attivato corsi di
studio di durata triennale da almeno sei anni, possono attivare
previo accreditamento corsi di secondo ciclo di durata biennale.
2. L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo e' accordato dal
Ministero previo parere obbligatorio e non vincolante della
Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7.
3. La Commissione esprime il parere sulla sussistenza delle
condizioni atte a garantire:
a) la qualita' formativa;
b) adeguate risorse finanziarie;
c) una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici,
ambienti multimediali, attrezzature e strumentazioni informatiche;
d) la presenza di biblioteche e cabine di simultanea in
proporzione al numero degli studenti ammissibili;
e) la continuita' e la stabilita' della didattica nel preminente
interesse degli studenti e del corpo docente.
4. Le scuole superiori per mediatori linguistici di cui al comma 1
devono disporre di qualificati docenti con comprovate competenze in
ambito di didattica e ricerca nelle discipline linguistiche, comprese
quelle professionalizzanti.
5. I percorsi formativi dei corsi di secondo ciclo sono definiti in
conformita' con gli obiettivi formativi qualificanti e con le
attivita' formative indispensabili previste dalla classe LM-94
«Traduzione specialistica ed interpretariato» di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale.
6. I titoli di studio rilasciati all'esito dei corsi di secondo
ciclo sono equivalenti alle lauree magistrali della classe LM-94
«Traduzione specialistica ed interpretariato» ai soli fini
professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla
traduzione ed alla mediazione linguistica e non consentono
l'ammissione a corsi universitari per l'accesso ai quali e' richiesta
la laurea specialistica o magistrale.
7. Per la eventuale realizzazione di corsi di laurea magistrale
resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto.
Art. 5
Comitato tecnico-scientifico e di valutazione
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono
richiedere l'accreditamento dei corsi di secondo ciclo, oltre a
possedere i requisiti strutturali e di qualificazione didattica e
scientifica di cui all'articolo 4, devono dotarsi, all'esito positivo
dell'istanza di accreditamento, di un sistema di assicurazione della
qualita' ed autovalutazione per entrambi i cicli formativi.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico di
cui all'articolo 4, comma 2 del decreto, assume la denominazione di
Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, quale organo della
scuola con funzioni di monitoraggio e di valutazione del
funzionamento della scuola stessa, nonche' di valutazione dei
risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al
secondo ciclo.
3. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione e' composto da
tre membri, di cui un docente universitario di ruolo anche in
quiescenza, afferente ai settori scientifico-disciplinari di cui
all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento, esterno alla
scuola, che assume la funzione di Presidente, un rappresentante del
Ministero designato dal Direttore generale tra i dipendenti di ruolo
del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea e
documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione
e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa.
4. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione presenta ogni
anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola
superiore per mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attivita'
scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, sul programma
per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati
conseguiti dalla scuola sul piano didattico e di inserimento nel
mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito presso la
medesima il titolo di studio all'esito dei corsi di secondo ciclo. La
mancata presentazione di tale relazione al Ministero per due anni
consecutivi determina, previa diffida a presentare la predetta
relazione entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa,
la decadenza dal riconoscimento concesso, da adottarsi con motivato
decreto del Direttore generale.
5. Per le scuole superiori per mediatori linguistici che non
richiedono ovvero non ottengono l'accreditamento dei corsi di secondo
ciclo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e
3, del decreto.
Art. 6
Commissione consultiva e di valutazione
1. Con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente regolamento, e' costituita presso il
Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che sostituisce
la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio sulle istanze di
riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici e di
accreditamento dei corsi di studio di durata triennale e dei corsi di
secondo ciclo.
3. La Commissione e' composta da:
a) quattro docenti universitari di ruolo anche in quiescenza,
designati dal CUN, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di
riferimento per le attivita' formative caratterizzanti della classe
di laurea L-12 e della classe di laurea magistrale LM-94;
b) quattro esperti scelti dal Ministro tra persone di elevata
qualificazione e con comprovata esperienza e capacita' relative ai
settori delle lingue e dell'interpretariato;
c) un esperto in valutazione e programmazione designato
dall'ANVUR;
d) un rappresentante del Ministero.
4. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il
dirigente del competente Ufficio della direzione, responsabile del
procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro designa,
tra i componenti nominati, il Presidente, il cui voto prevale in caso
di votazioni con esito di parita'.
5. La Commissione dura in carica tre anni e i singoli componenti
possono essere confermati una sola volta.
6. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza
assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato
a criteri di trasparenza e di pubblicita' delle decisioni e delle
valutazioni.
7. La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro
e puo' procedere ad audizioni, anche su richiesta dei soggetti
istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita
con provvedimento del Direttore generale.
8. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni
specifiche, possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto e a
titolo gratuito, esperti qualificati convocati di volta in volta dal
Presidente.
9. L'incarico di membro della Commissione e' incompatibile con
quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di
controllo e didattici dei soggetti gestori di tutte le scuole
superiori per mediatori linguisti. I membri della Commissione non
possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne' avere presso
le stesse incarichi di insegnamento o di gestione in atto.
10. L'attivita' di componente della Commissione e' svolta a titolo
gratuito.
11. La Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
decreto resta in carica fino alla costituzione della Commissione. A
far data dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione
tecnico-consultiva non puo' accettare nuove istanze di riconoscimento
o accreditamento.
Art. 7
Procedura di accreditamento
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono
attivare corsi di secondo ciclo ai sensi dell'articolo 4 devono
presentare apposita istanza al Ministero.
2. L'istanza, presentata esclusivamente secondo le modalita' di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve essere corredata da:
a) proposta di modifica dello statuto della scuola adeguata alla
proposta di attivazione del secondo ciclo;
b) regolamento didattico dei corsi di secondo ciclo proposti;
c) documentazione attestante i requisiti di qualificazione
didattico-scientifica e di ricerca del personale docente, atti a
garantire la copertura dell'intera offerta formativa e risultanti
anche dal curriculum di studio e professionale;
d) documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti
adeguati all'ampliamento dell'offerta formativa e al potenziale
numero di iscritti: dimensione delle aule, numerosita' delle classi,
dotazione dei laboratori. Con provvedimento ministeriale, da
adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti i parametri relativi ai predetti
requisiti.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile
del procedimento del Ministero trasmette alla Commissione di cui
all'articolo 6 copia dell'istanza e della relativa documentazione
secondo le modalita' di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni
all'istanza stessa ove il procedimento di accreditamento non sia
stato nel frattempo concluso.
4. Entro 90 giorni dal ricevimento, la Commissione formula motivato
parere sull'istanza di accreditamento, tenuto conto della sussistenza
dei requisiti di cui al presente regolamento e delle possibilita'
occupazionali nell'ambito del bacino di utenza delle scuole
richiedenti, nonche' dell'eventuale presenza, nello stesso ambito
territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti
corsi di studio attivati presso le istituzioni universitarie.
5. Ai fini della formulazione del parere e' facolta' della
Commissione accertare, anche con eventuali visite ispettive a carico
dei soggetti istanti, la sussistenza dei requisiti di qualificazione
didattica, di ricerca e di adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature. Per tali visite ispettive la Commissione puo'
richiedere alla Direzione la formazione di un nucleo ispettivo
composto da non piu' di tre unita' di cui almeno un esperto indicato
dall'ANVUR. La formazione del nucleo ispettivo non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di
cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile
del procedimento, per non piu' di ulteriori 60 giorni.
7. L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo e' concesso ovvero
negato con decreto, specificamente motivato, del direttore generale
sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro 30 giorni
dal ricevimento dello stesso parere.
8. Il decreto di cui al comma 7 indica la sede nella quale la
scuola e' abilitata a operare e a istituire e ad attivare corsi di
secondo ciclo di durata biennale.
9. Il decreto di cui al comma 7 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8
Reiterazione dell'istanza
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici cui sia stato
negato l'accreditamento di un percorso formativo di secondo ciclo
possono produrre una nuova istanza nella quale, in relazione al
provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di
inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati.
Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato dal Direttore
generale previo parere obbligatorio della Commissione.
Art. 9
Effetti dell'accreditamento
1. Il provvedimento di accreditamento di cui all'articolo 7 abilita
le scuole superiori per mediatori linguistici ad istituire e ad
attivare corsi di studio di secondo ciclo e determina il numero
massimo dei corsi e degli allievi ammissibili al primo anno di
ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.
2. Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di
idoneita' di cui all'articolo 4, il Ministero puo' disporre in
qualsiasi momento, anche su proposta della Commissione, verifiche
ispettive a campione presso le scuole superiori per mediatori
linguistici, a norma dell'articolo 7, comma 5.
3. Qualora venga accertata la perdita di requisiti di idoneita' di
cui all'articolo 4, puo' essere adottato, su conforme parere della
Commissione, previo contraddittorio con i soggetti interessati, il
decreto di revoca dell'accreditamento, che e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La revoca e' comunque
disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita'
formativa. In caso di revoca, la scuola assicura il completamento del
corso agli studenti iscritti ed e' preclusa l'attivazione di un nuovo
ciclo.
4. Con provvedimento del Direttore generale, su istanza delle
scuole superiori per mediatori linguistici interessate e previo
parere favorevole della Commissione, e' autorizzato il trasferimento
della sede. Il trasferimento della responsabilita' legale delle
stesse e' comunicato al Ministero per la presa d'atto.
Art. 10
Regolamenti didattici
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici adottano i
regolamenti didattici dei corsi di secondo ciclo in conformita' agli
obiettivi formativi qualificanti e alle attivita' formative
indispensabili individuate per la classe delle lauree magistrali in
Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).
2. Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo e'
prevista la presentazione di un progetto finale, elaborato in modo
originale dallo studente sotto la guida di un relatore scelto tra
professori e ricercatori universitari afferenti ai settori di cui
all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del
titolo di secondo ciclo fanno parte un docente universitario
afferente ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del presente
regolamento e un esperto, entrambi designati dal Ministero.
4. Le scuole superiori per mediatori linguistici possono
organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini
curriculari ed extracurriculari per gli specifici profili
professionali.
5. I corsi di secondo ciclo, in considerazione della loro natura
professionalizzante, non possono essere erogati in modalita'
telematica.
6. Il regolamento didattico e' adottato e modificato con le
procedure previste nello statuto della scuola superiore per mediatori
linguistici. Le modifiche apportate sono approvate dal Ministero,
sentita la Commissione.
Art. 11
Docenza nei corsi
1. Le attivita' formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono
affidate, in misura non inferiore al trenta per cento del numero
complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle
universita' italiane e straniere, in possesso di specifica
qualificazione nei settori scientifico disciplinari di cui
all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
2. Le attivita' formative possono essere affidate anche ad esperti
in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in
materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica,
nonche' di documentata esperienza professionale e accademica
acquisita in attivita' relative alle materie afferenti ai settori
scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del
presente regolamento.
3. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui ai commi 1 e 2
deve risultare dal curriculum di studio e professionale, che e'
pubblicato sul sito internet istituzionale della scuola.
4. Il reclutamento dei docenti e' effettuato secondo procedure
selettive improntate ai criteri della comparazione e della
pubblicita' della valutazione.
5. Alle scuole superiori per mediatori linguistici che non
intendono attivare corsi di secondo ciclo ovvero che non ottengono il
relativo accreditamento la percentuale di cui al comma 1 si applica
entro un triennio a partire dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
6. L'articolo 9 del decreto e' abrogato.
Art. 12
Criteri di ammissione ai corsi di studio
di secondo ciclo ed obiettivi formativi
1. I corsi di studio di secondo ciclo attivati nelle scuole
superiori per mediatori linguistici hanno lo scopo di fornire alle
studentesse e agli studenti una elevata competenza
nell'interpretariato e nella traduzione, una approfondita conoscenza
delle particolarita' dei linguaggi settoriali e dei relativi ambiti
di riferimento, una elevata preparazione nella teoria e nelle
tecniche dell'interpretariato e della traduzione e capacita' di
utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali
ed informatizzati, oltre a fornire capacita' di concepire, gestire e
valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti
professionalizzanti degli obiettivi formativi qualificanti della
classe delle lauree magistrale in Traduzione specialistica e
interpretariato (LM-94).
2. Per essere ammessi ai corsi di secondo ciclo occorre essere in
possesso di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo
rilasciato da scuole superiori per mediatori linguistici
riconosciute, ovvero di una laurea o laurea magistrale di cui
all'allegato 1 lettera a) del presente regolamento, o di altro titolo
estero riconosciuto come equipollente. Ai fini dell'ammissione le
scuole superiori per mediatori linguistici, in considerazione della
natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valutano,
altresi', le competenze linguistiche del candidato e possono attivare
percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei candidati
che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente.
Art. 13
Allineamento allo spazio europeo dell'educazione superiore
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici autorizzate al
rilascio dei titoli di primo ciclo, nonche' quelle autorizzate al
rilascio dei titoli di secondo ciclo, ai sensi del presente
regolamento, sono tenute al rilascio del supplemento al diploma
(diploma supplement) contestualmente a quello del titolo finale,
secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l'11 aprile 1997, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge 11
luglio 2002, n. 148.
2. In favore degli iscritti ai corsi di cui al presente regolamento
si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilita' per i
cittadini appartenenti all'Unione europea o in essa regolarmente
residenti, nonche' le disposizioni vigenti in materia di diritto allo
studio di competenza delle regioni.
Art. 14
Istituzione della banca dati degli studenti della mediazione
linguistica
1. E' costituita, secondo modalita' definite con provvedimento
ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
protezione dei dati personali e sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, una banca dati degli studenti e dei diplomati
delle scuole superiori per mediatori linguistici, con oneri a carico
delle stesse, ai fini del monitoraggio dei risultati del percorso
formativo e delle attivita' di verifica.
Art. 15
Termini procedimentali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non
oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, sono fissati rispettivamente in 90 e
in 120 giorni.
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 maggio 2018
Il Ministro: Fedeli
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 1578
Articolo 12, comma 2
Articolo 5, comma 3, articolo 10, commi 2 e 3, articolo 11, commi 1 e
2
Allegato 1
a) Classi di laurea e laurea magistrale idonee ai fini dell'accesso
al secondo ciclo formativo professionalizzante disciplinato dal
presente regolamento
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L10 |CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L11 |CLASSE DELLE LAUREE IN LINGUE E CULTURE MODERNE |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L12 |CLASSE DELLE LAUREE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L15 |CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DEL TURISMO |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L20 |CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE |
+-------+-----------------------------------------------------------+
| |CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE,|
|L37 |LO SVILUPPO E LA PACE |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L39 |CLASSE DELLE LAUREE IN SERVIZIO SOCIALE |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|L40 |CLASSE DELLE LAUREE IN SOCIOLOGIA |
+-------+-----------------------------------------------------------+
| |LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E |
|LM36 |DELL'ASIA |
+-------+-----------------------------------------------------------+
| |LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E|
|LM37 |AMERICANE |
+-------+-----------------------------------------------------------+
| |LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E |
|LM38 |LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|LM39 |LAUREE MAGISTRALI IN LINGUISTICA |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|LM52 |CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN RELAZIONI INTERNAZIONALI |
+-------+-----------------------------------------------------------+
| |CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE PER LA |
|LM81 |COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|LM87 |LAUREE MAGISTRALI IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI |
+-------+-----------------------------------------------------------+
|LM90 |LAUREE MAGISTRALI IN STUDI EUROPEI |
+-------+-----------------------------------------------------------+
| |LAUREE MAGISTRALI IN TRADUZIONE SPECIALISTICA E |
|LM94 |INTERPRETARIATO |
+-------+-----------------------------------------------------------+
b) Elenco dei settori scientifico-disciplinari (d.m. 4 ottobre 2000
allegato A)
+----------------+--------------------------------------------------+
| |GLOTTOLOGIA E |
|L-LIN/01 |LINGUISTICA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/02 |DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/03 |LETTERATURA FRANCESE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/04 |LINGUA E TRADUZIONE LINGUA FRANCESE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/05 |LETTERATURA SPAGNOLA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/06 |LINGUA E LETTERATURE ISPANO AMERICANE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/07 |LINGUA E TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/08 |LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/09 |LINGUA E TRADUZIONE LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA|
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/10 |LETTERATURA INGLESE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/11 |LINGUE E LETTERATURE ANGLO AMERICANE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/12 |LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L LIN/13 |LETTERATURA TEDESCA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/14 |LINGUA E TRADUZIONE LINGUA TEDESCA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/15 |LINGUE E LETTERATURE NORDICHE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/16 |LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/17 |LINGUA E LETTERATURA ROMENA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/18 |LINGUA E LETTERATURA ALBANESE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/19 |FILOLOGIA UGRO FINNICA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/20 |LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L- LIN/21 |SLAVISTICA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/07 |SEMITISTICA-LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/08 |EBRAICO |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/09 |LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/12 |LINGUA E LETTERATURA ARABA |
+----------------+--------------------------------------------------+
| |ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E |
|L-OR/13 |TURCOLOGIA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/15 |LINGUA E LETTERATURA PERSIANA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/18 |INDOLOGIA E TIBETOLOGIA |
+----------------+--------------------------------------------------+
| |LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE |
|L-OR/19 |INDIANO |
+----------------+--------------------------------------------------+
| |LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA |
|L-OR/21 |SUD-ORIENTALE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-OR/22 |LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-FIL-LET/12 |LINGUISTICA ITALIANA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-FIL - LET/13 |FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-FIL - LET/14 |CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/01 |GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|L-LIN/02 |DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE |
+----------------+--------------------------------------------------+
|M-FIL/05 |FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI |
+----------------+--------------------------------------------------+
|SPS/08 |SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI |
+----------------+--------------------------------------------------+
|INF/01 |INFORMATICA |
+----------------+--------------------------------------------------+
|ING-INF/05 |SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI |
+----------------+--------------------------------------------------+
|M-STO/08 |ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA |
+----------------+--------------------------------------------------+
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lunedì 4 giugno 2018
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 3 maggio 2018, n. 59 Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (18G00083) (GU n.127 del 4-6-2018) Vigente al: 19-6-2018
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