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sabato 9 giugno 2018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 maggio 2018 Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti. (18A04002) (GU n.132 del 9-6-2018)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 maggio 2018
Disposizione applicativa dei  decreti  relativi  all'indicazione  del
paese d'origine nell'etichetta degli alimenti. (18A04002)
(GU n.132 del 9-6-2018)



                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

                                  e

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

   
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione;
  Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato  il
paese d'origine o il luogo di provenienza  dell'ingrediente  primario
usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da  parte  della
Commissione, di atti di esecuzione;
  Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento  (UE)
n. 1169/2011 che prevede che la Commissione  presenti  al  Parlamento
europeo e al Consiglio relazioni  sull'indicazione  obbligatoria  del
paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni  alimenti,  tra
cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli  ingredienti  che
rappresentano piu' del 50% di un alimento;
  Vista la risoluzione del  Parlamento  europeo  P8_TA-PROV(2016)0225
del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a
dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine  o
del luogo di provenienza per tutti  i  tipi  di  latte  destinati  al
consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti  a
base  di  carne,  e  a  valutare   la   possibilita'   di   estendere
l'indicazione obbligatoria del  paese  di  origine  o  del  luogo  di
provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente  o  con  un
ingrediente prevalente, elaborando  proposte  legislative  in  questi
settori;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello  sviluppo  economico  del  9  dicembre
2016, recante «Indicazione dell'origine in  etichetta  della  materia
prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in  attuazione  del
regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni sugli alimenti  ai  consumatori»,  ed,  in  particolare,
l'art. 7, comma 3;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
recante «Indicazione dell'origine  in  etichetta  del  riso»,  ed  in
particolare l'art. 7, comma 2;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano  duro  per
paste di semola di grano duro», ed, in particolare l'art. 7, comma 2;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo  economico  del  16  novembre
2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta  del  pomodoro»,
ed, in particolare, l'art. 7, comma 3;
  Considerata l'importanza di acquisire, esaminare e condividere  con
la Commissione europea, nel periodo di applicazione sperimentale  dei
succitati decreti, i dati relativi agli impatti economici  e  sociali
delle regolamentazioni adottate nelle  more  dell'applicazione  degli
atti  esecutivi  ai  sensi  dell'art.  26,  paragrafi  5  e  8,   del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 25 ottobre 2011 relativo alla  fornitura  di  informazioni  sugli
alimenti ai consumatori;
  Tenuto conto dell'approvazione da parte dello Standing Committee on
Plants, Animals, Food and Feed (ScoPAAF), sezione «General Food Law»,
del 16 aprile 2018, della proposta di regolamento di esecuzione della
Commissione che stabilisce le norme per l'applicazione dell'art.  26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  relativo  alla  fornitura  di  informazioni  sugli
alimenti  ai  consumatori,  per  quanto   riguarda   le   norme   per
l'indicazione  del   Paese   d'origine   o   luogo   di   provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento laddove differente da quello
dato per l'alimento;
  Considerato che la Commissione europea ha ritenuto  di  valorizzare
l'esigenza manifestata degli Stati membri, in  sede  di  elaborazione
finale dell'atto di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del  citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, di stilare linee guida atte a chiarire
i contenuti del provvedimento normativo,  stante  la  sua  importanza
pratica per gli operatori del settore e che tali linee guida verranno
adottate sei mesi prima dell'applicazione del citato regolamento;
  Ritenuto  necessario,  nelle  more  dell'adozione  degli  atti   di
esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE)  n.
1169/2011, mantenere l'efficacia dei provvedimenti nazionali adottati
in materia di indicazione dell'origine  in  etichetta  della  materia
prima degli alimenti, in ossequio  ad  un  principio  di  continuita'
normativa e  coerenza  della  regolamentazione  nazionale,  in  vista
dell'armonizzazione realizzata con il citato regolamento;
  Considerato che la clausola di cedevolezza,  prevista  in  tutti  i
richiamati decreti interministeriali fa  riferimento  al  momento  di
entrata in  vigore  degli  atti  esecutivi  ai  sensi  dell'art.  26,
paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n.  1169/2011,  ai  fini  della
prevista  perdita  di  efficacia  dei  provvedimenti  nazionali   con
l'intento di evitare vuoti  normativi  e  che,  pertanto,  le  parole
«entrata in vigore» si riferiscano ad  un  momento  equivalente  alla
effettiva applicazione negli ordinamenti  degli  Stati  membri  della
disciplina armonizzata approvata in sede europea e  non,  invece,  ad
una fase transitoria come quella intercorrente tra  la  pubblicazione
degli atti di  esecuzione  dell'art.  26,  paragrafo  3,  del  citato
regolamento (UE) n. 1169/2011 nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea e la data fissata per l'effettiva applicazione.

                             Decretano:

                               Art. 1


                      Disposizione applicativa

  1. All'art. 7, comma 3, del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione  dell'origine  in
etichetta della materia prima per il  latte  e  i  prodotti  lattieri
caseari», sono  aggiunte,  dopo  la  parola  «medesimi»  le  seguenti
parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».
  2. All'art. 7, comma 2, del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 26 luglio 2017, recante  «Indicazione  dell'origine  in
etichetta del riso», sono aggiunte,  dopo  la  parola  «medesimi»  le
seguenti  parole:  «ovvero,  se   diversa,   dalla   loro   data   di
applicazione».
  3. All'art. 7, comma 2, del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione  dell'origine,  in
etichetta, del grano duro per paste di semola di  grano  duro»,  sono
aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole:  «ovvero,  se
diversa, dalla loro data di applicazione».
  4. All'art. 7, comma 3, del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine  in
etichetta del pomodoro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi»  le
seguenti  parole:  «ovvero,  se   diversa,   dalla   loro   data   di
applicazione».
  Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed
entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 7 maggio 2018

                                 Il Ministro delle politiche agricole
                                   alimentari e forestali ad interim 
                                           Gentiloni Silveri         
Il Ministro dello sviluppo economico
              Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 440

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