MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 maggio 2018
Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del
paese d'origine nell'etichetta degli alimenti. (18A04002)
(GU n.132 del 9-6-2018)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.
608/2004 della Commissione;
Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il
paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario
usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della
Commissione, di atti di esecuzione;
Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE)
n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento
europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del
paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra
cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che
rappresentano piu' del 50% di un alimento;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225
del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a
dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o
del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al
consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a
base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere
l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di
provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un
ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi
settori;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre
2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia
prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori», ed, in particolare,
l'art. 7, comma 3;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», ed in
particolare l'art. 7, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per
paste di semola di grano duro», ed, in particolare l'art. 7, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre
2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»,
ed, in particolare, l'art. 7, comma 3;
Considerata l'importanza di acquisire, esaminare e condividere con
la Commissione europea, nel periodo di applicazione sperimentale dei
succitati decreti, i dati relativi agli impatti economici e sociali
delle regolamentazioni adottate nelle more dell'applicazione degli
atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori;
Tenuto conto dell'approvazione da parte dello Standing Committee on
Plants, Animals, Food and Feed (ScoPAAF), sezione «General Food Law»,
del 16 aprile 2018, della proposta di regolamento di esecuzione della
Commissione che stabilisce le norme per l'applicazione dell'art. 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme per
l'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento laddove differente da quello
dato per l'alimento;
Considerato che la Commissione europea ha ritenuto di valorizzare
l'esigenza manifestata degli Stati membri, in sede di elaborazione
finale dell'atto di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, di stilare linee guida atte a chiarire
i contenuti del provvedimento normativo, stante la sua importanza
pratica per gli operatori del settore e che tali linee guida verranno
adottate sei mesi prima dell'applicazione del citato regolamento;
Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di
esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n.
1169/2011, mantenere l'efficacia dei provvedimenti nazionali adottati
in materia di indicazione dell'origine in etichetta della materia
prima degli alimenti, in ossequio ad un principio di continuita'
normativa e coerenza della regolamentazione nazionale, in vista
dell'armonizzazione realizzata con il citato regolamento;
Considerato che la clausola di cedevolezza, prevista in tutti i
richiamati decreti interministeriali fa riferimento al momento di
entrata in vigore degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 26,
paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, ai fini della
prevista perdita di efficacia dei provvedimenti nazionali con
l'intento di evitare vuoti normativi e che, pertanto, le parole
«entrata in vigore» si riferiscano ad un momento equivalente alla
effettiva applicazione negli ordinamenti degli Stati membri della
disciplina armonizzata approvata in sede europea e non, invece, ad
una fase transitoria come quella intercorrente tra la pubblicazione
degli atti di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea e la data fissata per l'effettiva applicazione.
Decretano:
Art. 1
Disposizione applicativa
1. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo
economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in
etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri
caseari», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti
parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».
2. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo
economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in
etichetta del riso», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le
seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di
applicazione».
3. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo
economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in
etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», sono
aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se
diversa, dalla loro data di applicazione».
4. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo
economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in
etichetta del pomodoro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le
seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di
applicazione».
Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 maggio 2018
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ad interim
Gentiloni Silveri
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 440
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