MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 aprile 2018
Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal personale del
Corpo delle capitanerie di porto per le attivita' di ispezione e di
certificazione sul lavoro marittimo. (18A03971)
(GU n.132 del 9-6-2018)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante
attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune
responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita'
alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2 del citato decreto
legislativo che prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante determinazione delle tariffe spettanti al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di ispezione e
di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle attivita' di ispezione e di
certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 32, effettuate dal personale del Corpo delle
capitanerie di porto.
Art. 2
Tariffe
1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste
dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dell'armatore o del
raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido
con il proprietario della nave e gli importi delle relative tariffe
sono quelle indicati nell'allegato I al presente decreto e sono
aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Le spese delle attivita' previste dall'art. 1 del presente
decreto relativamente alla attivita' di ispezione e di certificazione
delle agenzie italiane di lavoro marittimo sono a carico dei
richiedenti.
3. L'aggiornamento biennale di cui ai commi 1 e 2 assorbe gli
eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di
espletamento delle attivita'.
4. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 3
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai
sensi dell'art. 1 si effettua, prima dell'erogazione delle
prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato
competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente
postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento e' specificato:
a) il riferimento agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 32;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al capo XV, capitolo 2454, art. 30
dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento deve essere allegata
all'istanza con la quale si richiedono le attivita' di cui all'art.
1.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2018
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. 1, foglio 1407
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
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