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domenica 22 luglio 2018

TAR 2018: negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie “scoliosi lombare destra convessa” Pubblicato il 17/05/2018 N. 00819/2018 REG.PROV.COLL. N. 01313/2014 REG.RIC.




TAR 2018:  negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie “scoliosi lombare destra convessa”

Pubblicato il 17/05/2018
N. 00819/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01313/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2014, proposto da:
-OMISSIS--, rappresentato e difeso dall'avvocato XXX;
contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è domiciliato;
per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della Difesa prot. n. M_D GPREV 0036228 datato 7.3.2.2014 notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto "sentenza n. 1729/2013 del 23/7/2013 emessa dal T.A.R. Lecce che ha accolto il ricorso proposto dal Marinaio -OMISSIS--", con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché del parere n. 30553/2013 emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza n. 479/2013 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con tutte le conseguenze di legge ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo spettante.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente -OMISSIS--, arruolato in leva prolungata con l’8^ Scaglione della Marina Militare Italiana e assegnato al Reggimento San Marco Brigata Assalto “Grado”, con ruolo di “Radiotelegrafista, espone quanto segue:

-con domanda del 19.11.2004 ha richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “scoliosi lombare destra convessa” con riconoscimento dell’equo indennizzo;

-avverso il decreto n.487/N del 15.2.2011 con il quale il Ministro della Difesa ha rigettato la domanda suindicata, il ricorrente ha proposto, dinanzi a questo Tribunale, ricorso n.1053/2011, accolto con sentenza n.1729/2013;

-con successivo provvedimento prot. M.D.GPREV 0036228 del 7.3.2014 il Dicastero, in esecuzione della sentenza n.1729/2013, ha comunicato di aver inviato al Comitato di verifica per le cause di servizio il fascicolo medico-legale del -OMISSIS- che, con parere 30553/2013, ha confermato il giudizio negativo;

Avverso il provvedimento del Ministero della Difesa n.0036228 del 7.3.2014, nonché il parere n.30553/2013 emesso dal C.V.C.S. è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame, deducendo le seguenti censure:

1.Violazione ed elusione del giudicato amministrativo – motivazione manifestamente errata – eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti.

2.Violazione di legge, in particolare dell’art.64 del d.P.R. n.1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n.461/2001- eccesso di potere per travisamento e omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta. – motivazione manifestamente errata.

Con atto formale depositato in data 13 giugno 2014 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La controversia è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 15 novembre 2017.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con la sentenza n.1729/2013, pronunciata da questo Tribunale sul precedente decreto di reiezione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “scoliosi lobare destra convessa” si è rilevato, fra l’altro, che:

“ll ricorrente ha infatti posto l’accento sulla particolare natura del servizio svolto quale componente del battaglione San Marco, ed ha puntualmente elencato alcune attività di rilievo ai fini della complessiva disamina del processo eziopatogenetico della infermità subita.

Invero, la sottoposizione della colonna vertebrale a costante sovraccarico per numerose ore al giorno può rappresentare, ad avviso del Giudicante, una circostanza meritevole di diversa e più meditata valutazione, soprattutto sul piano della efficienza concausale nel determinismo della patologia.

Non può, in proposito, tacersi il fatto che la dedotta natura idiopatica della scoliosi lombare destra convessa sembra non tener conto della peculiarità del Battaglione militare presso il quale il ricorrente è stato impiegato.

E’, infatti, noto che l’ingresso nel Battaglione San Marco è riservato a quei militari in possesso di particolari doti psico-fisiche, proprio perché si tratta di un coefficiente di personale militare da adibire ad operazioni addestrative ed operative ad alto rischio che, dunque, esigono una selezione accurata dei componenti.

Per questa ragione, è difficile immaginare che il ricorrente abbia potuto fare ingresso presso un corpo militare di elite senza dare luogo a rilievi in sede di visita medica che potessero evidenziarne alcune carenze sotto il profilo del non perfetto sviluppo della colonna vertebrale.

In definitiva, o si ammette che il ricorrente è stato reclutato con una certa leggerezza in un contesto militare che esige, di regola, il possesso di una notevole idoneità fisica, oppure l’ipotesi di una infermità che abbia potuto svilupparsi a motivo del servizio – alla luce di quanto riferito dallo stesso interessato – non appare così peregrina.

Nel caso di specie, dunque, il vizio di carenza di motivazione appare assolutamente evidente”.

Il Tribunale ritiene che il contestato giudizio negativo espresso dall’Amministrazione intimata, odiernamente impugnato, si presti nuovamente ai denunciati vizi di difetto motivazionale, travisamento fatti e irragionevolezza manifesta.

In particolare, il parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, posto a base del decreto di reiezione della relativa istanza rileva che “per l’infermità Scoliosi lombare destra convessa si conferma il precedente parere negativo, in quanto sulla patologia oggetto di riesame il Collegio ritiene che non possano aver influito le condizioni di servizio svolto. Infatti, l’affezione in esame è ricollegabile a fattori costituzionali, trattandosi di infermità la cui etiopatogenesi, secondo gli attuali orientamenti scientifici, deve individuarsi nei suddetti fattori. Pertanto, il servizio prestato non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sull’insorgenza e decorso della patologia in questione; per quanto concerne l’ingresso in un Corpo Specializzato, in assenza di problematiche fisiche che possano condizionare l’espletamento delle normale funzioni, si specifica che la scoliosi lombare destro convessa è individuabile solo attraverso specifici esami radiologici, essendo la maggior parte delle volte asintomatica e quindi non evidenziabile se non su richiesta dell’interessato”.

Premesso che gli accertamenti svolti dalla Commissione Medica Ospedaliera e i pareri resi dal Comitato di Verifica rientrano sempre nella discrezionalità tecnica di detti organi consultivi, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683), il Collegio rileva che, nel caso di specie, i giudizi dati dal Comitato di Verifica sulla patologia in questione appaiono illogici e irragionevoli, dal momento che non risultano affatto valutati i fatti o e gli episodi specifici che possano, anche astrattamente, essere stati idonei a spiegare efficacia concausale nell’insorgenza della patologia in discorso.

Inoltre, in base all’articolo 5 dello stesso d.P.R. n. 461 del 2001, l’Amministrazione è tenuta ad acquisire ogni informazione utile dal responsabile dell’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi durante i quali si siano verificati i fatti attinenti all'insorgenza o aggravamento dell’infermità.

Nella specie, il giudizio espresso dal Comitato appare incongruo e stereotipato laddove afferma che tali fattori individuali predisponenti sarebbero stati esclusivamente “costituzionali”, senza tuttavia verificare se su tale infermità possa aver influito, in termini di concausa efficiente, il servizio svolto.

Come evidenziato dalla Sezione nella sentenza n. 1729/2013 citata, “il ricorrente ha posto l’accento sulla particolare natura del servizio svolto quale componente del battaglione San Marco, ed ha puntualmente elencato alcune attività di rilievo ai fini della complessiva disamina del processo eziopatogenetico della infermità subita.

Invero, la sottoposizione della colonna vertebrale a costante sovraccarico per numerose ore al giorno può rappresentare, ad avviso del Giudicante, una circostanza meritevole di diversa e più meditata valutazione, soprattutto sul piano della efficienza concausale nel determinismo della patologia.

Non può, in proposito, tacersi il fatto che la dedotta natura idiopatica della scoliosi lombare destra convessa sembra non tener conto della peculiarità del Battaglione militare presso il quale il ricorrente è stato impiegato”.

Il costrutto motivazionale espresso dal Tribunale con sentenza esecutiva e non gravata da appello, con il quale si era ritenuto che l’attività svolta potesse aver influito sul piano dell’efficienza concausale della patologia, non risulta minimamente preso in esame nella successiva attività amministrativa che invece avrebbe dovuto conformarsi alle statuizioni rese dal G.A.

Sotto tale profilo i provvedimenti impugnati scontano anche la rilevata violazione del giudicato amministrativo.

D’altronde, il riconoscimento al pubblico dipendente della causa di servizio non può essere negato senza un puntuale accertamento dei fatti, e tanto meno con un'apodittica, oltre che generica affermazione di assenza di una causalità diretta con lo svolgimento del servizio.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con gli stessi impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge e alla rifusione del Contributo Unificato

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Dibello Eleonora Di Santo
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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