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mercoledì 22 agosto 2018
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 20 agosto 2018 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 539). (18A05589) (GU n.194 del 22-8-2018)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 agosto 2018
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del
viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto
come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.
(Ordinanza n. 539). (18A05589)
(GU n.194 del 22-8-2018)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte
Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed e' stata
assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo
decreto legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018,
con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui
all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15
agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018;
Considerato che tale evento - che ha provocato la perdita di vite
umane, numerosi feriti e l'evacuazione di nuclei familiari dalle
proprie abitazioni - ha anche comportato gravi danneggiamenti alle
infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso
del sistema trasportistico della citta' di Genova e della Regione
Liguria e conseguentemente dei traffici portuali;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in
rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita
delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e
delle strutture;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 20 agosto
2018;
Dispone:
Art. 1
Nomina Commissario delegato e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui in
premessa, il Presidente della Regione Liguria e' nominato Commissario
delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, della Citta'
metropolitana di Genova, di quelli del Comune di Genova e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche
individuandoli come soggetti attuatori, che agiscono sulla base di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse
finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da
sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile che interessi, quanto alle infrastrutture stradali,
anche il territorio portuale quale parte integrante dell'ambito
comunale. Gli interventi in parola, in ragione dell'urgenza del
ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione
coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del
Piano. Con il Piano si dispone in ordine:
a) alla ricognizione, per il successivo rimborso, dei costi
sostenuti per assicurare gli interventi di soccorso e di prima
assistenza alla popolazione interessata dall'evento, gia' posti in
essere nell'ambito del Centro di coordinamento dei soccorsi istituito
con provvedimento del Prefetto di Genova e del Centro operativo
comunale istituito dal Comune di Genova, nonche' per l'organizzazione
e l'effettuazione degli ulteriori eventuali interventi di soccorso e
di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, nonche' agli interventi, anche
infrastrutturali, necessari ad assicurare la continuita' delle
attivita' portuali, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle
macerie, delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle
misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio
di Genova.
4. In particolare, il Piano di cui al precedente comma contiene
misure per il ricovero e per la sistemazione temporanea della
popolazione destinataria di ordinanza di sgombero o evacuata dal
luogo della propria dimora stabile e continuativa, ivi compresa la
previsione della concessione dei contributi per l'autonoma
sistemazione, secondo quanto disciplinato al successivo art. 4. Gli
interventi predetti possono essere attuati anche mediante recupero
funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e a canone sociale di proprieta' pubblica gia'
esistenti e all'uopo disponibili; interventi di rimozione macerie
dall'alveo del torrente Polcevera e dalla viabilita' comunale;
attivita' per l'individuazione e l'allestimento delle aree di
deposito temporaneo o stoccaggio macerie; interventi urgenti per
assicurare la viabilita' alternativa cittadina e portuale; iniziative
volte al ripristino dell'operativita' del servizio di gestione
rifiuti, svolto dalla ditta municipalizzata AMIU ed al potenziamento
del sistema dei trasporti locali sia stradale che ferroviario, anche
attraverso la realizzazione di piste veicolari.
5. Il Piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
6. Il predetto Piano puo' essere successivamente rimodulato e
integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Le risorse finanziarie erogate ai soggetti di cui al comma 2
formano oggetto di rendicontazione ed attestazione della sussistenza
del nesso di causalita' con la situazione di emergenza di cui in
premessa. Tale rendicontazione e' supportata da documentazione in
originale, da allegare al rendiconto del Commissario delegato di cui
all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza.
8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.
Art. 2
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come
stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e del 18
agosto 2018, nel limite massimo di euro 33.470.000,00, al netto di
eventuali risorse provenienti da soggetti pubblici e privati
destinate alla realizzazione degli specifici interventi previsti nel
Piano. L'introito di eventuali risorse provenienti da soggetti
pubblici e privati rende indisponibile una corrispondente quota del
finanziamento recato dalle delibere del Consiglio dei ministri del 15
e del 18 agosto 2018 ed il riversamento dello stesso al Dipartimento
della protezione civile, al fine di reintegrare il Fondo per le
emergenze nazionali, al termine delle esigenze emergenziali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente
ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Liguria e' autorizzata a trasferire sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in
rassegna.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.
Art. 3
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il
Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96,
97, 98 e 99;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10,
10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20
e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 187,
188, 188-ter, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 198, 208, 209, 211, 212,
214, 215, 216 e 231;
- decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;
- art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche, cosi' come integrato dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio
2016, n. 173;
- decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
- leggi regionali n. 10/2004, n. 179/1992, n. 203/1991 nonche'
altre leggi e disposizioni regionali strettamente connesse alle
attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche
in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la
deroga all'art. 36 e agli articoli 76 e 98 e' riferita alle
tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da
esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto
emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi
omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed
autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di
qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal
contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la
procedura per la scelta del contraente;
- 63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6,
lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di
aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla norma;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario,
l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e
dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso
di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e
l'accelerazione della procedura concernente la valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei
subappaltatori di cui al comma 6;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste
nei documenti di gara iniziali.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di
cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016,
mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti
responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini
dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi
alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui
all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36
e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove
possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono
selezionati all'interno delle white list delle prefetture.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e
lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di lavoro.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 163, comma 9,
nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente
ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte
anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016,
richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al
concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in
atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti
anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto
aggiudicatario sara' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per
la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.
Art. 4
Contributi autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del sindaco del
Comune di Genova, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la
cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata
distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a
seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma
sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei
monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due
unita', in euro 700 per quelli composti da tre unita', in euro 800
per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro
900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu'
unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'
superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una
percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un
contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti
sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili
previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di
evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la
data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il
Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art.
2.
4. Il contributo di cui al presente articolo e' alternativo alla
fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale
e/o comunale.
Art. 5
Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
di cui alla lettera e), del comma 2, dell'art. 25, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
1. Il Commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del
coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni relativi
al patrimonio pubblico e privato, nonche', fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle
attivita' economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle
segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate
alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente
delle strutture regionali, provvede all'attivita' di controllo,
omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni
relative ai beni di cui agli articoli 6, 7, e 8, nonche' al
coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto
dei tempi di cui all'art. 9.
Art. 6
Patrimonio pubblico
1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:
a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici
pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi
compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso
scolastico e dei beni culturali/vincolati;
b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle
infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori
dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e fognarie,
delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed
idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari
avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi
interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale
copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del
danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario
delegato indica le priorita' di intervento secondo le seguenti tre
classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.
Art. 7
Patrimonio privato
1. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario
per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati,
ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle
differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste
dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di
settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili anche per
rischio indotto e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita'
tra i danni subiti e l'inagibilita' e l'evento, e comunque per i
danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la
fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita'
di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo
fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso
quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle
parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari
per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della
stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la
misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto
dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti
nel quinquennio precedente.
Art. 8
Attivita' economiche e produttive
1. L'attivita' di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture,
degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e
per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti
e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati
e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi
eccezionali e non piu' utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari
per i beni di cui al comma 1, lettera a), avviene con
autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura
assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove
riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.
Art. 9
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni
e relazione conclusiva
1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e'
svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte
integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione
civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli
6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento
tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni
rappresentati siano gia' stati considerati in sede di elaborazione
del Piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi
trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui
in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle
risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario
delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti
per il ristoro degli stessi.
Art. 10
Spese funerarie ed assistenza familiari delle vittime
1. Le spese per le esequie delle vittime e per l'assistenza e
l'ospitalita' dei familiari giunti nella citta' di Genova in
occasione dell'evento in premessa sono poste a carico della gestione
commissariale, a valere sulle risorse di cui all'art. 2.
2. Il Commissario delegato provvede, qualora sostenute direttamente
dai familiari delle vittime, a rimborsare le spese di trasporto,
vitto ed alloggio dai medesimi sostenute per raggiungere la citta' di
Genova e per fare rientro nei luoghi di origine, con oneri a carico
delle risorse di cui all'art. 2.
3. Il Commissario delegato provvede, altresi', a rimborsare le
spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per le attivita'
connesse all'organizzazione ed allo svolgimento dei funerali solenni
delle vittime, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 2.
4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il
Commissario delegato provvede ad espletare l'istruttoria sulla base
di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari
che ne faranno richiesta, con le procedure che il Commissario
delegato ha cura di individuare.
Art. 11
Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale
derivante dal crollo del ponte e da demolizioni.
1. Le attivita' di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento
dei materiali derivanti dal crollo del ponte nonche' quelli
originatisi per effetto dell'impatto del crollo su strutture e
infrastrutture pubbliche e private sono a carico del gestore
dell'infrastruttura autostradale A10 - quale produttore del materiale
medesimo - che provvede ai connessi oneri con proprie risorse. In
caso di inerzia del gestore autostradale ovvero in presenza di
pericolo per la pubblica e privata incolumita' causata dal crollo
ovvero dalla presenza di macerie su suoli pubblici o privati, il
Commissario delegato ovvero il Comune di Genova o le altre pubbliche
amministrazioni a vario titolo coinvolte provvedono alla raccolta, al
trasporto, al recupero e/o allo smaltimento dei materiali secondo
quanto previsto dal presente articolo, con oneri a carico dei fondi
di cui all'art. 2, in forma di anticipazione, con contestuale
attivazione delle azioni di rivalsa sul gestore autostradale da parte
del Commissario delegato.
2. Per le attivita' di raccolta, gestione, recupero e/o smaltimento
dei materiali derivanti da demolizioni o da lavori connessi con gli
interventi previsti dal Piano degli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, differenti da quelle di cui al precedente comma 1,
assicurate dal Comune di Genova o dalle altre pubbliche
amministrazioni a vario titolo coinvolte, secondo quanto disposto dal
presente articolo, si provvede con oneri a valere sulle risorse di
cui all'art. 2.
3. I materiali derivanti dal crollo del ponte e dal crollo parziale
o totale o dal danneggiamento degli edifici e delle infrastrutture
pubblici e privati causato dal crollo del 14 agosto 2018 di cui in
premessa, nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e
abbattimento degli edifici pericolanti o comunque da demolire,
disposti dal Comune di Genova nonche' da altri soggetti competenti o
comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati dal
produttore per le fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i
centri di raccolta comunale, i siti di deposito temporaneo o
direttamente agli impianti di stoccaggio e/o recupero che saranno
individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le
situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di
sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di
emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici anche in deroga
alla vigente normativa, sono all'uopo autorizzati dalla Regione o dal
Commissario delegato, sino al termine di sei mesi. Presso i siti di
deposito temporaneo puo' essere autorizzato l'utilizzo di impianti
mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi
omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
4. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie
derivanti dal crollo e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti i pertinenti codici CER come
individuati nell'allegato alla decisione 2014/955/UE.
5. I rifiuti di cui al presente articolo sono raccolti oltre che
dal gestore del servizio pubblico anche dai soggetti incaricati dal
Commissario delegato ovvero dal Comune di Genova e dalle altre
pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte. Qualora il
gestore del servizio pubblico non sia in possesso dei mezzi idonei
alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipula appositi accordi
con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per
l'espletamento dell'attivita' di carico dei mezzi di trasporto.
6. Il trasporto dei materiali di cui al presente articolo da
avviare a recupero o smaltimento e' operato a cura della azienda che
gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero
dal Comune di Genova ovvero dalle altre pubbliche amministrazioni a
diverso titolo coinvolti, direttamente o attraverso imprese di
trasporto da essi incaricati, previa comunicazione della targa del
trasportatore ai gestori dei siti individuati dal comma 1. Tali
soggetti sono autorizzati dalla Regione o dal Commissario delegato,
in deroga agli articoli 188-ter, 190, 193 e 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate
senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di
coordinamento (CdC) RAEE e' tenuto a prendere in consegna i RAEE
nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
7. I rifiuti di cui al presente articolo sono pesati all'ingresso
dei siti di deposito ovvero degli impianti di recupero o di
smaltimento e viene redatto un registro dedicato sul quantitativo di
rifiuti conferiti.
8. I gestori degli impianti di stoccaggio e/o recupero individuati
ai sensi del comma 3 possono effettuare, sulla base di preventive
comunicazioni alla Regione Liguria ed alle ARPA territorialmente
competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) dei rifiuti di cui al presente articolo, nonche'
operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante
l'utilizzo di impianti mobili a titolarita' propria o di imprese
terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalita'
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In
particolare, i titolari delle attivita' che detengono sostanze
classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che
potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne
specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le
suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni
contenute nella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonche'
all'art. 208 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le
attivita' di gestione dei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad
A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o autorizzati ai sensi degli
articoli 208 e 216 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, non
comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere,
limitatamente alla validita' della presente ordinanza. Per le
suddette attivita' il gestore e' tenuto a predisporre specifiche
registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli
impianti; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli
188-ter e 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle
proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto del
presente articolo.
10. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
11. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente articolo quelli
costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto
(eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi
secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della sanita'
del 6 settembre 1994.
12. Alle iniziative di cui al presente articolo si provvede nel
rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da
assumersi da parte dell'Autorita' giudiziaria.
Art. 12
Disposizione in materia di verifica, consolidamento, messa in
sicurezza o demolizione dei tronconi del viadotto non collassati ed
instabili.
1. Le attivita' di verifica, consolidamento, messa in sicurezza o
demolizione dei tronconi del viadotto non collassati ed instabili
sono a carico del gestore dell'infrastruttura autostradale A10 con
proprie risorse. In caso di inerzia del gestore autostradale ovvero
in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumita' causata dal
crollo, il Commissario delegato provvede, previa diffida in danno a
carico del soggetto gestore, con i poteri di cui alla presente
ordinanza a valere su ulteriori e successivi appositi stanziamenti.
Art. 13
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante
dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici
sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale
ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli
istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione
dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi
mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della
sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore
a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione.
Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese
fino al 15 agosto 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le
rate in scadenza entro tale data.
Art. 14
Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40
del decreto legislativo n. 1/2018
1. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria per la
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile
iscritte nell'elenco territoriale della Regione Liguria, impiegate in
occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie
sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti
i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a
procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle
risorse finanziarie di cui all'art. 2.
Art. 15
Relazione del Commissario delegato
1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al
Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le
attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo
scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una
relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Genova, 20 agosto 2018
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
----------
Avvertenza:
Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili
sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile:
www.protezionecivile.it - sezione provvedimenti.
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