Translate

mercoledì 22 agosto 2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 20 agosto 2018 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 539). (18A05589) (GU n.194 del 22-8-2018)



 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 agosto 2018

Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile   in   conseguenza
dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di  un  tratto  del
viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune  di  Genova,  noto
come ponte Morandi, avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018.
(Ordinanza n. 539). (18A05589)

(GU n.194 del 22-8-2018)



                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  15  agosto  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in  conseguenza  del  crollo  di  un  tratto  del  viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte
Morandi, avvenuto nella mattinata del 14  agosto  2018  ed  e'  stata
assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per  le
emergenze nazionali, di cui all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo  n.  1  del  2018,  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del  medesimo
decreto legislativo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  18  agosto  2018,
con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di  cui
all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15
agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018;
  Considerato che tale evento - che ha provocato la perdita  di  vite
umane, numerosi feriti e  l'evacuazione  di  nuclei  familiari  dalle
proprie abitazioni - ha anche comportato  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso
del sistema trasportistico della citta' di  Genova  e  della  Regione
Liguria e conseguentemente dei traffici portuali;
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre   l'attuazione   di   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di  vita
delle popolazioni, nonche' la messa  in  sicurezza  dei  territori  e
delle strutture;
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa;
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria con  nota  del  20  agosto
2018;

                              Dispone:

                               Art. 1


        Nomina Commissario delegato e piano degli interventi

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante  dall'evento  di  cui  in
premessa, il Presidente della Regione Liguria e' nominato Commissario
delegato.
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi delle strutture e  degli  uffici  regionali,  della  Citta'
metropolitana di Genova, di quelli  del  Comune  di  Genova  e  delle
amministrazioni   centrali   e   periferiche   dello   Stato,   anche
individuandoli come soggetti attuatori, che agiscono  sulla  base  di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile che interessi, quanto alle infrastrutture stradali,
anche il  territorio  portuale  quale  parte  integrante  dell'ambito
comunale. Gli interventi  in  parola,  in  ragione  dell'urgenza  del
ripristino  delle  normali  condizioni  di  vita  della   popolazione
coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del
Piano. Con il Piano si dispone in ordine:
    a) alla ricognizione,  per  il  successivo  rimborso,  dei  costi
sostenuti per assicurare  gli  interventi  di  soccorso  e  di  prima
assistenza alla popolazione interessata dall'evento,  gia'  posti  in
essere nell'ambito del Centro di coordinamento dei soccorsi istituito
con provvedimento del Prefetto  di  Genova  e  del  Centro  operativo
comunale istituito dal Comune di Genova, nonche' per l'organizzazione
e l'effettuazione degli ulteriori eventuali interventi di soccorso  e
di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, nonche'  agli  interventi,  anche
infrastrutturali,  necessari  ad  assicurare  la  continuita'   delle
attivita' portuali, alle attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle
macerie, delle terre e rocce da scavo prodotti dagli  eventi  e  alle
misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio
di Genova.
  4. In particolare, il Piano di cui  al  precedente  comma  contiene
misure per  il  ricovero  e  per  la  sistemazione  temporanea  della
popolazione destinataria di ordinanza  di  sgombero  o  evacuata  dal
luogo della propria dimora stabile e continuativa,  ivi  compresa  la
previsione  della   concessione   dei   contributi   per   l'autonoma
sistemazione, secondo quanto disciplinato al successivo art.  4.  Gli
interventi predetti possono essere attuati  anche  mediante  recupero
funzionale  edilizio  ed  impiantistico  di   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica e a canone sociale di proprieta' pubblica  gia'
esistenti e all'uopo disponibili;  interventi  di  rimozione  macerie
dall'alveo  del  torrente  Polcevera  e  dalla  viabilita'  comunale;
attivita'  per  l'individuazione  e  l'allestimento  delle  aree   di
deposito temporaneo o  stoccaggio  macerie;  interventi  urgenti  per
assicurare la viabilita' alternativa cittadina e portuale; iniziative
volte  al  ripristino  dell'operativita'  del  servizio  di  gestione
rifiuti, svolto dalla ditta municipalizzata AMIU ed al  potenziamento
del sistema dei trasporti locali sia stradale che ferroviario,  anche
attraverso la realizzazione di piste veicolari.
  5. Il Piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
  6. Il predetto  Piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  7. Le risorse finanziarie erogate ai soggetti di  cui  al  comma  2
formano oggetto di rendicontazione ed attestazione della  sussistenza
del nesso di causalita' con la situazione  di  emergenza  di  cui  in
premessa. Tale rendicontazione e'  supportata  da  documentazione  in
originale, da allegare al rendiconto del Commissario delegato di  cui
all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza.
  8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.


                               Art. 2


                        Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e  del  18
agosto 2018, nel limite massimo di euro 33.470.000,00,  al  netto  di
eventuali  risorse  provenienti  da  soggetti  pubblici   e   privati
destinate alla realizzazione degli specifici interventi previsti  nel
Piano.  L'introito  di  eventuali  risorse  provenienti  da  soggetti
pubblici e privati rende indisponibile una corrispondente  quota  del
finanziamento recato dalle delibere del Consiglio dei ministri del 15
e del 18 agosto 2018 ed il riversamento dello stesso al  Dipartimento
della protezione civile, al fine  di  reintegrare  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali, al termine delle esigenze emergenziali.
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato.
  3.  La  Regione  Liguria  e'   autorizzata   a   trasferire   sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in
rassegna.
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

                               Art. 3


                               Deroghe

  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il
Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative:
    - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95,  96,
97, 98 e 99;
    - regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
    - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39,  40,
41, 42 e 119;
    - legge 7 agosto 1990, n. 241,  articoli  2-bis,  7,  8,  9,  10,
10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e  20
e successive modifiche ed integrazioni;
    - decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.
445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
    - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
    - decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58,  59,
60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105,  106,  107,  108,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 187,
188, 188-ter, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 198, 208, 209, 211,  212,
214, 215, 216 e 231;
    - decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;
    - art. 109 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modifiche, cosi' come integrato dal decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  15  luglio
2016, n. 173;
    - decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  art.   8,   come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
    - leggi regionali n. 10/2004, n. 179/1992,  n.  203/1991  nonche'
altre leggi  e  disposizioni  regionali  strettamente  connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza.
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
  3. Il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi
di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
    - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche
in assenza della delibera di programmazione;
    - 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo  di  consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art.  36  e  agli  articoli  76  e  98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale;
    - 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
    - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
    - 40 e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di  comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono;
    - 60, 61 e  85,  allo  scopo  di  semplificare  e  accelerare  la
procedura per la scelta del contraente;
    - 63, comma 2, lettera c),  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma  6,
lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
    - 95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma;
    - 31, allo scopo di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali;
    - 24, allo scopo di autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
    - 25, 26 e 27, allo scopo di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
    - 157,  allo  scopo  di  consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
    - 105,  allo  scopo  di  consentire  l'immediata  efficacia   del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta  dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei
subappaltatori di cui al comma 6;
    - 106, allo scopo di consentire varianti anche  se  non  previste
nei documenti di gara iniziali.
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di
cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti
responsabili delle procedure.
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui
all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  36
e 63, anche non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove
possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del
decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti,  tali  operatori  sono
selezionati all'interno delle white list delle prefetture.
  6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 113-bis  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e
lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto  delle  norme
vigenti in materia di lavoro.
  7.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  163,   comma   9,
nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla  presente
ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte
anomale ai sensi dell'art. 97 del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
richiedendo le necessarie spiegazioni  per  iscritto,  assegnando  al
concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale  in
atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora  l'offerta  risulti
anomala  all'esito  del  procedimento  di   verifica,   il   soggetto
aggiudicatario sara' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma  5,  per
la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.

                               Art. 4


                  Contributi autonoma sistemazione

  1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  del  sindaco  del
Comune di Genova, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari  la
cui  abitazione  principale,  abituale  e  continuativa   sia   stata
distrutta in tutto  o  in  parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in
esecuzione di provvedimenti delle competenti  autorita',  adottati  a
seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per  l'autonoma
sistemazione stabilito rispettivamente  in  euro  400  per  i  nuclei
monofamiliari, in euro 500 per i nuclei  familiari  composti  da  due
unita', in euro 700 per quelli composti da tre unita',  in  euro  800
per quelli composti da quattro unita', fino ad  un  massimo  di  euro
900,00 mensili per i nuclei  familiari  composti  da  cinque  o  piu'
unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone  di  eta'
superiore a 65 anni,  portatrici  di  handicap  o  disabili  con  una
percentuale di invalidita' non  inferiore  al  67%,  e'  concesso  un
contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei  soggetti
sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00  mensili
previsti per il nucleo familiare.
  2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o  di
evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le  condizioni  per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il
Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
2.
  4. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla
fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale
e/o comunale.

                               Art. 5


Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
  di cui alla lettera e), del comma  2,  dell'art.  25,  del  decreto
  legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  1. Il Commissario delegato e' nominato  soggetto  responsabile  del
coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni  relativi
al  patrimonio  pubblico  e  privato,  nonche',  fatto  salvo  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  alle
attivita' economiche e produttive, da effettuarsi  sulla  base  delle
segnalazioni pervenute dalle amministrazioni  competenti  ed  inviate
alla Regione. Il Commissario delegato,  avvalendosi  prioritariamente
delle  strutture  regionali,  provvede  all'attivita'  di  controllo,
omogeneizzazione e rappresentazione dei  dati  e  delle  informazioni
relative ai beni  di  cui  agli  articoli  6,  7,  e  8,  nonche'  al
coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al  rispetto
dei tempi di cui all'art. 9.

                               Art. 6


                         Patrimonio pubblico

  1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:
    a) necessario per gli  interventi  di  ripristino  degli  edifici
pubblici  strategici  e  dei  servizi  essenziali  danneggiati,   ivi
compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad  uso
scolastico e dei beni culturali/vincolati;
    b) necessario per gli  interventi  edilizi  di  ripristino  delle
infrastrutture a rete  e  delle  relative  attrezzature  nei  settori
dell'elettricita', del gas,  delle  condutture  idriche  e  fognarie,
delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
    c) necessario per gli interventi  di  sistemazione  idraulica  ed
idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
avviene, anche per stima  quantitativa  delle  superfici  e/o  volumi
interessati,  con  riferimento  al   prezzario   regionale   e,   ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
  3.  L'attivita'  di  ricognizione  deve  dar  conto  dell'eventuale
copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del
danno,  ove  riconosciuto  dall'assicurazione,  in  conseguenza   del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
  4. Nell'ambito della ricognizione  dei  fabbisogni  il  Commissario
delegato indica le priorita' di intervento secondo  le  seguenti  tre
classi:
    a) primi interventi urgenti;
    b) interventi di ripristino;
    c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

                               Art. 7


                         Patrimonio privato

  1. L'attivita' di ricognizione comprende il  fabbisogno  necessario
per gli interventi strutturali di ripristino degli  edifici  privati,
ivi  compresi  gli  edifici  vincolati,  classificati  in  base  alle
differenti destinazioni d'uso, conformi  alle  disposizioni  previste
dalla  normativa  urbanistica,  di  pianificazione  territoriale   di
settore ed edilizia, danneggiati o  dichiarati  inagibili  anche  per
rischio indotto e per i quali sia rinvenibile il nesso di  causalita'
tra i danni subiti e l'inagibilita' e  l'evento,  e  comunque  per  i
danni  limitati  a  quelle  parti  strettamente   connesse   con   la
fruibilita'  dell'opera  (elementi  strutturali   e   parti   comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare,  l'attivita'
di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero  delle
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e  il  relativo
fabbisogno necessario per l'intervento di  ripristino,  ivi  compreso
quello relativo agli interventi sugli elementi  strutturali  e  sulle
parti comuni degli edifici.
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per i beni di cui al comma 1, avviene  con  autocertificazione  della
stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la
misura    del    risarcimento    del    danno,    ove    riconosciuto
dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i  premi  sostenuti
nel quinquennio precedente.

                               Art. 8


                  Attivita' economiche e produttive

  1. L'attivita' di ricognizione comprende:
    a) il fabbisogno necessario per il  ripristino  delle  strutture,
degli impianti, dei macchinari e delle  attrezzature,  danneggiati  e
per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti
e l'evento;
    b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati
e prodotti finiti, danneggiati  o  distrutti  a  causa  degli  eventi
eccezionali e non piu' utilizzabili.
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per  i  beni  di  cui  al  comma   1,   lettera   a),   avviene   con
autocertificazione della stima del danno e  dell'eventuale  copertura
assicurativa, indicando la misura del  risarcimento  del  danno,  ove
riconosciuto dall'assicurazione, in  conseguenza  del  sinistro  e  i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.

                               Art. 9


            Procedure per la ricognizione dei fabbisogni
                       e relazione conclusiva

  1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6,  7  e  8  e'
svolta in  conformita'  alle  procedure  disciplinate  nel  documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che  ne  costituisce  parte
integrante.
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   della   presente
ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il
Commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione
civile la relazione contenente la ricognizione di cui  agli  articoli
6, 7 e 8 corredata da uno schema di  sintesi,  secondo  il  documento
tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali  tra  i  fabbisogni
rappresentati siano gia' stati considerati in  sede  di  elaborazione
del Piano degli interventi di cui  all'art.  1  e  quali  tra  questi
trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui
in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
  3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e  8  non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e
vengono svolte dalle  amministrazioni  competenti  nell'ambito  delle
risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  4. La ricognizione  dei  danni  posta  in  essere  dal  Commissario
delegato non costituisce riconoscimento automatico dei  finanziamenti
per il ristoro degli stessi.

                               Art. 10


        Spese funerarie ed assistenza familiari delle vittime

  1. Le spese per le esequie  delle  vittime  e  per  l'assistenza  e
l'ospitalita'  dei  familiari  giunti  nella  citta'  di  Genova   in
occasione dell'evento in premessa sono poste a carico della  gestione
commissariale, a valere sulle risorse di cui all'art. 2.
  2. Il Commissario delegato provvede, qualora sostenute direttamente
dai familiari delle vittime, a  rimborsare  le  spese  di  trasporto,
vitto ed alloggio dai medesimi sostenute per raggiungere la citta' di
Genova e per fare rientro nei luoghi di origine, con oneri  a  carico
delle risorse di cui all'art. 2.
  3. Il Commissario delegato  provvede,  altresi',  a  rimborsare  le
spese sostenute dalle  pubbliche  amministrazioni  per  le  attivita'
connesse all'organizzazione ed allo svolgimento dei funerali  solenni
delle vittime, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 2.
  4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il
Commissario delegato provvede ad espletare l'istruttoria  sulla  base
di documentazione giustificativa all'uopo  presentata  dai  familiari
che ne  faranno  richiesta,  con  le  procedure  che  il  Commissario
delegato ha cura di individuare. 

                               Art. 11


Disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del  materiale
  derivante dal crollo del ponte e da demolizioni.

  1. Le attivita' di raccolta, trasporto,  recupero  e/o  smaltimento
dei  materiali  derivanti  dal  crollo  del  ponte   nonche'   quelli
originatisi per  effetto  dell'impatto  del  crollo  su  strutture  e
infrastrutture  pubbliche  e  private  sono  a  carico  del   gestore
dell'infrastruttura autostradale A10 - quale produttore del materiale
medesimo - che provvede ai connessi oneri  con  proprie  risorse.  In
caso di inerzia  del  gestore  autostradale  ovvero  in  presenza  di
pericolo per la pubblica e privata  incolumita'  causata  dal  crollo
ovvero dalla presenza di macerie su  suoli  pubblici  o  privati,  il
Commissario delegato ovvero il Comune di Genova o le altre  pubbliche
amministrazioni a vario titolo coinvolte provvedono alla raccolta, al
trasporto, al recupero e/o allo  smaltimento  dei  materiali  secondo
quanto previsto dal presente articolo, con oneri a carico  dei  fondi
di cui  all'art.  2,  in  forma  di  anticipazione,  con  contestuale
attivazione delle azioni di rivalsa sul gestore autostradale da parte
del Commissario delegato.
  2. Per le attivita' di raccolta, gestione, recupero e/o smaltimento
dei materiali derivanti da demolizioni o da lavori connessi  con  gli
interventi previsti dal Piano degli interventi  di  cui  all'art.  1,
comma  3,  differenti  da  quelle  di  cui  al  precedente  comma  1,
assicurate  dal  Comune   di   Genova   o   dalle   altre   pubbliche
amministrazioni a vario titolo coinvolte, secondo quanto disposto dal
presente articolo, si provvede con oneri a valere  sulle  risorse  di
cui all'art. 2.
  3. I materiali derivanti dal crollo del ponte e dal crollo parziale
o totale o dal danneggiamento degli edifici  e  delle  infrastrutture
pubblici e privati causato dal crollo del 14 agosto 2018  di  cui  in
premessa, nonche' quelli derivanti dalle attivita' di  demolizione  e
abbattimento  degli  edifici  pericolanti  o  comunque  da  demolire,
disposti dal Comune di Genova nonche' da altri soggetti competenti  o
comunque svolti su  incarico  dei  medesimi,  sono  classificati  dal
produttore per le fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i
centri  di  raccolta  comunale,  i  siti  di  deposito  temporaneo  o
direttamente agli impianti di stoccaggio  e/o  recupero  che  saranno
individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art.  184
del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  fatte  salve  le
situazioni  in  cui  e'  possibile  effettuare,  in   condizioni   di
sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare  il  deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di
emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici anche  in  deroga
alla vigente normativa, sono all'uopo autorizzati dalla Regione o dal
Commissario delegato, sino al termine di sei mesi. Presso i  siti  di
deposito temporaneo puo' essere autorizzato  l'utilizzo  di  impianti
mobili per  le  operazioni  di  selezione  e  separazione  di  flussi
omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
  4. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita  delle  macerie
derivanti dal crollo e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti i pertinenti codici  CER  come
individuati nell'allegato alla decisione 2014/955/UE.
  5. I rifiuti di cui al presente articolo sono  raccolti  oltre  che
dal gestore del servizio pubblico anche dai soggetti  incaricati  dal
Commissario delegato ovvero  dal  Comune  di  Genova  e  dalle  altre
pubbliche  amministrazioni  a  vario  titolo  coinvolte.  Qualora  il
gestore del servizio pubblico non sia in possesso  dei  mezzi  idonei
alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipula appositi accordi
con i privati per la  messa  a  disposizione  dei  mezzi  ovvero  per
l'espletamento dell'attivita' di carico dei mezzi di trasporto.
  6. Il trasporto dei  materiali  di  cui  al  presente  articolo  da
avviare a recupero o smaltimento e' operato a cura della azienda  che
gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  ovvero
dal Comune di Genova ovvero dalle altre pubbliche  amministrazioni  a
diverso  titolo  coinvolti,  direttamente  o  attraverso  imprese  di
trasporto da essi incaricati, previa comunicazione  della  targa  del
trasportatore ai gestori dei  siti  individuati  dal  comma  1.  Tali
soggetti sono autorizzati dalla Regione o dal  Commissario  delegato,
in  deroga  agli  articoli  188-ter,  190,  193  e  212  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modifiche   e
integrazioni. Le predette  attivita'  di  trasporto  sono  effettuate
senza  lo  svolgimento  di   analisi   preventive.   Il   Centro   di
coordinamento (CdC) RAEE e' tenuto a  prendere  in  consegna  i  RAEE
nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
  7. I rifiuti di cui al presente articolo sono  pesati  all'ingresso
dei  siti  di  deposito  ovvero  degli  impianti  di  recupero  o  di
smaltimento e viene redatto un registro dedicato sul quantitativo  di
rifiuti conferiti.
  8. I gestori degli impianti di stoccaggio e/o recupero  individuati
ai sensi del comma 3 possono effettuare,  sulla  base  di  preventive
comunicazioni alla Regione  Liguria  ed  alle  ARPA  territorialmente
competenti, operazioni di  deposito  preliminare  (D15)  e  messa  in
riserva (R13) dei  rifiuti  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'
operazioni di selezione meccanica e cernita (D13)  e  (R12)  mediante
l'utilizzo di impianti mobili a  titolarita'  propria  o  di  imprese
terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere  gestiti  senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e  metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo  le  finalita'
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  In
particolare,  i  titolari  delle  attivita'  che  detengono  sostanze
classificate come  pericolose  per  la  salute  e  la  sicurezza  che
potrebbero  essere  frammiste  alle  macerie  sono  tenuti  a   darne
specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le
suddette operazioni  sono  effettuate  in  deroga  alle  disposizioni
contenute nella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e alla pertinente legislazione regionale in materia,  nonche'
all'art. 208 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le
attivita' di gestione dei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad
A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  o  autorizzati  ai  sensi  degli
articoli 208 e 216 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006,  non
comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere,
limitatamente  alla  validita'  della  presente  ordinanza.  Per   le
suddette attivita' il gestore  e'  tenuto  a  predisporre  specifiche
registrazioni dei flussi  di  rifiuti  in  ingresso  e  uscita  dagli
impianti; tali registrazioni sono  tenute  in  deroga  agli  articoli
188-ter e 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  9. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle
proprie competenze, assicurano  la  vigilanza  per  il  rispetto  del
presente articolo.
  10. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza  per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
  11. Non rientrano nei rifiuti di cui al  presente  articolo  quelli
costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti  amianto
(eternit) individuabili, che devono  essere  preventivamente  rimossi
secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della  sanita'
del 6 settembre 1994.
  12. Alle iniziative di cui al presente  articolo  si  provvede  nel
rigoroso rispetto  dei  provvedimenti  assunti  ed  eventualmente  da
assumersi da parte dell'Autorita' giudiziaria. 

                               Art. 12


Disposizione  in  materia  di  verifica,  consolidamento,  messa   in
  sicurezza o demolizione dei tronconi del viadotto non collassati ed
  instabili.

  1. Le attivita' di verifica, consolidamento, messa in  sicurezza  o
demolizione dei tronconi del viadotto  non  collassati  ed  instabili
sono a carico del gestore dell'infrastruttura  autostradale  A10  con
proprie risorse. In caso di inerzia del gestore  autostradale  ovvero
in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumita' causata dal
crollo, il Commissario delegato provvede, previa diffida in  danno  a
carico del soggetto gestore,  con  i  poteri  di  cui  alla  presente
ordinanza a valere su ulteriori e successivi appositi stanziamenti. 

                               Art. 13


                        Sospensione dei mutui

  1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante
dall'evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile.  I  soggetti  titolari  di  mutui   relativi   agli   edifici
sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale
ed economica svolte nei medesimi  edifici,  previa  presentazione  di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  hanno  diritto  di  chiedere   agli
istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non  oltre  la  data  di  cessazione
dello stato di emergenza, una sospensione  delle  rate  dei  medesimi
mutui, optando tra la sospensione dell'intera  rata  e  quella  della
sola quota capitale.
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei  consumatori  in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore
a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione.
Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese
fino al 15 agosto 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario,  le
rate in scadenza entro tale data. 

                               Art. 14


         Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40
                  del decreto legislativo n. 1/2018

  1.  Il  Commissario  delegato  provvede  all'istruttoria   per   la
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39  e  40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  per  gli  interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile
iscritte nell'elenco territoriale della Regione Liguria, impiegate in
occasione dell'emergenza in rassegna.  Gli  esiti  delle  istruttorie
sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che,  esperiti
i procedimenti di  verifica,  autorizza  il  Commissario  delegato  a
procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti,  a  valere  sulle
risorse finanziarie di cui all'art. 2.

                               Art. 15


                 Relazione del Commissario delegato

  1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le
attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche',  allo
scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una
relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Genova, 20 agosto 2018 

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli

                             ----------

Avvertenza:

    Gli allegati tecnici alla presente  ordinanza  sono  consultabili
sul sito istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile:
www.protezionecivile.it - sezione provvedimenti.


Nessun commento: