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mercoledì 3 ottobre 2018

Consiglio di Stato 2018: “domanda di cessazione dal servizio “in uno stato di forte prostrazione psico-fisica, ritenendo di non essere gradito nell’ambiente di lavoro” “ Numero 02051/2018 e data 20/08/2018



Consiglio di Stato 2018: “domanda di cessazione dal servizio “in uno stato di forte prostrazione psico-fisica, ritenendo di non essere gradito nell’ambiente di lavoro” “



Numero 02051/2018 e data 20/08/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 luglio 2018

NUMERO AFFARE 01781/2016

OGGETTO:

Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri in congedo xxx xxx contro Ministero della difesa, avverso la nota n. m_d Gmil 0815449 del 18 novembre 2015, di reiezione della sua istanza di revoca del collocamento in congedo.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 435122 in data 11/07/2016, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere xxx Paolo Tronca;

Premesso e considerato.

Con ricorso il straordinario in esame, il sig. xxx xxx, Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri in congedo, ha impugnato la nota del Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, prot. n. M_D GMIL 0815449 del 18 novembre 2015, di reiezione dell'istanza di revoca del collocamento in congedo in precedenza da lui presentata.

Occorre riferire in punto di fatto che il ricorrente aveva presentato domanda di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in riserva a decorrere dal 31.12.2015, secondo quanto previsto dall’art. 933, comma 5, del d. lgs. n. 66/2010.

In data 24.08.2015, con nota prot. n. M_D GMIL 0563794, il Ministero della difesa accoglieva la domanda.

Deduce in questa sede il ricorrente che, avendo presentato a suo tempo domanda di cessazione dal servizio “in uno stato di forte prostrazione psico-fisica, ritenendo di non essere gradito nell’ambiente di lavoro” … in considerazione dei gravi danni economici permanenti, nonché di quelli logistico-familiari e ritenendo che la sua situazione nell’ambiente di lavoro sia migliorata … ha presentato … istanza di ritiro della propria domanda” precedente.

4.1.) Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione respingeva in via definitiva tale istanza,

Essa, citata la circolare M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014 recante “compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente”, pone alla base del diniego il fatto che la domanda è stata “prodotta successivamente alla notifica della comunicazione relativa all’emissione del decreto di cessazione”..

4.2.) Avverso lo stesso il sig. xxx ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica affidando il gravame ad un’unica doglianza di difetto di motivazione, che inficierebbe a suo avviso la validità del provvedimento de quo.

In estrema sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non avendo il Ministero provveduto alla sua sostituzione del ricorrente e non sussistendo rischi di esubero di personale nell’Amministrazione di appartenenza, egli avrebbe dovuto essere reimmesso in servizio permanente, atteso che il provvedimento del quale è stata chiesta la revoca ha avuto origine da un contegno attivo dello stesso ricorrente e che, avendo lui “mutato opinione e/o condizioni ben può chiedere la revoca”.

5.) Il Ministero conclude per la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.

6.) Tanto premesso, ad avviso della Sezione, il ricorso è da respingere in quanto infondato.

6.1.) Va invero osservato che, in base al consolidato orientamento secondo cui l’estinzione del rapporto di lavoro presso le pubbliche Amministrazioni per dimissioni volontarie si verifica in virtù del provvedimento di accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione stante la natura recettizia del recesso da parte del dipendente, è giocoforza pacifico che la facoltà di revoca da parte dell’interessato non possa essere esercitata dopo l’adozione e la relativa comunicazione del provvedimento che dispone la cessazione del rapporto (cfr. in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 03/09/2015, n. 4107; Sez. IV, 23 ottobre 2013, n. 4197; Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3450/2012; Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5384; Sez. IV, 15/12/2003, n. 8220; Sez. V, 3 ottobre 2000, n. 5283; Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Dall’esame degli atti di causa risulta, peraltro, evidente che l’istanza di revoca presentata dal sig. xxx sia stata respinta proprio perché prodotta successivamente al 5 settembre 2015, data in cui è stata notificata all'interessato la comunicazione relativa alla cessazione dal servizio.

A ciò si aggiunga che la medesima Direzione Generale per il personale militare, con circolare prot. n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014, ha stabilito che le istanze di revoca o rinuncia al collocamento in congedo debbano pervenire entro limiti di tempo ben delimitati e che, comunque, "la facoltà di revocare la domanda di collocamento in congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata dagli interessati solo fino alla notifica della comunicazione relativa all'accoglimento della stessa".

Sotto il profilo del difetto di motivazione, dunque, la Sezione rileva che il provvedimento impugnato, oltre ad esplicitare, sia pur sinteticamente, la ragione del mancato accoglimento, fa comunque espresso riferimento alla suddetta circolare, per cui l'atto risulta adeguatamente motivato per relationem.

Ad avviso della Sezione, dal momento che l’Amministrazione ha proceduto tenendo in debita considerazione quanto espresso nella circolare di cui sopra, il ricorrente avrebbe dovuto contestare la legittimità della circolare medesima e non limitarsi all’impugnativa del solo provvedimento che costituisce diretta esplicazione delle direttive ivi contenute.

Ad abundantiam, va chiarito che la previsione di un termine ragionevole entro cui esercitare la revoca non appare irragionevole, bensì, all’opposto, costituisce espressione di regole di buona amministrazione poste a tutela dell’organizzazione delle dotazioni organiche pienamente efficiente e consona alle esigenze di servizio.

In ogni caso, va ancora precisato, la revoca del collocamento in congedo, pur se nascente da un’iniziativa dell’interessato, costituisce la risultante di una facoltà conferita all'Amministrazione, che il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, espressamente richiamato nella circolare ( come s’è visto non impugnata ) posta a base del provvedimento impugnato, impone di esercitare avuto riguardo alle sue esigenze organizzative e funzionali ed in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal pubblico dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizii.

Tanto l’Amministrazione, nella propria discrezionalità, non ha ritenuto di ravvisare nel caso di specie, con motivazione che, nella misura in cui richiama la regola prestabilita nella citata circolare secondo cui “una volta notificato il dispaccio di accoglimento della domanda di cessazione … non potrà più procedere alla revoca” e le disposizioni tutte di cui è compendio nella indicata Circolare, deve ritenersi più che sufficiente.

Lungi, pertanto, dal configurarsi come diritto del dipendente, la revoca del collocamento in congedo è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, tenuto anche conto del fatto che la domanda di revoca de qua non assume, alla luce delle motivazioni addotte dall’odierno ricorrente, quel “carattere di eccezionalità”, solo in presenza del quale la ridetta circolare ritiene possibile accedere alla revoca.

7.) Conclusivamente, per le suesposte ragioni, la Sezione ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e sia, pertanto, da respingere.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso sia da respingere in quanto infondato.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
xxx Paolo Tronca Salvatore Cacace

IL SEGRETARIO

Anna Maria De Angelis

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