Consiglio di Stato
2018: “domanda di cessazione dal servizio “in uno stato di forte
prostrazione psico-fisica, ritenendo di non essere gradito
nell’ambiente di lavoro” “
Numero 02051/2018 e
data 20/08/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione
del 4 luglio 2018
NUMERO AFFARE
01781/2016
OGGETTO:
Ministero della
difesa, Direzione Generale per il personale militare.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Brigadiere
Capo dell'Arma dei Carabinieri in congedo xxx xxx contro Ministero
della difesa, avverso la nota n. m_d Gmil 0815449 del 18 novembre
2015, di reiezione della sua istanza di revoca del collocamento in
congedo.
LA SEZIONE
Vista la relazione
n. 435122 in data 11/07/2016, con cui il Ministero della difesa,
Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere
del Consiglio di Stato sull'affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti
ed udito il relatore, consigliere xxx Paolo Tronca;
Premesso e
considerato.
Con ricorso il
straordinario in esame, il sig. xxx xxx, Brigadiere Capo dell'Arma
dei Carabinieri in congedo, ha impugnato la nota del Ministero della
difesa, Direzione Generale per il personale militare, prot. n. M_D
GMIL 0815449 del 18 novembre 2015, di reiezione dell'istanza di
revoca del collocamento in congedo in precedenza da lui presentata.
Occorre riferire in
punto di fatto che il ricorrente aveva presentato domanda di
cessazione dal servizio permanente e di collocamento in riserva a
decorrere dal 31.12.2015, secondo quanto previsto dall’art. 933,
comma 5, del d. lgs. n. 66/2010.
In data 24.08.2015,
con nota prot. n. M_D GMIL 0563794, il Ministero della difesa
accoglieva la domanda.
Deduce in questa
sede il ricorrente che, avendo presentato a suo tempo domanda di
cessazione dal servizio “in uno stato di forte prostrazione
psico-fisica, ritenendo di non essere gradito nell’ambiente di
lavoro” … in considerazione dei gravi danni economici permanenti,
nonché di quelli logistico-familiari e ritenendo che la sua
situazione nell’ambiente di lavoro sia migliorata … ha presentato
… istanza di ritiro della propria domanda” precedente.
4.1.) Con il
provvedimento impugnato, l’Amministrazione respingeva in via
definitiva tale istanza,
Essa, citata la
circolare M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014 recante “compendio
delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente”,
pone alla base del diniego il fatto che la domanda è stata “prodotta
successivamente alla notifica della comunicazione relativa
all’emissione del decreto di cessazione”..
4.2.) Avverso lo
stesso il sig. xxx ha presentato ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica affidando il gravame ad un’unica doglianza di
difetto di motivazione, che inficierebbe a suo avviso la validità
del provvedimento de quo.
In estrema sintesi,
secondo la prospettazione di parte ricorrente, non avendo il
Ministero provveduto alla sua sostituzione del ricorrente e non
sussistendo rischi di esubero di personale nell’Amministrazione di
appartenenza, egli avrebbe dovuto essere reimmesso in servizio
permanente, atteso che il provvedimento del quale è stata chiesta la
revoca ha avuto origine da un contegno attivo dello stesso ricorrente
e che, avendo lui “mutato opinione e/o condizioni ben può chiedere
la revoca”.
5.) Il Ministero
conclude per la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
6.) Tanto premesso,
ad avviso della Sezione, il ricorso è da respingere in quanto
infondato.
6.1.) Va invero
osservato che, in base al consolidato orientamento secondo cui
l’estinzione del rapporto di lavoro presso le pubbliche
Amministrazioni per dimissioni volontarie si verifica in virtù del
provvedimento di accettazione delle stesse da parte
dell’Amministrazione stante la natura recettizia del recesso da
parte del dipendente, è giocoforza pacifico che la facoltà di
revoca da parte dell’interessato non possa essere esercitata dopo
l’adozione e la relativa comunicazione del provvedimento che
dispone la cessazione del rapporto (cfr. in questi termini, Cons.
Stato, Sez. III, 03/09/2015, n. 4107; Sez. IV, 23 ottobre 2013, n.
4197; Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3450/2012; Sez. V, 27 settembre
2011, n. 5384; Sez. IV, 15/12/2003, n. 8220; Sez. V, 3 ottobre 2000,
n. 5283; Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).
Dall’esame degli
atti di causa risulta, peraltro, evidente che l’istanza di revoca
presentata dal sig. xxx sia stata respinta proprio perché prodotta
successivamente al 5 settembre 2015, data in cui è stata notificata
all'interessato la comunicazione relativa alla cessazione dal
servizio.
A ciò si aggiunga
che la medesima Direzione Generale per il personale militare, con
circolare prot. n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014, ha stabilito
che le istanze di revoca o rinuncia al collocamento in congedo
debbano pervenire entro limiti di tempo ben delimitati e che,
comunque, "la facoltà di revocare la domanda di collocamento in
congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata
dagli interessati solo fino alla notifica della comunicazione
relativa all'accoglimento della stessa".
Sotto il profilo del
difetto di motivazione, dunque, la Sezione rileva che il
provvedimento impugnato, oltre ad esplicitare, sia pur
sinteticamente, la ragione del mancato accoglimento, fa comunque
espresso riferimento alla suddetta circolare, per cui l'atto risulta
adeguatamente motivato per relationem.
Ad avviso della
Sezione, dal momento che l’Amministrazione ha proceduto tenendo in
debita considerazione quanto espresso nella circolare di cui sopra,
il ricorrente avrebbe dovuto contestare la legittimità della
circolare medesima e non limitarsi all’impugnativa del solo
provvedimento che costituisce diretta esplicazione delle direttive
ivi contenute.
Ad abundantiam, va
chiarito che la previsione di un termine ragionevole entro cui
esercitare la revoca non appare irragionevole, bensì, all’opposto,
costituisce espressione di regole di buona amministrazione poste a
tutela dell’organizzazione delle dotazioni organiche pienamente
efficiente e consona alle esigenze di servizio.
In ogni caso, va
ancora precisato, la revoca del collocamento in congedo, pur se
nascente da un’iniziativa dell’interessato, costituisce la
risultante di una facoltà conferita all'Amministrazione, che il
principio di buon andamento dell’azione amministrativa,
espressamente richiamato nella circolare ( come s’è visto non
impugnata ) posta a base del provvedimento impugnato, impone di
esercitare avuto riguardo alle sue esigenze organizzative e
funzionali ed in relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal pubblico dipendente in determinati o specifici ambiti
ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizii.
Tanto
l’Amministrazione, nella propria discrezionalità, non ha ritenuto
di ravvisare nel caso di specie, con motivazione che, nella misura in
cui richiama la regola prestabilita nella citata circolare secondo
cui “una volta notificato il dispaccio di accoglimento della
domanda di cessazione … non potrà più procedere alla revoca” e
le disposizioni tutte di cui è compendio nella indicata Circolare,
deve ritenersi più che sufficiente.
Lungi, pertanto, dal
configurarsi come diritto del dipendente, la revoca del collocamento
in congedo è rimessa alla valutazione discrezionale
dell'amministrazione, tenuto anche conto del fatto che la domanda di
revoca de qua non assume, alla luce delle motivazioni addotte
dall’odierno ricorrente, quel “carattere di eccezionalità”,
solo in presenza del quale la ridetta circolare ritiene possibile
accedere alla revoca.
7.) Conclusivamente,
per le suesposte ragioni, la Sezione ritiene che il ricorso non
meriti accoglimento e sia, pertanto, da respingere.
P.Q.M.
esprime il parere
che il ricorso sia da respingere in quanto infondato.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
xxx Paolo Tronca
Salvatore Cacace
IL SEGRETARIO
Anna Maria De
Angelis
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