TAR 2018: ricorso VS
rigetto istanza di trasferimento ex art. 21 Legge 104/92
Pubblicato il
18/06/2018
N. 03652/2018
REG.PROV.CAU.
N. 03588/2018
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
sul ricorso numero
di registro generale 3588 del 2018, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 73;
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del provvedimento
recante il prot. 333.D/4998 del 25/01/2018, notificato in data
01/02/2018, con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane –
Servizio Sovr.ti Ass.ti ed Agenti – ha rigettato l'istanza di
trasferimento ex art. 21 Legge 104/92 formulata dalla Sig.ra
-OMISSIS-, con la seguente motivazione: “...nel caso specifico non
risulta applicabile l'art. 21 della L. 104/92 per carenza dei
presupposti. La fattispecie richiamata, infatti, disciplina le
assegnazioni di sede dei portatori di handicap assunti presso gli
enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, mentre
l'istante risulta già in servizio” (all. 1);
2) di tutti gli atti
endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di
esclusione de quo;
3) oltre che di ogni
atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove
lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod.
proc. amm.;
Visti tutti gli atti
della causa;
Ritenuta la propria
giurisdizione e competenza;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 la dott.ssa Ines Simona
Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Rilevato che:
-la ricorrente
argomenta che a seguito di intervento di-OMISSIS-(TIR 4), veniva
riconosciuta, in data 07/11/2016, dalla Commissione Medica presso la
ASL di Viterbo affetta da handicap grave ex art. 3 comma 3 legge
104/92, rivedibile dopo 12 mesi. In sede di revisione presso il
centro medico legale INPS di Viterbo, veniva riconosciuta portatrice
di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 Legge 104/92, quale “INVALIDO
con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13
L. 118/71 e art. 9 DL 509/88; percentuale 70%”;
- a causa delle
lamentate patologie è attualmente sottoposta a costante cura medica
e in data 20/09/2017, a seguito di ulteriore visita medica legale
presso l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma, ha
avuto l'esenzione dai servizi esterni, dai turni serali o notturni
per 180 giorni e fino a nuova visita, successivamente rinnovata per
ulteriori sei mesi;
- ritenuto che, ad
un sommario esame, il provvedimento di rigetto dell'istanza di
trasferimento ex art. 21 L. 104/92 appare immune delle censure
prospettate, sia in quanto la norma in questione non appare prima
facie applicabile alla polizia di Stato, sia in quanto l'art. 21
della L. 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui prevede che la
persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a
due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda,
non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle
esigenze organizzative dell'amministrazione, ma una priorità
operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai
trasferimenti (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-12-2014, n. 12802);
Ritenuto, pertanto,
che l’istanza debba essere respinta;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese
della presente fase.
La presente
ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 Dlgs. 196/2003,
manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente
Mariangela Caminiti,
Consigliere
Ines Simona
Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ines Simona
Immacolata Pisano
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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