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mercoledì 3 ottobre 2018

TAR 2018: ricorso VS rigetto istanza di trasferimento ex art. 21 Legge 104/92 Pubblicato il 18/06/2018 N. 03652/2018 REG.PROV.CAU. N. 03588/2018 REG.RIC.





TAR 2018: ricorso VS rigetto istanza di trasferimento ex art. 21 Legge 104/92

Pubblicato il 18/06/2018

N. 03652/2018 REG.PROV.CAU.

N. 03588/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3588 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 73;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento recante il prot. 333.D/4998 del 25/01/2018, notificato in data 01/02/2018, con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Sovr.ti Ass.ti ed Agenti – ha rigettato l'istanza di trasferimento ex art. 21 Legge 104/92 formulata dalla Sig.ra -OMISSIS-, con la seguente motivazione: “...nel caso specifico non risulta applicabile l'art. 21 della L. 104/92 per carenza dei presupposti. La fattispecie richiamata, infatti, disciplina le assegnazioni di sede dei portatori di handicap assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, mentre l'istante risulta già in servizio” (all. 1);

2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo;

3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

-la ricorrente argomenta che a seguito di intervento di-OMISSIS-(TIR 4), veniva riconosciuta, in data 07/11/2016, dalla Commissione Medica presso la ASL di Viterbo affetta da handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92, rivedibile dopo 12 mesi. In sede di revisione presso il centro medico legale INPS di Viterbo, veniva riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 Legge 104/92, quale “INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88; percentuale 70%”;

- a causa delle lamentate patologie è attualmente sottoposta a costante cura medica e in data 20/09/2017, a seguito di ulteriore visita medica legale presso l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma, ha avuto l'esenzione dai servizi esterni, dai turni serali o notturni per 180 giorni e fino a nuova visita, successivamente rinnovata per ulteriori sei mesi;

- ritenuto che, ad un sommario esame, il provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento ex art. 21 L. 104/92 appare immune delle censure prospettate, sia in quanto la norma in questione non appare prima facie applicabile alla polizia di Stato, sia in quanto l'art. 21 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-12-2014, n. 12802);

Ritenuto, pertanto, che l’istanza debba essere respinta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), respinge l’istanza cautelare;

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 Dlgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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