Corte dei Conti
2018: I ricorrenti hanno proposto gravame avverso la rivalutazione
pensionistica operata anni 2012 e 2013 per effetto del D.L. 21.5.2015
n. 65, convertito con la legge n. 109 del 2015, varato per dare
esecuzione alla sentenza della Consulta n. 70/2015.
Corte dei Conti
Veneto 172/2018
VENETO
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
172
Pubblicazione
22/10/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:172SGVEN
Provvedimenti
collegati
Nessun provvedimento
collegato presente
Sentenza n. 172/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione
monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, in
funzione di Giudice unico delle pensioni,
in esito all'udienza
pubblica del 19 ottobre 2018
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso in
materia di pensioni civili n. 30310 del registro di Segreteria,
proposto da:
1. N. A.,
nato a Omissis;
2. A. A.,
nato il Omissis;
3. P. A.,
nato il Omissis;
4. M. A.,
nato il Omissis ;
6. G. A.,
nato il Omissis;
7. G. A.,
nato il Omissis;
8. A. A.,
nato il Omissis;
9. G. A.,
nato il Omissis ;
10. F. B.,
nato il Omissis;
11. M. B. nato il
Omissis;
12. A. B.,
nato il omissis;
13. D. B.,
nato il omissis;
14. F. B.,
nato il Omissis;
15. D. B.,
nato il Omissis;
16. B. L., a
Omissis;
17. P. B.,
nato il Omissis;
18. C. N.,
nato il Omissis;
19. S. C.,
nato il Omissis;
20. A. C.,
nato il Omissis;
21. A. C.,
nato il Omissis;
22. F. C.,
nato il Omissis;
23. C. A.,
nato il Omissis;
24. C. S.,
nato il Omissis;
25. A. C.,
nato il Omissis;
26. G. C.,
nato il Omissis;
27. M. C.,
nato il Omissis;
28. F. C.,
nato il Omissis;
29. G. C.,
nato il Omissis;
30. R. C.,
nato il Omissis;
31. A. C.,
nato il Omissis;
32. M. C.,
nato il Omissis;
33. D. D. nato il
Omissis;
34. D. A., nato il
Omissis;
35. D. A.,
nato Omissis;
36. D. C.,
nato il Omissis ;
37. D. L.,
nato il Omissis ;
38. D. S.,
nato Omissis ;
39. D. M.,
nato il Omissis;
40. M. D.,
nata il Omissis;
41. D. F.,
nato il Omissis;
42. D. N.,
nato il Omissis;
43. D.S., nato
il Omissis;
44. D. A.,
nato il Omissis;
45. P. E.,
nato il Omissis;
46. P. F.,
nato il Omissis;
47. A. F.,
nato il Omissis;
48. L. F.,
nato il Omissis;
49. F.R.G.,
nato il Omissis;
50. F. F.,
nato il Omissis ;
51. G. F.,
nato il Omissis;
52. R. G.,
nato il Omissis ;
53. G. G.,
nato il Omissis;
54. G. G.,
nato il Omissis;
55. I.R., nato
il omissis;
56. N. I.,
nato il Omissis;
57. L.G.,
nato il Omissis;
58. L. L.,
nato a Omissis;
59. L.V., nato
a omissis;
60. L.C., nato
il Omissis;
61. G. L.,
nato il Omissis ;
62. V. M.,
nato il Omissis;
63. P. M.,
nato il Omissis;
64. R. M.,
nato il Omissis;
65. A. M.,
nato il Omissis;
66. A. M.,
nato il Omissis ;
67. S. M.,
nato il Omissis ;
68. I. M.,
nato il Omissis ;
69. A. M.,
nato il Omissis;
70. M. P.,
nato il Omissis;
71. F. M.,
nato il Omissis;
72. R. M.,
nato il Omissis;
73. M. L. M.,
nato il Omissis;
74. S. M.,
nato il Omissis ;
75. F. N.,
nato Omissis;
76. L. N.,
nato il Omissis;
77. F. O.,
nato il Omissis;
78. D. P.,
nato il Omissis;
79. N. P.,
nato il Omissis;
80. L. P.,
nato il Omissis;
81. P. P.,
nato il Omissis ;
82. R. P.,
nato il Omissis,
83. N. P.,
nato il Omissis;
84. G. P.,
nato il Omissis;
85. P. P.,
nato il Omissis;
86. F. R.,
nato il Omissis;
87. D. R.,
nato il Omissis;
88. O. R.,
nato il Omissis;
89. L. R.,
nato il Omissis;
90. F. R.,
nato il Omissis;
91. C. S.,
nato il Omissis;
92. S. S., nato
il Omissis;
93, S. A., nato il
Omissis;
94. A. S.,
nato il Omissis;
95. R. S.,
nato Omissis;
96. E. S.,
nato il Omissis;
97. S. D.,
nato i1 Omissis;
98. G. S.,
nato il Omissis;
99. D. S.,
nato il Omissis;
100. G. T. S., nato
il Omissis;
101. A. T., nato a
Omissis;
102. S. T., nato
il Omissis ;
103. N. T., nato il
Omissis;
104. A. U., nato
il omissis;
105. V. C. D.,
nato il Omissis;
106. M. V., nato
il Omissis;
107. R. V., nato
il Omissis;
108. M. V., nato il
Omissis;
109, A. V., nato il
Omissis;
110. L. Z., nato il
Omissis ;
111. Z. L., nato il
Omissis;
112. A. B., nato il
Omissis ;
tutti rappresentati
e difesi, per mandato esteso in calce al ricorso, dall'avv. Enrico
Antonio Cleopazzo del Foro di Pordenone, c.f. CLPNTN69B16D862T, pec:
enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it, presso il cui studio in
Maniago, Via Roma n. 35, si domiciliano-
ricorrenti -
contro
I.N.P.S., Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici, con
sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, c.f. 80078750587, in
persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale successore
ex art. 21, comma 1, d.l. 06.12.2011, n. 201, conv. con modificazioni
con l. 22.12.2011, n. 214, di I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso
nel presente giudizio, dall’avvocato Filippo Doni, c.f. DNO FPP
71R13 G224G, in forza di procura ad lites rilasciata con il ministero
del Notaio Paolo Castellini in Roma, rep. 80974, rogito 21569, del
21.07.2015, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio
presso l’Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro 3500/d,
dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di FAX
DELLO STUDIO DEL DIFENSORE 041 2702647, e l’indirizzo di p.e.c.
avv.filippo.doni@postacert.inps.gov.it, nonché l’indirizzo di p.e.
filippo.doni@inps.it;
resistente —
Visti gli atti e i
documenti di causa;
All’udienza
pubblica del 19 ottobre 2018, non comparse le parti.
Ritenuto in
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno
proposto gravame avverso la rivalutazione pensionistica operata negli
anni 2012 e 2013 per effetto del decreto legge 21 maggio 2015 n. 65,
convertito con la legge n. 109 del 2015, varato per dare esecuzione
alla sentenza della Consulta n. 70/2015. In proposito, hanno
lamentato l’incostituzionalità (per contrasto con gli artt. 38,
36, 3, 53, Cost.) dei commi 25 e 25-bis dell’art.24 d.l. n.
201/2011, convertito dalla legge n.214/2011, come sostituito (il
comma 25) ed inserito (il comma 25-bis) dall’art.1, comma 1, d.l.
n. 65/2015, convertito dalla legge n.109/2015.
Con Ordinanza n. 35
del 10 aprile 2017, il GUP sospendeva il giudizio per tutti gli
odierni ricorrenti in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale in materia, con onere di riassunzione a carico delle
parti, entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza in G.U.
La Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 250 del 1 dicembre 2017, ha
riconosciuto l’infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionalità dei cit. commi 25 e 25-bis dell’art. 24 d.l. n.
201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, come sostituito (il
comma 25) ed inserito (il comma 25-bis) dall’art.1, comma 1, d.l.
n. 65/2015, convertito dalla legge n.109/2015. La richiamata sentenza
veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - Corte
Costituzionale, n. 49 del 6-12-2017.
In particolare, la
Consulta ha statuito che “il blocco della perequazione per due soli
anni ed il conseguente “trascinamento” dello stesso agli anni
successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto
alle esigenze di interesse generale, perseguite dai denunciati commi
25 e 25 bis. Tali disposizioni incidono su una limitata percentuale
dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, non sulla
disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati
titolari di trattamenti medio – alti (…). L’ osservanza di tali
principi (di ragionevolezza e proporzionalità) trova conferma nella
scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure
percentuali decrescenti all’ aumentare dell’importo complessivo
del trattamento pensionistico, sino ad escluderlo per i trattamenti
superiori a sei volte il minimo INPS. Il legislatore ha dunque
destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via
prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti
pensionistici più bassi. Nel valutare la compatibilità delle misure
di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza
pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate
dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni
“di importo più elevato” (ord. n. 256 del 2001). Nel replicare,
in tali occasioni, una tale scelta che privilegia i trattamenti
pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone
di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di
resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti
dell’inflazione.
La stessa scelta è
confermata con le disposizioni censurate (…). In conclusione nella
costante interazione fra i principi costituzionali racchiusi negli
articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, Cost., si devono
rinvenire i limiti alle misure di contenimento della spesa che, in
mutevoli contesti economici, hanno inciso sui trattamenti
pensionistici. L’ individuazione di un equilibrio tra i valori
coinvolti determina la non irragionevolezza delle disposizioni
censurate (…)”.
Atteso che nessuna
delle parti provvedeva alla riassunzione nel termine di tre mesi
dalla pubblicazione in G.U. della richiamata sentenza, il giudice
unico fissava con decreto del 17/04/2018 l’odierna udienza.
Ciò posto, il
presente giudizio è da dichiarare estinto per mancata riassunzione
nei termini perentori stabiliti dal giudice con la richiamata
Ordinanza (artt. 297, 307 c.p.c.).
Nella specie, come
evidenziato in premessa, con la cit. ordinanza, il GUP ha sospeso il
presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della
decisione della Consulta, con onere delle parti di chiederne la
riassunzione e la fissazione dell’udienza di trattazione, entro il
termine perentorio di tre mesi, decorrenti dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte
costituzionale che avrebbe definito le questioni sollevate nel
ricorso.
La richiamata
sentenza veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie speciale -
Corte Costituzionale, n. 49 del 6-12-2017. Da quest’ultima data
decorrevano, senza esito, i tre mesi per riassumere il giudizio.
Nella specie,
pertanto, occorre dichiarare l’estinzione del giudizio, per mancata
riassunzione nei termini stabiliti dal giudice.
Non luogo a
provvedere sulle spese di giustizia, attesa l’essenziale gratuità
del processo pensionistico, quale principio al quale la
giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere generale (ex
multis Sez. 3^, sent. n. 89, del 05 febbraio 2013, e n. 137, del 15
febbraio 2013, id. Sez. 1^, sent. 182/2013/A, del 06 marzo 2013) e
sul cui persistere depone, per le domande notificate dopo il 06
luglio 2011 (data di entrata in vigore dell’art. 37, comma 6, lett.
b), n.2, e lett. f), del decreto legge n. 98, del 06 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
che ha introdotto nuove disposizioni in materia di contributo
unificato), la non applicabilità nel presente ambito processuale
delle regole sul predetto contributo (cfr. Parere della Conferenza
dei Presidenti delle Sezioni Giurisdizionali Centrali e Regionali,
nonché delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in data 28
novembre – 05 dicembre 2011).
Quanto alle spese
legali del giudizio dichiarato estinto, si ritiene che debbano
rimanere a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 310, co.
4, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti,
Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, Giudice Unico delle
Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del
giudizio in epigrafe, per non essere stato riassunto nei termini
perentori fissati dal giudice.
Nulla per le spese
di giustizia. Quanto alle spese legali, ne dichiara l’integrale
compensazione tra le parti.
Manda alla
Segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.
Così deciso in
Venezia, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica
udienza del 19 ottobre 2018.
Il GIUDICE
f.to Innocenza
Zaffina
Depositata in
Segreteria il 22/10/2018
Il Funzionario
Preposto
f.to Nadia Tonolo
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