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mercoledì 24 ottobre 2018

Corte dei Conti 2018: I ricorrenti hanno proposto gravame avverso la rivalutazione pensionistica operata anni 2012 e 2013 per effetto del D.L. 21.5.2015 n. 65, convertito con la legge n. 109 del 2015, varato per dare esecuzione alla sentenza della Consulta n. 70/2015. Corte dei Conti Veneto 172/2018




Corte dei Conti 2018: I ricorrenti hanno proposto gravame avverso la rivalutazione pensionistica operata anni 2012 e 2013 per effetto del D.L. 21.5.2015 n. 65, convertito con la legge n. 109 del 2015, varato per dare esecuzione alla sentenza della Consulta n. 70/2015.

Corte dei Conti Veneto 172/2018

VENETO

Esito
SENTENZA

Materia
PENSIONI

Anno
2018

Numero
172

Pubblicazione
22/10/2018

Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:172SGVEN

Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente
Sentenza n. 172/2018




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

in esito all'udienza pubblica del 19 ottobre 2018

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni civili n. 30310 del registro di Segreteria, proposto da:

1. N. A., nato a Omissis;

2. A. A., nato il Omissis;

3. P. A., nato il Omissis;

4. M. A., nato il Omissis ;

6. G. A., nato il Omissis;

7. G. A., nato il Omissis;

8. A. A., nato il Omissis;

9. G. A., nato il Omissis ;

10. F. B., nato il Omissis;

11. M. B. nato il Omissis;

12. A. B., nato il omissis;

13. D. B., nato il omissis;

14. F. B., nato il Omissis;

15. D. B., nato il Omissis;

16. B. L., a Omissis;

17. P. B., nato il Omissis;

18. C. N., nato il Omissis;

19. S. C., nato il Omissis;

20. A. C., nato il Omissis;

21. A. C., nato il Omissis;

22. F. C., nato il Omissis;

23. C. A., nato il Omissis;

24. C. S., nato il Omissis;

25. A. C., nato il Omissis;

26. G. C., nato il Omissis;

27. M. C., nato il Omissis;

28. F. C., nato il Omissis;

29. G. C., nato il Omissis;

30. R. C., nato il Omissis;

31. A. C., nato il Omissis;

32. M. C., nato il Omissis;

33. D. D. nato il Omissis;

34. D. A., nato il Omissis;

35. D. A., nato Omissis;

36. D. C., nato il Omissis ;

37. D. L., nato il Omissis ;

38. D. S., nato Omissis ;

39. D. M., nato il Omissis;

40. M. D., nata il Omissis;

41. D. F., nato il Omissis;

42. D. N., nato il Omissis;

43. D.S., nato il Omissis;

44. D. A., nato il Omissis;

45. P. E., nato il Omissis;

46. P. F., nato il Omissis;

47. A. F., nato il Omissis;

48. L. F., nato il Omissis;

49. F.R.G., nato il Omissis;

50. F. F., nato il Omissis ;

51. G. F., nato il Omissis;

52. R. G., nato il Omissis ;

53. G. G., nato il Omissis;

54. G. G., nato il Omissis;

55. I.R., nato il omissis;

56. N. I., nato il Omissis;

57. L.G., nato il Omissis;

58. L. L., nato a Omissis;

59. L.V., nato a omissis;

60. L.C., nato il Omissis;

61. G. L., nato il Omissis ;

62. V. M., nato il Omissis;

63. P. M., nato il Omissis;

64. R. M., nato il Omissis;

65. A. M., nato il Omissis;

66. A. M., nato il Omissis ;

67. S. M., nato il Omissis ;

68. I. M., nato il Omissis ;

69. A. M., nato il Omissis;

70. M. P., nato il Omissis;

71. F. M., nato il Omissis;

72. R. M., nato il Omissis;

73. M. L. M., nato il Omissis;

74. S. M., nato il Omissis ;

75. F. N., nato Omissis;

76. L. N., nato il Omissis;

77. F. O., nato il Omissis;

78. D. P., nato il Omissis;

79. N. P., nato il Omissis;

80. L. P., nato il Omissis;

81. P. P., nato il Omissis ;

82. R. P., nato il Omissis,

83. N. P., nato il Omissis;

84. G. P., nato il Omissis;

85. P. P., nato il Omissis;

86. F. R., nato il Omissis;

87. D. R., nato il Omissis;

88. O. R., nato il Omissis;

89. L. R., nato il Omissis;

90. F. R., nato il Omissis;

91. C. S., nato il Omissis;

92. S. S., nato il Omissis;

93, S. A., nato il Omissis;

94. A. S., nato il Omissis;

95. R. S., nato Omissis;

96. E. S., nato il Omissis;

97. S. D., nato i1 Omissis;

98. G. S., nato il Omissis;

99. D. S., nato il Omissis;

100. G. T. S., nato il Omissis;

101. A. T., nato a Omissis;

102. S. T., nato il Omissis ;

103. N. T., nato il Omissis;

104. A. U., nato il omissis;

105. V. C. D., nato il Omissis;

106. M. V., nato il Omissis;

107. R. V., nato il Omissis;

108. M. V., nato il Omissis;

109, A. V., nato il Omissis;

110. L. Z., nato il Omissis ;

111. Z. L., nato il Omissis;

112. A. B., nato il Omissis ;

tutti rappresentati e difesi, per mandato esteso in calce al ricorso, dall'avv. Enrico Antonio Cleopazzo del Foro di Pordenone, c.f. CLPNTN69B16D862T, pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it, presso il cui studio in Maniago, Via Roma n. 35, si domiciliano-

ricorrenti -

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale successore ex art. 21, comma 1, d.l. 06.12.2011, n. 201, conv. con modificazioni con l. 22.12.2011, n. 214, di I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall’avvocato Filippo Doni, c.f. DNO FPP 71R13 G224G, in forza di procura ad lites rilasciata con il ministero del Notaio Paolo Castellini in Roma, rep. 80974, rogito 21569, del 21.07.2015, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l’Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro 3500/d, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di FAX DELLO STUDIO DEL DIFENSORE 041 2702647, e l’indirizzo di p.e.c. avv.filippo.doni@postacert.inps.gov.it, nonché l’indirizzo di p.e. filippo.doni@inps.it;

resistente —

Visti gli atti e i documenti di causa;

All’udienza pubblica del 19 ottobre 2018, non comparse le parti.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno proposto gravame avverso la rivalutazione pensionistica operata negli anni 2012 e 2013 per effetto del decreto legge 21 maggio 2015 n. 65, convertito con la legge n. 109 del 2015, varato per dare esecuzione alla sentenza della Consulta n. 70/2015. In proposito, hanno lamentato l’incostituzionalità (per contrasto con gli artt. 38, 36, 3, 53, Cost.) dei commi 25 e 25-bis dell’art.24 d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011, come sostituito (il comma 25) ed inserito (il comma 25-bis) dall’art.1, comma 1, d.l. n. 65/2015, convertito dalla legge n.109/2015.

Con Ordinanza n. 35 del 10 aprile 2017, il GUP sospendeva il giudizio per tutti gli odierni ricorrenti in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale in materia, con onere di riassunzione a carico delle parti, entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza in G.U.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 250 del 1 dicembre 2017, ha riconosciuto l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionalità dei cit. commi 25 e 25-bis dell’art. 24 d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, come sostituito (il comma 25) ed inserito (il comma 25-bis) dall’art.1, comma 1, d.l. n. 65/2015, convertito dalla legge n.109/2015. La richiamata sentenza veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - Corte Costituzionale, n. 49 del 6-12-2017.

In particolare, la Consulta ha statuito che “il blocco della perequazione per due soli anni ed il conseguente “trascinamento” dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze di interesse generale, perseguite dai denunciati commi 25 e 25 bis. Tali disposizioni incidono su una limitata percentuale dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati titolari di trattamenti medio – alti (…). L’ osservanza di tali principi (di ragionevolezza e proporzionalità) trova conferma nella scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all’ aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sino ad escluderlo per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS. Il legislatore ha dunque destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi. Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni “di importo più elevato” (ord. n. 256 del 2001). Nel replicare, in tali occasioni, una tale scelta che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell’inflazione.

La stessa scelta è confermata con le disposizioni censurate (…). In conclusione nella costante interazione fra i principi costituzionali racchiusi negli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, Cost., si devono rinvenire i limiti alle misure di contenimento della spesa che, in mutevoli contesti economici, hanno inciso sui trattamenti pensionistici. L’ individuazione di un equilibrio tra i valori coinvolti determina la non irragionevolezza delle disposizioni censurate (…)”.

Atteso che nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione nel termine di tre mesi dalla pubblicazione in G.U. della richiamata sentenza, il giudice unico fissava con decreto del 17/04/2018 l’odierna udienza.

Ciò posto, il presente giudizio è da dichiarare estinto per mancata riassunzione nei termini perentori stabiliti dal giudice con la richiamata Ordinanza (artt. 297, 307 c.p.c.).

Nella specie, come evidenziato in premessa, con la cit. ordinanza, il GUP ha sospeso il presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Consulta, con onere delle parti di chiederne la riassunzione e la fissazione dell’udienza di trattazione, entro il termine perentorio di tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale che avrebbe definito le questioni sollevate nel ricorso.

La richiamata sentenza veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie speciale - Corte Costituzionale, n. 49 del 6-12-2017. Da quest’ultima data decorrevano, senza esito, i tre mesi per riassumere il giudizio.

Nella specie, pertanto, occorre dichiarare l’estinzione del giudizio, per mancata riassunzione nei termini stabiliti dal giudice.

Non luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa l’essenziale gratuità del processo pensionistico, quale principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere generale (ex multis Sez. 3^, sent. n. 89, del 05 febbraio 2013, e n. 137, del 15 febbraio 2013, id. Sez. 1^, sent. 182/2013/A, del 06 marzo 2013) e sul cui persistere depone, per le domande notificate dopo il 06 luglio 2011 (data di entrata in vigore dell’art. 37, comma 6, lett. b), n.2, e lett. f), del decreto legge n. 98, del 06 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di contributo unificato), la non applicabilità nel presente ambito processuale delle regole sul predetto contributo (cfr. Parere della Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Giurisdizionali Centrali e Regionali, nonché delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in data 28 novembre – 05 dicembre 2011).

Quanto alle spese legali del giudizio dichiarato estinto, si ritiene che debbano rimanere a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 310, co. 4, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio in epigrafe, per non essere stato riassunto nei termini perentori fissati dal giudice.

Nulla per le spese di giustizia. Quanto alle spese legali, ne dichiara l’integrale compensazione tra le parti.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 19 ottobre 2018.

Il GIUDICE

f.to Innocenza Zaffina


Depositata in Segreteria il 22/10/2018

Il Funzionario Preposto

f.to Nadia Tonolo

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