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mercoledì 17 ottobre 2018

TAR 2018: contestata graduatoria di merito per la nomina alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento Pubblicato il 17/10/2018 N. 10070/2018 REG.PROV.COLL. N. 07798/2018 REG.RIC.




TAR 2018: contestata graduatoria di merito per  la nomina alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento


Pubblicato il 17/10/2018
N. 10070/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07798/2018 REG.RIC.         

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7798 del 2018, proposto da

xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Dello Sbarba, Gabriele Sandrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lembo in Roma, via G.G. Belli 39;

contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro Pro Tempore non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Pisa, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
xxx xxx non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria e del relativo decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane di approvazione, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/11, in data 8 febbraio 2018, all'esito del concorso interno per titoli di servizio a 1500 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento, indetto con decreto 11 ottobre 2017, nei limiti dell'interesse dell'istante, ossia nella parte in cui la predetta graduatoria ha attribuito al ricorrente il punteggio di 24,512 e lo ha collocato nella posizione n. 968, annualità 2004, e non nella posizione e nell'annualità allo stesso spettante in base ai titoli posseduti (doc. 1);
- della Scheda di validazione e della scheda di valutazione dei titoli (pubblicata in data 1 marzo 2018) del ricorrente adottate dalla Commissione esaminatrice (docc. 2 e 3);
- ove occorra, in parte qua e nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente, del Bando del concorso interno per titoli di servizio a 1500 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento, indetto con decreto 11 ottobre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/29 bis in data 12 ottobre 2017, limitatamente agli artt. 3 e 6, e all'interpretazione che degli stessi è stata fornita dalla Commissione esaminatrice nella validazione e valutazione dei titoli di servizio e di cultura posseduti dal ricorrente;
- nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente all'attribuzione al ricorrente del punteggio allo stesso spettante o, in via gradata, a procedere ad una nuova validazione e valutazione dei titoli dallo stesso posseduti; il tutto ai fini della legittima collocazione del sig. xxx nella graduatoria concorsuale;
nonché per l'accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
dell'obbligo, e del conseguente inadempimento, alla regolare tenuta dello Stato matricolare del Sig. xxx xxx ad opera del Ministero dell'Interno per il tramite dei competenti Enti matricolari, in particolare, per quanto qui di interesse, della Questura di Pisa, con conseguente ordine all'integrazione delle annotazioni sul Foglio matricolare ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. b) e 117, comma 2 c.p.a.
e per la condanna
dei soggetti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni subiti e subendi con riserva di quantificazione in corso di causa

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Pisa e di Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l’ordinanza n. 8742/2018 con la quale il Collegio ha ritenuto di richiedere chiarimenti al Ministero dell’Interno in relazione a quanto riferito dalla Questura di Pisa nella relazione del 26 giugno 2018 depositata in giudizio, in merito all’incidenza degli incarichi svolti dal ricorrente e ivi indicati ai nn. 9, 10, 11, 14 e 15 (pg. 3 della relazione);
- che in tale ordinanza è stato richiesto al predetto Dicastero di chiarire se tali titoli rientrano o meno in quelli valutabili ai sensi dell’art. 6, comma 1, del bando di concorso (ed in particolare a quelli indicati alla lettera A4) ed, in caso di risposta positiva, se la loro valutazione avrebbe in astratto consentito l’attribuzione di un qualunque punteggio diverso da quello in effetti assegnato dalla commissione al ricorrente (pari a zero);
- che, altresì, è stato richiesto di chiarire se la mancata partecipazione al corso riservato all’annata 2002 (con inizio il 27 agosto 2018) e la conseguente partecipazione alla tornata del 2004 del ricorrente possa precludere, per il futuro, l’attribuzione della qualifica di cui al concorso di che trattasi riferita alla annualità a cui aspira l’istante;
Rilevato che l’amministrazione non ha ottemperato;
Ritenuto, pertanto, necessario reiterare la suindicata ordinanza istruttoria con avviso che, in mancanza, il Collegio ai sensi dell’art. 64 c.p.a. potrà trarre dal comportamento dell’amministrazione argomenti di prova;
Ritenuto quindi necessario rinviare, per la prosecuzione della fase cautelare, alla camera di consiglio del 19 dicembre 2018;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), ordina al Ministero dell’Interno di depositare in giudizio quanto richiesto in parte motiva entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, ovvero dalla notifica, se antecedente.
Fissa, per la prosecuzione della fase cautelare, la camera di consiglio del 19 dicembre 2018.
Spese all’esito della fase cautelare.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza a mezzo PEC all’Avvocatura dello Stato nonché, in proprio, all’amministrazione mediante biglietto di cancelleria ai sensi dell’art. 2 comma 6 disp. att. c.p.a. all’indirizzo fisico della stessa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano

Salvatore Mezzacapo









IL SEGRETARIO

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