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sabato 19 gennaio 2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 149 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. (19G00006) (GU n.16 del 19-1-2019) Vigente al: 3-2-2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 149

Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro  pubblico
delle opposizioni, con riguardo  all'impiego  della  posta  cartacea.
(19G00006)
(GU n.16 del 19-1-2019)
  Vigente al: 3-2-2019 



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto  2017,  n.  124,
recante legge annuale per il mercato e la concorrenza;
  Visto l'articolo  130,  comma  3-bis,  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196;
  Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.
166,  recante  disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia
delle Comunita' europee;
  Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 178, concernente regolamento recante istituzione  e  gestione  del
registro pubblico degli abbonati che si  oppongono  all'utilizzo  del
proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;
  Visto l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6),  del  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, recante Semestre europeo  -  Prime  disposizioni
urgenti per l'economia;
  Visto il  decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.  69,  recante
modifiche al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione  dei  dati  personali  in  attuazione
delle direttive 2009/136/CE,  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche,  e  2009/140/CE  in  materia  di  reti  e  servizi   di
comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n.  2006/2004  sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione
della  normativa  a  tutela  dei  consumatori,  e   in   particolare,
l'articolo 1, comma 12;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni;
  Sentito  il  Garante  per  la  protezione   dei   dati   personali,
conformemente alla previsione di cui all'articolo 154, comma  4,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2018;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 2018;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                        Modifiche al decreto
      del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 178,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Regolamento
recante istituzione e gestione del registro pubblico  dei  contraenti
che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio
numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;
  b) all'articolo 1:
  1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante l'impiego  del
telefono» sono aggiunte le seguenti: «o della posta cartacea»;
  2) al comma 1, la lettera f) e' abrogata;
  c) all'articolo 2, comma 2, la parola:  «riportate»  e'  sostituita
dalle seguenti: «e ai corrispondenti indirizzi postali riportati»;
  d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «al  trattamento  delle
medesime numerazioni» sono inserite le seguenti: «e degli altri  dati
personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice,»  e  dopo  le
parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le  seguenti:
«o della posta cartacea,»;
  e) all'articolo 4:
  1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «funzionamento del registro»
sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
  2) al comma 2,  lettera  a),  dopo  le  parole  «consultazione  dei
principali  operatori»  sono   aggiunte   le   seguenti:   «e   delle
associazioni dei consumatori rappresentate  nel  Consiglio  nazionale
dei consumatori e degli utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,»;
  3) al comma 2, lettera b), dopo le parole:  «accesso  al  registro»
sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
  4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «iscrizione al registro»
sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
  5) al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 20  novembre  2009,  n.
166,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 54,  della
legge 4 agosto 2017, n. 124,» e dopo le parole:  «il  registro»  sono
inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
  f) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «mediante  l'impiego
del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea»;
  g) all'articolo 7:
  1)  al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:   «della   quale   e'
intestatario»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  il   corrispondente
indirizzo postale,»;  la  parola:  «riportata»  e'  sostituita  dalla
seguente: «riportati» e le parole:  «sia  iscritta»  sono  sostituite
dalle seguenti: «siano iscritti»;
  2) al comma 1, alla lettera c) le parole «o fax» e «o del fax» sono
soppresse;
  3) al comma 3, dopo le parole  «mediante  l'impiego  del  telefono»
sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;
  4) al comma  5,  dopo  le  parole:  «e'  riferita  unicamente  alla
numerazione  da  esso  indicata»  sono  inserite  le   seguenti:   «e
all'eventuale indirizzo postale corrispondente» e le  parole:  «e  ad
esso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso intestati»;
    h) all'articolo 8:
  1) al comma 2, dopo le parole «La  consultazione  del  registro  da
parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni»  sono
aggiunte le seguenti: «per i trattamenti di dati per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego
del telefono, e a trenta giorni per i  trattamenti  di  dati  per  le
medesime finalita' mediante l'impiego della posta cartacea.»;
  2)  al  comma  3,  dopo  le  parole:   «mettendolo   nuovamente   a
disposizione   dell'operatore»    sono    inserite    le    seguenti:
«limitatamente alle sole informazioni pertinenti»;
  i) all'articolo 9, al comma  1,  dopo  le  parole:  «ai  sensi  del
presente  regolamento»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   mediante
l'impiego del telefono,»;
  l) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «al  momento  della
chiamata»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero   all'interno   del
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  inviato  tramite
posta cartacea»;
  m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 11 (Campagne informative per il consumatore). -  1.  Apposite
campagne informative  atte  a  favorire  la  piena  conoscenza  delle
modalita' di opposizione al trattamento di dati per fini di invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale,  possono  essere
previste nell'ambito  delle  iniziative  a  favore  dei  consumatori,
annualmente  programmate  e   realizzate   dalle   associazioni   dei
consumatori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime  finalita',  gli  operatori
autorizzati alla  fornitura  di  servizi  telefonici  accessibili  al
pubblico o che effettuano vendite o  promozioni  commerciali  tramite
posta cartacea,  mettono  a  disposizione  dei  propri  contraenti  o
destinatari  delle  promozioni  commerciali  analoghi  strumenti   di
sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione
nel registro pubblico delle opposizioni, anche con  l'inserimento  di
specifiche informative nei documenti di fatturazione o di  promozione
commerciale.».
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.
178, le parole: «abbonato»  o  «abbonati»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite   rispettivamente   dalle   seguenti:    «contraente»    o
«contraenti».
  3. I termini di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato
dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. L'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi  pubblici,  da
parte dei soggetti che effettuano vendite  o  promozioni  commerciali
tramite posta cartacea, e'  possibile  solo  decorso  il  termine  di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  di
cui al presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 8 novembre 2018

                             MATTARELLA


                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico

                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione


Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 5

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