Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico
delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.
(19G00006)
(GU n.16 del 19-1-2019)
Vigente al: 3-2-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
recante legge annuale per il mercato e la concorrenza;
Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia
delle Comunita' europee;
Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del
registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del
proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;
Visto l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, recante Semestre europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante
modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione
delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di
comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione
della normativa a tutela dei consumatori, e in particolare,
l'articolo 1, comma 12;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
conformemente alla previsione di cui all'articolo 154, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 178, e' sostituito dal seguente: «Regolamento
recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti
che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio
numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante l'impiego del
telefono» sono aggiunte le seguenti: «o della posta cartacea»;
2) al comma 1, la lettera f) e' abrogata;
c) all'articolo 2, comma 2, la parola: «riportate» e' sostituita
dalle seguenti: «e ai corrispondenti indirizzi postali riportati»;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «al trattamento delle
medesime numerazioni» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati
personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice,» e dopo le
parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti:
«o della posta cartacea,»;
e) all'articolo 4:
1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «funzionamento del registro»
sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole «consultazione dei
principali operatori» sono aggiunte le seguenti: «e delle
associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,»;
3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accesso al registro»
sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «iscrizione al registro»
sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
5) al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 20 novembre 2009, n.
166,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 54, della
legge 4 agosto 2017, n. 124,» e dopo le parole: «il registro» sono
inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
f) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «mediante l'impiego
del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «della quale e'
intestatario» sono inserite le seguenti: «o il corrispondente
indirizzo postale,»; la parola: «riportata» e' sostituita dalla
seguente: «riportati» e le parole: «sia iscritta» sono sostituite
dalle seguenti: «siano iscritti»;
2) al comma 1, alla lettera c) le parole «o fax» e «o del fax» sono
soppresse;
3) al comma 3, dopo le parole «mediante l'impiego del telefono»
sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;
4) al comma 5, dopo le parole: «e' riferita unicamente alla
numerazione da esso indicata» sono inserite le seguenti: «e
all'eventuale indirizzo postale corrispondente» e le parole: «e ad
esso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso intestati»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 2, dopo le parole «La consultazione del registro da
parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni» sono
aggiunte le seguenti: «per i trattamenti di dati per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego
del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le
medesime finalita' mediante l'impiego della posta cartacea.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «mettendolo nuovamente a
disposizione dell'operatore» sono inserite le seguenti:
«limitatamente alle sole informazioni pertinenti»;
i) all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del
presente regolamento» sono inserite le seguenti: «, mediante
l'impiego del telefono,»;
l) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «al momento della
chiamata» sono inserite le seguenti: «ovvero all'interno del
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite
posta cartacea»;
m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Campagne informative per il consumatore). - 1. Apposite
campagne informative atte a favorire la piena conoscenza delle
modalita' di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono essere
previste nell'ambito delle iniziative a favore dei consumatori,
annualmente programmate e realizzate dalle associazioni dei
consumatori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime finalita', gli operatori
autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al
pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite
posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o
destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di
sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione
nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di
specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione
commerciale.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
178, le parole: «abbonato» o «abbonati», ovunque ricorrano, sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «contraente» o
«contraenti».
3. I termini di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato
dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, da
parte dei soggetti che effettuano vendite o promozioni commerciali
tramite posta cartacea, e' possibile solo decorso il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di
cui al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 5
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