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giovedì 10 gennaio 2019

Minisci (Anm): ecco perché contrari a riforma legittima difesa



GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 17.02.23

##Minisci (Anm): ecco perché contrari a riforma legittima difesa

##Minisci (Anm): ecco perché contrari a riforma legittima difesa Rischio distorsioni, inutile e con profili di incostituzionalità Roma, 10 gen. (askanews) - 'I magistrati sono contrari alla riforma della legittima difesa', e il perché, punto per punto lo ha spiegato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Francesco Minisci, che è stato ascoltato in Commissione giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulla legittima difesa. In particolare della proposta 1309, già approvata dal Senato. Per Minisci infatti la riforma è pericolosa, a rischio 'distorsioni', inutile e con profili di incostizionalità. 'E' nota la nostra valutazione critica ad ogni riforma dell'istituto della legittima difesa, perché riteniamo sia già sufficientemente regolamentata nel nostro sistema e ogni intervento rischia distorsioni che fanno più danni di quelli che vorremmo evitare', ha esordito il presidente dell'Anm, che più volte nel corso del suo intervento, un intervento tecnico, ha però sottolineato come la questione 'è molto più complicata di quanto può far sembrare un titolo di giornale o uno slogan e ai cittadini dobbiamo dire le cose come stanno, dire i rischi che si corrono altrimenti non facciamo un buon servizio'. Minisci, pm a Roma, ha sottolineato come l'istituto della legittima difesa, così come le altre scriminanti, come l'adempimento del dovere o lo stato di necessità, 'sono istituti fondamentali e hanno tutti pari dignità e giustificazione'. Poi ha illustrato 'i cardini della legittima difesa da cui non si può prescindere'. Il primo principio cardine è 'la proporzionalità, tra offesa ingiusta ricevuta e la difesa che si pone per fronteggiare l'offesa'; ad esempio - ha spiegato il magistrato - se uno miaccia di schiaffeggiarmi a mani nude o di rubarmi una mela è evidente che non posso reagire con un colpo di arma da fuoco, non ci sarebbe proporzione, è un principio semplice; il principio di proporzionalità non si può abbandonare, altrimenti non ci sarebbero più regole, confini, parametri e si legittimerebbe ogni forma di reato, anche i più gravi come l'omicidio'.(Segue) Gtu 20190110T170214Z
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 17.02.34
POLIZIA

##Minisci (Anm): ecco perché contrari a riforma legittima difesa -2-

##Minisci (Anm): ecco perché contrari a riforma legittima difesa -2- Roma, 10 gen. (askanews) - Secondo principio cardine della legittima difesa: la valutazione del caso concreto da parte dell'autorità giudiziaria, pubblico ministero prima e poi giudice, che devono valutare tutte le circostante del caso concreto e disporre ogni accertamento necesario e poi pronunciarsi sulla causa di giustificazione, tale da condurre alla richiesta di archiviazione. E 'anche da questo punto di vista - ha sottolineato Minisci - non ci possono essere automatismi, non può bastare la parola dell'aggredito, per evitare che inizi un procedimento penale'. E qui Il presidente dell'Anm pretende chiarezza: il procedimento penale deve iniziare, perché è qui che si fanno le indagini, ma procedimento penale non significa processo penale, perchè le indagini quando accertano la sussistenza della legittima difesa si chiudono con l'archiviazione e non si va a processo. 'C'è un omicidio e la persona invoca la legittima difesa e dice che ha ucciso un ladro - ha esemplificato Minisci - ma le sue dichiarazioni devono essere supportarte da approfondimenti, consulenze balistiche sulla traiettoria; dove è stato colpito di fronte o di schiena? Perché se alla schiena probabilmente se ne stava andando e allora non c'era contestualità tra offesa e difesa; va accertata la distanza tra i due, il luogo del fatto, eventuali testimonianze, rapporti pregressi, se si conoscevano. Tutte cose che possono accadere nella realtà'. Perché 'nessuno vuole arrivare ad un principio secondo cui se uno viene colpito da un'arma da fuoco basta invocare la legittima difesa e arrivederci non solo per essere dichiarato innocente all'esito del processo ma anche per evitare che si facciano sul caso accertamenti. Una persona è morta, con questo dobbiamo fare i conti. Quando si invoca la legittima difesa, cosa facciamo? La polizia giudiziaria dovrà intervenire per accertare sul posto ciò che è successo, il pm dovrà assumere il coordinamento delle indagini per svolgere accertamenti a garanzia di tutti, come sono possibili automatismi senza alcuna verifica? Credo che tuti possiamo essere d'accordo che non possano essere automatismi. Tutte queste cose si chiamano indagini, si deve fare un procedimento penale non un processo, facciamo chiarezza per i cittadini, non slogan, spieghiamo bene: si fa un procedimento penale finalizzato a svolgere le indagini necessarie per capire se c'è nel caso concreto la legittima difesa, non è un processo'. Perché 'se c'è la legittima difesa si procederà ad archiviazione, lo assicuro', ha detto il pm sottolineando che nella realtà nei pochi casi di legittima difesa che accadono, al di là delle sottolineature della cronaca, e che i magistrati affrontano, 'quasi il 100 per cento si chiude con richiesta di archiviazione', quindi nessun processo se ricorrono i presupposti concreti per la legittima difesa, a processo ci di va se quei presupposti concreti non ci sono.(Segue) Gtu 20190110T170227Z
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 17.02.46

##Minisci (Anm): ecco perché contrari a riforma legittima difesa -3-

##Minisci (Anm): ecco perché contrari a riforma legittima difesa -3- Roma, 10 gen. (askanews) - Quindi per i magistrati non c'è dubbio 'un procedimento penale comunque deve esserci', eppure su un punto così evidente per i magistrati, la posizione di chi sostiene la riforma - sottolinea Minisci - non è chiara: 'Rilevo che nessuno tra i proponenti e i sostenitori ci ha mai chiarito se è d'accordo sul fatto che un procedimento penale è comunque necessario, vorremmo capirlo, se siamo d'accordo du questo già ai cittadini diciamo altre cose non quelle che stiamo dicendo ora'. Il presidente dell'Anm è poi passato ad analizzare nel concreto la riforma: 'Nel dibattito pubblico - ha ricordato - dopo alcuni episodi di cronaca, si è parlato della necessità di più tutela se l'aggressione avviene in casa o nel negozio, è proprio questo uno dei maggiori obiettivi della proposta di legge. Non vi sono dubbi che in casi del genere i proprietari sono in condizioni di maggiore vulnerabilità. Però - ha avvertito il magistrato - già c'è nel nostro sistema una tutela rafforzata per le aggressioni in casa propria o nel proprio negozio'. La tutela rafforzata è prevista - ha spiegato il pm - dalla legge 59 del 2006, che al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale (legittima difesa) ha introdotto la presunzione di proporzione, così già 'nel 2006 le maglie della legittima difesa sono state significativamente allargate'. E 'la presunzione riguarda il principio della proporzione, un intervento già molto significativo, anche in questi casi però non viene meno la necessità di accertare gli altri requisiti della condotta difensiva, come l'attualità del pericolo e la necessità della difesa'; che ad esempio 'non c'è se spari al ladro che se ne è già andato se spari dalla finestra'. Quindi 'si vuole rafforzare una tutela già rafforzata 12 anni fa, e cerchiamo di emulare lo schema alla francese ma in realtà noi abbiamo già una tutela più rafforzata: noi all'interno del proprio domicilio e negozio ammettiamo la soppressione della vita umana che invece i francesi non prevedono, dentro casa in Francia puoi sparare, c'è presunzione di proporzione, ma non puoi uccidere, quindi noi abbiamo una previsione già più spinta dei francesi. E fatta questa cornice - ha chiosato Minisci - attuali spazi per ulteriori interventi non ci sono'. Il presidente dell'Anm ha riconosciuto che molte delle proposte di modifica che suscitavano perplessità dei magistrati sono venute meno, ma anche il testo passato al Senato ha 'rischi e pericoli'.(Segue) Gtu 20190110T170240Z
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 17.02.59

##Minisci (Anm): ecco perché contrari a riforma legittima difesa -4-

##Minisci (Anm): ecco perché contrari a riforma legittima difesa -4- Roma, 10 gen. (askanews) - Il primo rischio sta nell'avverbio 'sempre' introdotto al comma 2 dell'articolo 52 sulla legittima difesa: 'Non serve, c'è la presunzione di proporzione, quindi dal punto di vista tecnico- giuridico non cambia niente ma - ha avvertito il magistrato - con quell'avverbio si cambia l'atteggiamento psicologico del cittadino, si generano dubbi sulle condotte che possono essere scriminate'. Un'aggiunta che comunque una volta di più 'conferma la necessità in ogni caso di un accertamento concreto dei fatti, ovvero un procedimento penale'. Critico anche il nuovo comma 4 dell'articolo 52 del codice penale: 'Rischia di legittimare anche l'omicidio, perché introduce la presunzione di legittima difesa, nella sua totalità, facendo venire meno l'attualità e la concretezza del pericolo, anche nel caso in cui il fatto avvenga nelle immediate vicinanze dell'abitazione o del negozio nei confronti di chi agisce per introdursi. Ma - avverte il presidente dell'Anm - respingere un'intrusione significa agire in una fase precedente all'intrusione, anche a una distanza significativa'; ad esempio: 'Qualcuno è al cancello del giardino, un grande giardino, e io dal balcone di casa al secondo piano gli sparo e lo uccido: c'è la presunzione di leggitima difesa, questo dice questo nuovo quarto comma e la previsione si presta a gravi distorsioni'. Altra perplessità: la nuova norma fa riferimento alla difesa nei confronti di un soggetto che agisce con armi 'o altri mezzi di coazione fisica', e questa è una 'locuzione generica', 'cosa vi rientra? Cosa è tale da giustificare la reazione? E anche qui senza apertura di un procedimento penale è evidente che non si possa legittimare nessun tipo di automatismo'. Poi ci sono le criticità per la proposta di modifica dell'articolo 55 del codice penale sull'eccesso colposo di legittima difesa: la proposta di legge esclude l'eccesso colposo, quindi la punibilità a titolo di colpa, se chi reagisce è nella propria casa o negozio e si trova in due condizioni particolari, ovvero 'minorata difesa' o in uno stato di 'grave turbamento' derivante dalla situazione di pericolo in atto. Qui - secondo il presidente dell'Anm - si pongono diversi ordini di problemi: profili di illegittimità costituzionale perché questa nuova formulazione dell'eccesso colposo non si applica a tutte le scriminanti ma solo alla legittima difesa; dimostra ancora una volta la necessità di un procedimento penale per verificare la sussistenza delle ulteriori circostanze, di minorata difesa e del grave turbamento. Ma qui si apre un altro punto critico: con il 'grave turbamento' si introducono 'elementi metagiuridici, di arduo accertamento'. Come si misura ex post il grave turbamento tale da escludere la punibilità? Ognuno di noi si turba in modo di verso, qual è il limite tra semplice turbamento e grave turbamento? Come lo misureremo? E quando scatta? E fino a quanto tempo deve durare? Si chiede il magistrato, avvertendo: 'Queste domande dobbiamo farcele perché poi ci ritroviamo di fronte a un soggetto ucciso, noi come magistrati ce le dobbiamo fare, ma anche voi ora che dovete approvare le norme'. E se restasse il 'grave turbamento' comunque 'dovremmo fare indagini, in particolare una consulenza da affidare a uno psicologo o psichiatra, non può bastare la parola del padrone di casa, non è questa la giustizia, affideremmo la giustizia e l'accertamento dei fatti al caso, è una cosa che non possiamo permetterci non sarebbe garantito nessuno'. Infine, per l'articolo 2044 codice civile (che stabilisce 'non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri") la riforma aggiunge modifiche in relazione a quelle previste per la 'nuova' legittima difesa e il 'nuovo' eccesso colposo, e per Minisci sono previsioni già contenute nelle norme - 'stiamo aggiungendo poco se non niente' - e anche qui sorgono profili di incostituzionalità perché si applica solo alla legittima difesa, stesso discorso per le spese a carico dello stato, 'mentre tute le scriminanti hanno e devono vere la medesima dignità'. E tutti 'questi sono i motivi per cui siamo contrari alla riforma dell'istituto della legittima difesa'. Gtu 20190110T170253Z

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