DECRETO 28 dicembre 2018
Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalita' di
assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.
(19A00047)
(GU n.5 del 7-1-2019)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e,
in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano
disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni,
disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio,
variazione e cessazione attivita' e tenuta e conservazione dei
registri e dei documenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto l'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il
sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la
trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo
2014, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione
digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale stabilisce
che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
marzo 2011, recante «Modalita', limiti e tempi di applicazione delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia
delle entrate»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21
maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n.
146, concernente modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali
relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto;
Ritenuta la necessita' di ridefinire le modalita' di attuazione
degli obblighi fiscali concernenti l'assolvimento dell'imposta di
bollo relativa alle fatture elettroniche;
Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Modifiche alle modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su
fatture elettroniche
1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2014, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai
registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica
soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il
pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in
ciascun trimestre solare e' effettuato entro il giorno 20 del primo
mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto
l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle
fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di
cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del
soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell'imposta puo' essere effettuato mediante il servizio
presente nella predetta area riservata, con addebito su conto
corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24
predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per
le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono
riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi
del presente decreto».
Art. 2
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture
elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2018
Il Ministro: Tria
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