Translate
venerdì 5 aprile 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 febbraio 2019 Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. (19A02238) (GU n.81 del 5-4-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 febbraio 2019
Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli
allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine
di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. (19A02238)
(GU n.81 del 5-4-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di
merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35;
Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre
2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre
2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre
2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;
Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre
2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;
Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio
2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati
della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;
Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre
2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 26
novembre 2018;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 229 che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite,
le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo
stesso codice;
Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35
del 2010, rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive
comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e
tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada,
recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del
RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati
all'ADN;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2018/1846/UE;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal
1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "parte contraente"
sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;
b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF,
applicabile con effetto dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i
termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato
membro", se del caso;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2019, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h)
e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'
sostituito con "Stato membro", se del caso».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2019
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 393
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento