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giovedì 30 maggio 2019

Privacy: Garante, si' condizionato a riforma telemarketing

XIC49563_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Privacy: Garante, si' condizionato a riforma telemarketing 'La tutela delle persone deve essere effettiva' (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Si' condizionato del Garante privacy al regolamento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le nuove regole per il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo). Al Registro - si legge nella newsletter del Garante - possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, ne' sul telefono fisso ne' sul cellulare, ne' tramite la posta cartacea. Il regolamento, che estende la possibilita' di iscrivere al Rpo anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, o non presenti negli elenchi telefonici pubblici, tiene gia' conto di alcune delle indicazioni fornite dall'Ufficio del Garante. L'Autorita', tuttavia, per rendere il regolamento pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e realmente effettive le garanzie per gli utenti, ha fornito al Mise ulteriori indicazioni. In primo luogo, il Garante ritiene che sia necessario precisare ulteriormente che l'iscrizione al Registro comporta automaticamente l'opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca anche dei consensi manifestati in precedenza. Su questo specifico punto il testo va quindi emendato eliminando ogni riferimento alle categorie merceologiche degli operatori che potrebbero generare dubbi interpretativi e alimentare il contenzioso. L'Autorita' chiede, inoltre, di valutare l'opportunita' che nel Rpo possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici. Per quanto riguarda poi la possibilita' di revoca "selettiva" dell'opposizione al trattamento nei confronti di uno o piu' operatori di categorie merceologiche l'Autorita' ritiene che questa procedura possa rivelarsi una "ipotesi residuale". E 'prevedibile, infatti, che la revoca verra', nella maggior parte dei casi, esercitata piu' facilmente manifestando il consenso, di volta in volta, alla singola societa'. Anche per tale ragione, la gestione delle categorie merceologiche potrebbe risultare di difficile applicazione. Se si considera poi, che gli operatori (ad esempio, le piattaforme di e-commerce) svolgono attivita' riconducibili anche a piu' categorie merceologiche, la soluzione prospettata - per poter essere utilmente applicata a tutela dei diritti e degli interessi - dovrebbe, in teoria, consentire ai contraenti di revocare l'opposizione non solo riguardo all'attivita' dell'operatore, ma anche per singole campagne promozionali. Il Garante, infine, per rendere piu' esplicito l'obbligo della norma ed evitare comportamenti non corretti, suggerisce al Mise di prevedere in caso di illeciti, una responsabilita' della societa' "non derogabile contrattualmente in concorso o in solido" con i call center che hanno effettuato la chiamata promozionale. (ANSA). CAS 30-MAG-19 15:12

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