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lunedì 10 giugno 2019

Migranti: Cassazione, no condanna a espulso senza soldi per rimpatrio =

(AGI) - Roma, 10 giu. - Non va condannato il migrante, espulso dall'Italia, che prova di non poter tornare nel suo Paese per uno stato di "indigenza" che non gli permette di acquistare un biglietto aereo. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione del giudice di pace di Avezzano che aveva condannato un marocchino per non aver ottemperato a un ordine di espulsione dall'Italia emesso nei suoi confronti. La vicenda ha avuto inizio nel 2016, quando il giudice di pace condanno' lo straniero, ma la sentenza venne annullata dalla Cassazione per un "travisamento dei fatti": l'imputato infatti, nel suo ricorso, aveva sottolineato la sua "condizione" che gli impediva di acquistare un biglietto per un volo verso il Marocco, mentre il giudice del merito, motivando la sua decisione, aveva parlato di "motivi di lavoro" mai evocati dalla difesa del migrante. Il caso, dunque, era tornato all'attenzione del giudice di pace di Avezzano, il quale si era nuovamente pronunciato per la condanna dello straniero, sostenendo che egli non avesse "fornito alcuna prova comprovante l'esistenza del giustificato motivo che avrebbe impedito di adempiere all'ordine di espulsione". Contro questo ulteriore verdetto, che risale al febbraio 2018, il migrante aveva presentato un nuovo ricorso in Cassazione, con cui si ribadiva di non avere "alcuna possibilita' economica di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato", come confermato anche dalla testimonianza di un operatore di polizia giudiziaria. I giudici della Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi dalla quinta sezione penale, hanno accolto il ricorso dell'imputato e disposto un nuovo esame da parte del giudice di pace di Avezzano: "In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilita' del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato", si spiega nella sentenza, non vi e' alcuna "inversione dell'onere della prova in capo all'imputato" poiche' "resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'osservanza del precetto penale". Nel caso in esame, conclude la Corte, "l'imputato ha allegato lo stato di indigenza dedotto come impeditivo dell'allontanamento sicche' illegittimamente l'affermazione di responsabilita' e' stata sostenuta dal prospettato mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente". (AGI)Oll 15:55 10-06-19

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