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mercoledì 17 luglio 2019

N. 169 SENTENZA 5 giugno - 10 luglio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Riconoscimento dell'indennizzo a condizione che sia stata presentata istanza di accelerazione del processo nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata ragionevole. - Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. - (GU n.29 del 17-7-2019 )

N. 169 SENTENZA 5 giugno - 10 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo penale -  Equa  riparazione  per  irragionevole  durata  del
  processo - Riconoscimento  dell'indennizzo  a  condizione  che  sia
  stata presentata istanza di accelerazione del processo  nei  trenta
  giorni successivi al superamento dei termini di durata ragionevole.
- Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in  caso
  di violazione del  termine  ragionevole  del  processo  e  modifica
  dell'articolo 375 del codice di procedura civile),  art.  2,  comma
  2-quinquies, lettera e), come introdotto  dall'art.  55,  comma  1,
  lettera a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83  (Misure
  urgenti per la crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

(GU n.29 del 17-7-2019 )


                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI,
   
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma
2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo  e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
civile), come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n. 134, promossi dalla Corte di cassazione, sezione  seconda  civile,
con tre ordinanze del 31 gennaio e una del 16  marzo  2018,  iscritte
rispettivamente ai nn. 51, 52, 53 e 68 del registro ordinanze 2018  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  13  e  18,
prima serie speciale, dell'anno 2018.
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del  5  giugno  2019  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con quattro ordinanze di contenuto  sostanzialmente  identico
(iscritte ai numeri 51, 52, 53 e 68 del r.o. 2018) - emesse nel corso
di altrettanti procedimenti di impugnazione dei decreti con  i  quali
la  Corte  distrettuale  competente  aveva  rigettato   l'opposizione
avverso la declaratoria di diniego del diritto  ad  ottenere  un'equa
riparazione per l'irragionevole durata dei rispettivi giudizi penali,
per  non  avere  la  parte   interessata   presentato   «istanza   di
accelerazione» nel termine di legge - l'adita  Corte  di  cassazione,
sezione seconda civile, ritenutane la rilevanza e  la  non  manifesta
infondatezza,  in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,   della
Costituzione e in relazione agli artt.  6,  paragrafo  1,  13  e  46,
paragrafo 1,  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n.  848,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera  e),  della  legge  24  marzo
2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo e  modifica  dell'articolo  375  del
codice di procedura civile),  cosiddetta  "legge  Pinto",  nel  testo
(vigente ratione temporis) introdotto dall'art. 55, comma 1,  lettera
a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per
la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge  7
agosto 2012, n. 134, nella parte appunto  in  cui,  relativamente  ai
giudizi penali nei quali il termine  di  durata  ragionevole  di  cui
all'art. 2-bis della legge n. 89  del  2001  sia  superato  in  epoca
successiva alla sua entrata in vigore, subordina, per la loro  intera
durata,  la  proponibilita'  della  correlativa   domanda   di   equa
riparazione alla presentazione dell'istanza di accelerazione.
    Secondo  la  Corte  rimettente,  il  censurato  art.   2,   comma
2-quinquies, lettera e), della "legge Pinto" - con  il  disporre  che
non  e'  riconosciuto  alcun  indennizzo  quando  l'imputato  non  ha
depositato istanza di accelerazione nel processo  penale  nei  trenta
giorni successivi al superamento dei termini di durata ragionevole  -
si porrebbe,  infatti,  in  contrasto  con  le  evocate  disposizioni
convenzionali, come interpretate  dalla  giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo (in particolare nelle sentenze 2 giugno
2009, Daddi contro Italia, e  22  febbraio  2016,  Olivieri  e  altri
contro Italia) e, per interposizione, con l'art.  117,  primo  comma,
Cost.,  poiche'  la   cosi'   introdotta   condizione   ostativa   al
riconoscimento  dell'indennizzo  in  questione,  nei  confronti   dei
ricorrenti  -  imputati  in  processi  penali  protrattisi  oltre  il
correlativo termine di ragionevole durata - violerebbe il diritto  ad
ottenere l'equa riparazione loro dovuta ex lege n. 89 del 2001, posto
che  l'«istanza  di  accelerazione»  non  e'  di  per  se'  idonea  a
consentire una efficace sollecitazione  della  decisione  di  merito,
risolvendosi nella mera dichiarazione di un interesse altrimenti gia'
presente nel processo ed avente copertura costituzionale.
    2.-  In  tutti  i  riferiti  quattro   giudizi   incidentali   e'
intervenuto - con atti (di identico contenuto) ritualmente depositati
-  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   per   il   tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato.
    L'Avvocatura ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' della
questione con riferimento all'art. 46 CEDU, per la non vincolativita'
di «un ipotetico principio di diritto» enunciato dalla Corte EDU  «in
altri giudizi tra altri soggetti».
    Nel merito, ha concluso per la non  fondatezza  della  questione,
argomentando che l'istanza  di  accelerazione  non  impone  un  onere
gravoso e sproporzionato  sulle  parti,  essendo  richiesta  ai  loro
difensori  una  minima  diligenza  professionale;  e  sostenendo  che
l'ordinamento nazionale non e' tenuto  ad  adeguarsi  pedissequamente
all'interpretazione  delle  norme  CEDU  fornita   dalla   Corte   di
Strasburgo, essendo sempre riconosciuto al  legislatore,  al  giudice
comune  e  a  questa  Corte  un  «margine  di  apprezzamento   e   di
adeguamento» nazionale (e' richiamata la sentenza n. 236 del 2011).

                       Considerato in diritto

    1.- La Corte di cassazione,  sezione  seconda  civile  -  con  le
quattro ordinanze di cui si e' in  narrativa  detto  e  che,  per  la
sostanziale coincidenza del  petitum,  possono  riunirsi  per  essere
unitariamente decise - solleva questione incidentale di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2,  comma  2-quinquies,  lettera  e),  della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione  del  termine  ragionevole   del   processo   e   modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile), cosiddetta  "legge
Pinto", come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), n. 2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n. 134:  disposizione  (quella  sub  lettera  e)  poi  implicitamente
abrogata, perche' non riprodotta nell'art. 2, comma 2-quinquies, come
riformulato dall'art. 1,  comma  777,  lettera  c),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)».
    2.- Nel testo vigente ratione temporis e applicabile nei  giudizi
a  quibus,  la  disposizione  denunciata  stabiliva  che  «[n]on   e'
riconosciuto alcun indennizzo: [...]  e)  quando  l'imputato  non  ha
depositato istanza di accelerazione del processo  penale  nei  trenta
giorni successivi al superamento  dei  termini  [di  sua  ragionevole
durata] di cui all'articolo 2-bis [recte: all'art. 2,  comma  2-bis]»
della "legge Pinto".
    Secondo la Corte rimettente, l'effetto ostativo alla  concessione
dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001 - in tal modo attribuito  alla
(omessa presentazione della) «istanza di accelerazione», di  per  se'
inidonea ad assicurare una sollecita definizione del  processo  e  in
non altro risolventesi  che  nell'imporre  una  "prenotazione"  degli
effetti della riparazione per l'irragionevole durata del  processo  -
comporterebbe che all'interessato non sia consentito ne' di  impedire
che si verifichi o protragga la violazione del termine di ragionevole
durata del  processo  ne'  di  ottenere  riparazione  per  la  subita
violazione di quel termine.
    Dal che, quindi, il sospetto di violazione dell'art.  117,  primo
comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13
e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848, come interpretati dalla Corte europea dei  diritti  dell'uomo
(in particolare con le sentenze 2 giugno 2009, Daddi contro Italia  e
22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia).
    3.-  L'Avvocatura  generale  dello   Stato   ha   preliminarmente
contestato  la  deducibilita',  nella  specie,  di   una   violazione
dell'art. 46, paragrafo 1, CEDU.  Ma  tale  contestazione,  ancorche'
formulata in termini di eccezione  di  inammissibilita',  non  rileva
come tale, attenendo piu'  propriamente  al  merito  della  sollevata
questione.
    4.- Nel merito, la questione e' fondata per contrasto con  l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13
CEDU, restando assorbita ogni altra censura.
    4.1.- Con la recente sentenza n. 34 del  2019,  questa  Corte  ha
gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale di  norma  analoga  a
quella ora in esame (art. 54, comma 2, del  decreto-legge  25  giugno
2008,  n.  112,  recante  «Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con
modificazioni,  nella   legge   6   agosto   2008,   n.   133,   come
successivamente modificato): norma che, con riferimento  al  processo
amministrativo, a sua volta prevedeva che  la  mancata  presentazione
della «istanza di prelievo» costituisse  motivo  di  improponibilita'
della domanda di indennizzo ex "legge Pinto".
    In quel caso si e' osservato che,  per  «costante  giurisprudenza
della Corte EDU» (il riferimento va appunto alle  ricordate  sentenze
Daddi e Olivieri, ma anche alla sentenza della Grande Camera 29 marzo
2006, Scordino contro Italia), i rimedi preventivi, volti ad  evitare
che la durata del procedimento  diventi  eccessivamente  lunga,  sono
ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione
con quelli indennitari, ma solo se "effettivi" e, cioe',  solo  se  e
nella misura in cui velocizzino la decisione  da  parte  del  giudice
competente. Alternativamente alla durata ragionevole del processo, il
rimedio interno deve comunque allora garantire l'adeguata riparazione
della violazione del precetto convenzionale.
    E,  in  applicazione  di   tali   principi,   questa   Corte   ha
conseguentemente affermato  che  «l'istanza  di  prelievo  [...]  non
costituisce un  adempimento  necessario  ma  una  mera  facolta'  del
ricorrente [...], con effetto puramente dichiarativo di un  interesse
gia'  incardinato  nel  processo  e  di  mera   "prenotazione   della
decisione"  (che  puo'  comunque  intervenire  oltre  il  termine  di
ragionevole durata del correlativo grado di  giudizio),  risolvendosi
in un adempimento formale,  rispetto  alla  cui  violazione  la,  non
ragionevole e non proporzionata, sanzione di  improponibilita'  della
domanda di indennizzo risulta non in sintonia ne' con l'obiettivo del
contenimento della durata del processo ne'  con  quello  indennitario
per il caso di sua eccessiva durata».
    4.2.- Le stesse  considerazioni  valgono  ora  per  l'istanza  di
accelerazione del processo penale.
    Nel  contesto  della  disposizione  qui  censurata,  la  suddetta
istanza, non  diversamente  dall'istanza  di  prelievo  nel  processo
amministrativo, non costituisce infatti un adempimento necessario  ma
una mera facolta' dell'imputato e non ha - cio' che  e'  comunque  di
per  se'  decisivo  -  efficacia  effettivamente  acceleratoria   del
processo. Atteso che questo, pur a fronte di  una  siffatta  istanza,
puo'  comunque  proseguire  e  protrarsi  oltre  il  termine  di  sua
ragionevole durata, senza che la violazione di  detto  termine  possa
addebitarsi ad esclusiva responsabilita' del ricorrente.
    4.3.- La mancata presentazione dell'istanza di accelerazione  nel
processo presupposto puo' eventualmente assumere rilievo (come indice
di sopravvenuta carenza o non serieta' dell'interesse al processo del
richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo
ex  lege  n.  89  del  2001,  ma  non  puo'  condizionare  la  stessa
proponibilita' della correlativa domanda, senza con  cio'  venire  in
contrasto con l'esigenza del giusto processo, per  il  profilo  della
sua ragionevole durata, e con il diritto  ad  un  ricorso  effettivo,
garantiti dagli evocati parametri convenzionali,  la  cui  violazione
comporta, appunto, per interposizione, quella  dell'art.  117,  primo
comma, Cost.
    4.4.-  Va,  dunque,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
della norma denunciata.
   

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,   comma
2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo  e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
civile), nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera  a),  n.
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 2012, n. 134.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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