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martedì 6 agosto 2019
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 17 aprile 2019 Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Rep. atti n. 65/CSR). (19A05020) (GU n.183 del 6-8-2019)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 17 aprile 2019
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei
centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Rep. atti n.
65/CSR). (19A05020)
(GU n.183 del 6-8-2019)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 17 aprile 2019;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo Codice della strada e, in particolare, l'art. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada» e, in particolare, l'art. 240, comma 1, lettera
h), il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali
del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di
formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal
Dipartimento per i trasporti;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 12 giugno 2003 per la definizione delle modalita' di
organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici
delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva
2009/40/CE, che introduce nuovi criteri di formazione per i
responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei
veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 maggio 2017, n. 214, che da' attuazione alle disposizioni
contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'art.
13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili
tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare nuovamente i
criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo di cui
all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in data 7 dicembre 2018;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 dicembre
2018, nel corso della quale le regioni hanno formulato alcune
richieste emendative e si sono impegnate a trasmettere un documento
di osservazioni e proposte per la definizione del testo del
provvedimento;
Vista la nota del coordinamento tecnico interregionale competente
in materia del 23 gennaio 2019, contenente le osservazioni e le
proposte di modifica dello schema di accordo in esame, diramata in
pari data;
Visti gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 18 febbraio
2019, nel corso del quale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha consegnato il nuovo schema di accordo, che tiene conto
delle proposte di modifica formulate dalle regioni con la nota del 23
gennaio 2019 sopra citata;
Visto il documento inviato dal coordinamento tecnico interregionale
competente in materia, diramato in data 27 febbraio 2019, contenente
ulteriori richieste di modifica allo schema di accordo;
Visto l'ulteriore schema di accordo predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che tiene conto di quanto richiesto
dalle regioni, diramato in data 5 marzo 2019;
Visto il documento di ulteriori richieste emendative,
all'accoglimento delle quali le regioni condizionano l'avviso
favorevole alla conclusione dell'accordo, trasmesso dal coordinamento
tecnico interregionale competente in materia e diramato con nota del
6 marzo 2019;
Visto lo schema di accordo, predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in accoglimento parziale delle
richieste di modifica e integrazione formulate dalle regioni con la
nota sopra indicata, diramato in data 7 marzo 2019;
Visti gli esiti della seduta di questa Conferenza del 7 marzo 2019
nel corso della quale le regioni e il Ministero delle infrastrutture
hanno rilevato la necessita' di dover approfondire ulteriormente il
contenuto dell'accordo sopra indicato;
Visto il nuovo schema di accordo, diramato in data 11 marzo 2019
discusso nella riunione tecnica tenutasi in pari data nel corso della
quale le regioni hanno ribadito le proprie richieste emendative al
testo, in particolare con riferimento all'art. 2, comma 3, sui
requisiti di accesso alla formazione e all'art. 9, comma 2,
sull'attestazione dei requisiti di onorabilita';
Visto il successivo schema di accordo, inviato ad esito
dell'incontro sopra citato, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e diramato con nota dell'11 marzo 2019;
Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della
seduta del 12 marzo 2019, e' stato rinviato, su richiesta delle
regioni, per consentire ulteriori approfondimenti sull'emendamento
relativo all'art. 2, comma 3, del provvedimento;
Visto il nuovo testo dell'accordo, trasmesso dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ad esito della riunione tecnica del 20
marzo 2019 e diramato nella medesima data;
Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della
seduta del 28 marzo 2019 e' stato rinviato su richiesta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la nota inviata in data 1° aprile 2019 dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, diramata in pari
data, nella quale si rappresenta che il diploma quinquennale di
istruzione professionale ed il diploma professionale quadriennale di
tecnico del settore manutenzione appaiono adeguati al livello di
competenze richieste dalla figura professionale in esame e pertanto,
esprime parere favorevole alla richiesta emendativa formulata in tal
senso delle regioni;
Visto il nuovo schema di accordo, inviato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con nota del 10 aprile 2019 e diramato
in pari data, che tiene conto del parere del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visti gli esiti dell'odierna seduta nel corso della quale le
regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione
dell'accordo;
Acquisito quindi, l'assenso del Governo, dei presidenti delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce accordo:
Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo
autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, nei termini
seguenti:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di
formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei
centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di
competenza.
2. Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
competenti in materia sono individuate all'art. 3, comma 1, lettere
o) e q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 1.
Art. 2
Organizzazione dei corsi di formazione
e requisiti di accesso
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano erogano i
corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di
controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di
competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle
stesse, in conformita' a quanto indicato all'art. 13 e al relativo
allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 214 del 2017.
2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'art. 3, i
soggetti di cui al comma 1 verificano i requisiti minimi relativi
alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato allegato
IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
214 del 2017, che comprendono:
a) titoli di studio;
b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i
veicoli stradali.
3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a), identificati
sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo
grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di
seguito elencati:
a) diploma di liceo scientifico;
b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore
tecnologico;
c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea
magistrale in ingegneria;
e) diplomi quinquennali di maturita' rilasciati dagli istituti
professionali di Stato del settore industria/artigianato indirizzo
manutenzione e assistenza tecnica;
f) diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di
cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 di
tecnico riparatore di veicoli a motore;
g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.
4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'art.
240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, ed e' richiesta una certificazione
attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno
al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi
di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro,
aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove
tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122;
b) centri di controllo;
c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
d) universita' o istituti scolastici superiori.
6. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 e'
correlata al titolo di studio e si articola come segue:
a) complessivamente tre anni per i diplomi;
b) complessivamente sei mesi per le lauree.
7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di
cui al comma 5, presso cui si e' svolta ciascuna attivita' ed e'
dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli
avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
8. Ai fini dell'accesso al modulo C di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13, comma
2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.
Art. 3
Formazione dell'ispettore
1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'art. 2, comma
1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito:
a) modulo A teorico di durata di centoventi ore, come descritto
nell'allegata tabella «modulo A»;
b) modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come
descritto nell'allegata tabella «modulo B»; la parte pratica relativa
ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in
un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere
una durata non superiore al quindici per cento del monte ore
complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2;
c) modulo C, teorico-pratico di durata di cinquanta ore, come
descritto nell'allegata tabella «modulo C»; la parte pratica,
riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.
2. La formazione a distanza, ovvero in modalita' e-learning, non e'
consentita.
3. Al termine di ciascun modulo, i soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, rilasciano al candidato un attestato di frequenza e
profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il
venti per cento delle ore previste.
4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo
A.
5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i
candidati accedono alla frequenza del modulo B.
6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto
del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i
controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici
persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t.
7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di
abilitazione di cui all'art. 5 relativo al solo modulo B e gli
ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017,
possono accedere alla frequenza del modulo C.
8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto
del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i
controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
9. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assicurano che il corpo
docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente
alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla
revisione dei veicoli.
Art. 4
Fascicolo del candidato e dell'ispettore
1. Il candidato costituisce e aggiorna il fascicolo personale
destinato a contenere:
a) titolo di studio;
b) dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza
maturata;
c) attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui
all'art. 3.
2. L'ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo,
destinato a contenere:
a) le abilitazioni conseguite;
b) gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di
aggiornamento di cui all'art. 6.
Art. 5
Conclusione del processo di formazione
1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui
all'art. 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 240 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
nonche' domanda di accesso al relativo esame di abilitazione, al
competente organismo di supervisione, di cui all'art. 3, comma 1,
lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del
fascicolo personale di cui all'art. 4, comma 1.
2. L'organismo di supervisione, compiuta la propria istruttoria
formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere
il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.
3. L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui
all'art. 3.
4. Il candidato che ha superato l'esame non puo' esercitare
l'attivita' di ispettore di revisione in mancanza della registrazione
di cui all'art. 7.
Art. 6
Corsi di aggiornamento della formazione
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, erogano i corsi di
aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella
vigenza della propria attivita', al fine di mantenere il titolo
abilitativo.
2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima
di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o
degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le
revisioni, l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera
o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
214 del 2017, puo' impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di
aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.
3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al
modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.
4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti di cui all'art.
2, comma 1, rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e
profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il
dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale
comunicazione all'organismo di supervisione competente per
territorio, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.
Art. 7
Registrazione
1. L'organismo di supervisione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
214 del 2017, valutato positivamente l'esame di merito, chiede
all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del
2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore.
2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i
quali l'ispettore e' abilitato.
3. L'ispettore non puo' operare in assenza della registrazione o
conferma della stessa.
Art. 8
Allegati
1. Le allegate tabelle «modulo A», «modulo B», «modulo C», sono
parte integrante del presente accordo.
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile
2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-bis, comma
1 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Prima della
cessazione della deroga, con decreto dell'autorita' competente di cui
all'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, e' disciplinato il
regime transitorio.
2. L'aggiornamento degli ispettori transitati al registro per
effetto dell'art. 13, comma 2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, decorre secondo il
calendario fissato con decreto dell'autorita' competente.
Roma, 17 aprile 2019
Il presidente: Stefani
Il segretario: Gallozzi
Allegato
MODULO A
|===================================|=======|
| Materia | Ore |
|===================================|=======|
| Modulo A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI | |
| CIRCOLANTI | |
+-----------------------------------+-------+
|Principi della dinamica, principali| |
| grandezze fisiche e unita' di | |
| misura in meccanica, sistemi di | |
| riferimento, forze interessate, | |
| moti dei corpi sotto sistemi di | |
| forze, lavoro ed energia, misure | |
| meccaniche, cinematica e dinamica | |
|ruota terreno, aderenza durante il | |
| moto, tecnologia dei veicoli a | 54 |
| motore, tecnica motoristica, | |
| meccanica del pneumatico, modelli | |
|di handling, sistemi di frenatura, | |
|di sospensione, di trasmissione del| |
|moto, componentistica, dispositivi | |
| ed impianti principali, dinamica | |
|dei veicoli terrestri, avviamento e| |
| marcia, frenatura, effetti e | |
|interazioni con pneumatici, freni e| |
| sospensioni. | |
+-----------------------------------+-------+
|Modulo A2: MATERIALI E PROPULSIONE | |
| DEI VEICOLI | |
+-----------------------------------+-------+
|Principi di fisica tecnica, motori | |
|a combustione interna, costituzione| |
| e funzionamento, tipologie di | |
|propulsori, motori ibridi, curve di| |
| potenza e di coppia, rendimenti, | |
| cicli termodinamici, materiali e | 26 |
|lavorazione dei materiali relativi | |
| ai veicoli stradali, tecnologia | |
| meccanica, materiali e loro | |
| caratteristiche, comportamento | |
| meccanico dei materiali, | |
|costruzioni di auto e motoveicoli. | |
+-----------------------------------+-------+
| Modulo A3: CARATTERISTICHE | |
| ACCESSORIE DEI VEICOLI | |
+-----------------------------------+-------+
| Cenni di elettronica, diodi, | |
| transistor, dispositivi | |
|fotosensibili, circuiti integrati, | |
| integrati digitali, logiche | |
| digitali, numerazione decimale e | |
| binaria, rappresentazione | |
| esadecimale, digitalizzazione di | |
| grandezze, memorie fisiche, | |
| struttura del microcomputer, | |
| memorizzazione dei dati, dati | |
| dell'iniezione, parametri, | |
| mappatura, riprogrammazione. | 40 |
| Impianti elettrici, macchine | |
| elettriche, misure elettriche. | |
|Componenti elettronici del veicolo:| |
| sistemi di assistenza al | |
| conducente, serbatoi a carbone | |
| attivo, controllo pressione | |
| pneumatici, sistema aria | |
| secondaria, keyless go, struttura | |
|airbags, bobina accensione, cruise | |
| control adattivo, cambio corsia e | |
| angolo cieco, sensori pioggia e | |
| crepuscolare, fari adattivi. | |
| Applicazioni IT. | |
+-----------------------------------+-------+
| Totale ore ... | 120 |
+-----------------------------------+-------+
MODULO B
|=======================================|=======|
| Materia | Ore |
|=======================================|=======|
| Modulo B1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA | |
+---------------------------------------+-------+
| a) Sistemi di frenatura b) Sterzo c) | |
| Campi visivi d) Installazione delle | |
| luci, impianto di illuminazione e | |
|componenti elettronici e) Assi, ruote e| |
| pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) | 74 |
| Rumori ed emissioni h) Requisiti | |
| aggiuntivi per veicoli speciali i) | |
| Sistemi IT di bordo | |
+---------------------------------------+-------+
| Modulo B2: METODI DI PROVA | |
+---------------------------------------+-------+
| a) Ispezioni visive sul veicolo b) | |
|Valutazione delle carenze c) Requisiti | |
|legali e amministrativi applicabili ai | |
| controlli tecnici del veicolo d) | |
| Requisiti legali applicabili alle | 70 |
|condizioni dei veicoli da omologare e) | |
| Metrologia applicata alla verifica | |
| periodica e metrologica delle | |
|attrezzature per le prove di revisione | |
+---------------------------------------+-------+
| Il 20% delle ore dovra' essere svolto | |
| in affiancamento durante l'esecuzione | |
|di controlli tecnici dei veicoli presso| |
| un centro autorizzato. | |
+---------------------------------------+-------+
| Modulo B3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE | |
+---------------------------------------+-------+
| a) Sistemi di gestione della qualita' | |
|(norme ISO) b) Ambiente e sicurezza nei| |
| centri di revisione c) Centri di | |
| controllo: requisiti amministrativi, | |
| tecnici e di qualita' del servizio d) | 32 |
| Centri di controllo: verifiche | |
| ispettive e) Applicazioni IT relative | |
| ai controlli ed all'amministrazione | |
+---------------------------------------+-------+
| Totale ore ... | 176 |
+---------------------------------------+-------+
MODULO C
|===============================|=======|
| Materia | Ore |
|===============================|=======|
| Modulo C1: TECNOLOGIA | |
| AUTOMOBILISTICA | |
+-------------------------------+-------+
| a) Sistemi di frenatura misti | |
| b) Sterzo c) Campi visivi d) | |
| Installazione delle luci, | |
| impianto di illuminazione e | |
|componenti elettronici e) Assi,| |
|ruote e pneumatici f) Telaio e | 20 |
| carrozzeria g) Rumori ed | |
| emissioni h) Requisiti | |
|aggiuntivi per veicoli speciali| |
| e complessi veicolari i) | |
| Sistemi IT di bordo | |
+-------------------------------+-------+
| Modulo C2: METODI DI PROVA | |
+-------------------------------+-------+
|a) Ispezioni visive sul veicolo| |
|b) Valutazione delle carenze c)| |
| Requisiti legali e | |
| amministrativi applicabili ai | |
| controlli tecnici del veicolo | 30 |
|d) Requisiti legali applicabili| |
|alle condizioni dei veicoli da | |
| omologare e) Metrologia | |
| applicata alla verifica | |
| periodica e metrologica delle | |
| attrezzature per le prove di | |
| revisione | |
+-------------------------------+-------+
|Il 20% delle ore dovra' essere | |
|svolto in affiancamento durante| |
| l'esecuzione di controlli | |
| tecnici dei veicoli presso un | |
| centro autorizzato. | |
+-------------------------------+-------+
| Totale ore ... | 50 |
+-------------------------------+-------+
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