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venerdì 8 novembre 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA DELIBERA 31 ottobre 2019 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (19A07001) (GU n.262 del 8-11-2019)

SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 31 ottobre 2019
Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulle
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla  sicurezza
nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (19A07001)
(GU n.262 del 8-11-2019)

                               Art. 1

                             Istituzione

  1. E'  istituita,  ai  sensi  dell'art.  82  della  Costituzione  e
dell'art.  162  del   Regolamento   del   Senato,   una   Commissione
parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo
sfruttamento e sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  pubblici  e
privati, di seguito denominata «Commissione».
                               Art. 2

                            Composizione

  1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato in proporzione al  numero  dei  componenti  dei
gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata
rappresentanza tra i generi.
  2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni  dalla  nomina  dei
suoi  componenti,  convoca  la  Commissione   per   la   costituzione
dell'ufficio di presidenza.
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto
dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta,  si  procede
al ballottaggio tra i due candidati che  hanno  ottenuto  il  maggior
numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior  numero
di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di  voti,  si  procede  ai
sensi del comma 3, quinto periodo.
  5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche  per  le
elezioni suppletive.
  6. La Commissione  approva,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di
inchiesta, un  regolamento  interno  per  il  proprio  funzionamento.
Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari.
  7. Tutte le volte che lo  ritiene  opportuno  la  Commissione  puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente del Senato.
                               Art. 3

                               Compiti

  1. La Commissione accerta:
    a)  l'entita'  dello  sfruttamento  del  lavoro  con  particolare
riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
    b) l'entita' della presenza dei minori, con particolare  riguardo
ai  minori  provenienti  dall'estero  e  alla  loro   protezione   ed
esposizione a rischio;
    c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate
direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata, nonche'
il rispetto della normativa in  caso  di  appalti  e  subappalti  con
specifico riguardo ai consorzi,  al  fenomeno  delle  cooperative  di
comodo, alle reti di impresa e  ai  siti  produttivi  complessi,  con
particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
    d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale,
che operano in  violazione  della  normativa  vigente  ed  esercitano
concorrenza sleale, al fine di tutelare  la  funzione  sociale  della
cooperazione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione;
    e) la  congruita'  delle  provvidenze  previste  dalla  normativa
vigente a favore dei lavoratori o  dei  loro  familiari  in  caso  di
infortunio sul lavoro;
    f) l'idoneita' dei controlli da parte degli organi  di  vigilanza
sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
    g) la dimensione e la gravita' degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, con particolare riguardo  alla  tutela  delle
vittime e delle loro famiglie;
    h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare  riguardo
alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio
lavoro;
    i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni  sul  lavoro
sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttivita'  delle
imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
    l) eventuali nuovi  strumenti  legislativi  e  amministrativi  da
proporre  al  fine  della  prevenzione  e  della  repressione   degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
    m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli  infortuni  sul
lavoro e delle  malattie  professionali  in  ragione  dell'eta',  del
genere  e  del  luogo  di  residenza  delle  vittime,  attraverso  lo
svolgimento di appropriate analisi.
                               Art. 4

                    Durata e relazione conclusiva

  1.  La  Commissione  e'  istituita  per  la  durata   della   XVIII
legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni  qual  volta  lo
ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con
cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attivita'  svolta  e
sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
                               Art. 5

                           Poteri e limiti

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale.
  3. La Commissione ha facolta' di  acquisire,  anche  in  deroga  al
divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie
di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste  in  corso
presso l'autorita' giudiziaria o  altri  organi  inquirenti,  nonche'
copie di  atti  e  di  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste
parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere  le  copie  di
atti e documenti anche di propria iniziativa.
  4.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 3 sono coperti da segreto.
  5. La Commissione ha facolta' di acquisire, da parte degli organi e
degli uffici della pubblica  amministrazione,  copie  di  atti  e  di
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie
attinenti alle finalita' della presente inchiesta.
  6. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le  collaborazioni  ritenute
necessarie di soggetti interni ed esterni  all'amministrazione  dello
Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli  organi
a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno
di cui al comma 6 dell'art. 2  e'  stabilito  il  numero  massimo  di
collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione.
  7.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti  richiesti,
con decreto motivato solo  per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il
decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando
tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere
rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini
preliminari.
  8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo
di segreto funzionale da parte di altre Commissioni  parlamentari  di
inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
  9. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso.
  10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria,  nelle
audizioni a testimonianza davanti alla  Commissione,  per  i  segreti
professionale e bancario  si  applicano  le  norme  vigenti.  Per  il
segreto di Stato si applica quanto  previsto  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 124.
  11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.
                               Art. 6

                         Obbligo del segreto

  1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale
addetti  alla  Commissione  stessa  e  tutte  le  altre  persone  che
collaborano con la Commissione o compiono  o  concorrono  a  compiere
atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza  di  tali  atti  per
ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo
la cessazione dell'incarico.
                               Art. 7

                       Spese di funzionamento

  1. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per
ciascun anno successivo di durata della Commissione e  sono  poste  a
carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo'
autorizzare  annualmente  un  incremento  delle  spese  di   cui   al
precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento,
a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata
da certificazione delle spese sostenute.
    Roma, 31 ottobre 2019

                                     Il Presidente: Alberti Casellati

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