SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 31 ottobre 2019
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (19A07001)
(GU n.262 del 8-11-2019)
Art. 1
Istituzione
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e
dell'art. 162 del Regolamento del Senato, una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo
sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e
privati, di seguito denominata «Commissione».
Art. 2
Composizione
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal
Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata
rappresentanza tra i generi.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei
suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione
dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto
dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero
di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, si procede ai
sensi del comma 3, quinto periodo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le
elezioni suppletive.
6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attivita' di
inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari.
7. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal
Presidente del Senato.
Art. 3
Compiti
1. La Commissione accerta:
a) l'entita' dello sfruttamento del lavoro con particolare
riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) l'entita' della presenza dei minori, con particolare riguardo
ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed
esposizione a rischio;
c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate
direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata, nonche'
il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con
specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di
comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con
particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale,
che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano
concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della
cooperazione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione;
e) la congruita' delle provvidenze previste dalla normativa
vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di
infortunio sul lavoro;
f) l'idoneita' dei controlli da parte degli organi di vigilanza
sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
g) la dimensione e la gravita' degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle
vittime e delle loro famiglie;
h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo
alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio
lavoro;
i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro
sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttivita' delle
imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da
proporre al fine della prevenzione e della repressione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'eta', del
genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo
svolgimento di appropriate analisi.
Art. 4
Durata e relazione conclusiva
1. La Commissione e' istituita per la durata della XVIII
legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo
ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con
cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attivita' svolta e
sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Art. 5
Poteri e limiti
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di
procedura penale.
3. La Commissione ha facolta' di acquisire, anche in deroga al
divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie
di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'
copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di
atti e documenti anche di propria iniziativa.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 3 sono coperti da segreto.
5. La Commissione ha facolta' di acquisire, da parte degli organi e
degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie
attinenti alle finalita' della presente inchiesta.
6. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute
necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello
Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi
a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno
di cui al comma 6 dell'art. 2 e' stabilito il numero massimo di
collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione.
7. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti,
con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il
decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo
di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di
inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso.
10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, nelle
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, per i segreti
professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il
segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto
2007, n. 124.
11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.
Art. 6
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale
addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che
collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere
atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per
ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo
la cessazione dell'incarico.
Art. 7
Spese di funzionamento
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per
ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a
carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo'
autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al
precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento,
a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata
da certificazione delle spese sostenute.
Roma, 31 ottobre 2019
Il Presidente: Alberti Casellati
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