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giovedì 12 dicembre 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 dicembre 2019 Dematerializzazione del certificato medico attestante l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19A07778) (GU n.291 del 12-12-2019)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 dicembre 2019
Dematerializzazione del  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19A07778)
(GU n.291 del 12-12-2019)



                        IL DIRETTORE GENERALE
                        per la motorizzazione

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» (di seguito denominato codice della strada),  in
particolare l'art. 119, che individua  i  soggetti  certificatori  in
materia di requisiti di idoneita' psicofisica alla guida;
  Visto l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
che stabilisce i requisiti di idoneita' psicofisica necessari per  il
rilascio della patente di guida;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato
dalla   legge   17   dicembre   2012,   n.   221,   recante   «Codice
dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione
I «Documento informatico», che  detta  disposizioni  in  ordine  alla
dematerializzazione della documentazione amministrativa;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, cosi'  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  marzo  2019,  n.  54,  che  prevede  il  modello   di
attestazione del possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  psicofisica
necessari per il rilascio della patente di guida;
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici  31  gennaio  2011,
recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida», con il quale,  e'
stato  assegnato   un   codice   di   identificazione   ai   soggetti
certificatori del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica per
la conferma di validita' della patente di guida;
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 15  novembre  2013,
recante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2  e  3
del  decreto  9  agosto  2013,  in  materia  di  nuove  procedure  di
comunicazione del rinnovo di validita' della patente»;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  seguito  alle   disposizioni
previste  dal  citato  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,  che
prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente
in  essere,  favorendo  il  processo   di   dematerializzazione   con
conseguente  drastica  riduzione  della   documentazione   in   forma
cartacea;
  Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del  dettato
del  summenzionato  art.  331  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni del piu' volte
citato  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,   prediligendo   la
trasmissione dell'esito della visita  medica  al  competente  ufficio
centrale del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici in via telematica;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso con provvedimento n. 192 del 17 ottobre 2019;

                              Decreta:

                               Art. 1


                   Trasmissione dell'attestazione
               dei requisiti di idoneita' psicofisica

  1. Ai fini del rilascio della patente  di  guida,  i  medici  e  le
commissioni mediche locali di  cui  all'art.  119  del  codice  della
strada e le strutture di  cui  all'art.  201,  comma  1  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di ciascuna visita medica
per la verifica dei requisiti di idoneita'  psichica  e  fisica  alla
guida  di  veicoli  a   motore,   trasmettono   telematicamente,   al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali  ed
il personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  la
relazione medica, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato  di
cui all'allegato IV.4, al titolo IV  -  parte  II,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  2. Per trasmettere la relazione medica di cui al comma  precedente,
i  medici  e  le  strutture   sanitarie   chiedono   il   codice   di
identificazione  all'ufficio  della  motorizzazione  competente   per
territorio,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  capo   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 31 gennaio 2011.
  3. Ad ogni  relazione  medica  il  sistema  attribuisce  un  codice
univoco, indicato sulla ricevuta, di cui all'art. 2.
                               Art. 2


                  Ricevuta da rilasciare all'utente
                in seguito all'accertamento sanitario

  1.  Al  termine  dell'accertamento  sanitario,  il  medico   o   la
commissione  medica  locale,  rilasciano   all'utente   la   ricevuta
dell'avvenuta  trasmissione  al  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione gli affari generali ed il personale del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica.  La  ricevuta
e' generata automaticamente dal sistema informatico  ed  e'  conforme
all'allegato 1.
  2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il  medico  o  la  commissione
medica locale che hanno  ritenuto  non  sussistenti  i  requisiti  di
idoneita' per il rilascio della patente  di  guida  o  di  una  delle
categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario
imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti,  ovvero
ancora ha previsto una conferma di validita'  del  documento  per  un
termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126  del
codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione,  al
fine di consentire all'utente di intraprendere le  iniziative  a  sua
tutela ammesse dalle norme vigenti.
  3. La ricevuta consegnata all'utente che si e' sottoposto a  visita
di idoneita' psicofisica per il rinnovo di validita'  della  patente,
costituisce titolo per condurre veicoli a motore della  categoria  di
patente di cui l'utente ha la titolarita', fino alla  consegna  della
patente di guida rinnovata.
                               Art. 3


Indicazione della scadenza di validita' della patente successivamente
                     all'accertamento sanitario

  1. Nel caso  in  cui  a  seguito  dell'accertamento  sanitario  sia
attestata l'idoneita'  del  soggetto  sottoposto  a  verifica,  sulla
ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante  il
periodo  di  validita'  della  patente,  e'  indicato:  «scadenza  di
validita' ordinaria ai sensi dell'art. 126 del codice della strada».
  2. Nel caso in cui a  seguito  dell'accertamento  sanitario  svolto
dalla commissione medica locale ovvero dal medico monocratico per  la
fattispecie  di  cui  all'art.  119  del  codice  della  strada,  sia
attestata l'idoneita' del  soggetto  sottoposto  a  verifica  per  un
periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art.
126 del codice della strada, sulla ricevuta di  cui  all'art.  2,  in
corrispondenza del campo indicante  il  periodo  di  validita'  della
patente, e' indicata dall'organo accertatore la data di  scadenza  di
validita' con decorrenza dalla data  di  effettuazione  della  visita
medica.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 2 dicembre 2019

                                     Il direttore generale: Dondolini

                                                           Allegato 1

         RICEVUTA DELLA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE MEDICA
             AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA
           (art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 2

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE  A  GARANTIRE  UN  LIVELLO  DI
  SICUREZZA ADEGUATO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    L'attuazione del decreto e' conformata ai principi  di  sicurezza
della riservatezza dei dati personali, secondo  le  previsioni  degli
articoli 24, 25 e 32 del regolamento UE 2016/679.
    Per l'attuazione  del  decreto  del  direttore  generale  per  la
motorizzazione 2 dicembre 2019 sono previsti tre tipi di  utenti  che
possono accedere al sistema informatico della Direzione generale  per
la motorizzazione per la trattazione della relazione medica  ai  fini
del rilascio della patente di guida.
    Il sistema e' configurato in  modo  tale  che,  per  impostazione
predefinita,  siano  visibili  ed   accessibili,   da   parte   degli
incaricati, solo i dati previsti all'allegato 1, e  non  anche  altri
dati personali, in particolar modo di carattere sanitario.
    Sono definite le  politiche  di  sicurezza  cui  gli  applicativi
devono sottostare. Tali documenti devono indirizzare  i  processi  di
gestione della creazione, disabilitazione  utenze,  monitoraggio  dei
profili, password, gestione delle super  utenze,  change  management,
Backup Management e Incident Management.
    Viene mantenuto un log delle attivita' svolte da  chi  accede  al
sistema (contenente ad es. il nome dell'utente, orari di  inizio/fine
attivita', errori e conferme della correttezza dell'elaborazione).
    Accedono, per la procedura in argomento:
1) Medico certificatore.
    Puo' accedere al sistema informatico della Direzione generale per
la  motorizzazione  per  popolare  i  dati  della  relazione  di  cui
all'allegato 1. L'accesso e' consentito ai sanitari in possesso di un
codice di identificazione, rilasciato con le modalita'  previste  dal
decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.
    Per  accedere  al  sistema  e'   necessario   oltre   al   codice
identificativo, anche una password e un pin. L'accesso al sistema  e'
registrato e vengono memorizzate anche le operazioni effettuate.
    Il  medico  accertatore  puo'  popolare  i  dati  necessari   per
l'elaborazione della relazione medica finalizzata al  rilascio  della
patente di guida. Il medico puo' richiamare solo relazioni  elaborate
con i suoi dati di accesso e, ove necessario, modificare i dati della
relazione.
2) Uffici  periferici  del   dipartimento   per   i   trasporti,   la
  navigazione, gli affari generali ed il personale.
    Possono accedere al sistema informatico della Direzione  generale
per la motorizzazione  per  il  trattamento  della  relazione  medica
finalizzata al rilascio della patente  di  guida  solo  i  dipendenti
degli  uffici  periferici  del  Dipartimento  per  i  trasporti,   la
navigazione, gli affari  generali  ed  il  personale,  specificamente
autorizzati dai  direttori  degli  uffici  stessi.  Per  accedere  al
sistema e' necessario oltre alla matricola del dipendente, anche  una
password e una one time password. L'accesso al sistema e' registrato.
    I dipendenti degli  uffici  periferici  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  non
possono modificare la relazione medica.
3) Utenti specializzati.
    Possono accedere al sistema informatico della Direzione  generale
per la motorizzazione  per  il  trattamento  della  relazione  medica
finalizzata al rilascio della patente di  personale  operante  presso
autoscuole e studi di consulenza automobilistica  presso  cui  si  e'
rivolto l'utente per il rilascio della patente di guida. Per accedere
al sistema e' necessario un codice identificativo, anche una password
e un pin rilasciati  all'autoscuola  o  allo  studio  di  consulenza.
L'accesso al sistema e' registrato.
    Gli utenti specializzati  non  possono  modificare  la  relazione
medica. 

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